Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa MULTARI Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 settembre 2023, da
(p.i. ),in persona del Responsabile di Italian Parte_1 P.IVA_1
Legal Affairs, Avv. Marco Catello, rappresentata e difesa come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado Avv.ti Angelo Zambelli
(pec: , Barbara Grasselli (pec: Email_1
, Alberto Testi (pec: Email_2
e Hana Akaike (pec: Email_3
, Email_4 appellante contro
(c.f. ), assistito, difeso e Controparte_1 C.F._1 rappresentato, per mandato depositato nel procedimento di primo grado dall'Avvocato Emanuele Zanarello (pec:
, Email_5 appellato
e
CP_2 litis denuntiatio
1
Giudice del lavoro n. 176/2023 d.d. 15.03.2023, non notificata.-
In punto: differenze retributive;
responsabilità del committente ex art. 29 comma 2° del Dlgs. n. 276/2023.-
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art.
435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 176/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1285/2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 15 marzo 2023 e non notificata
e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §4.1 e 4.4..
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dal Controparte_1 diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente Parte_1 maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di
[...] al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di Parte_2 giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 4.1 al 4.4 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
- conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione Controparte_1 dell'importo lordo di Euro 5.225,13, corrispondente a netti Euro 4.023,35 o, comunque, della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
-respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. CP_1 ed assolvere da tutte le domande in esso contenute e
[...] Parte_1 per l'effetto
2 - condannare l'odierno appellato a restituire a quanto Parte_1 corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 9.119,25, corrispondente a netti Euro
7.021,82 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- condannare, il Sig. a restituire a quanto Controparte_1 Parte_1 corrisposto dalla Società stessa al difensore anticipatario dello stesso, Avv.
Emanuele Zanarello, pari all'importo di netti Euro 3.675,07.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti Controparte_1 importi: (i) Euro 8.186,55 a titolo di differenze retributive corrispondenti a netti
Euro 6.303,64 per i motivi esposti al § 4.6; (ii) Euro 1.697,64 a titolo di elemento perequativo, corrispondenti a netti Euro 1.307,18 per i motivi esposti al § 4.9.1;
(iii) Euro 975,00 a titolo di elemento retributivo aggiuntivo, corrispondenti a netti
Euro 750,75 per i motivi esposti al § 4.9.2; (iv) Euro 1.220,63 a titolo di tredicesima mensilità, corrispondenti a netti Euro 939,88 per i motivi esposti al § 4.7; (v) Euro
1.047,85 a titolo di TFR corrispondenti a netti Euro 806,84 per i motivi esposti al §
4.8;
o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso,
- condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 570,75, Controparte_1 corrispondente a netti 439,48 a titolo di interessi per i motivi di cui al § 4.10;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al §4.11”.
: Controparte_1
“NEL MERITO
1. RIGETTARSI l'appello proposto e per l'effetto CONFERMARSI integralmente
l'impugnata sentenza n. 176/2023 pubbl. il 15/03/2023 RG n. 1285/2022 Tribunale di
Venezia e conseguentemente nei limiti di quanto statuito dal giudice di primo grado
3
2. ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO 2a del CCNL METALMECCANICA PMI dal 5 mese a ottobre 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
3. CONDANNARE la (P.IVA ) in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100-
CO (AN) al pagamento di €. 6.142,38 (diconsi euro seimilacentoquarantadue/38) per le ragioni di cui in narrativa – mensilità da luglio a ottobre 2021- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. CONDANNARE la (P.IVA ) in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100-
CO (AN) al pagamento di €. 13.512,90 (diconsi euro tredicimilacinquecentododici/90) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di differenze retributive, retribuzioni, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
5. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società Parte_1 P.IVA_3
(P.IVA e per l'effetto Controparte_2 P.IVA_4
6. CONDANNARE la società (P.IVA. e la società Parte_1 P.IVA_3
(P.IVA ) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 Controparte_2 P.IVA_4 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO delle seguenti somme
1. Euro 6.142,38 (diconsi euro seimilacentoquarantadue/38) per le ragioni di cui in narrativa – mensilità da luglio a ottobre 2021-
2. Euro 13.512,90 (diconsi euro tredicimilacinquecentododici/90) -a titolo di differenze retributive (categoria livello), retribuzione, TFR e spettanze di fine rapporto oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN OGNI CASO
7. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Venezia si pronunciava sulla domanda proposta da , dipendente della Controparte_1 Parte_2 dal 07.05.2018, il quale rivendicava il mancato riconoscimento del II livello del
CCNL e il pagamento di alcune voci retributive nei confronti della datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Parte_1 CP_2
[...]
Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra e Parte_1 CP_2
e del subappalto tra quest'ultima e chiedeva
[...] Parte_2
l'accertamento della responsabilità di e ex Parte_1 Controparte_2 art. 29 del Dlgs. n. 276/2003 e anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., in relazione ai crediti maturati fino a ottobre 2021.
In primo luogo, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, co. 2, d.lgs. 276/2003 poiché l'ultimo contratto d'appalto era cessato il 31 luglio 2021, mentre il ricorso era stato depositato il 31 luglio
2021, perciò entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Sul punto, il giudice, alla luce delle pronunce del Supremo Consesso (n.
7815/2022 e n. 29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sia da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su Parte_1 differenti navi in costruzione, nel medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con tra loro sovrapponendosi, vari contratti di CP_2 subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad Parte_1 Controparte_2
Dunque, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, che valorizzava lo scopo di garanzia per il lavoratore, il giudice di primo grado sosteneva che non vi era ragione di ritenere che l'avvenuta consegna della nave, come nel caso in esame, potesse far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 del Dlgs.
n. 276/03, non essendo stati i lavoratori a conoscenza del contenuto specifico del contratto sulla base del quale le loro prestazioni si erano svolte.
5 Il giudice, inoltre, rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, condividendo quanto affermato dalla sentenza n. 26246/2022 della Corte di Cassazione, secondo la quale il contratto a tempo indeterminato non sarebbe più assistito dal regime di stabilità a seguito delle modifiche introdotte con l. n. 92/2012 e con i Dlgs. n. 23/2015, pertanto la prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In aggiunta, il Tribunale confermava, in ragione della documentazione prodotta dal ricorrente (scheda anagrafico professionale e modelli Unilav) e della genericità della contestazione di che il ricorrente aveva sempre Parte_1 lavorato, durante tutta la durata del rapporto di lavoro (e comunque dal luglio
2018) con presso il cantiere di in Marghera. Parte_2 Parte_1
Avendo poi il ricorrente allegato il contratto di lavoro e il contratto collettivo di riferimento, mentre non deduceva e provava nulla Parte_2 in merito all'adempimento delle proprie obbligazioni, il primo giudice accertava come dovute le differenze retributive per l'inquadramento nel II livello decorsi quattro mesi dall'assunzione, oltre al pagamento del TFR maturato e non corrisposto, della tredicesima non corrisposta, ferie, ROL, ex festività non godute, retribuzioni relative da luglio ad ottobre 2021, in quanto non pagate da
, elemento perequativo ex art. 48 CCNL, elemento Parte_2 aggiuntivo ex art. 53 CCNL e welfare ex art. 52 CCNL.
Riteneva dovuti, in quanto oggetto della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs.
276/2003, i crediti di natura strettamente retributiva, ovverosia la retribuzione per il livello superiore, tredicesima mensilità e TFR dovuti e non pagati, i ROL,
l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL stante la sua chiara natura retributiva,
e l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL.
Riteneva, invece, non dovuti gli importi per il welfare ex art. 52 CCNL, ferie, permessi e festività non goduti, stante la loro natura non retributiva ma indennitaria, né le mensilità successive al 31 luglio 2021, data di cessazione dell'appalto.
6 Circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. a rigettando la Controparte_2 coeva domanda verso in quanto riferibile esclusivamente al Parte_1 rapporto di subappalto, quindi al rapporto tra e Parte_2
e solo per i crediti maturati fino al 31 luglio 2021, periodo in cui CP_2 il dipendente aveva prestato la loro opera. Pertanto, la garanzia ex art. 1676
c.c. copriva tutte le somme, anche quelle aventi natura non retributiva: welfare ex art. 52 CCNL, indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute.
In conclusione, condannava a corrispondere al Parte_2 ricorrente la somma complessiva pari ad € 19.655,28 [di cui € 6.142,28
(mensilità da luglio a ottobre) nonché € 13.512,90 (differenze retributive per conseguimento automatico 2 livello dal 5° mese, retribuzione, TFR e spettanze di fine rapporto], oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari ex art. 1284 comma 4, c.c.. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Condannava altresì e (in solido ex art. 29 CP_2 Parte_1 comma 2° del Dlgs. con “nei limiti di quanto richiesto in Parte_2 ricorso a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, elemento perequativo, elemento retributivo aggiunto, 13^ mensilità, TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art.
1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
Condannava, poi ex art. 1676 c.c.., “a corrispondere. quanto CP_2 richiesto in ricorso per ferie e permessi non goduti e festività non lavorate nei limiti indicati in parte motiva oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Infine, condannava le convenute, in solido tra loro, a rifondere al procuratore del ricorrente – che si era dichiarato antistatario – le spese di lite, liquidate in
7 complessivi € 2.300,00 maggiorati del 30% ex DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
2. Impugnava la sentenza svolgendo nove motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censurava la sentenza del giudice nella parte in cui, quest'ultimo rigettando l'eccezione di decadenza biennale in relazione al decorso del termine ultra biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui aveva operato il ricorrente, affermava che egli aveva continuamente operato nel medesimo cantiere anche se su differenti navi in costruzione, nel medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con tra loro CP_2 sovrapponendosi, vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad Parte_1 Controparte_2
Ne conseguiva che secondo il tribunale, il mero mutamento dell'oggetto fisico sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto, non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 del Dlgs. n. 276/2003.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di Cassazione.
