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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2053/2022 tra le parti:
ATTORI cf Parte_1 C.F._1
cf Parte_2 C.F._2
- difesa: avv. SBRAGIA CARLO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf Controparte_1 C.F._4
- difesa: avv. PIERETTI LUCA, cf C.F._5
avv. DEL DOTTO ARIANNA cf C.F._6
- domicilio: presso i difensori
Pagina 1 di 12 OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare che il testamento di contiene una disposizione lesiva della Persona_1 porzione di legittima spettante al figlio pari ad 1/3 del relictum;
Persona_2
- conseguentemente disporsi la riduzione della disposizione testamentaria suddetta nella misura di 1/3 ex art. 537 c.c. dell'intero patrimonio relitto di a favore del figlio Persona_1 Per_2
[...]
- procedere, quindi, all'attribuzione in favore delle sig.re e della Parte_1 Parte_2 quota di 1/9 cadauna sul medesimo asse ereditario costituito dall'unità abitativa seguente:
- Appartamento per abitazione posto al piano secondo di un fabbricato facente parte di un complesso di edilizia popolare risalente agli anni 60, sito in Comune di Pisa, Via G. Donizetti n.
1, rappresentato nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio 25, dalla particella n.
132 sub. 20, zona censuaria 1, piano T-2-4, cat. A/3, cl. 4, vani 8, sup. cat.le mq. 143, r.c. Euro
826,33;
- accertare i frutti prodotti dal medesimo dal decesso di al saldo, disporre la Persona_1 comunione ereditaria con l'assegnazione delle porzioni alle singole stirpi condividenti in proporzione delle rispettive quote;
- qualora l'immobile caduto in successione non fosse comodamente divisibile, in mancanza di accettazione dello stesso da parte di uno dei coeredi, darsi luogo alla vendita all'incanto.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa, per tutte le ragioni esposte nella comparsa depositata nel presente giudizio e nella comparsa di costituzione e risposta depositata dinnanzi al Tribunale di Lucca nel procedimento iscritto al n. R.G. 1176/2022, nonché nei successivi scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti,
NEL MERITO
Rigettare integralmente tutte le domande attoree, fatta eccezione per l'azione di riduzione esclusivamente nei limiti della quantificazione dell'asse ereditario e di tutte le condizioni esplicitate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e per l'azione
Pagina 2 di 12 di divisione, sempre nei limiti della quantificazione dell'asse ereditario e di tutte le condizioni esplicitate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
Accertare la consistenza dell'asse ereditario della defunta e per l'effetto Persona_1 accertare e dichiarare che in forza dell'accoglimento dell'azione di riduzione il Sig. Per_2
(a cui sono succeduti per successione legittima e
[...] Controparte_1 Parte_2
diviene erede pro quota di e conseguentemente sul medesimo – Parte_1 Persona_1 rectius sull'asse ereditario del medesimo - gravano debiti “ereditati” in forza della successione di per 1/3 delle somme indicate e quantificate nella comparsa di costituzione e Persona_1 risposta e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa in Euro 11.862,14 ovvero nella maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria;
Accertare e dichiarare che il Sig. vanta i crediti nei confronti della Controparte_1 massa ereditaria della Sig.ra descritti e quantificati nella parte narrativa della Persona_1 comparsa di costituzione e risposta e risultanti all'esito dell'istruttoria, per Euro 10.180,29 e per l'effetto tenerne conto nella determinazione delle quote ereditarie o, in denegata ipotesi, condannare le coeredi al pagamento dei predetti crediti in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie, applicando eventuali compensazioni;
Accertare la consistenza dell'asse ereditario del Sig. e per l'effetto Persona_2 accertare e dichiarare che sulla massa ereditaria del defunto gravano i debiti nei confronti del
