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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del
G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 ottobre 2025 ha emesso laseguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n. 122-2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
(05.12.1965 [...] Parte 1 (sposata Persona 1
-
(SPOSATA Persona 2 (doc.l)-, Parte 2 Persona 3 ) (30.12.1970 Cagapava - Per_2 Parte 3
09.09.1987 -
- Per 2 ;
[...] Persona 4 Controparte_1
(28.09.1988 - Per 2 ) in proprio ed Persona 4
[...] in qualità di esercente la potestà genitoriale - lindamente a BRUNA
Controparte_2 sulla minore Persona 5
[...] nata il [...] - Persona 4 Per 1 Per 2 CP_3
-(01.03.1989 Sao Jose dos Campos - Brasil); [...]
[...]
(04.01.1994 Sao Jose dos Campos - Brasil) (doc. Parte 4
(20.02.1996 Sao Jose dos Campos - S); CP 4 Persona 1
Brasil).
Tutti rappresentati difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi giusta procure allegate al fascicolo telematico.
RICORRENTI
contro in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Il Controparte_5 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
"... discendenti diretti della signora Persona_6 nata il 12 dicembre
1892 a San Bartolomeo in Galdo (BN) (doc. 10) sposatasi il 22 giugno 1912 con il cittadino straniero, Signor Persona 7 (doc. 11), mai naturalizzatasi brasiliana"
Tutti come da albero genaelogico.
Il PM ha espresso parere favorevoe. II Controparte_5 non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Per_8 da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione. In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, si ricorda che la signora Per_9
[...] dopo essere emigrata dall'Italia in Brasile, ivi decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
dopo aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza trasmettendola ai discendenti. Sul punto si osserva quanto di seguito.
Gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani alla luce dell'allora vigente Legge del 1912
n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'istanza degli odierni ricorrenti, discendenti dalla signora Per_9 cittadina italiana, che chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si fonda sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art 1 L. 555/1912 nella parte in cui non prevede "che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina".
E' pertanto quest'ultima che a sua volta ha trasmesso tale diritto a tutti i discendenti.
In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
Controparte_5 i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Ne consegue l'accoglimento della domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza;
- Ordina al Controparte_5 e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 18 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del
G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 ottobre 2025 ha emesso laseguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n. 122-2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
(05.12.1965 [...] Parte 1 (sposata Persona 1
-
(SPOSATA Persona 2 (doc.l)-, Parte 2 Persona 3 ) (30.12.1970 Cagapava - Per_2 Parte 3
09.09.1987 -
- Per 2 ;
[...] Persona 4 Controparte_1
(28.09.1988 - Per 2 ) in proprio ed Persona 4
[...] in qualità di esercente la potestà genitoriale - lindamente a BRUNA
Controparte_2 sulla minore Persona 5
[...] nata il [...] - Persona 4 Per 1 Per 2 CP_3
-(01.03.1989 Sao Jose dos Campos - Brasil); [...]
[...]
(04.01.1994 Sao Jose dos Campos - Brasil) (doc. Parte 4
(20.02.1996 Sao Jose dos Campos - S); CP 4 Persona 1
Brasil).
Tutti rappresentati difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi giusta procure allegate al fascicolo telematico.
RICORRENTI
contro in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Il Controparte_5 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
"... discendenti diretti della signora Persona_6 nata il 12 dicembre
1892 a San Bartolomeo in Galdo (BN) (doc. 10) sposatasi il 22 giugno 1912 con il cittadino straniero, Signor Persona 7 (doc. 11), mai naturalizzatasi brasiliana"
Tutti come da albero genaelogico.
Il PM ha espresso parere favorevoe. II Controparte_5 non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Per_8 da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione. In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, si ricorda che la signora Per_9
[...] dopo essere emigrata dall'Italia in Brasile, ivi decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
dopo aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza trasmettendola ai discendenti. Sul punto si osserva quanto di seguito.
Gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani alla luce dell'allora vigente Legge del 1912
n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'istanza degli odierni ricorrenti, discendenti dalla signora Per_9 cittadina italiana, che chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si fonda sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art 1 L. 555/1912 nella parte in cui non prevede "che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina".
E' pertanto quest'ultima che a sua volta ha trasmesso tale diritto a tutti i discendenti.
In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
Controparte_5 i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Ne consegue l'accoglimento della domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza;
- Ordina al Controparte_5 e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 18 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone