TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 23.10.2024 al n. 3834 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VERUSCA DE FRANCO, nei confronti di
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. MASSIMO MARINI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 20.03.2025 e di seguito riportate.
“conferma dei provvedimenti vigenti, impegno a mantenere fede agli accordi innanzi siglati, compensazio- ne delle spese di lite e apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT per garantire l'attuazione degli accordi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.10.2024 la ricorrente ha allegato che dalla convivenza more uxorio con il resistente è nata la figlia in data 06.08.2013), che il Per_1 padre della minore, dalla cessazione della convivenza, ha corrisposto in via discontinua l'importo di € 250,00/€ 300,00 senza alcun aiuto per spese straordinarie della minore, che il resistente ha intrattenuto rapporti discontinui con la minore, che la situazione è nettamente peggiorata da quanto il resistente si è sposato, che dal mese di agosto 2024 il resistente rifiuta di vedere e sentire la figlia, che ciò sta determinando un disagio nella minore che non comprende le ragioni dell'allontanamento del padre, che la coniuge del resistente lo ha “costretto a trasferirsi a Carnago”, a cambiare lavoro e gli impedirebbe di ave- re contatti con la figlia che si occupa in via esclusiva della figlia, che svolge attivi- Per_1
tà lavorativa presso la Multiservizi Cooperative Ultimo con contratto a tempo indeter- minato, “percependo uno retribuzione base mensile di circa € 1.000,00 e corrisponde mensilmente un canone di locazione di € 550.00” e che le risulta che il resistente svolga “attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00” e, tra l'altro, ha chiesto l'affido esclusivo della minore a sé medesima.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 22.01.2025, la ricor- rente ha dichiarato che la madre ha garantito il contratto di locazione Parte_2
siglato, che il resistente ha trasferito la sua residenza anagrafica in Carnago in data
14.01.2025, di avere convissuto con il resistente nel Comune di Vergiate, frazione Seso- na, in un appartamento in locazione rilasciato nel 2016 quando è cessata la convivenza e ognuno è tornato a vivere presso i genitori, che il di lei padre ha sanato la morosità ma- turata nei confronti del proprietario/locatore, di avere convissuto con Controparte_2
dal 2022 al giugno 2024 nel Comune di Somma Lombardo in locazione, che la figlia fre- quenta la prima media presso le scuole di Somma Lombardo, che le Persona_2
insegnanti hanno segnalato il difetto di attenzione della minore e da quando le è stato predisposto un PDP il rendimento scolastico è migliorato, che la minore non pratica nessuno sport dal COVID e non manifesta il desiderio di praticarne alcuno, di essere supportata logisticamente dalla madre (vedova), dal cognato e dalla sorella, di lavorare in una ditta di formaggi a Daverio su turni 08:00/16:00 – 13:30/21:00, di non avere rela- zioni in corso, che la minore non ha frequentazioni fuori dalla scuola eccetto i cugini a casa della nonna materna, che il padre non vede la figlia dal mese di settembre a scuola per il colloquio rispetto al PDP e spesso la figlia non risponde al telefono perché non sa cosa dire al padre e le viene da piangere, che il resistente ha avuto una figlia di circa due anni dalla compagna ora moglie, che a della nascita della sorellina che non ha Per_1
mai incontrato perché la moglie vieta la relazione con la sua persona, che il resi- Per_1
stente le ha bloccato il cellulare su imposizione della moglie, di potere solo ricevere le te- lefonate dal resistente ma non può contattarlo neppure in caso di emergenza, di percepi- re dal resistente l'importo mensile di € 300,00 non regolarmente e nulla per le spese straordinarie, di percepire l'importo mensile medio di € 1.000,00/1.100,00 e l'intero im- porto dell'AU che ammonta € 199,00, di avere dato il consenso per il sostegno psicolo- gico di scuola e che vrebbe il desiderio di vedere suo padre regolar- Per_1 Per_1
mente.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 22.01.2025, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore, tra l'altro, “1) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento pre- valente presso la stessa nell'immobile sito in Somma Lombardo, Via Orsa 3; 2) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € Per_1
350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi al- le spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la Per_1
C.d.A. di Milano;
3) conferma l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre che già lo percepisce;
[…] prescrive alle parti, nell'esclusivo interesse di di Per_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
10) incarica i Servizi Sociali competenti per il Comune di Carnago di svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare del resistente al fine di verificare se vi sia la volontà di recuperare la relazione con (debitamente supportato) e di depositare relazione Per_1
scritta in merito alle risultanze delle indagini delegate entro e non oltre il 12.03.2025”.