Sig. quantificati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi Controparte_1 scritti difensivi e verbali di causa da intendersi qui richiamati e trascritti e risultanti all'esito dell'istruttoria, per Euro 33.113,53 e per l'effetto tenerne conto nella determinazione delle quote ereditarie o, in denegata ipotesi, condannare le coeredi al pagamento dei predetti crediti in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie, applicando eventuali compensazioni e tenerne altresì conto in sede di divisione ai fini della determinazione delle rispettive attribuzioni, anche con compensazione delle rispettive ragioni dei condividenti;
In ogni e qualsivoglia caso ed anche in conseguenza dei suddetti accertamenti, accertare
e dichiarare che il Sig. nulla deve alle Sig.re e Controparte_1 Parte_2 [...] per le domande proposte dalle stesse e per tutte le motivazioni riportate nella comparsa Pt_1 di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, le quali non possono pertanto vantare alcuna pretesa sull'immobile sito in Pisa, Via Donizetti 1 meglio individuato nella comparsa di costituzione e risposta;
IN OGNI CASO
Pagina 3 di 12 Con assegnazione in favore del Sig. dei 3/9 (1/3) dell'immobile sito in Pisa, Controparte_1
Via Donizetti 1, meglio individuato in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e onorari di lite, anche della fase tenutasi dinnanzi al Tribunale di Lucca, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1176/2022, G.I. Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore. Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale Voglia porre a definitivo carico delle attrici le spese del CTU
Geom. condannandole alla refusione in favore del Sig. Persona_3 Controparte_1 dell'importo di Euro 1.736,60.”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 hanno adito in riassunzione l'intestato Tribunale esercitando l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lasciate da in qualità di eredi di Persona_1 Per_2
rispettivamente coniuge e padre delle attrici, chiedendo, inoltre, l'accertamento
[...] dei frutti prodotti dall'immobile caduto in successione della stessa e conseguentemente procedere alla divisione della massa ereditaria.
A sostegno delle proprie domande le attrici hanno dedotto (1) di essere moglie e figlia di deceduto a Pisa il 17.9.2019; (2) che quest'ultimo era figlio di Persona_2 [...] deceduta a Pisa il 6.11.2013; (3) che con atto di compravendita del 19.9.1984 la Per_1 madre ed il padre del hanno acquistato un appartamento in Pisa, via Donizetti 1 Per_2 che alla morte del marito è entrato a far parte del patrimonio della moglie
[...]
(4) che quest'ultima ha disposto delle proprie sostanze con testamento Per_1 olografo pubblicato con verbale ai rogiti notaio di Prato in data 27.1.2014 Per_4 lasciando tutto al nipote rispettivamente figlio e fratello delle attrici;
Controparte_1
(5) che tra i beni della successione vi era l'immobile acquistato nel 1984 sito in Pisa via
Donizetti 1; (6) che nel 2019 è morto lasciando come eredi le odierne Persona_2 attrici ed il figlio;
(7) che il testamento della madre del è lesivo nei CP_1 Per_2 confronti del figlio (8) che alla morte di quest'ultimo la moglie e i Persona_2 figli, odierne parti in causa, hanno acquisito il diritto sull'eredità della de cuius nella misura di 1/3 ciascuno, quindi alle attrici spetta una quota pari ad 1/9 ciascuna su detto immobile.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituito il quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto delle domande attoree ad eccezione dell'azione di riduzione e dell'azione di divisione dell'asse ereditario. In via riconvenzionale ha chiesto di
Pagina 4 di 12 accertare la consistenza dell'asse ereditario della nonna, nonché di accertare che il medesimo vanta dei crediti nei confronti della massa ereditaria della nonna, condannando le coeredi al pagamento dei predetti crediti in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie. Ha chiesto, infine, di accertare la consistenza dell'asse ereditario di e di dichiarare che sulla massa gravano dei debiti nei Persona_2 confronti del medesimo dovendosene, pertanto, tenere conto nella determinazione delle quote ereditarie o, in subordine, condannando le coeredi al pagamento dei predetti crediti in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie. Ha chiesto, infine, l'attribuzione in suo favore dei 3/9 dell'immobile suddetto.