Stante il repentino cambiamento di indirizzo interpretativo, adottato anche dallo stesso giudice di prime cure, tale argomentazione veniva rimeditata alla luce delle pronunce della Cassazione.
In virtù di ciò, sosteneva che la pronuncia della Cassazione non era applicabile nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale in relazione al decorso di termine ultrabiennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui aveva operato l'appellante, ritenendo viziato il capo della motivazione in cui il giudice di primo grado non si era avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti
8 nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti.
Ad avviso di non vi era la presenza di una successione di appalti Parte_1 del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra Parte_1
e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto CP_2 navi diverse e financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso che ci occupa, infatti, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore.
Dalle risultanze istruttorie risulta quindi evidente che il lavoratore fosse perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conosceva altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passava a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte dell'odierno appellato di quella cesura temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dai lavoratori, rappresentato dalla consegna della nave per la quale aveva cessato ogni prestazione lavorativa.
2.3. Con il terzo motivo, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, riteneva sussistente la violazione dell'art. 29 del Dlgs. n.
276/2003, dell'art. 14 Prel. c.c. nonché dell'art. 111 comma 6 Cost.
L'impugnante affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e costituissero un Parte_1 Controparte_2
9 unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova in tal senso;
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto inter partes, laddove avevano ad oggetto distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
L'unico elemento comune rinvenibile era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati si basavano sulle medesime condizioni generali, che regolavano a monte i rapporti commerciali tra le parti.
Tale regolamento, spiegava l'appellante, non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 del Dlgs. n. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto potesse avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
2.4. Con il quarto motivo contestava il richiamo del primo giudice Parte_1
a un principio di diritto, statuito con la sentenza 29629/2019 della Cassazione, riferito a una differente fattispecie.
In quest'ultimo caso, infatti, gli appalti riguardavano lavorazioni da espletarsi in un'unica nave, configurando così una fattispecie a formazione progressiva, a differenza del caso di specie in cui le lavorazioni sono state svolte in diverse costruzioni.
2.5. Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice affermava che risultava accertato, in virtù della documentazione prodotta dal ricorrente e della genericità della contestazione da parte di che il Parte_1 lavoratore fosse impiegato, per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di nello stabilimento di in Porto Parte_2 Parte_1
Marghera nell'ambito di appalti da questa commissionati ad che, CP_2 come pacifico, aveva subappaltato parte degli ordini a Parte_2
Affermava che non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa del lavoratore agli appalti per cui è causa dalle deduzioni e allegazioni contenute nel ricorso, dichiarandosi poi totalmente estranea in merito alle vicende che
10 riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra l'odierno appellato e
[...]
Parte_2
Censurava la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, sollevata in relazione al decorso di termine ultra-biennale rispetto alla cessazione di alcuni appalti in cui aveva operato il ricorrente.
In particolare richiamava due precedenti sentenze del Tribunale di Venezia (549
e 566 del 2022) nelle quali la decadenza biennale sollevata dalle società convenute veniva accolta, non considerando il rapporto tra Parte_1
e come un appalto unitario, ma riconoscendo tra di esse una CP_2 pluralità di appalti, riconducibili a lavorazioni da eseguire su differenti navi;
pertanto il precedente di legittimità richiamato dal primo giudice, non poteva essere ritenuto sovrapponibile al caso di specie (cfr. sentenze nn. 7815/22 e
29629/19 della Corte di Cassazione).
2.6. Con il sesto motivo, in punto differenze retributive, eccepiva che il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori.
Invero, il lavoratore non avrebbero avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
2.7. Con l'articolato settimo motivo svolto in punto quantum debeatur, assumeva che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere le somme a titolo di tredicesima, TFR, elemento perequativo, elemento aggiuntivo, ROL e le differenze retributive tra il
I e il II livello.
In merito a tredicesima e TFR il giudice di prime cure precisava che, non essendo state prodotte in giudizio tutte le buste paga, non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo all'odierno appellato.
11 Nello specifico, dai conteggi di controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
Quanto al TFR, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR.
Precisava poi che l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL e l'elemento aggiuntivo ex art. 53 CCNL non dovevano essere compresi nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, data la loro natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di «trattamenti retributivi».
In aggiunta a ciò, riteneva errata la sentenza laddove il primo giudice non aveva sottratto, dalla somma richiesta dal lavoratore a titolo di elemento perequativo,
i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga. Parte Quanto ai veniva richiamata la sentenza 549/2022 del Tribunale di Venezia, che non riconosceva loro natura strettamente retributiva.