All'udienza celebrata in data 19.02.2025 il giudice istruttore ha ascoltato he, tra Per_1
l'altro, ha manifestato il desiderio di praticare il nuoto, di fare i compiti all'oratorio di Somma con altri bambini “ma nessuno riesce a venirmi a prendere” e ha dichiarato: “Non mi ri- cordo l'ultima volta in cui ho visto il papà, credo fosse giugno dell'anno scorso. Non lo sento più perché sua moglie non vuole. Io non lo voglio chiamare, vorrei vederlo. Prima con il papà avevamo un buon rap- porto, passavo il weekend con lui, stavamo a letto a guardare i film, soprattutto quelli horror. A volte io uscivo e giocavo sul trampolino mentre il papà dormiva, c'era anche il cane piccolo del papà e il cane gros- so della zia nell'appartamento sopra. A volte aiutavo il nonno a coltivare l'orto. A volte quando il papà era libero mi portava in giro in moto, facevamo il giro di Quando la mamma mi viene a Pt_3
prendere dai nonni poi torniamo a casa nostra. Ho la mia cameretta ma preferisco dormire con la mam- ma nel lettone. Il papà ha un'altra figlia che è sulla sua foto del profilo whatsapp”.
La ricorrente si è impegnata “a portare la minore a fare nuoto il sabato […] a verificare se c'è un servizio che accompagni in oratorio a fare i compiti il venerdì […] a dormire separate almeno 3 Per_1
notti alla settimana […] a verificare la possibilità di attivare lo sportello psicologico a scuola” e ha di- chiarato che il resistente paga il contributo posto a suo carico e ha avuto un incontro presso i Servizi con la moglie.
In data 11.03.2025, tra l'latro, i SS del Comune di Carnago hanno depositato la relazione loro richiesta attestante l'opposizione della moglie del resistente alla frequentazione di ella casa coniugale e ai contatti tra le parti e l'approccio superficiale e semplici- Per_1
stico assunto dal padre della minore.
In data 28.02.2025 il resistente si è costituito in giudizio, per quello che qui rileva, dichia- rando quanto segue: “Le dinamiche del rapporto sono proseguite senza criticità anche dopo la nascita di in data 21.05.2023, che il Signor ha avuto dalla Signora Persona_3 Controparte_1 [...]
con la quale ha contratto matrimonio in data 13.07.2024. Nel mese di novembre 2024 il Pt_4
nuovo nucleo familiare, del quale fa parte anche la figlia minorenne della Signora Parte_4 [...]
(nata il [...], di anni 9), si è trasferito in una nuova abitazione in Carnago, condotta Per_4
in locazione dall'esponente (doc. 1). Nel frattempo, il Signor ha altresì cambiato da- Controparte_1
tore di lavoro (doc. 2); il deducente svolge la professione di lattoniere edile e lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00, salvo trasferte e interventi d'urgenza anche nel fine settimana. Il secondo seme- stre 2024 è stato pertanto caratterizzato da eventi che hanno modificato la routine di vita dell'esponente: matrimonio, trasloco, nuovo lavoro, ai quali a metà dicembre si è aggiunta una limitazione dovuta al guasto irreparabile dell'autovettura, che dovrà essere sostituita. […] Vi sono state ritrosie da parte della
Signora dopo il matrimonio, a ospitare ella casa di abitazione e, a causa anche Parte_4 Per_1
del poco tempo libero, l'esponente si è trovato in una situazione di difficoltà che sta cercando di gestire in casa e che intende superare, non ritenendo necessario da parte sua il supporto continuativo di ordine spe- cialistico dell'ente pubblico. Con riguardo al contributo al mantenimento, il Signor Controparte_1
chiede che sia previsto nella misura non superiore a € 300,00. Con riguardo alle visite, il Signor
[...]
