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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 201/2020 R.G., avverso la sentenza n. 279/2020 del
Tribunale di Campobasso (proc. n. 2346/2018 R.G.), depositata il 23.6.2020, avente ad oggetto contratti bancari;
TRA
( , in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale e l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Alessandra
Cappuccilli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Michele Barisciano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
E
( , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
1 speciale e l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di costituzione ex art. 111
c.p.c., dall'Avv. Alessandra Cappuccilli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza
n. 279/2020 del Tribunale di Campobasso ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia e comunque riformare la sentenza di primo grado e conseguentemente dichiarare improcedibili, inammissibili, nulle e comunque rigettare, anche per l'eccepita prescrizione, tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni ed ogni diritto connesso;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali;
- in via gradata compensare integralmente le spese legali del primo grado, con rivalsa delle spese del presente grado;
- condannare la appellata al pagare in favore della banca la somma di € 2.379,82 versata al CTU dott. e la somma di € 13.790,38 per spese legali pagate all'avvocato Per_1
Barisciano.
Per l'appellata:
In via preliminare dichiarare inammissibile il promosso appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado o comunque dichiararlo inammissibile poiché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
In via principale, rigettare in toto l'avverso appello in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate e, quindi,
- Dichiarare nulla ed illegittima, per tutte le ragioni su argomentate, la pratica posta in essere o eventuale accordo in ragione del quale la convenuta applicava nei rapporti di conto corrente su descritti interessi anatocistici, affermandone l'illegittimità e, quindi, la sua epurazione dal rapporto;
- Dichiarare non dovuti gli importi tutti incamerati o comunque addebitati dalla a Pt_1 titolo di interessi ultralegali, posta l'insussistenza di accordi o comunque la loro nullità
2 per difetto di forma scritta e, quindi, con necessità di applicazione dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, del TUB;
- Dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto e tutte le spese addebitate dalla convenuta posta l'insussistenza di accordi o comunque la loro nullità per difetto di forma scritta;
- Dichiarare che la valuta va applicata dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro e dunque disporre il ricalcolo degli importi a ciò afferenti;
- Dichiarare, pertanto, che l'esatto dare/avere tra le parti, eliminate le somme illegittimamente addebitate e non dovute è pari ad un importo di € 8.578,64;
- Condannare l convenuto ad accreditare tutti gli importi illegittimamente CP_3 addebitati alla società attrice, rivalutati e maggiorati di interessi legali dalla data delle singole operazioni alla contabilizzazione delle somme a credito della società attrice;
Condannare la all'integrale pagamento delle Parte_1 spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.
Per l'intervenuta:
Si riporta all'atto di intervento ed insiste per l'accoglimento dell'appello proposto dalla
. Parte_1
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 279 del 23.6.020, in parziale accoglimento della domanda, proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
(di seguito , ha: Parte_1 CP_4
• dichiarato la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente recante n. 8325.30, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi in misura ultralegale e la commissione di massimo scoperto;
• accertato e dichiarato che alla data del 31.3.2018, il saldo del conto corrente n.
8325.30 era a debito della correntista per l'importo di € 8.578,64, in luogo di quello a debito pari a € 78.345,42, risultante dagli estratti conto della banca;
• condannato la banca alla relativa rettifica del saldo;
• condannato la banca al pagamento delle spese processuali;
• posto le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della banca.
Il primo giudice, disattesa l'eccezione di nullità della citazione, qualificata la domanda come di accertamento e di rettifica del saldo, rigettata l'eccezione di prescrizione ed esclusa ogni ipotesi di usura, ha ritenuto che gravasse sulla banca l'onere di provare la
3 pattuizione scritta relativa alle condizioni economiche del rapporto di conto corrente a ha considerato irrilevante la circostanza che la società correntista avesse prodotto solo una parte degli estratti conto;
pertanto, accertata la mancata produzione del contratto di conto corrente, ha depurato il rapporto degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto;
recependo la ricostruzione del c.t.u ha corretto il saldo banca, indicato in € 78.345,42 a debito del correntista alla data dell'ultimo estratto conto (31.3.2018), in € 8.578,64, sempre a debito del correntista.
2. Avverso la sentenza, notificata il 24.6.2020, ha proposto appello Bmps, con atto di citazione notificato il 21.7.2020, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio la società , con comparsa di risposta depositata il CP_1
6.11.2020, insistendo nella declaratoria di inammissibilità del gravame e, comunque, nel suo rigetto nel merito.