2.8. Con l'ottavo motivo, contestavano l'applicazione del saggio degli interessi proprio della legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 co. 4 c.c.
Trattandosi di legge speciale, riteneva che tale disciplina non fosse applicabile alla materia oggetto della causa, determinando altrimenti la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In aggiunta a ciò, tale previsione appariva ancor più ingiustificata poiché l'art. 429 c.p.c. dispone che gli interessi siano dovuti nella misura legale e non prevede alcun rinvio all'art. 1284 co. 4 c.c.; se vi fosse tale previsione, ciò comporterebbe un trattamento doppiamente gravoso per il datore di lavoro, essendo già prevista, per i crediti da lavoro, l'automatica rivalutazione.
2.9. Con il nono motivo riteneva sussistente la violazione dell'art. 92 c.p.c. poiché, anche alla luce delle circostanze del caso concreto, il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
12 questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite.
3. Si costituiva il lavoratore appellato che insisteva per la reiezione del gravame con conferma della sentenza impugnata.
Quanto all'adibizione nello stabilimento di Marghera, sosteneva che pur dando atto dei contratti d'appalto intercorsi con Parte_1 per tutto il periodo di occupazione, nonché del subappalto a CP_2 [...]
si fosse trincerata sotto il preteso mancato assolvimento Parte_2 dell'onere della prova da parte del ricorrente per contestarne genericamente e negarne l'impiego nel subappalto, sostenendo al contempo di non sapere nulla al riguardo in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto lavorativo.
Evidenziava, inoltre, che non era terza estranea al rapporto Parte_1 di lavoro, svolto all'interno del proprio stabilimento e nell'ambito di appalti nei quali vi era supervisione e controllo, fisico e documentale, da parte della committente, sicché sussisteva in capo alla stessa uno Parte_1 specifico onere di contestazione, non adempiuto.
Richiamava, a tal proposito, le condizioni generali d'appalto.
La documentazione prodotta da attestava poi che Parte_1 CP_2 aveva svolto lavorazioni nel cantiere di Marghera per una serie di
[...] costruzioni navali che si erano succedute ininterrottamente tra il 2016 ed il 2021.
La circostanza che aveva subappaltato le commesse in questione CP_2
a e che il ricorrente aveva continuativamente Parte_2 continuamente lavorato nel cantiere di Marghera, per conto di (e CP_2 di era circostanza che non era stata in alcun modo smentita in Parte_1 primo grado dalle convenute tramite allegazione di fatti specifici in contrasto con tali risultanze.
L'appellato contestava quanto sostenuto in merito al rigetto dell'eccezione di decadenza biennale dalla difesa avversaria, secondo la quale il giudice di prime
13 cure sarebbe ricorso alla mera citazione acritica della pronuncia della Cassazione
7815/2022, senza che da ciò si potesse ricavare il ragionamento sottostante alla decisione di reiezione.
Il giudice oltre a rifarsi alle pronunce della Cassazione 7815/2012 e 29629/2019 aveva ben esposto la propria motivazione.
In aggiunta a ciò, precisava che non sarebbe stato comunque ravvisabile alcun vizio, qualora il Tribunale si fosse limitato a motivare la pronuncia con il solo rinvio ai principi dettati dalla Suprema Corte (c.d. motivazione per relationem).
Il primo giudice poi avrebbe giustamente richiamato la pronuncia della
Cassazione 7815/2022, per quanto inerente ai servizi logistici, e la precedente
Cassazione 29629/2019.
L'appellato riteneva che la sentenza citata si fosse occupata di identica questione sostanziale: tale pronuncia aveva statuito che il dies a quo del termine di decadenza biennale decorresse dalla cessazione definitiva del rapporto di contrattuale, ossia dall'ultimo contratto, e non dalla cessazione dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto.
Richiamava anche la sentenza 615/2016 della Corte d'Appello di Venezia, secondo la quale il momento da cui far decorrere il termine di decadenza deve necessariamente coincidere con la cessazione definitiva dell'appalto.
Sosteneva poi che la consegna della nave all'armatore non era mai concisa con l'esaurimento delle lavorazioni ad opera dei dipendenti della
[...]
Risultava infatti in diversi casi una sovrapposizione tra la fine dei Parte_2 lavori di una nave e l'inizio in un'altra. Pertanto, la consegna della nave si rilevava un dato non adeguato a rappresentare alcuna cesura nei rapporti appaltatore/committente. Il dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile, era rappresentato dal venir definitivamente meno del rapporto appaltatore/committente.
In merito alle somme riconosciute a titolo di tredicesima e TFR, riteneva corretto il quantum determinato in sentenza.
Precisava infatti che tutte le somme versate mensilmente in busta paga come quota di tredicesima erano state globalmente considerate nell'indicazione del
14 percepito e che erano state debitamente considerate, sommando anche l'ulteriore percepito per retribuzione ordinaria, allorché corrisposto.
Considerazioni analoghe venivano svolte anche per il TFR: anche in questo caso, ogni somma erogata in acconto era stata ovviamente sottratta dal dovuto.
Riteneva che l'elemento perequativo avesse la finalità di eliminazione delle disuguaglianze retributive nei settori in cui non erano previste integrazioni economiche del trattamento minimo previsto dal CCNL. Si trattava quindi di un trattamento strettamente legato alla retribuzione.
Contestava le argomentazioni dell'appellante riguardo all'elemento aggiuntivo della retribuzione, che risultavano meramente autoreferenti, soltanto apparentemente supportate dalla pronuncia del Tribunale di Venezia, che aveva confuso tale istituto (previsto dall'art. 53 del CCNL), con quello del “welfare” (di cui all'art. 52 CCNL).
Confermava la sentenza in merito alla natura retributiva dei ROL, richiamando le sentenze 22546/2014 e 10354/2016 della Corte di Cassazione.
In merito alle differenze retributive, riteneva fossero dovute in ragione delle mansioni svolte e delle previsioni del CCNL applicato (Piccola e Media Industria
Metalmeccanica); quest'ultimo prevedeva infatti l'automatico passaggio al II livello dei lavoratori dopo quattro mesi di lavoro, purché addetti alla produzione.
Il lavoratore operava quale coibentatore della costruzione navale, attività che costituivano l'oggetto delle attività subappaltate da a CP_2 [...]
(oltre a quelle di verniciatore) e si trattava inequivocabilmente Parte_2 di mansioni inerenti alla produzione.
Da ultimo sosteneva la correttezza della sentenza nella parte in cui riconosce l'applicazione dell'art. 1284 co. 4, in quanto la ratio della norma in questione sarebbe quella di scoraggiare la resistenza dilatoria a fondate domande giudiziali;
se così non fosse, nonostante la disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.,
l'ambito lavoristico risulterebbe meno tutelato.
Quanto alle spese di lite, osservava che il lavoratore era risultato totalmente vittorioso rispetto alle domande azionate laddove le spese erano state liquidate sotto i valor medi dello scaglione di riferimento
15 4. (già contumace in primo grado) nonché Parte_2 CP_2 non si costituivano e rimanevano contumaci.
[...]
5. La causa subiva un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, invitava le parti a trovare un componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società
[...] che si trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del Parte_2 tribunale di CO dimessa dal lavoratore.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare delle controversie ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre
2024, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alle domande di pagamento azionate nei confronti di e . Parte_2 CP_2
7. I primi quattro (4) motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/2022 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di operare presso il cantiere della committente principale con continuità benché su navi Parte_1 diverse ritenuto che - come documentato dalle parti- si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a che, nel periodo, aveva come unica committente Parte_1 CP_2
e si era avvalsa in forma esclusiva di per i lavori Parte_1 Parte_2 commissionati.
7.1. Pertanto, valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva, il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far
16 ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
7.2. Quanto poi alla decadenza biennale, questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata (sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo (cfr. sentenza n. 494/24).
7.3. In punto di fatto l'appellato - ricorrente in primo grado- lamentava di aver operato nel cantiere di come dipendente di Parte_1 [...]
e di non essere stato retribuito completamente dalla datrice di Parte_2 lavoro, con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 Dlgs. n. 276/2003 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società Parte_1
e la società di cui, con riferimento alle attività di
[...] Controparte_2
“verniciatura e coibentazione”, era subappaltatrice la società
[...]
che aveva come committente esclusivo Parte_2 CP_2
Per quanto provato in atti, il ricorrente era dipendente della
[...]
(cfr. contratti di assunzione depositati dal ricorrente, contratti di Parte_2 appalto dimessi da e contratti di subappalto dimessi dalla Parte_1 parte , per la quale avrebbero operato in Venezia quanto meno CP_2 fino al mese di luglio 2021.
7.4. Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate - aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI” per la costruzione
6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE
17 E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244; REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU
PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5
. Parte_1
7.5. Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna (spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e pubblicate nel Parte_1 proprio sito (cfr. doc. 3, 4 . Parte_1
Per quanto provato in via documentale dal lavoratore (cfr. contratti di assunzione in atti e riconoscimento di di cui al doc. 13 e 14 prodotto dal Parte_2 ricorrente in primo grado) aveva sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatore (circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
Dall'esame dei documenti dimessi da (in particolare contratti di CP_2 subappalto 2016-2020 contenenti le fatture e i pagamenti di CP_2 verso suddivisi per anno e in relazione alle singole commesse Parte_2 cui corrispondevano i contratti di subappalto), emerge chiaramente una continuità temporale dei singoli contratti di appalto tanto che, come evidenziato dall'appellato, esisteva una contemporaneità di appalti.
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dal lavoratore e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dal ricorrente in primo grado “2016 Koningsdam - nave da crociera
(Holland America Line) 2018 Carnival Horizon - nave da crociera (Carnival Cruise
Line) 2018 Nieuw Statendam- nave da crociera (Holland America Line) 2019
Carnival Panorama - nave da crociera (Carnival Cruise Line) 2020 Costa Firenze- nave da crociera (Costa Crociere) 2021 Rotterdam - nave da crociera (Holland
America Line) Nave (costruzione) 6243 Nave (costru - zione) 6272. Nave
(costruzione)6273. Nave(costruzione) 6278 Nave (costruzione) 6298”, elementi
18 utili a far ritenere che difficilmente lavoratori stranieri potessero avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
7.6. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che, come sottolineato anche dalla Corte
Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/2017, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente (cfr. C.d.A. Venezia sentenza n. 454/2023 in causa sub. r.g.. n. 670/2021), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui: “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo
"ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
7.7. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i lavoratori sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le
19 circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente (nel caso de quo la , CP_2 cui la legge ha ancorato la decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
7.8. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n.
254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per Controparte_2 all'interno della stessa area cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla nel tempo sono CP_2 Pt_1 Parte_2 sempre state più o meno le stesse, con modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute.
20 In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte - non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra Parte_1 CP_2
e (che aveva quale unica CP_2 Parte_2 committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente , quand'anche formalmente articolato in una CP_2 pluralità di commesse/appalti corrispondenti alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado (29.07.2022), l'eccezione sollevata in primo grado dalle resistenti, va rigettata siccome infondata.
9. Nel merito l'appellante ha censurato la prova della applicabilità della solidarietà invocata dal ricorrente, in ragione della mancata prova della adibizione agli appalti.
Trattasi di motivo infondato.
9.1. Come è noto la disposizione pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di come allegato e Parte_2 documentato anche con l'intervento delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
il ricorrente peraltro ha prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni.
Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
Quanto poi alla prova dell'adibizione del lavoratore all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro (ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro la comunicazione da cui risultava Parte_4 CP_3
l'assunzione in Venezia per le buste paga che riportavano come Parte_2 domicilio addirittura (RM), fossero elementi insufficienti a Persona_1 superare l'onere probatorio incombente sul lavoratore.
21 9.2. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dal lavoratore - inquadramento come coibentatore, l'esistenza di contratti tra e CP_2 di quel periodo attestanti che il tipo di lavorazione Parte_2 subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello degli istanti, la monocommittenza di rispetto a CP_2 [...]
le prove assunte negli altri giudizi richiamate anche dal giudicante, Parte_2 concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione dell'odierno appellato, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub- Parte_1 committente Controparte_2
9.3. A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del Parte_1 subappalto fosse necessario il consenso di e che nell'ambito Parte_1 del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della società
[...] di comunicare alla e i nominativi dei Parte_2 CP_2 Parte_1 lavoratori impiegati nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti (cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto1).
Come evidenziato anche in sede di discussione dall'appellato e non contestato dall'appellante quale fatto di esperienza e conoscenza comune - inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni dell'appellato - ricorrente in primo grado - producendo l'elenco dei lavoratori inviati da ai quali era necessario Parte_2 rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via istruttoria il ricorrente
– odierno appellato - aveva chiesto l'esibizione di questi elenchi2 .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova3 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello.
10. Per quanto esposto il giudice di primo grado, anche se parzialmente, ha riconosciuto in favore del ricorrente i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche il lavoratore era stato retribuito con il livello economico primo ccnl Piccola e Media industria metalmeccanica.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
10.1. Infatti, la norma contrattuale invocata (art. 11 e norma generale sulla mobilità professionale, estratto CCNL dimesso) prevede che i lavoratori inquadrati al primo livello se addetti alla produzione “ passeranno dopo 4 mesi al secondo livello”.
Trattandosi di dipendente che ha prestato attività come “coibentatore” - attività essenziali nella produzione di una nave - e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento automatico richiesto e accordato dal primo giudice sia corretto.
L'isolamento (e la verniciatura) di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato in limine litis dalle resistenti,
2 “4) si chiede che il GL ordini a la produzione in giudizio dei nominativi dei dipendenti Parte_1 autorizzati ad entrare nel cantiere di Marghera dal 2016 alla data dell'ordine”. Parte_2 3 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 23 considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Conseguentemente la contestazione dell'appellante secondo cui le prestazioni lavorative dell'appellato non possono essere qualificate come produttive e quindi che il lavoratore non avrebbero potuto fruire dell'inquadramento automatico previsto dal CNNL invocato, è destituita di fondamento.
D'altra parte, in primo grado le convenute, a fronte delle allegazioni degli attori di svolgimento di attività di coibentazione per tutti i periodi azionati, non avevano sollevato alcuna contestazione specifica.
11. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalle parti convenute, con l'unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo (cfr. art. 48, 52 e 53 CCNL applicato).