è disponibile a vedere la figlia e tenerla con sé la domenica. L'esponente percepisce uno Parte_5
stipendio di € 2.200,00 mensili (docc. 3, 4, 5) ed è gravato di spese fisse costituite dal canone di loca- zione per € 750,00 mensili e ha a carico la moglie, non occupata, e due minori nel nuovo nucleo familia- re. Il Signor sarà inoltre costretto ad acquistare una nuova autovettura, cosa che an- Controparte_1
cora non ha fatto per mancanza di fondi”.
All'udienza celebrata in data 20.03.2025 la ricorrente ha dichiarato che la minore ha in- trapreso un percorso psicologico a scuola e ha iniziato il corso di nuoto il sabato grazie alla partecipazione economica del nonno paterno, che il padre contribuisce regolarmente al mantenimento di ha incontrato la minore martedì per 10 minuti circa. Il resi- Per_1
stente ha dichiarato di volersi impegnare nella regolare frequentazione della figlia Per_1
una volta recuperato un mezzo di locomozione idoneo, di lavorare dalle 07:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e alcuni sabato e di fare lavoretti extra la domenica perché la moglie non lavora e ha una figlia di 9 anni a suo intero carico nata da altra relazione e che la moglie non si oppone alla frequentazione di a parte sua ma vuole ospitarla a ca- Per_1
sa.
Le parti si sono accordate nel senso che il padre frequenterà ppoggiandosi alla Per_1
casa dei nonni paterni in a domenica alternate dalle 10:00 alle 18:30/19:00 e il Pt_3
sabato mattina o pomeriggio (quando non incontra i domenica) in base ai turni Per_1
di lavoro. Il resistente si è impegnato a sbloccare il cellulare della ricorrente per le neces- sarie comunicazioni inerenti a fare conoscere la sorellina a ad agevolare Per_1 Per_1
la relazione tra le sorelle. Le parti si sono impegnate a progressivamente ampliare la fre- quentazione padre/figlia e si accordano per garantire a ciascuna 15 giorni non consecuti- vi durante le vacanze estive e l'equa ripartizione delle altre festività/ponti scolastici e una videochiamata padre/figlia a metà settimana.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha formulato la proposta conciliativa in epigrafe richiamata che le parti hanno accettato.
La causa è stata rimessa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per disporre in conformità all'accordo perfezionatosi tra i genitori di he appare conforme al superiore interesse morale e materiale della Per_1
minore e, ove rispettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellet- tuale e morale sana ed equilibrata (e a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare) e non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico.
I SS dei Comuni di Somma Lombardo e di Carnago, per quanto di rispettiva competen- za, devono essere incaricati di monitorare i nuclei familiari, verificare l'effettivo adempi- mento degli impegni assunti dai genitori di monitorarne il benessere psicofisico Per_1
confrontandosi periodicamente con gli insegnanti e la psicologa che l'ha presa in carico e relazionare semestralmente al GT di questo Tribunale dinanzi al quale deve essere conte- stualmente aperto un procedimento di vigilanza (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti che prevede: 1) l'affido esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento prevalente presso la stessa nell'immobile sito in Somma Lombardo, Via Orsa 3; 2) il versamento da parte del resi- stente dell'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di e la sua partecipazione alle spese straordinarie da sostenere per Per_1 ella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) la Per_1
percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre che già lo percepisce;
4) la frequentazione padre/figlia (e delle sorelle) nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui in parte motiva;
5) la prosecuzione del per- corso di supporto psicologico (e del corso di nuoto) offerto a 6) gli ulteriori im- Per_1
pegni di cui in parte motiva;
7) un contegno di rispetto reciproco e di serena comunica- zione tra i genitori e l'impegno a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di
7) la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Per_1
CONFERISCE ai SS dei Comuni di Somma Lombardo e di Carnago l'incarico di cui in parte motiva;
DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di Controparte_3
nata il [...] a [...], residente in [...] scala
[...]
1, dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS relazioneranno come in parte motiva).
DISPONE la comunicazione della presente sentenza anche ai SS dei Comuni di Somma
Lombardo e di Carnago per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 23.10.2024 al n. 3834 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VERUSCA DE FRANCO, nei confronti di
(C.F. ), con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. MASSIMO MARINI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 20.03.2025 e di seguito riportate.