Con comparsa depositata il 3.6.2021 è intervenuta in giudizio
[...]
e, previa deduzione di essere succeduta a in Controparte_5 CP_4 conseguenza di atto di scissione stipulato il 25.11.2020, in alcuni crediti, compresi nel
“compendio scisso”, tra cui quello vantato da nei confronti di , ha CP_4 CP_1 insistito nell'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla banca.
All'esito dell'udienza del 20.9.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve, in primo luogo, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_2 alla domanda proposta da , con conseguente inammissibilità dell'intervento CP_1 spiegato.
Difetta la prova che il rapporto giuridico oggetto di causa rientri tra quelli ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. lgs. n. 385/1993 a seguito di atto di scissione intervenuto tra e CP_2 CP_4
Per un verso la documentazione prodotta contiene una mera elencazione delle categorie dei crediti ceduti in relazione alle loro caratteristiche (si tratta di crediti classificati come
“sofferenze” e “inadempienze probabili”); per altro verso non è possibile configurare un credito della banca rispetto a un rapporto di conto corrente ancora in essere, sia pure passivo, considerato il vincolo di inesigibilità fino alla chiusura del conto di cui all'art. 4 1823 comma 1 c.c., che soltanto per il correntista non trova applicazione rispetto alle operazioni bancarie disciplinate in conto corrente di cui agli art. 1852 e ss. c.c. (nel senso che la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e nei limiti del saldo attivo risultante a suo favore v. Cass., n. 22506/2021).
Escluso che il saldo passivo per la banca nel corso del rapporto di conto corrente possa configurare un credito, va anche considerato che, secondo la prospettazione della stessa società intervenuta, non sono incluse nel “compendio scisso” le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni compresi nello stesso compendio, con la conseguenza che non è legittimata passiva rispetto a tali CP_2 domande;
la domanda di rettifica del saldo, sebbene non di tipo restitutorio, incide in termini analoghi sui rapporti di debito e credito tra le parti.
2. L'impugnazione proposta supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi su critiche argomentate in termini congrui, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali si fonda la richiesta di riforma della sentenza appellata.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., SU n. 36481/2022), è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
3. L'appello è articolato in quattro motivi, con cui si deduce: 1) erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui inverte gli oneri probatori in violazione dell'articolo 2697
c.c.; 2) erroneità ed ingiustizia della sentenza per quanto concerne il ricalcolo secondo valuta diversa da quella risultante dagli estratti conto;
nullità ed indeterminatezza della citazione;
3) erroneità della sentenza in relazione all'eccezione di prescrizione – prescrizione interessi attivi – omessa pronunzia;
4) ingiustizia della statuizione sulle spese.
4. Con il primo motivo l'istituto di credito appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la società correntista fosse onerata esclusivamente della allegazione e prova dei pagamenti, mediante produzione degli estratti conto, e della sola allegazione dell'assenza di causa di tali pagamenti e che l'onere della prova circa la pattuizione scritta delle condizioni economiche incombesse sulla banca, attraverso la prova del fatto
5 positivo contrario, quindi della sussistenza di un titolo valido recante l disciplina delle condizioni economiche convenute.
Deduce che tale affermazione contrasta con il principio secondo cui l'attore è onerato di provare la nullità/invalidità delle clausole contrattuali in forza delle quali sono state pagate le competenze e che il primo giudice ha nella sostanza ribaltato gli oneri probatori, in contrasto con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Aggiunge che nel caso in esame i rapporti sono regolati da contratto scritto recante la regolamentazione delle condizioni, una cui copia è stata regolarmente consegnata all'appellante, che era obbligata a conservarla, e che nel corso del processo la controparte non ha mai formulato richiesta di ordine di esibizione, la cui eventuale inottemperanza avrebbe potuto autorizzare il giudice a trarre argomenti di prova.
Le censure devono essere disattese per le ragioni indicate di seguito, anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
4.1. Il principio ricordato dall'appellante è corretto: sull'attore in ripetizione grava l'onere di dimostrare non solo il pagamento che assume indebito, ma anche l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che tale prova ha ad oggetto un fatto negativo (Cass., n. 30822/18; Cass.,
n. 33009/2019; Cass., n. 11294/2020; Cass., n. 14428/2021; Cass., n. 1550/2022); la pratica anatocistica, l'applicazione di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto non sono vietate in modo assoluto dalla legge e ciò rende necessario, in linea generale, fornire la prova del regolamento contrattuale convenuto tra le parti allo scopo di dimostrare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento.
Tale principio di carattere generale, tuttavia, mentre opera sicuramente nei casi in cui non sia controversa tra le parti la conclusione per iscritto del contratto contenente la regolamentazione del rapporto, deve essere declinato in modo diverso nell'ipotesi in cui chi agisce per sentire accertare l'illegittimità di addebiti fatti sul conto corrente alleghi la mancata stipulazione di un contratto in forma scritta, tanto in caso di accordi verbali, quanto in quello di conclusione del contratto per fatti concludenti.
A tale allegazione può seguire la esplicita ammissione o non contestazione della controparte bancaria – nel qual caso il giudice dovrà dare atto della integrale nullità del negozio per violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117, commi 1 e 3 t.u.b.,
e, quindi, anche di ogni eventuale clausola disciplinante gli interessi ultralegali,
l'anatocismo, la commissione di massimo scoperto, l'addebito di spese e la regolamentazione delle valute – ovvero la contestazione, mediante allegazione
6 dell'intervenuta stipula del contratto in forma scritta, ipotesi in cui “non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”; in questo senso
Cass., n. 6480/2021, la cui interpretazione si pone nel solco della giurisprudenza prima richiamata, limitandosi a specificarne la portata nel caso particolare di cui sopra.
4.2. Con l'atto di citazione in primo grado l'odierna società appellata ha chiaramente allegato la mancata stipula di un contratto di conto corrente.
Dopo aver dedotto che il rapporto contrattuale tra le parti registra la prima operazione valuta il 1°.
5.2009 e dopo aver richiamato gli esiti di una perizia di parte di cui era stato incaricato un consulente contabile in relazione alle diverse criticità emerse, ha testualmente dedotto (pag. 6 dell'atto di citazione) che “l'istituto addebitava all'attrice interessi, spese e commissioni di massimo scoperto non pattuiti. Parimenti l'istituto capitalizzava periodicamente gli interessi, senza alcun accordo con il correntista”.
Tale allegazione, già di per sé chiara, è ulteriormente precisata nel prosieguo dell'esposizione svolta a sostegno della domanda introduttiva.
Nel trattare la questione dell'anatocismo, ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, la società correntista deduce che per effetto della pronuncia della
Corte costituzionale n. 425/2000 è stata riconosciuta la legittimità dell'anatocismo a decorrere dal 22.4.2000 (con effetti dal 1°.7.2000), previa approvazione specifica, per iscritto, da parte del cliente, della clausola di capitalizzazione degli interessi, “purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi … Per l'applicazione della capitalizzazione era comunque necessario l'accordo scritto”.
La società correntista ne trae la conclusione che, in relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa, è illegittima la capitalizzazione praticata dalla banca, non avendo fonte in un uso normativo e perché “l'insussistenza di un contratto siglato per iscritto determinerebbe, ad ogni modo, la nullità di qualsivoglia accordo sulla capitalizzazione degli interessi”.
Ugualmente chiara è la prospettazione in tema di interessi ultralegali, con cui si richiama la giurisprudenza di legittimità in caso di mancata pattuizione degli stessi per iscritto e la disciplina di cui all'art. 117 del t.u.b., che prevede l'obbligo di redazione per iscritto dei contratti bancari, e quindi del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, con conseguente nullità del contratto che non rispetti tale requisito di forma;
se ne trae la conclusione che, “non sussistendo alcun contratto siglato per iscritto o comunque alcuna pattuizione scritta sul tasso di interesse, il tasso arbitrariamente
7 applicato dalla banca dovrà essere sostituito con quello prescritto dall'art. 117 comma 7
t.u.b.”.
Analoghe considerazioni sono svolte a proposito della commissione di massimo scoperto, per la quale l'atto introduttivo della società precisa che tali CP_1 commissioni sono “anche esse illegittime in quanto non pattuite”; allo stesso modo viene censurata l'applicazione da parte della banca di spese non pattuite, evidenziandosi che
“anche in questo caso la normativa di riferimento imponeva la pattuizione per iscritto di eventuali spese e oneri”.
La chiara allegazione contenuta nell'atto di citazione in primo grado, peraltro, era stata preceduta da una diffida stragiudiziale (pec del 5.11.2018), con la quale si rappresentava di aver ripetutamente richiesto l'inoltro di “copia di eventuale contratto siglato dalla mia assistita”, precisandosi che tale contratto, per quanto riferito dalla cliente, non era stato stipulato e che di tanto si chiedeva conferma espressa.
