Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.3210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3210 del ruolo generale dell'anno 2024
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Leuci;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Carso;
Controparte_1
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in seguito al rigetto della Parte_1 richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata nell'ambito della procedura esecutiva n.1642/2023 R.G.E., disposta da codesto Tribunale con ordinanza del 23.03.2024, introduceva la fase di merito esponendo:
a) di aver ricevuto, in data 7.7.2023, notifica da parte di Controparte_2
dell'intimazione di pagamento n. 059 2023 90077052 18/000, per complessivi
[...]
€92.811,71, relativa a n.13 cartelle esattoriali asseritamente notificategli;
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b) che con atto di pignoramento dei crediti presso terzi del 14.07.2023, notificatogli in data
26.09.2023, aveva pignorato il credito (€ 7.086,75) che Controparte_2 lo stesso vantava nei suoi confronti in virtù della sentenza n. 93/2023 della Corte di Pt_1
Giustizia Tributaria di I° grado di Brindisi;
c) di aver conseguentemente ricevuto notifica, in data 17.11.2023, dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva mobiliare presso terzi (n. 1642/2023 R.G.E.) attivata nei suoi confronti con il suddetto atto di pignoramento presso terzi;
d) di aver formulato opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, rigettata da questo Tribunale con provvedimento del 23.03.2024.
A fondamento della propria domanda, l'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle prime sei cartelle azionate, sottolineando, in particolare:
a) quanto alla prima cartella (n. 05920020090835477000), dell'importo di € 48.724,55, notificata il 21.10.2002, come l'agente della riscossione non avesse fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di intimazione n.05920099030281327, ex adverso indicato quale atto interruttivo della prescrizione;
b) quanto alla seconda cartella (n. 05920040003072252000), dell'importo di € 24.549,25, notificata il 20.10.2004, come i relativi crediti, dovuti a titolo di multe, ammende e sanzioni amministrative, risultassero già prescritti alla data di notifica (16.04.2010) dell'avviso di intimazione n. 0592009030281731/000, del quale, comunque, ne contestava la ricezione;
c) quanto alla terza cartella (n. 05920070012485013000), dell'importo di € 895,90, notificata il 20.11.2007, come anche nella denegata ipotesi di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione n. 5920099030282640 i relativi crediti si sarebbero prescritti con il decorso di cinque anni dalla notifica di tale atto interruttivo;
d) quanto alla quarta (n. 05920080003547284000), alla quinta (n. 05920090028403743000) ed alla sesta (n. 05920090049028214000) cartella, rispettivamente notificate il 24.06.2008, il 17.04.2010 ed il 31.08.2010, come le stesse avessero ad oggetto importi dovuti a titolo di spese processuali, con conseguente operatività dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
1.1 Tanto evidenziato, l'opponente concludeva chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle suddette cartelle, per complessivi € 76.163,39, e dichiararsi l'illegittimità del pignoramento presso terzi del 14.07.2023 nella parte eccedente l'importo effettivamente dovuto, pari ad € 3.072,71, ordinando, quindi, ad
[...]
di corrispondergli le somme illegittimamente pignorate (€ 4.014,04). Controparte_2
2. Si costituiva in giudizio evidenziando Controparte_1
l'inammissibilità, per violazione del ne bis in idem, dell'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella n. 05920020090835477000, con riferimento alla quale si era già pronunciata con sentenza n. 403/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Lecce, che aveva escluso il decorso del termine prescrizionale.
Deduceva, inoltre, l'agente della riscossione convenuto, che avesse ricevuto Parte_1 notifica di ulteriori atti interruttivi dell'eccepita prescrizione, quali l'avviso di intimazione n. 0592009030281731/000 (in relazione alla cartella di pagamento n.
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05920040003072252000), l'avviso n. 59200930282640 (in relazione alla cartella di pagamento n. 05920070012485013), l'avviso 05920099030282842/000 (in relazione alla cartella di pagamento n. 05920080003547284000) e l'avviso di intimazione n.
05920179008764821/000 (in relazione alle cartelle di pagamento nn.
05920090028403743000 e 05920090049028214000).
Da ultimo, l'opposta sottolineava come l'intimazione di pagamento n.
05920239007705218/000 fosse stata opposta dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di
Lecce limitatamente alle cartelle di pagamento n. 05920010151164392000 e n.
05920020090835477000, lasciando inoppugnate le restanti cartelle di cui al suddetto avviso, i cui importi dovevano, quindi, considerarsi definitivamente consolidati.
2.1. Concludeva, quindi, chiedendo rigettarsi Controparte_2
l'opposizione ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, all'udienza del 21.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
4. L'opposizione risulta parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
4.1 Deve, anzitutto, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, relativamente alla Contr cartella n. 05920020090835477000, in quanto oggetto di cognizione da parte della di
I grado di Lecce e risulta attualmente sub iudice in considerazione dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 403/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Parte_1
Primo Grado di Lecce – Sezione 5 ha definito il giudizio relativo al ricorso n. 1773/2023
R.G.R., proposto dallo stesso per la declaratoria dell'illegittimità e/o per Pt_1
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 059 2023 90077052 18/000, esclusivamente nella parte relativa al debito di € 13.133,15 di cui alla cartella n. 05920010151164392000 ed al debito di € 48.246,75 di cui alla cartella n.05920020090835477000.
4.2. Diverse considerazioni si impongono relativamente alle ulteriori cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
In particolare, quanto alla cartella n. 05920040003072252000, è il caso di evidenziare come la stessa abbia ad oggetto importi dovuti a titolo di multe, ammende e sanzioni amministrative, con la conseguenza che, alla luce di quanto disposto dall'art. 209 del CdS, dall'art. 173 c.p. e dall'art. 28 L. 689/1981, a tali importi si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, a fronte dell'intervenuta notificazione della suddetta cartella in data 20.10.2004, l'avviso di intimazione ad essa relativo, il n. 0592009030281731/000, risulta notificato solo il 16.04.2010, quando i crediti dalla stessa portati erano prescritti da oltre sei mesi.
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Considerazioni in parte analoghe vanno svolte con riferimento alla cartella di pagamento n.
05920070012485013000, avente ad oggetto importi dovuti a titolo di ammende, in quanto tali soggetti a termine di prescrizione quinquennale.
Relativamente ad essa, l'agente della riscossione ha dato prova - nell'ambito della procedura esecutiva n. 1642/2023 R.G. Esec. Mob. - di aver provveduto a notificare, in data
16.04.2010, l'avviso di intimazione n. 05920099030282640/000, in seguito al quale, tuttavia, non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti portati dalla cartella n. 05920070012485013000 si sono prescritti in data
16.04.2015.
In relazione, poi, alle cartelle di pagamento n. 05920080003547284000, n.
05920090028403743000 e n. 05920090049028214000, giova in primo luogo evidenziare come le stesse riguardino somme dovute a titolo di spese processuali, con conseguente applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
Con riferimento specifico alla prima di queste (n. 05920080003547284000),
[...]
ha dedotto di aver interrotto il corso della prescrizione mediante la Controparte_2 notifica dell'avviso di intimazione n. 05920099030282842/000, il quale, però, non è stato prodotto né nel presente procedimento né tantomeno nella procedura esecutiva n.
1642/2023 R.G. Esec. Mob.
Pertanto, in assenza di prova del perfezionamento della notifica di tale avviso, non può che dirsi maturata la prescrizione relativamente alla cartella di pagamento n.
05920080003547284000.
Quanto, invece, alle due ulteriori cartelle (la n. 05920090028403743000 e la n.
05920090049028214000), l'opposta ha fornito prova della notifica dell'avviso di intimazione n. 05920179008764821/000, in considerazione del quale l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente dovrà essere rigettata.
Da ultimo, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
05920120002510161000, relativi a sanzioni amministrative e soggetti, quindi, al termine di prescrizione quinquennale, che risulta maturato in data 23.11.2017, in assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi.
4.3. In considerazione di quanto innanzi, della complessiva posizione creditoria azionata nei confronti di (€ 79.347,66 – per come precisata all'interno dell'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificatogli il 26.09.2023) risultano prescritti solo i crediti di cui alle cartelle n. 05920040003072252000 (€ 24.549,25), n. 05920070012485013000 (€
895,90), n. 05920080003547284000 (€ 43,96) e n. 05920120002510161000 (€ 1.907,20), per un importo complessivo pari ad € 27.396,31, sicché alla data di notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (14.07.2023) i crediti azionabili da parte di
[...]
nei confronti di erano certamente superiori al credito Controparte_4 Parte_1
(€ 7.086,75) che lo stesso vantava nei confronti dell'agente della riscossione in virtù Pt_1 della sentenza n. 93/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Brindisi, non potendosi, quindi, dichiarare l'illegittimità del pignoramento effettuato in suo danno.
5. Per tali motivi, l'opposizione proposta da merita parziale accoglimento. Parte_1
pagina 4 di 5 n.3210/2024 R.G.
6. Le spese di lite vanno interamente compensate attesa la parziale soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione formulata da
, così provvede: Parte_1
1. Dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
05920040003072252000 (€ 24.549,25), n. 05920070012485013000 (€ 895,90), n.
05920080003547284000 (€ 43,96) e n. 05920120002510161000 (€ 1.907,20);
2. Dichiara l'esigibilità dei crediti portati dalle restanti cartelle di pagamento;
3. Compensa per intero le spese e competenze di lite.
Lecce, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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