Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, iscritta al n. 658 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Genova n. 29, presso lo studio dell'Avv. Anna Guerrini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 59, presso lo studio dell'Avv. Romano Pesciaroli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 13 luglio 1996 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 32).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
Viterbo il 10 luglio 1998, e a Viterbo il 23 maggio 2002, entrambi Persona_2
maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 17 dicembre 2015; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I figli sono entrambi maggiorenni;
frequenta l'Università a Viterbo Per_1
mentre frequenta l'università a Firenze, e non sono quindi autonomi Per_2
economicamente. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 500,00 per ciascuno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a: (a) il cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese dentistiche;
(b) il cinquanta per cento delle spese scolastiche, di abbigliamento e di svago preventivamente concordate. La rivalutazione avrà luogo, senza necessità di preventiva richiesta, ogni anno, nel mese corrispondente a quello di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale. L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento della autonomia economica da parte dei figli.
Ciascun genitore provvederà ad accogliere i figli presso le proprie distinte abitazioni nei periodi in cui gli stessi vorranno vivere a Viterbo.
2. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere prima d'ora, integralmente definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e di essere economicamente autono-
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mi e indipendenti, null'altro residuando a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e ragione, nessuno escluso.
3. I coniugi prestano altresì espressamente consenso reciproco al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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