11.1. Rispetto alle richieste di saldo 13° e TFR le contestazioni delle parti convenute e dell'appellante sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che - come emerge dai conteggi dimessi dal ricorrente in primo grado - tanto per le retribuzioni e per la tredicesima, quanto per il saldo del trattamento di fine rapporto, il lavoratore ha azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
11.2. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di
Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria (cfr. Cass. n, 28517/2019).
11.3. Pertanto, si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha
24 ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo Tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL applicato.
11.4. Trattasi di elemento previsto dall'art. 48 che prevede “A decorrere dall'anno
2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti
a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”.
La lettura della norma collettiva consente di escludere che l'emolumento abbia natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione dell'appellante va disattesa.
Inoltre, nel caso in esame, dalle buste paga dimesse dal ricorrente, anche se non continuative a causa di inadempimento della società, appare chiaro che
[...] non avesse o non aderisse ad una contrattazione Parte_2 integrativa. Quanto ai superminimi, parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo .
Né ulteriori contestazioni sui conteggi, formulate soltanto in appello, sono ammissibili attese le decadenze proprie del rito lavoro;
come evidenziato dal tribunale in primo grado a fronte di richieste di pagamento specifiche da parte
25 del ricorrente, nessuna contestazione espressa era stata formulata dalle resistenti per gli anni azionati.
D'altra parte, l'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste del ricorrente sono state limitate ai periodi in cui era dipendente e in forza di
[...]
e laddove era intervenuta la cessazione anticipata la Parte_2 richiesta è stata riparametrata e riproporzionata.
Trattasi di lavoratore in forza fino al luglio 2021 con tutte le conseguenze derivanti dall'essere ancora dipendente nel gennaio 2021 (cfr. art. 48 cit).
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto “in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
11.5. Rispetto all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 52 riconosciuto dal primo giudice il Collegio ritiene fondato il motivo di gravame.
Sul punto il giudice ha equivocato il tenore delle norme contrattuali e se da un lato ha riconosciuto come dovuto l'elemento aggiuntivo di € 25,00 al mese previsto dal 2017, ha escluso perché avente natura di welfare quello di cui all'art. 53 CCNL.
Questa Corte ritiene invece che entrambi gli emolumenti non siano dovuti in quanto aventi natura non retributiva.
Trattasi di emolumenti quelli del 52 e 53 previsti a titolo di welfare (i 25 euro come sostitutivi della bilateralità prevista per welfare), con finalità assistenziale, che non avendo natura retributiva non possono rientrare nell'obbligo solidale per cui è causa.
Infatti, trattasi di misura economica prevista in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non aderiscono al sistema di bilateralità e dunque che non beneficiano degli strumenti di welfare garantiti dall'art. 52 del ccnl (beni e servizi in natura come buoni spesa ovvero buoni carburante, ricariche telefoniche , servizi di trasporto o noleggio per il raggiungimento del posto di lavoro).
26 Pertanto, sono emolumenti che hanno natura assistenziale come pure i servizi citati la cui mancanza e non aderenza al sistema di bilateralità è monetizzato dalle parti collettive con il versamento della somma di € 25,00 di cui all'art. 53
(cd. EAR), dal marzo 2018 in 150 euro sostitutivi di questo strumento “ welfare” di cui all'art. 52; quindi in aderenza all'orientamento restrittivo sopra riportato della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. 28517/2018), questo elemento non poteva rientrare nella obbligazione solidale azionata nei confronti di
(laddove la statuizione è passata in giudicato nei confronti Parte_1 di . CP_2
Secondo il primo giudice invece essendo provata la non adesione della
[...] al sistema di bilateralità CONFAPI, anche a fronte della disposizione Parte_2 contrattuale che indica questo elemento come un elemento retributivo che incide su tutti gli elementi contrattuali ad esclusione del TFR dovrebbe per ciò solo giustificare l'inclusione dell'elemento nell'obbligazione solidale per cui è causa.
Questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di orientamento diverso adottato dallo stesso tribunale lagunare in altre controversie analoghe, ritiene che la ratio della dazione prevista dalle parti contrattuali di cui agli artt.. 53 e 52 per come inteso dal primo giudice, per quanto esposto nel punto che precede, debba essere individuata nella mancata previsione e adempimento di un obbligo assistenziale in favore dei lavoratori che non può pertanto essere posta a carico dei committenti.
E' la stessa disposizione contrattuale che definisce questo elemento come
“prestazione di welfare”; ne consegue che trattandosi di obbligo di bilateralità alla cui mancanza viene collegato il versamento di questo elemento integrativo della retribuzione con finalità assistenziale - per quanto voluto dalle parti collettive - anche in adesione con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23303/194, il motivo di appello va accolto, con restituzione degli
4 In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. 27 importi come quantificati correttamente a titolo di EDR lordo (ma con diritto della appellante alla restituzione al netto come da giurisprudenza invocata dall'appellato, cfr. Cass. n. 19735/2018 nonché da ultimo Cass. n. 2691/24), dalla parte appellata con i conteggi richiesti dal Collegio del 12 settembre 2024.
