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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1071/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , in qualità di eredi di con gli avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
ON EL e UA ZI (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava che il de cuius aveva proposto ricorso per accertamento tecnico Persona_1 preventivo (il 27.7.2022) al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario al fine di avere la pensione di inabilità civile ex. art 12 L.118/71, l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 e la condizione di persona disabile ex art.
3. co.
3. L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (in data 11.4.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Disporre nuovo accertamento peritale al fine di accertare che il ricorrente è invalido al 100% ai sensi della legge 118/71 e succ. modificazioni e/o integrazioni nonché portatore di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20 dicembre 2021) o da quella successiva che verrà eventualmente stabilita nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. Nelle more del giudizio il 20.5.2024 decedeva il ricorrente , si costituivano in Persona_1 giudizio gli eredi con memoria depositata il 14.7.2025. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo a Per_1
che: «dalla documentazione sanitaria presentatami posso concludere che il
[...] signor De cuius presenta: declino cognitivo grave MMSE 8/30 con deficit Persona_1 della deambulazione in pz obeso, cardiopatia ischemica trattata con STENT e PTCA cardiopatia ipertensiva, insufficienza respiratoria cronica, tachicardia parossistica sopra ventricolare, shock cardiogeno. Giudizio medico legale: Il periziando lo si può considerare: ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% (cento per cento) con accompagnatore. Legge 104/92 art 3 comma 3. Tale stato invalidante si può far risalire alla data di Luglio 2022 come da certificato medico dr.ssa per MMSE 8/30 e deficit Persona_2 deambulatorio».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali di e di quant'altro utile a tale scopo. Persona_1
5. Pertanto, il de cuius è da riconoscersi invalido al 100% con diritto Persona_1 all'accompagnamento con decorrenza da luglio 2022.
6. Le spese di lite sono compensate per metà a motivo della sopravvenienza accertata successivamente a quella attestata in sede amministrativa e coeva al ricorso per accertamento tecnico preventivo, e nel resto sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Persona_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 nonché la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dal mese di luglio 2022 fino alla data del decesso occorso il 20.5.2024;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi CP_1
1.000,00€, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , in qualità di eredi di con gli avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
ON EL e UA ZI (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava che il de cuius aveva proposto ricorso per accertamento tecnico Persona_1 preventivo (il 27.7.2022) al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario al fine di avere la pensione di inabilità civile ex. art 12 L.118/71, l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 e la condizione di persona disabile ex art.
3. co.
3. L. 104/92; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (in data 11.4.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Disporre nuovo accertamento peritale al fine di accertare che il ricorrente è invalido al 100% ai sensi della legge 118/71 e succ. modificazioni e/o integrazioni nonché portatore di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20 dicembre 2021) o da quella successiva che verrà eventualmente stabilita nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. Nelle more del giudizio il 20.5.2024 decedeva il ricorrente , si costituivano in Persona_1 giudizio gli eredi con memoria depositata il 14.7.2025. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo a Per_1
che: «dalla documentazione sanitaria presentatami posso concludere che il
[...] signor De cuius presenta: declino cognitivo grave MMSE 8/30 con deficit Persona_1 della deambulazione in pz obeso, cardiopatia ischemica trattata con STENT e PTCA cardiopatia ipertensiva, insufficienza respiratoria cronica, tachicardia parossistica sopra ventricolare, shock cardiogeno. Giudizio medico legale: Il periziando lo si può considerare: ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% (cento per cento) con accompagnatore. Legge 104/92 art 3 comma 3. Tale stato invalidante si può far risalire alla data di Luglio 2022 come da certificato medico dr.ssa per MMSE 8/30 e deficit Persona_2 deambulatorio».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali di e di quant'altro utile a tale scopo. Persona_1
5. Pertanto, il de cuius è da riconoscersi invalido al 100% con diritto Persona_1 all'accompagnamento con decorrenza da luglio 2022.
6. Le spese di lite sono compensate per metà a motivo della sopravvenienza accertata successivamente a quella attestata in sede amministrativa e coeva al ricorso per accertamento tecnico preventivo, e nel resto sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del Persona_1 requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 e l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 nonché la condizione di persona gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92, con decorrenza dal mese di luglio 2022 fino alla data del decesso occorso il 20.5.2024;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi CP_1
1.000,00€, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani