Art. 5.
Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 117 della Costituzione , acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunita' montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunita' montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attivita' e passivita', rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalita' con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunita' montane, gia' consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.
Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunita' montane, l'introito del sovracanone e' attribuito alla comunita' montana a richiesta dei comuni interessati.
Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunita' montane sulla base dei loro piani o programmi.
Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 117 della Costituzione , acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunita' montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunita' montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attivita' e passivita', rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalita' con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunita' montane, gia' consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.
Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunita' montane, l'introito del sovracanone e' attribuito alla comunita' montana a richiesta dei comuni interessati.
Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunita' montane sulla base dei loro piani o programmi.