L'appellante pur in via subordinata ha infatti aderito ai conteggi della controparte.
Va quindi accolta la richiesta di restituzione parziale formulata da Parte_1 che ha provato i pagamenti eseguiti in favore dell'appellato (cfr. fascicolo
[...] appello).
11.6. Analogamente ritiene il Collegio fondata la richiesta dell'appellante di stralcio Parte delle somme dovute e richieste dal lavoratore a titolo di
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza invocata da Parte_1
(cfr. tra le altre Cass. 10354/16), il mancato godimento dei permessi orari impone al datore di lavoro un obbligo di carattere risarcitorio nei confronti del dipendente;
obbligo che per ciò solo esula dall'ambito di applicazione della domanda di garanzia solidale azionata dal ricorrente in primo grado.
Pertanto, ritenuti corretti i conteggi dimessi, va disposta la restituzione anche delle somme ritenute e comprese dal primo giudice nell'importo complessivo posto a carico dell'appellante ex art. 29 cit.
12. Residua la questione della norma di cui all'art. 1284 c.c. che il tribunale nella formulazione novellata del quarto comma ha ritenuto applicabile anche ai crediti per cui è causa.
13. Questa Corte in aderenza ad orientamento già espresso in altre controversie, ritiene errata la decisione del tribunale in parte qua, poiché il primo giudice, nell'applicare la norma generale in materia di interessi delle obbligazioni pecuniarie, non ha considerato la specialità dei crediti di lavoro che, per disposizione normativa peculiare e non modificata dalla previsione generale, tutela già i crediti di lavoro con apposito cumulo di rivalutazione e interessi legali
(cfr. art. 429 c.p.c.).
Disposizione applicabile soltanto per le pronunce di condanna emesse dal giudice del lavoro in favore dei lavoratori e per contro non rilevante in ipotesi di accertamento di crediti in capo al datore di lavoro.
28 Pertanto, in assenza di pattuizione specifica delle parti del rapporto di lavoro per cui è causa, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione legale di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/203 rimanga estranea dall'ambito di efficacia della norma di cui all'art. 1284 c.c., attesa la specialità della disposizione pertinente al caso di specie (cfr. art. 429 c.p.c.).
La sentenza va riformata dunque anche in parte qua, con diritto dell'appellante a ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata in questa sede.
14. Analogamente meritano accoglimento gli ultimi motivi di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto, con conseguente obbligo dei difensore che aveva chiesto la distrazione, di restituire all'appellante il maggior importo già ricevuto in pagamento.
15. Nei rapporti fra e l'appellato è disposta analoga Parte_1 compensazione per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (scaglione da € 26000,00 ad € 52000,00), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal DM 55/14 e s.s. modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico di con distrazione a favore del difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario del lavoratore appellato avv. ZANARELLO Emanuele.
Le spese fra e di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 CP_2 sono compensate, laddove l'inadempimento all'obbligazione retributiva del lavoratore è comunque imputabile ad entrambe le resistenti.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza con riferimento al capo 2) - così decide:
29 1) ridetermina la somma dovuta dalla convenuta a Parte_1 [...]
ex art. 29 comma 2° del Dlgs. n. 276/2023 in € 7.743,90, CP_1 escludendo quanto richiesto a titolo di elemento aggiuntivo di cui agli artt.
52 e 53 del CCNL;
2) per l'effetto condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la maggior somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado per gli stessi titoli, al netto degli oneri fiscali, con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) accerta che sulla somma dovute da ex art. 29 comma Parte_1
2° del Dlgs. n. 276/2003 sono da applicare esclusivamente gli interessi legali maturati ex art. 429 c.c. sulle somme via via rivalutate;
4) per l'effetto condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la maggiore somma corrisposta a detto titolo in suo favore, con gli
[...] interessi legali dal dovuto al saldo;
5) compensa fra e le spese del Parte_1 Controparte_1 primo grado per un terzo, che ridetermina per la frazione residua in €
2.000,00, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ZANARELLO Emanuele dichiaratosi antistatario;
6) condanna l'avv. ZANARELLO Emanuele, dichiaratosi antistatario, a restituire a la maggior somma ricevuta a titolo di spese legali con Parte_1 gli interessi legali dal dovuto al saldo;
7) conferma per il resto la sentenza impugnata;
8) compensa le spese del presente grado nella misura di un terzo (1/3) e condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 residua quota di due terzi (2/3), che liquida in € 2000,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ZANARELLO Emanuele dichiaratosi antistatario;
9) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra Parte_1
e
[...] Controparte_2
Venezia, 28.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo MULTARI Annalisa
30 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali” Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa
o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa appaltatrice ai propri Parte_1 obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che Parte_1 non risultino corrisposte.” 22