Ebbene, a fronte della chiara allegazione dell'inesistenza di un accordo trasfuso in un contratto scritto riguardante la regolamentazione del rapporto di conto corrente, la banca convenuta non poteva limitarsi ad eccepire il mancato assolvimento degli oneri probatori sotto il profilo della mancata produzione dei documenti contrattuali, ma era tenuta a contrastare l'allegazione provando l'intervenuta stipula di contratto in forma scritta e la consegna di una copia alla correntista.
Per quanto detto in precedenza, la deduzione della mancanza di causa degli addebiti effettuati sul conto corrente, fatta non già in relazione alla nullità di clausole contrattuali ma alla inesistenza del contratto, non può essere provata da colui che allega, essendo difficilmente ipotizzabile la dimostrazione di un fatto positivo contrario rispetto alla mancata stipula di un contratto.
In considerazione delle chiare allegazioni di parte appellata è, quindi, corretta l'affermazione del tribunale, secondo cui l'onere probatorio della esistenza di un contratto scritto incombeva sulla banca convenuta, sia pure con la precisazione che tale riparto degli oneri probatori non vale – come ritiene il primo giudice – in ogni caso di azione di accertamento negativo proposta dal correntista, ma solo nel caso in cui venga allegata la mancanza di un contratto scritto.
5. Con il secondo motivo, proposto in via gradata, viene censurata, sotto un duplice profilo, la decisione relativa alle valute applicate dalla banca.
L'appellante evidenzia, in primo luogo, la genericità della domanda introduttiva sul punto, sul presupposto che essa avrebbe omesso di indicare le singole operazioni per le quali dagli estratti conto risultavano valute con date diverse rispetto a quelle ritenute corrette;
8 sarebbe, quindi, illegittima la decisione del tribunale di affidare al c.t.u. l'incarico di riappostare le valute.
Aggiunge che la contestazione relativa ai giorni di valuta doveva considerarsi preclusa in virtù della maturata decadenza ex art. 1832 c.c., essendo ampiamente decorsi i termini per la contestazione degli estratti conto inviati.
Le censure sono infondate.
5.1. Le deduzioni dell'atto di citazione relative alle date delle valute delle singole operazioni, pur essendo incentrate soprattutto sulla trattazione dell'argomento in via generale, indicano comunque con chiarezza la finalità dell'azione proposta, che è quella di correggere i giorni di valuta delle movimentazioni in dare e in avere, così da renderli coincidenti con quelli in cui la banca ha acquisito o perso la disponibilità delle somme di denaro.
Tali deduzioni, poi, sono specificate attraverso la documentazione allegata: in particolare, gli estratti conto prodotti, nella parte in cui riportano le singole movimentazioni contabili con una data e la valuta relativa alle stesse operazioni con una data diversa, indicano in maniera chiara quali sono le operazioni per le quali viene chiesta la rideterminazione, in assenza di una pattuizione che legittimi la diversa appostazione delle valute.
La stessa parte appellante, del resto, afferma che la perizia di parte prodotta dalla correntista non aveva modificato le valute e per tale ragione non poteva emendare la genericità della citazione, così indirettamente riconoscendo la possibilità che le allegazioni di cui all'atto di citazione siano integrate dalla documentazione prodotta.
Per completezza va sottolineato che in ordine alla rideterminazione operata dal c.t.u. (al quale era stato demandato di assegnare come valuta, in mancanza di pattuizione scritta, ad ogni movimentazione contabile la data dell'operazione riportata sugli estratti conto) nessuna osservazione critica è stata sollevata dal c.t. di parte della banca, il quale si è limitato a criticare l'espunzione delle spese di tenuta conto (€ 1.862,67), che peraltro non costituiscono oggetto dell'impugnazione proposta.
5.2. Priva di fondamento è, poi, la deduzione di intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c. della possibilità di dolersi della errata o illegittima appostazione in dare o avere delle valute, per essere ampiamente decorsi i termini per la contestazione degli estratti conto, così da doversi considerare gli stessi definitivamente approvati.
L'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 comma 1 c.c., ha l'effetto di precludere qualsiasi contestazione sulla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti, quindi sulla
9 corrispondenza delle operazioni annotate alla realtà effettuale, ma non impedisce le censure relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass., n. 30000/2018; Cass., n. 11626/2011).
Nel presente giudizio la società correntista contesta non già la corrispondenza alla realtà delle operazioni risultanti dagli estratti conto, ma l'illegittimità, in quanto non fondata su alcuna pattuizione, della appostazione delle valute in giorni non corrispondenti a quelli di effettuazione delle operazioni;
la censura è, quindi, chiaramente indirizzata alla inesistenza di qualsiasi accordo legittimante l'applicazione delle valute operata dall'istituto di credito.
6. Il terzo motivo, pure proposto in via subordinata, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente statuito sull'eccezione di prescrizione estintiva delle rimesse solutorie, mai sollevata dall'appellante, e di aver omesso di decidere sul reale oggetto dell'eccezione di prescrizione sollevata, che riguardava il diritto al pagamento degli interessi attivi.
Ribadendo le difese svolte in primo grado, l'appellante deduce che l'eventuale diritto al pagamento degli interessi maturati in favore del cliente nel corso del rapporto si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c. e che, escludendo tali voci dal saldo ricalcolato, questo doveva essere determinato in € 8.866,44 (in realtà € 8.666,44, come risulta dalla c.t.u.), in luogo di € 8.578,64, riconosciuti in sentenza.
Il motivo non è fondato per un duplice ordine di ragioni.
6.1. Va, in primo luogo, evidenziato che il presente giudizio non ha ad oggetto la ripetizione di indebito ma l'accertamento della illegittimità di addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente e la conseguente rettifica delle relative annotazioni, con rideterminazione del saldo.
Essendo imprescrittibile l'azione diretta a far valere l'inesistenza, la nullità,
l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione,
e non sussistendo alcuna autonomia, rispetto alle azioni sopra indicate, dell'azione di rettifica, anche quest'ultima deve considerarsi imprescrittibile (Cass., n. 3858/2021).
6.2. Fermo restando tale assorbente rilievo, anche a voler applicare all'azione oggetto del giudizio la disciplina in tema di azione di ripetizione di indebito, è priva di fondamento la prospettazione circa l'applicabilità agli interessi attivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
10 Deve considerarsi, infatti, che gli interessi attivi, vale a dire quelli maturati in favore del correntista nel corso del rapporto, non possono essere oggetto di azione di ripetizione di indebito, che non può che riguardare gli addebiti, non gli accrediti, operati sul conto.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., anche per ciò che concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l'espressione “e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, quindi deve rivestire il carattere della periodicità (Cass., n. 17197/2012; Cass., n. 22276/2016; Cass., n.
28060/2023; Cass., n. 11125/2024).
Tale carattere certamente non riveste l'obbligazione di restituzione di una somma pagata indebitamente a titolo di interessi, dal momento che essa sorge in conseguenza del fatto stesso del pagamento indebito e deve essere adempiuta non attraverso pagamenti periodici ma in unica soluzione.
7. Il quarto motivo, che censura la regolamentazione delle spese operata dal giudice di primo grado, è infondato.
Se è vero che la domanda è stata accolta per quanto di ragione, essendo stata disattesa, all'esito della c.t.u., la prospettazione relativa all'applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, l'incidenza in concreto sulla rideterminazione del saldo della questione del superamento del tasso soglia è stata alquanto limitata: a fronte di un saldo da rideterminare (il saldo banca era di € 78.345,42) a debito del correntista indicato in citazione, sulla base della perizia di parte allegata, in € 5.394,05, il tribunale ha rettificato il saldo a debito di € 8.578,64.
Va anche considerato che la prospettazione dell'applicazione di tassi usurari non ha avuto sostanzialmente incidenza sugli oneri difensivi della banca, che, nel costituirsi in giudizio, non ha preso posizione sul punto, e che l'esito della c.t.u. sul tema non è stato in alcun modo contestato dalla società correntista, che ha conseguentemente ridotto le proprie pretese.
8. Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado sostenute dall'appellata, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d. m. n. 55/2014 e ss. mm., in misura pari ai valori medi e avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Deve essere disposta la compensazione delle spese tra appellata e intervenuta, sia perché quest'ultima ha espressamente dedotto elementi indicativi della sua carenza di
11 legittimazione passiva rispetto alla pretesa avanzata dalla società correntista, sia perché
ha continuato a svolgere le sue difese esclusivamente nei confronti di CP_1 CP_4 senza estendere la domanda nei confronti di CP_2
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 279/2020 pronunciata il 23.6.2020 dal Tribunale di Campobasso, proposto da Parte_1
con citazione notificata il 21.7.2020, nei confronti di con
[...] Controparte_1
l'intervento di così provvede: Controparte_2
1) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
[...]
2) rigetta l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese tra e CP_2 Controparte_1
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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