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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa FE AV, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 35 /2025 del R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: impugnativa di licenziamento
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'Avv.RUBERTO VINCENZO;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'Avv.GUIDO
COSTANTINO ;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
2 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997,
n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza odierna determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 27/02/2025
Il Giudice dott.ssa FE AV
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa FE AV, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 35 /2025 del R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: impugnativa di licenziamento
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'Avv.RUBERTO VINCENZO;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'Avv.GUIDO
COSTANTINO ;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-
1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
2 - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997,
n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza odierna determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 27/02/2025
Il Giudice dott.ssa FE AV
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