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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 747/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
resistenti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_1
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
€ 2.500,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_3
2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 Con ricorso depositato il 23.07.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Le gge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docent i alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- negli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2022/2023;
- negli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021 , Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
In esecuzione di ques ti contratti, i ricorrenti deduc ono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati ris ulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 3 di 10 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
Stante la ritualità della notifica , le parti res istenti non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 10.03.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decis ione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- il ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 07.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 07.11.2020 al
05.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal
09.10.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_3
nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 30.09.2019 al
30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
Pag. 4 di 10 12.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30 .06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrete dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 5 di 10 di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato
Pag. 6 di 10 che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati ris petto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte d ai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai do cumenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti ha nno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo
Pag. 7 di 10 altres ì la prova del pres upposto d ella permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso .
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconos cere a i ricorrent i l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la comples siva somma richies ta, quale valore della controversia, pari ad € 5.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il
Pag. 8 di 10 23.07.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma
I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n.
77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso. segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 747/2024
R.G. L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.000,00, a favore di;
Parte_1
- agli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 per un importo di euro 1.500,00, a favore di;
Parte_2
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
Pag. 9 di 10 2022/2023, 2023/2024 per un importo di € 2.500,00, a favore di
Parte_3
2) condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_5
distrazione in favore d ei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in eur o 49,00 per esborsi ed euro 735,84 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o l'11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 747/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ; Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
resistenti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_1
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
€ 2.500,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, Parte_3
2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 Con ricorso depositato il 23.07.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Le gge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docent i alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- negli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2022/2023;
- negli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021 , Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
In esecuzione di ques ti contratti, i ricorrenti deduc ono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati ris ulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 3 di 10 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
Stante la ritualità della notifica , le parti res istenti non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 10.03.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decis ione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- il ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 07.09.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 07.11.2020 al
05.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal
09.10.2021 al 30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_3
nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 30.09.2019 al
30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal
Pag. 4 di 10 12.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30 .06.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrete dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 5 di 10 di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile ”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato
Pag. 6 di 10 che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati ris petto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte d ai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai do cumenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti ha nno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo
Pag. 7 di 10 altres ì la prova del pres upposto d ella permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso .
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconos cere a i ricorrent i l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la comples siva somma richies ta, quale valore della controversia, pari ad € 5.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il
Pag. 8 di 10 23.07.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma
I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n.
77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso. segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 747/2024
R.G. L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.000,00, a favore di;
Parte_1
- agli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 per un importo di euro 1.500,00, a favore di;
Parte_2
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
Pag. 9 di 10 2022/2023, 2023/2024 per un importo di € 2.500,00, a favore di
Parte_3
2) condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_5
distrazione in favore d ei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in eur o 49,00 per esborsi ed euro 735,84 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o l'11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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