“conferma dei provvedimenti vigenti, impegno a mantenere fede agli accordi innanzi siglati, compensazio- ne delle spese di lite e apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT per garantire l'attuazione degli accordi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 23.10.2024 la ricorrente ha allegato che dalla convivenza more uxorio con il resistente è nata la figlia in data 06.08.2013), che il Per_1 padre della minore, dalla cessazione della convivenza, ha corrisposto in via discontinua l'importo di € 250,00/€ 300,00 senza alcun aiuto per spese straordinarie della minore, che il resistente ha intrattenuto rapporti discontinui con la minore, che la situazione è nettamente peggiorata da quanto il resistente si è sposato, che dal mese di agosto 2024 il resistente rifiuta di vedere e sentire la figlia, che ciò sta determinando un disagio nella minore che non comprende le ragioni dell'allontanamento del padre, che la coniuge del resistente lo ha “costretto a trasferirsi a Carnago”, a cambiare lavoro e gli impedirebbe di ave- re contatti con la figlia che si occupa in via esclusiva della figlia, che svolge attivi- Per_1
tà lavorativa presso la Multiservizi Cooperative Ultimo con contratto a tempo indeter- minato, “percependo uno retribuzione base mensile di circa € 1.000,00 e corrisponde mensilmente un canone di locazione di € 550.00” e che le risulta che il resistente svolga “attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00” e, tra l'altro, ha chiesto l'affido esclusivo della minore a sé medesima.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 22.01.2025, la ricor- rente ha dichiarato che la madre ha garantito il contratto di locazione Parte_2
siglato, che il resistente ha trasferito la sua residenza anagrafica in Carnago in data
14.01.2025, di avere convissuto con il resistente nel Comune di Vergiate, frazione Seso- na, in un appartamento in locazione rilasciato nel 2016 quando è cessata la convivenza e ognuno è tornato a vivere presso i genitori, che il di lei padre ha sanato la morosità ma- turata nei confronti del proprietario/locatore, di avere convissuto con Controparte_2
dal 2022 al giugno 2024 nel Comune di Somma Lombardo in locazione, che la figlia fre- quenta la prima media presso le scuole di Somma Lombardo, che le Persona_2
insegnanti hanno segnalato il difetto di attenzione della minore e da quando le è stato predisposto un PDP il rendimento scolastico è migliorato, che la minore non pratica nessuno sport dal COVID e non manifesta il desiderio di praticarne alcuno, di essere supportata logisticamente dalla madre (vedova), dal cognato e dalla sorella, di lavorare in una ditta di formaggi a Daverio su turni 08:00/16:00 – 13:30/21:00, di non avere rela- zioni in corso, che la minore non ha frequentazioni fuori dalla scuola eccetto i cugini a casa della nonna materna, che il padre non vede la figlia dal mese di settembre a scuola per il colloquio rispetto al PDP e spesso la figlia non risponde al telefono perché non sa cosa dire al padre e le viene da piangere, che il resistente ha avuto una figlia di circa due anni dalla compagna ora moglie, che a della nascita della sorellina che non ha Per_1
mai incontrato perché la moglie vieta la relazione con la sua persona, che il resi- Per_1
stente le ha bloccato il cellulare su imposizione della moglie, di potere solo ricevere le te- lefonate dal resistente ma non può contattarlo neppure in caso di emergenza, di percepi- re dal resistente l'importo mensile di € 300,00 non regolarmente e nulla per le spese straordinarie, di percepire l'importo mensile medio di € 1.000,00/1.100,00 e l'intero im- porto dell'AU che ammonta € 199,00, di avere dato il consenso per il sostegno psicolo- gico di scuola e che vrebbe il desiderio di vedere suo padre regolar- Per_1 Per_1
mente.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 22.01.2025, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore, tra l'altro, “1) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento pre- valente presso la stessa nell'immobile sito in Somma Lombardo, Via Orsa 3; 2) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € Per_1
350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi al- le spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la Per_1
C.d.A. di Milano;
3) conferma l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre che già lo percepisce;
[…] prescrive alle parti, nell'esclusivo interesse di di Per_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
10) incarica i Servizi Sociali competenti per il Comune di Carnago di svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare del resistente al fine di verificare se vi sia la volontà di recuperare la relazione con (debitamente supportato) e di depositare relazione Per_1
scritta in merito alle risultanze delle indagini delegate entro e non oltre il 12.03.2025”.