A sostegno delle proprie domande il convenuto ha dedotto (1) che dal valore attivo ereditario della nonna dovranno essere detratte le passività totali dell'eredità ed anche queste dovranno essere imputate pro quota a tutti gli eredi (spese funerarie, spese manutenzione loculo, imposta di successione, spese di pubblicazione del testamento, oneri condominiali al 12.2013, imposta Tari per l'anno 2013 – quest'ultima non sostenuta dall'odierno convenuto); (2) che, inoltre, dovranno essere corrisposte tutte le poste passive maturate in ragione della proprietà dell'immobile dal momento della morte di all'attualità (oneri condominiali dal 2014 al 2021 corrisposti da Persona_1
; (3) che sull'eredità di gravano i seguenti debiti: 1) Controparte_1 Persona_2
Euro 5.048,38 quali oneri condominiali ancora da corrispondere, nonché tutte le rate a scadere fino all'esito del presente giudizio;
2) Euro 2.286,50 dovuti in forza degli avvisi di pagamento notificati all'odierno comparente per l'imposta TARI annualità 2014-2022
e relativi all'immobile sito in Via Donizetti, non corrisposti;
3) Euro 243,52 dovuti in forza degli avvisi di pagamento notificati al Sig. dal 4 Controparte_1 CP_2
Basso Valdarno e relativi alle annualità 2015/2021, nonché quelli successivi e precedenti ancora non saldati;
(4) che a seguito della morte di si è Persona_2 aperta la successione legittima per cui risultano chiamati all'eredità le attrici unitamente al medesimo;
(4) che quest'ultimo ha accettato l'eredità con beneficio di inventario al contrario delle attrici che devono intendersi eredi pure e semplici;
(5) che nelle poste attive dell'eredità del padre del convenuto vi erano: 1/3 dell'immobile sito in Pisa, Via G. Donizetti n. 1, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Pisa al foglio 25, particella 132 subalterno 20; l'autoveicolo Alfa Romeo targato
FIM81188; l'autoveicolo Fiat ND targato BB455ZJ demolito in epoca successiva all'apertura della successione;
conto corrente intestato al Sig. del Persona_2 quale tuttavia il convenuto non conosce né il nominativo dell'istituto bancario di
Pagina 5 di 12 riferimento, né il saldo disponibile al momento dell'apertura della successione, né i movimenti successivi alla medesima;
(6) che, inoltre, il de cuius percepiva un importo mensile di euro 1.354,00 a titolo di pensione;
(7) che tra le passività vi sono: euro
11.236,42 quali passività 'ereditate' dalla successione di di cui Euro Persona_1
8.630,56 verso ed Euro 2.640,31 a titolo di TARI, Consorzio Bonifica e Controparte_1 spese condominiali;
euro 22.031,47 per imposte non versate dalla società
[...]
(C.F. ), con sede legale in Calenzano (FI), Controparte_3 P.IVA_1
Via degli Olmi 37 di cui il figlio deteneva una quota sociale pari al 10%, mentre il padre la residua quota del 90%; euro 901,77 quale importo sostenuto dal Sig. CP_1 di cui alla cartella di pagamento n. 06220130006427880000 notificata sulla base
[...] della sanzione irrogata per l'infrazione al Codice della Strada commessa dal Sig. con l'autovettura Alfa 146 targata AP116EB, di proprietà dell'odierno Persona_2 comparente e concessa in uso al padre;
euro 27.032,99 quali debiti risultanti dall'estratto di ruolo dell'Agenzia della Riscossione;
(7) che, alla luce di tale ricostruzione, la quota di eredità spettante alle coeredi odierne attrici è integralmente assorbita in forza del credito vantato dal convenuto nei confronti dell'eredità; (8) che l'immobile facente parte dell'asse ereditario di non ha generato alcun Persona_1 frutto dalla morte della stessa.
Svolta ctu al fine di valutare o meno la divisibilità dell'immobile caduto nell'asse ereditario di con provvedimento del 2.10.2024 la causa è stata rimessa al Persona_1
Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Azione di riduzione.
L'azione di riduzione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
Configura un'azione personale diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, perché si propone non contro chi è
l'attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive.
Pagina 6 di 12 L'art. 557 c.c., comma 1, che prevede che l'azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della quota di legittima può essere proposta, oltre che dai legittimari, anche dai loro eredi (o aventi causa), non conferisce a questi ultimi un diritto autonomo rispetto a quello spettante al loro dante causa, come tale soggetto a un autonomo termine di decorrenza della prescrizione, individuabile nel momento dell'acquisizione della detta qualità di erede.
