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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/10/2024, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1436/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024
Il Giudice, lette le note scritte;
visto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1436/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle locazioni , pendente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA S. Maria Parte_1 C.F._1
delle Grazie 78 84086 Roccapiemonte ITALIA, presso lo studio dell'Avv. PAGANO GIO- VANNI (c.f.: ) e dell'Avv. Angrisani Gerardo, dai quali è rappresen- C.F._2
tata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio seb- bene ritualmente citato.
Sempre, in via preliminare, va chiarito che la legittimazione passiva del convenuto trova fon- damento non nella dedotta qualità di garante dello stesso (attesa la mancata sottoscrizione del contratto di locazione da parte del convenuto) ma nella sua qualità di erede della de cuius, originaria conduttrice dell'immobile locato, sig.ra . CP_2
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente domanda il ristoro dei danni all'immobile di proprietà ed oggetto di locazione, invocando la responsabilità del convenuto durante la conduzione a norma dell'art. 1590 cod. civ., norma secondo cui il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto;
al ri- guardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'inadempimento o l'inesatto adem- pimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, con la con- seguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore. In tal caso, in- combe al locatore, che i danni pretende, fornire la prova del fatto costitutivo del vantato dirit- to, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restitu- zione dell'immobile, essendo quindi onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fat-
Pag. 2 di 4 to a lui non imputabile" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6387/2018). Inoltre, una volta che il locatore abbia assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza dei danni, l'art. 1590 comma 2, cod. civ. stabilisce che, in mancanza di una descrizione dello stato della cosa locata al mo- mento della consegna, questa si intende consegnata in buono stato locatizio: il conduttore, dunque, che intenda paralizzare la pretesa risarcitoria della controparte, sostenendo che il be- ne locato gli è pervenuto nelle medesime condizioni nelle quali lo ha restituito al locatore alla cessazione del rapporto, dovrà dunque vincere tale presunzione.
Orbene, la locatrice deduce che, al momento della restituzione, l'abitazione presentava danni di vario genere (meglio descritti al punto 7 del ricorso).
Il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza dei suddetti danni, attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, la perizia tecnica di par- te e i rilievi fotografici allegati.
In particolare, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso l'esistenza di danni ai telai e ai coprifi- li degli infissi interni, all'infisso esterno della cucina, ai radiatori (ruggine) e persiane (in cat- tivo stato di manutenzione).
Di contro, il resistente, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, ha preferito rimanere contumace.
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto dei rilievi fotografici in atti, della stima effettuata dal peri- to di parte e della tipologia dei danni, ritiene congruo liquidare, in via equitativa, alla parte at- trice la somma di euro 4.003,00.
Ne discende, la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 4.003,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Controparte_1
Giovanni Pagano e Gerardo Angrisani, difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari, che
Pag. 3 di 4 si liquidano in euro 125,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11/10/2024
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024
Il Giudice, lette le note scritte;
visto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1436/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle locazioni , pendente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA S. Maria Parte_1 C.F._1
delle Grazie 78 84086 Roccapiemonte ITALIA, presso lo studio dell'Avv. PAGANO GIO- VANNI (c.f.: ) e dell'Avv. Angrisani Gerardo, dai quali è rappresen- C.F._2
tata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio seb- bene ritualmente citato.
Sempre, in via preliminare, va chiarito che la legittimazione passiva del convenuto trova fon- damento non nella dedotta qualità di garante dello stesso (attesa la mancata sottoscrizione del contratto di locazione da parte del convenuto) ma nella sua qualità di erede della de cuius, originaria conduttrice dell'immobile locato, sig.ra . CP_2
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente domanda il ristoro dei danni all'immobile di proprietà ed oggetto di locazione, invocando la responsabilità del convenuto durante la conduzione a norma dell'art. 1590 cod. civ., norma secondo cui il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto;
al ri- guardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'inadempimento o l'inesatto adem- pimento di tale obbligazione è invero di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, con la con- seguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore. In tal caso, in- combe al locatore, che i danni pretende, fornire la prova del fatto costitutivo del vantato dirit- to, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restitu- zione dell'immobile, essendo quindi onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fat-
Pag. 2 di 4 to a lui non imputabile" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 6387/2018). Inoltre, una volta che il locatore abbia assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza dei danni, l'art. 1590 comma 2, cod. civ. stabilisce che, in mancanza di una descrizione dello stato della cosa locata al mo- mento della consegna, questa si intende consegnata in buono stato locatizio: il conduttore, dunque, che intenda paralizzare la pretesa risarcitoria della controparte, sostenendo che il be- ne locato gli è pervenuto nelle medesime condizioni nelle quali lo ha restituito al locatore alla cessazione del rapporto, dovrà dunque vincere tale presunzione.
Orbene, la locatrice deduce che, al momento della restituzione, l'abitazione presentava danni di vario genere (meglio descritti al punto 7 del ricorso).
Il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza dei suddetti danni, attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, la perizia tecnica di par- te e i rilievi fotografici allegati.
In particolare, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso l'esistenza di danni ai telai e ai coprifi- li degli infissi interni, all'infisso esterno della cucina, ai radiatori (ruggine) e persiane (in cat- tivo stato di manutenzione).
Di contro, il resistente, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, ha preferito rimanere contumace.
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto dei rilievi fotografici in atti, della stima effettuata dal peri- to di parte e della tipologia dei danni, ritiene congruo liquidare, in via equitativa, alla parte at- trice la somma di euro 4.003,00.
Ne discende, la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 4.003,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Controparte_1
Giovanni Pagano e Gerardo Angrisani, difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari, che
Pag. 3 di 4 si liquidano in euro 125,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11/10/2024
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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