All'udienza celebrata in data 19.02.2025 il giudice istruttore ha ascoltato he, tra Per_1
l'altro, ha manifestato il desiderio di praticare il nuoto, di fare i compiti all'oratorio di Somma con altri bambini “ma nessuno riesce a venirmi a prendere” e ha dichiarato: “Non mi ri- cordo l'ultima volta in cui ho visto il papà, credo fosse giugno dell'anno scorso. Non lo sento più perché sua moglie non vuole. Io non lo voglio chiamare, vorrei vederlo. Prima con il papà avevamo un buon rap- porto, passavo il weekend con lui, stavamo a letto a guardare i film, soprattutto quelli horror. A volte io uscivo e giocavo sul trampolino mentre il papà dormiva, c'era anche il cane piccolo del papà e il cane gros- so della zia nell'appartamento sopra. A volte aiutavo il nonno a coltivare l'orto. A volte quando il papà era libero mi portava in giro in moto, facevamo il giro di Quando la mamma mi viene a Pt_3
prendere dai nonni poi torniamo a casa nostra. Ho la mia cameretta ma preferisco dormire con la mam- ma nel lettone. Il papà ha un'altra figlia che è sulla sua foto del profilo whatsapp”.
La ricorrente si è impegnata “a portare la minore a fare nuoto il sabato […] a verificare se c'è un servizio che accompagni in oratorio a fare i compiti il venerdì […] a dormire separate almeno 3 Per_1
notti alla settimana […] a verificare la possibilità di attivare lo sportello psicologico a scuola” e ha di- chiarato che il resistente paga il contributo posto a suo carico e ha avuto un incontro presso i Servizi con la moglie.
In data 11.03.2025, tra l'latro, i SS del Comune di Carnago hanno depositato la relazione loro richiesta attestante l'opposizione della moglie del resistente alla frequentazione di ella casa coniugale e ai contatti tra le parti e l'approccio superficiale e semplici- Per_1
stico assunto dal padre della minore.
In data 28.02.2025 il resistente si è costituito in giudizio, per quello che qui rileva, dichia- rando quanto segue: “Le dinamiche del rapporto sono proseguite senza criticità anche dopo la nascita di in data 21.05.2023, che il Signor ha avuto dalla Signora Persona_3 Controparte_1 [...]
con la quale ha contratto matrimonio in data 13.07.2024. Nel mese di novembre 2024 il Pt_4
nuovo nucleo familiare, del quale fa parte anche la figlia minorenne della Signora Parte_4 [...]
(nata il [...], di anni 9), si è trasferito in una nuova abitazione in Carnago, condotta Per_4
in locazione dall'esponente (doc. 1). Nel frattempo, il Signor ha altresì cambiato da- Controparte_1
tore di lavoro (doc. 2); il deducente svolge la professione di lattoniere edile e lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00, salvo trasferte e interventi d'urgenza anche nel fine settimana. Il secondo seme- stre 2024 è stato pertanto caratterizzato da eventi che hanno modificato la routine di vita dell'esponente: matrimonio, trasloco, nuovo lavoro, ai quali a metà dicembre si è aggiunta una limitazione dovuta al guasto irreparabile dell'autovettura, che dovrà essere sostituita. […] Vi sono state ritrosie da parte della
Signora dopo il matrimonio, a ospitare ella casa di abitazione e, a causa anche Parte_4 Per_1
del poco tempo libero, l'esponente si è trovato in una situazione di difficoltà che sta cercando di gestire in casa e che intende superare, non ritenendo necessario da parte sua il supporto continuativo di ordine spe- cialistico dell'ente pubblico. Con riguardo al contributo al mantenimento, il Signor Controparte_1
chiede che sia previsto nella misura non superiore a € 300,00. Con riguardo alle visite, il Signor
[...]
