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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4269 del 2022 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra Pt_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
[...]
De Masi parte attrice e
Controparte_1
[...]
parte convenuta contumace avente ad oggetto: azione di accertamento
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
esponeva di aver ricevuto diverse
[...]
raccomandate con le quali la
[...]
Controparte_1
cessionaria di un asserito credito originariamente vantato da div. , Controparte_2 CP_3
con le quali le veniva intimato il pagamento di €
1 28.249,54 a titolo di coobbligata in solido per l'acquisto di una vettura Mercedes ML 270 CDI, tg.
BX876AG ed in relazione ad un debito individuato con posizione n. 1249109200 e relativo ad un asserito finanziamento sottoscritto in BO (Bn). In particolare, parte attrice premetteva di aver già ricevuto, in passato, dalla società cedente il credito de quo diverse richieste di pagamento del medesimo credito (prima telefonicamente, in un secondo momento, attraverso l'invio di telegrammi); che aveva replicato ciascuna richiesta, contestando la sua totale estraneità al contratto di finanziamento, nonché la veridicità e l'autenticità della firma apposta in calce al contratto medesimo, sporgendo, in data 29.04.2005, anche denuncia-querela presso la Stazione Carabinieri di Arpaia;
che, all'ennesima intimazione di pagamento, aveva avviato un procedimento innanzi alla sezione distaccata di
Airola del Tribunale di Benevento, conclusosi con accordo transattivo verbale tra i legali delle parti con spese a carico della CP_4
Sulla base di tali premesse, disconoscendo, ancora una volta la firma apposte al contratto di finanziamento, chiedeva di accertarne e dichiararne la falsità della medesima firma, per l'effetto, di dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte convenuta.
2 Domandava, inoltre, di condannare la società convenuta al pagamento di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'odierna attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite e dei compensi forensi, con distrazione a favore dell'Avv. De Masi.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata in giudizio, pertanto, se n'è dichiarata la contumacia nell'ordinanza n.
4269/2022.
Senza espletamento dell'attività istruttoria, sulla base delle conclusioni della sola parte attrice in atti, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione del presente giudizio, giova, innanzitutto, ricordare che ai sensi dell'art. 2702 c.c.,
l'efficacia probatoria della scrittura privata, fino a querela di falso, è circoscritta all'estrinseco, cioè a dire alla provenienza della/e dichiarazione/i della/e parte/i che l'hanno sottoscritta, senza provare nulla circa il contenuto e la veridicità di tali dichiarazioni.
Tuttavia, affinché alla scrittura privata possa conseguire l'efficacia probatoria appena descritta, è necessario il c.d. riconoscimento della sottoscrizione da parte di colui contro il quale la sottoscrizione è stata prodotta, o, comunque, che la sottoscrizione
3 medesima sia legalmente considerata come riconosciuta (2702 c.c., 2° comma).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame e analizzando la documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, emerge che la non ha mai Pt_1
riconosciuto né esplicitamente, né implicitamente, la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento di cui si controverte. L'unico caso in cui una scrittura privata, ancorché disconosciuta, può essere utilizzata come prova è previsto dall'art. 216, 1° comma, c.p.c., in forza del quale: «la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando scritture che possono servire di comparizione» (cfr. ex multis Cass. 10.10.2025, n. 27193).
Nel presente giudizio parte convenuta è rimasta contumace e, quindi, non soltanto non risulta prodotto agli atti alcun contratto di finanziamento, ma, non avendo la società convenuta prodotto in giudizio alcuna istanza di verificazione, essa non potrebbe in alcun modo avvalersi del contratto con le forme disconosciute da parte attrice. Di talché, la sorte capitale richiesta da parte convenuta, gli interessi applicati e le spese non sono dovute poiché la firma apposte in calce al contratto di
4 finanziamento e più volte disconosciute dalla si considera a tutti gli effetti apocrifa. Pt_1
Quanto alla domanda di condannare la società convenuta al pagamento di € 20.000,00 per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte attrice, non può essere accolta perché estremamente generica, non avendo l'istante provato né l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave del soccombente, né la condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. abuso del processo, quale, ad esempio, l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 21 novembre
2017, n. 2723).
Per le ragioni sopra esposte la domanda di accertamento negativa è fondata e va accolta;
invece, la domanda di condanna al risarcimento dei danni va rigettata.
Le spese possono essere compensate per metà, considerata la reciproca soccombenza, costituita dal rigetto della domanda risarcitoria, manifestamente temeraria, pretestuosa. La residua metà, a carico della convenuta , è liquidata in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M
5 Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della Controparte_1
ogni altra istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nulla
è dovuto da quest'ultima alla società convenuta per la causale di cui alla domanda.
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà, liquidata in € 1.905,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'Avv. De
Masi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, il 21.11.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
Bozza della sentenza redatta dalla tirocinante dott.ssa
IA OL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4269 del 2022 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra Pt_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
[...]