La disposizione in esame sta piuttosto a significare che l'azione di riduzione, pur essendo un'azione personale proponibile soltanto dal legittimario, allorché quest'ultimo non l'abbia esercitata né vi abbia rinunziato può essere fatta valere dai suoi eredi o aventi causa, cioè da coloro ai quali il relativo diritto sia stato trasmesso dopo l'apertura della successione.
La legittimazione degli eredi del legittimario trova, pertanto, fondamento nella natura patrimoniale dell'azione in parola, il cui carattere personale, come è stato precisato dalla giurisprudenza, non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione e della sua entità, che non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì solo alla quota di colui che si ritiene leso (Cass. 26254/2008; Cass. 4698/1999).
In forza dei principi generali che regolano la materia della successione mortis causa, di conseguenza, l'erede subentra nella titolarità dell'azione di riduzione spettante al suo dante causa nella medesima posizione che competeva a quest'ultimo, anche in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione (Cass. 13407/2015).
Il diritto alla reintegrazione della propria quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari: ne consegue che il giudicato sull'azione di riduzione promossa da uno di essi non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri legittimari che abbiano preferito, pur essendo presenti nel processo, rimanere per questa parte inattivi (Cass. civ., 5611/1978).
Nel caso che ci occupa le attrici hanno agito quali eredi di al fine di Persona_2 far accertare la lesione della quota di legittima spettante al medesimo in relazione alla successione della madre, la quale ha istituito erede universale il nipote, Persona_1
odierno convenuto, escludendo totalmente dall'asse ereditario il Controparte_1 figlio legittimario.
E' evidente, allora, che vi sia stata lesione della quota di riserva spettante al figlio,
avendo la de cuius disposto, con un'istituzione universale compiuta a Persona_2
Pagina 7 di 12 beneficio del convenuto, dell'intero asse ereditario e stante, così, la totale pretermissione del figlio.
Essendo figlio della de cuius ed avendo quest'ultima un altro figlio, Persona_2 benchè premorto), trova applicazione la norma di cui all'art. 537 comma 2 c.c. secondo cui “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”; conseguentemente, la quota al medesimo spettante risulta pari ad 1/3 dell'asse ereditario. Tale quota dovrà, conseguentemente, essere ripartita tra gli eredi del medesimo in parti uguali tra la coniuge ed i figli, attribuendo, pertanto, a ciascuna delle attrici la quota di 1/9 del patrimonio relitto di Persona_1
Dovrà, pertanto, essere accolta la domanda di riduzione avanzata dalle parti attrici, domanda a cui il convenuto non si è opposto, dovendo, pertanto, procedersi alla riduzione della disposizione testamentaria lesiva della legittima spettante alle attrici, quali eredi di dichiarando l'inefficacia della disposizione a titolo Persona_2 universale di cui trattasi, con la conseguente realizzazione della delazione in favore delle stesse, della quota ereditaria resa libera dalla presente pronuncia costitutiva di riduzione.
Ricostruendo l'asse ereditario della de cuius si osserva quanto segue.
Le attrici hanno dedotto che l'eredità relitta di era costituita Persona_1 esclusivamente dall'immobile sito in Pisa via Donizetti 1. Di contro, il convenuto ha eccepito che nell'eredità relitta della nonna vi fossero anche delle passività costituite da: spese funerarie per euro 8.439,00, spese di manutenzione del loculo per euro 193,50, imposta di successione per euro 1.070,70, spese di pubblicazione del testamento per euro 900,00, oneri condominiali sino alla morte della nonna pari ad euro 951,47 e imposta TARI per l'anno 2013 per euro 342,53.
Per la precisione, il convenuto inserisce in dette passività sia debiti ereditari (passività sussistenti al momento dell'apertura della successione) sia i c.d. pesi ereditari, cioè i debiti sorti come immediata conseguenza della successione ereditaria, quali, nel caso che ci occupa, l'imposta di successione, le spese funerarie, le spese di pubblicazione del testamento e le spese di manutenzione del loculo per un totale di euro 11.897,20.
2. Accertamento crediti del convenuto.
Il convenuto ha chiesto di accertare i crediti dal medesimo vantati nei confronti della massa ereditaria della nonna nonché della massa ereditaria del padre.
Pagina 8 di 12
2.1. Accertamento crediti del convenuto sulla massa ereditaria di Persona_1
Preliminarmente si osserva che al momento dell'accoglimento della azione di riduzione i legittimari pretermessi entrano a far parte della comunione ereditaria per cui sono obbligati a contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie ai sensi dell'art. 752 c.c.. Pertanto, il coerede che ha pagato oltre la parte sul medesimo gravante può chiedere la ripetizione agli altri coeredi in proporzione alla loro quota ereditaria (art. 754 c.c.).
Nel caso in esame si evidenzia, come detto precedentemente, che rientrano tra i debiti ereditari non soltanto quelli sussistenti al momento dell'apertura della successione ma anche i c.d. pesi ereditari, sorti come immediata conseguenza dell'apertura della successione medesima. Rientrano tra questi le spese funerarie, le imposte di successione, le spese di manutenzione del loculo, le spese notarili (Cfr. Cass.
8900/2013).
Il convenuto ha dato prova di aver effettivamente pagato tali debiti e pesi: in particolare, ha dimostrato il pagamento delle spese funerarie (doc. 5), delle spese di manutenzione del loculo (doc. 6), delle imposte di successione (doc 7), delle spese notarili (doc. 8). Le contestazioni rese sul punto dalle attrici sono prive di pregio poiché, in virtù dell'accoglimento dell'azione di riduzione le attrici sono divenute eredi della de cuius avendo agito ai sensi dell'art. 557 c.c.. Quindi, su di esse ricadono i debiti e i pesi ereditari pro quota.
Non si ritiene, al contrario, di dover riconoscere quanto richiesto dal convenuto in relazione al pagamento della TARI e della TARES e del Consorzio di Bonifica (doc. 12,
13) poiché dalla documentazione prodotta non emerge l'effettivo pagamento di dette poste da parte del Per_2
2.1.1. Oneri condominiali sull'immobile caduto nella successione di
[...]
Per_1
Per quanto attiene agli oneri condominiali di cui sussiste prova del pagamento al documento 11 di parte convenuta si osserva quanto segue.
Il documento 11 attiene al pagamento degli oneri condominiali relativi alle annualità
2018-2021, quindi ad epoca successiva rispetto al momento dell'apertura della successione (6.11.2013). Pertanto, i medesimi non rientrano tra i debiti ereditari e, quindi, non si applica la ripartizione pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c. bensì si applica la disposizione di cui all'art. 1294 c.c., conseguentemente i coeredi, subentrati nella
Pagina 9 di 12 posizione della de cuius quali comproprietari dell'unità immobiliare in esame, sono tenuti in solido nei confronti del condominio (cfr. Cass. 16614/2022: “per individuare
l'effettivo obbligato al pagamento dei contributi condominiali, è altresì opponibile all'amministratore di condominio la sentenza che, come nella specie, abbia accolto una domanda di simulazione trascritta di un trasferimento immobiliare, dovendosi considerare che la proprietà del bene sia rimasta sempre in capo al simulato alienante (e poi, nella specie, ai coeredi, subentrati nella posizione della de cuius quali comproprietari dell'unità immobiliare e perciò tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali).”).
Si osserva, inoltre, che da tali pagamenti dovranno essere detratte tutte le somme che il convenuto ha pagato in forza del decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal condominio proprio per il pagamento di oneri condominiali arretrati.
Conseguentemente, deve ritenersi accertato che il convenuto abbia pagato la somma di euro 14.337,00 a cui va detratta la somma di euro 10.177,00 relativi al pagamento di un decreto ingiuntivo del 2017, indicato nelle causali di bonifico. Tale conclusione risulta necessaria, tenuto conto del mancato assolvimento da parte del convenuto dell'onere probatorio sul medesimo gravante. Non vi è prova del capitale azionato nel procedimento monitorio né vi è indicazione circa le annualità a cui si riferiscono gli importi azionati giudizialmente. Non è possibile, pertanto, verificare quali importi sarebbero, eventualmente, da imputarsi quali debiti o pesi ereditari, quali, invece, oneri condominiali sorti successivamente all'apertura della successione e quali importi, infine, dovuti in virtù dell'inadempienza dell'erede (cfr. Cass. 8900/2013).
A detta somma di euro 4.160,00 devono essere aggiunte le ulteriori somme pagate dal nel corso del presente giudizio di cui ha allegato prova documentale (pari ad Per_2 euro 4.649,19), per un totale di euro 8.809,19.
2.2. Accertamento crediti del convenuto sulla massa ereditaria di Per_2
e ricostruzione asse ereditario del de cuius.
[...]
Il convenuto ha chiesto di ricostruire l'asse ereditario di nonché di Persona_2 accertare i crediti vantanti dal medesimo sulla massa ereditaria del de cuius.
La prima domanda svolta dal convenuto viene formulata sull'errato presupposto della domanda attorea. Nella comparsa di costituzione si legge, infatti, che le attrici avrebbero richiesto lo scioglimento della comunione dell'eredità di e Persona_2 su tale presupposto, il convenuto chiede, appunto, l'accertamento dell'asse ereditario del padre al fine di procedere alla divisione.
Pagina 10 di 12 Tuttavia, il Tribunale ritiene che le attrici, agendo quali eredi di Persona_2 hanno avanzato domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi sull'eredità di a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di Persona_1 riduzione. Nulla si dice circa l'eredità di Persona_2
Comunque, all'esito del giudizio tale domanda deve essere respinta. Il convenuto non ha allegato con precisione l'elenco dei beni facenti parte dell'asse ereditario del defunto padre, in particolare, si evidenzia che il medesimo, pur avendo dichiarato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, non ha prodotto il verbale di inventario, il quale è assistito da pubblica fede (cfr. ordinanza 9063/2024). Al contrario, ha indicato alcuni beni che secondo il medesimo facevano parte dell'eredità del padre, affermando, tuttavia, di non conoscere l'istituto bancario sul quale era stato acceso il conto corrente intestato al padre né il saldo disponibile al momento dell'apertura della successione, circostanza questa che contrasta con l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, avendo l'accettante l'onere di redigere l'inventario entro il termine di legge
(art. 484 e ss. c.c.).
Con riguardo, poi, alla domanda volta ad accertare la sussistenza di crediti vantati dal medesimo nei confronti della massa ereditaria del padre, alla luce delle considerazioni che precedono, si rileva la carenza di interesse ad agire in capo al convenuto. Tenuto conto del rigetto della domanda di ricostruzione dell'asse ereditario del padre, il convenuto non ha alcun interesse ad accertare i crediti dal medesimo vantati nei confronti della massa ereditaria del de cuius.
3. Prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto che dalla ctu svolta è emerso che lo stato attuale di fatto dell'abitazione non è conforme all'ultimo grafico rappresentativo dell'unità immobiliare a corredo della relazione di asseveramento ai sensi dell'art. 48 L. 47/1985 protocollo 9682 del
30.5.1985 e considerato, da un lato, che il convenuto ha fatto richiesta di assegnazione dell'immobile de quo e, dall'altro, che il medesimo non è risultato comodamente divisibile, è necessario rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore affinchè le parti provvedano a svolgere le pratiche per la conformità urbanistica-edilizia con conseguente incarico al ctu affinchè provveda a verificare l'esito positivo di dette pratiche e contemporaneamente accerti il valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara che le disposizioni contenute nel testamento olografo di Persona_1 pubblicato con verbale ai rogiti notaio di Prato in data 27.1.2014, Rep. Per_4
80944, Racc. 13761 sono lesive della quota di riserva, pari ad 1/3, spettante alle attrici, quali eredi di Persona_2
2. accerta e dichiara che il convenuto è titolare di un diritto di credito nei confronti della massa ereditaria di per la somma di euro 10.603,20; Persona_1
3. accerta e dichiara che il convenuto ha diritto di regresso nei confronti delle attrici, obbligate solidamente, per la somma di euro 8.809,19;
4. respinge la domanda di accertamento dell'asse ereditario di Persona_2
5. dichiara inammissibile la domanda di accertamento dei crediti vantati dal convenuto nei confronti della massa ereditaria di Persona_2
6. provvede come da separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio;
7. Spese al definitivo.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12/3/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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