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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2542/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO N.67, presso lo studio dell'Avv. CARDINALE ELENA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in CAPACI (PA), VIA REGINA MARGHERITA 13, presso lo studio dell'Avv. PEPE ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza dell'11 luglio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 21/5/2025.
All'udienza dell'11 luglio 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali.
1 Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la residenza ove riterranno più opportuno;
- La casa coniugale condotta in locazione con tutti i mobili e gli arredi che la compongono resta assegnata alla sig.ra la quale si impegna ad Pt_1 effettuare il subentro nel contratto di locazione dell'immobile e nei contratti di fornitura delle utenze, ad oggi intestati al sig. Pt_2
- Il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
- il padre avrà la facoltà di vederlo ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le normali ed abituali esigenze del figlio, tenuto anche conto della tenera età del bambino, ed in ogni caso il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore
17.00 alle ore 20.00, ed a settimane alterne dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
21,00 della domenica con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- per le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di n. 14 giorni con sospensione dell'ordinario regime, frazionabile di norma in n. 2 settimane o in quattordici giorni continuativi. Entro il mese di aprile di ogni anno i genitori concorderanno il periodo (compreso tra il 10 giugno ed il 10 settembre) in cui il Sig. otrà tenere con sé il figlio. Pt_2
- qualora i genitori dovessero spostarsi da Palermo per un periodo superiore a n. 3 giorni si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza del minore agevolando la comunicazione, anche telefonica, tra lo stesso e l'altro genitore.
- per le festività (Natale, Pasqua, compleanni dei figli) il figlio potrà stare con il padre o la madre alternativamente di anno in anno.
- per quanto concerne le ricorrenze ed i compleanni dei componenti delle rispettive famiglie, le parti concordano che il figlio potrà parteciparvi, a prescindere dal giorno di spettanza dello stesso ad uno dei genitori.
- le ulteriori festività, civili e/o religiose, saranno trascorse dal minore ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
2 - nel giorno della ricorrenza del compleanno del minore, lo stesso trascorrerà metà giornata con la madre e metà con il padre. Nel caso venga organizzata una festa fuori casa, alla stessa parteciperanno i componenti delle rispettive famiglie e le spese verranno ripartite al 50%.
- Resta inteso tra le parti che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati potranno, di volta in volta, essere concordate tra gli stessi, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze del figlio o da eventuali necessità lavorative dei genitori.
- Durante i periodi di rispettivo accudimento entrambi i genitori avranno cura di seguire il figlio nello svolgimento dei compiti scolastici e delle attività extrascolastiche.
- Il sig. stante il temporaneo stato di disoccupazione, si obbliga a Pt_2 corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese la somma Pt_1 di € 150,00 quale contributo al mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche relative allo stesso secondo il seguente le linee guida dettate dal CNF:
* SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
* SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
3 chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
* SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai
4 figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
- l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Isola delle Femmine (PA) (atto n. 1 P. 2, S. A,
Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2542/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO N.67, presso lo studio dell'Avv. CARDINALE ELENA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in CAPACI (PA), VIA REGINA MARGHERITA 13, presso lo studio dell'Avv. PEPE ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza dell'11 luglio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 21/5/2025.
All'udienza dell'11 luglio 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali.
1 Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- I coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la residenza ove riterranno più opportuno;
- La casa coniugale condotta in locazione con tutti i mobili e gli arredi che la compongono resta assegnata alla sig.ra la quale si impegna ad Pt_1 effettuare il subentro nel contratto di locazione dell'immobile e nei contratti di fornitura delle utenze, ad oggi intestati al sig. Pt_2
- Il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
- il padre avrà la facoltà di vederlo ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le normali ed abituali esigenze del figlio, tenuto anche conto della tenera età del bambino, ed in ogni caso il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore
17.00 alle ore 20.00, ed a settimane alterne dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
21,00 della domenica con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- per le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di n. 14 giorni con sospensione dell'ordinario regime, frazionabile di norma in n. 2 settimane o in quattordici giorni continuativi. Entro il mese di aprile di ogni anno i genitori concorderanno il periodo (compreso tra il 10 giugno ed il 10 settembre) in cui il Sig. otrà tenere con sé il figlio. Pt_2
- qualora i genitori dovessero spostarsi da Palermo per un periodo superiore a n. 3 giorni si obbligano a comunicarsi il luogo di temporanea permanenza del minore agevolando la comunicazione, anche telefonica, tra lo stesso e l'altro genitore.
- per le festività (Natale, Pasqua, compleanni dei figli) il figlio potrà stare con il padre o la madre alternativamente di anno in anno.
- per quanto concerne le ricorrenze ed i compleanni dei componenti delle rispettive famiglie, le parti concordano che il figlio potrà parteciparvi, a prescindere dal giorno di spettanza dello stesso ad uno dei genitori.
- le ulteriori festività, civili e/o religiose, saranno trascorse dal minore ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza.
2 - nel giorno della ricorrenza del compleanno del minore, lo stesso trascorrerà metà giornata con la madre e metà con il padre. Nel caso venga organizzata una festa fuori casa, alla stessa parteciperanno i componenti delle rispettive famiglie e le spese verranno ripartite al 50%.
- Resta inteso tra le parti che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affidamento sopra indicati potranno, di volta in volta, essere concordate tra gli stessi, anche per le vie brevi, eventuali variazioni dettate da esigenze del figlio o da eventuali necessità lavorative dei genitori.
- Durante i periodi di rispettivo accudimento entrambi i genitori avranno cura di seguire il figlio nello svolgimento dei compiti scolastici e delle attività extrascolastiche.
- Il sig. stante il temporaneo stato di disoccupazione, si obbliga a Pt_2 corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese la somma Pt_1 di € 150,00 quale contributo al mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche relative allo stesso secondo il seguente le linee guida dettate dal CNF:
* SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
* SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
3 chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
* SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai
4 figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
- l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig.ra . Pt_1
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Isola delle Femmine (PA) (atto n. 1 P. 2, S. A,
Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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