De Masi parte attrice e
Controparte_1
[...]
parte convenuta contumace avente ad oggetto: azione di accertamento
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
esponeva di aver ricevuto diverse
[...]
raccomandate con le quali la
[...]
Controparte_1
cessionaria di un asserito credito originariamente vantato da div. , Controparte_2 CP_3
con le quali le veniva intimato il pagamento di €
1 28.249,54 a titolo di coobbligata in solido per l'acquisto di una vettura Mercedes ML 270 CDI, tg.
BX876AG ed in relazione ad un debito individuato con posizione n. 1249109200 e relativo ad un asserito finanziamento sottoscritto in BO (Bn). In particolare, parte attrice premetteva di aver già ricevuto, in passato, dalla società cedente il credito de quo diverse richieste di pagamento del medesimo credito (prima telefonicamente, in un secondo momento, attraverso l'invio di telegrammi); che aveva replicato ciascuna richiesta, contestando la sua totale estraneità al contratto di finanziamento, nonché la veridicità e l'autenticità della firma apposta in calce al contratto medesimo, sporgendo, in data 29.04.2005, anche denuncia-querela presso la Stazione Carabinieri di Arpaia;
che, all'ennesima intimazione di pagamento, aveva avviato un procedimento innanzi alla sezione distaccata di
Airola del Tribunale di Benevento, conclusosi con accordo transattivo verbale tra i legali delle parti con spese a carico della CP_4
Sulla base di tali premesse, disconoscendo, ancora una volta la firma apposte al contratto di finanziamento, chiedeva di accertarne e dichiararne la falsità della medesima firma, per l'effetto, di dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte convenuta.
2 Domandava, inoltre, di condannare la società convenuta al pagamento di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'odierna attrice, oltre che al pagamento delle spese di lite e dei compensi forensi, con distrazione a favore dell'Avv. De Masi.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata in giudizio, pertanto, se n'è dichiarata la contumacia nell'ordinanza n.
4269/2022.
Senza espletamento dell'attività istruttoria, sulla base delle conclusioni della sola parte attrice in atti, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione del presente giudizio, giova, innanzitutto, ricordare che ai sensi dell'art. 2702 c.c.,
l'efficacia probatoria della scrittura privata, fino a querela di falso, è circoscritta all'estrinseco, cioè a dire alla provenienza della/e dichiarazione/i della/e parte/i che l'hanno sottoscritta, senza provare nulla circa il contenuto e la veridicità di tali dichiarazioni.
Tuttavia, affinché alla scrittura privata possa conseguire l'efficacia probatoria appena descritta, è necessario il c.d. riconoscimento della sottoscrizione da parte di colui contro il quale la sottoscrizione è stata prodotta, o, comunque, che la sottoscrizione
3 medesima sia legalmente considerata come riconosciuta (2702 c.c., 2° comma).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame e analizzando la documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, emerge che la non ha mai Pt_1
riconosciuto né esplicitamente, né implicitamente, la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento di cui si controverte. L'unico caso in cui una scrittura privata, ancorché disconosciuta, può essere utilizzata come prova è previsto dall'art. 216, 1° comma, c.p.c., in forza del quale: «la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando scritture che possono servire di comparizione» (cfr. ex multis Cass. 10.10.2025, n. 27193).
Nel presente giudizio parte convenuta è rimasta contumace e, quindi, non soltanto non risulta prodotto agli atti alcun contratto di finanziamento, ma, non avendo la società convenuta prodotto in giudizio alcuna istanza di verificazione, essa non potrebbe in alcun modo avvalersi del contratto con le forme disconosciute da parte attrice. Di talché, la sorte capitale richiesta da parte convenuta, gli interessi applicati e le spese non sono dovute poiché la firma apposte in calce al contratto di
4 finanziamento e più volte disconosciute dalla si considera a tutti gli effetti apocrifa. Pt_1
Quanto alla domanda di condannare la società convenuta al pagamento di € 20.000,00 per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte attrice, non può essere accolta perché estremamente generica, non avendo l'istante provato né l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave del soccombente, né la condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. abuso del processo, quale, ad esempio, l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 21 novembre
2017, n. 2723).
Per le ragioni sopra esposte la domanda di accertamento negativa è fondata e va accolta;
invece, la domanda di condanna al risarcimento dei danni va rigettata.
Le spese possono essere compensate per metà, considerata la reciproca soccombenza, costituita dal rigetto della domanda risarcitoria, manifestamente temeraria, pretestuosa. La residua metà, a carico della convenuta , è liquidata in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M
5 Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della Controparte_1
ogni altra istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nulla
è dovuto da quest'ultima alla società convenuta per la causale di cui alla domanda.
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà, liquidata in € 1.905,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'Avv. De
Masi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, il 21.11.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
Bozza della sentenza redatta dalla tirocinante dott.ssa
IA OL
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