è disponibile a vedere la figlia e tenerla con sé la domenica. L'esponente percepisce uno Parte_5
stipendio di € 2.200,00 mensili (docc. 3, 4, 5) ed è gravato di spese fisse costituite dal canone di loca- zione per € 750,00 mensili e ha a carico la moglie, non occupata, e due minori nel nuovo nucleo familia- re. Il Signor sarà inoltre costretto ad acquistare una nuova autovettura, cosa che an- Controparte_1
cora non ha fatto per mancanza di fondi”.
All'udienza celebrata in data 20.03.2025 la ricorrente ha dichiarato che la minore ha in- trapreso un percorso psicologico a scuola e ha iniziato il corso di nuoto il sabato grazie alla partecipazione economica del nonno paterno, che il padre contribuisce regolarmente al mantenimento di ha incontrato la minore martedì per 10 minuti circa. Il resi- Per_1
stente ha dichiarato di volersi impegnare nella regolare frequentazione della figlia Per_1
una volta recuperato un mezzo di locomozione idoneo, di lavorare dalle 07:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e alcuni sabato e di fare lavoretti extra la domenica perché la moglie non lavora e ha una figlia di 9 anni a suo intero carico nata da altra relazione e che la moglie non si oppone alla frequentazione di a parte sua ma vuole ospitarla a ca- Per_1
sa.
Le parti si sono accordate nel senso che il padre frequenterà ppoggiandosi alla Per_1
casa dei nonni paterni in a domenica alternate dalle 10:00 alle 18:30/19:00 e il Pt_3
sabato mattina o pomeriggio (quando non incontra i domenica) in base ai turni Per_1
di lavoro. Il resistente si è impegnato a sbloccare il cellulare della ricorrente per le neces- sarie comunicazioni inerenti a fare conoscere la sorellina a ad agevolare Per_1 Per_1
la relazione tra le sorelle. Le parti si sono impegnate a progressivamente ampliare la fre- quentazione padre/figlia e si accordano per garantire a ciascuna 15 giorni non consecuti- vi durante le vacanze estive e l'equa ripartizione delle altre festività/ponti scolastici e una videochiamata padre/figlia a metà settimana.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha formulato la proposta conciliativa in epigrafe richiamata che le parti hanno accettato.
La causa è stata rimessa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per disporre in conformità all'accordo perfezionatosi tra i genitori di he appare conforme al superiore interesse morale e materiale della Per_1
minore e, ove rispettato, idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellet- tuale e morale sana ed equilibrata (e a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare) e non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico.
I SS dei Comuni di Somma Lombardo e di Carnago, per quanto di rispettiva competen- za, devono essere incaricati di monitorare i nuclei familiari, verificare l'effettivo adempi- mento degli impegni assunti dai genitori di monitorarne il benessere psicofisico Per_1
confrontandosi periodicamente con gli insegnanti e la psicologa che l'ha presa in carico e relazionare semestralmente al GT di questo Tribunale dinanzi al quale deve essere conte- stualmente aperto un procedimento di vigilanza (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025, fatta salva l'urgenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti che prevede: 1) l'affido esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento prevalente presso la stessa nell'immobile sito in Somma Lombardo, Via Orsa 3; 2) il versamento da parte del resi- stente dell'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario di e la sua partecipazione alle spese straordinarie da sostenere per Per_1 ella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
3) la Per_1
percezione dell'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre che già lo percepisce;
4) la frequentazione padre/figlia (e delle sorelle) nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui in parte motiva;
5) la prosecuzione del per- corso di supporto psicologico (e del corso di nuoto) offerto a 6) gli ulteriori im- Per_1
pegni di cui in parte motiva;
7) un contegno di rispetto reciproco e di serena comunica- zione tra i genitori e l'impegno a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di
7) la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Per_1
CONFERISCE ai SS dei Comuni di Somma Lombardo e di Carnago l'incarico di cui in parte motiva;
DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di Controparte_3
nata il [...] a [...], residente in [...] scala
[...]
1, dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS relazioneranno come in parte motiva).
DISPONE la comunicazione della presente sentenza anche ai SS dei Comuni di Somma
Lombardo e di Carnago per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa