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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11521/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ELENA RUGGIERO (CF:
). con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2
PARTE ATTRICE
e in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIA ROMANO (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3
PARTE CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO:
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 re le seguenti conclusioni:
“- Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. in ordine alla causazione
[...] in narrativa;
- Per l'effetto di cui sopra, condannare il convenuto
[...]
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguen CP_2 ite dall'odierna attrice nei limiti della somma di € 26.000,00 - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, nonché al riconoscimento di un ristoro per il danno esistenziale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, sempre nei limiti della competenza del Giudice adito conformemente allo scaglione per il quale si è pagato il contributo unificato;
- Condannare, inoltre, sempre il convenuto Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio, oltre il 15% R.S.G. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
- (…)”.
2. In punto di fatto, parte attrice premette: a) che, in data 13.7.2019, alle ore 10.00 circa, si trovava in alla via Ernesto Che Guevara e mentre Controparte_1 camminava sul marci a causa del manto stradale dissestato e più precisamente, a causa di un moncone basale residuo ivi esistente non visibile e né segnalato;
b) che il pericolo non era segnalato né prevedibile nonostante la prudenza e diligenza dell'attrice; c) che, condotta presso il P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, le veniva diagnosticata una “frattura chiusa soltanto nel corpo del radio” in relazione alla quale si rendevano necessarie ulteriori cure e visite mediche.
3. Malgrado le richieste svolte in via stragiudiziale, si rendeva necessario instaurare il presente giudizio per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.
4. Si è costituito il che ha contestato punto Controparte_1 per punto l'avverso de
5. Ha concluso nel senso appresso indicato:
“• in via preliminare, 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., stante la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 163 co. 3, nn. 3) e 4) c.p.c.;
• nel merito, 2) in caso di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, rigettare la domanda della attrice perché priva di ogni fondamento sia in ordine all'an che con riferimento al quantum;
3) in ogni caso, solo in via subordinata, contenere l'importo del risarcimento nei limiti del giusto e provato, con esclusione di ogni indebito arricchimento;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al costituito procuratore, Avv. Antonia Romano, per fattone anticipo”.
6. A seguito dell'attività istruttoria ritenuta rilevante e della nomina di un CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2024; tale udienza veniva differita al 6.2.2025.
7. In tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
8. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento reso in data 28.2.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. Negli scritti conclusionali sono stati ulteriormente ribaditi ed affinati i rispettivi asserti difensivi.
10. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
11. Conviene muovere dalla esposizione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui ambito – per come si vedrà, data l'accertata dinamica dei fatti – è senz'altro sussumibile il caso in esame:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “nel contesto dei danni dovuti a oggetti in custodia, il soggetto leso da una caduta su una grata o una caditoia d'acqua, agendo secondo l'articolo 2051 c.c., è tenuto esclusivamente a dimostrare che i danni subiti provengono dall'oggetto. Questa dimostrazione si basa sul verificarsi dell'evento dannoso e sul suo nesso causale con l'oggetto custodito, che può essere stabilito anche tramite ragionamenti presuntivi. Poiché la dimostrazione del danno è di per sé indicativa di un risultato inusuale rispetto alla custodia del bene, il danneggiato non è tenuto a fornire ulteriori prove al riguardo” (Cass. 24.4.2024, n. 11060);
e, per altro verso,
3) “in tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (tra le varie, v. di recente Cass. 18.12.2024, n. 33128);
4) “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 14.12.2024, n. 32546].
Tenuto conto di questi principi, ed in specie di quelli indicati sub 1) e 2): a) l'attore deve limitarsi ad allegare e provare che l'oggetto in custodia sia la causa del danno e non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi ad esso, nel mentre, in applicazione dei principi sub 3) e 4), è l'Ente a dover dimostrare, alla stregua di fatto impeditivo della responsabilità (che è oggettiva), che si tratti di un pericolo non controllabile ovvero che l'incidente sia causato (o concausato) dalla condotta negligente del danneggiato.
Entrambi i testi escussi (le cui deposizioni appaiono coerenti intrinsecamente e, se
“incrociate” tra loro, convergenti quanto alla narrazione del fatto storico di cui si tratta) hanno dichiarato: a) che la caduta è stata causata da un moncone di ferro sporgente dalla sede stradale;
b) che tale oggetto non era visibile (perché ricoperto di foglie) e non era segnalato.
Non ha rilievo – nel senso di escludere la oggettiva derivazione dell'evento dalla cosa in custodia, ed in specie dall'insidia predetta – la difesa svolta dall'Ente locale, laddove si osserva che, in sede di interrogatorio formale, parte attrice ha dichiarato che, in quel tratto, la strada è “sempre” coperta di foglie, da tanto dovendosi desumere che la “caduta, in realtà, è alla (…) imputabile” alla sig.ra . Pt_1
Tale osservazione non coglie nel senso perché, dalla ricostruzione della dinamica, emerge che il motivo determinante della caduta sia stato un moncone sporgente e non lo stato del manto stradale;
in ogni caso, alla luce dei principi suddetti, non emerge dalla difesa dell'Ente locale alcuna condotta della danneggiata che “per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, [assurga] al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res”.
D'altro canto, in una situazione similare a quella oggi in esame, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente osservato che “l'ente proprietario della strada non può sottrarsi alla propria responsabilità quale custode della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. affermando che lo stato di cattiva manutenzione della strada era manifesto o comunque conosciuto dal pedone danneggiato, in quanto ciò rende ancor più evidente la situazione di potenziale pericolo per gli utenti e la necessità di porvi rimedio prima del verificarsi di eventi dannosi (…)” [Trib. La Spezia, 16.2.2022, n. 113, che richiama, in motivazione, Cass. 22.10.2013, n. 23919].
Per altro verso, la stessa giurisprudenza di legittimità, in un caso assai simile al presente (dove però è stata esclusa la responsabilità del a cagione della CP_1
“piena visibilità” dell'ostacolo), ha ulteriormente chiarito ch di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (nella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell' CP_2 custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un resid cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, atteso che la perfetta visibilità del residuo di cemento, la piena luminosità dell'ora diurna e la natura della struttura portavano a ritenere che una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo) [Cass. 6.9.2023, n. 26013].
12. Con riferimento al quantum debeatur viene in rilievo la CTU – le cui conclusioni appaiono coerenti con il procedimento scientifico messo in opera e dunque dotate di credibilità razionale – che muove dall'evidenziare la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso.
L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni (peraltro circoscritte), ha concluso nel senso che: a) va riconosciuto un danno biologico permanente pari a 4 punti percentuali;
b) va riconosciuta una inabilità così descritta: ITP al 75% in misura di 38 (trentotto) giorni;
una I.T.P. al 50% in ulteriori 20 (venti) giorni, ed una ITP al 25% in altri 20 (venti) giorni.
13. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 10.090,50, così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 78 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 38
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 4.070,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.088,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.277,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.002,50
Totale generale: € 10.090,50
14. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (4.4.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
15. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico del Controparte_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento, b) all'attività effettivamente compiuta, c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (giustificante la riduzione del 30% rispetto all'importo calcolato ex tabella, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11521/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
l pagamento, in favore della sig.ra
[...] Parte_1 iva di euro 10.090,50, a titolo di ris re agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA il lla refusione delle spese di Controparte_1 lite in favore complessivi euro 3.553,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ELENA RUGGIERO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico del e spese Controparte_1 di C.T.U. (come liquidate con dec
Così deciso in Aversa, il 17.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11521/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ELENA RUGGIERO (CF:
). con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2
PARTE ATTRICE
e in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIA ROMANO (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3
PARTE CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO:
Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 re le seguenti conclusioni:
“- Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. in ordine alla causazione
[...] in narrativa;
- Per l'effetto di cui sopra, condannare il convenuto
[...]
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguen CP_2 ite dall'odierna attrice nei limiti della somma di € 26.000,00 - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, nonché al riconoscimento di un ristoro per il danno esistenziale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, sempre nei limiti della competenza del Giudice adito conformemente allo scaglione per il quale si è pagato il contributo unificato;
- Condannare, inoltre, sempre il convenuto Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di questo giudizio, oltre il 15% R.S.G. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
- (…)”.
2. In punto di fatto, parte attrice premette: a) che, in data 13.7.2019, alle ore 10.00 circa, si trovava in alla via Ernesto Che Guevara e mentre Controparte_1 camminava sul marci a causa del manto stradale dissestato e più precisamente, a causa di un moncone basale residuo ivi esistente non visibile e né segnalato;
b) che il pericolo non era segnalato né prevedibile nonostante la prudenza e diligenza dell'attrice; c) che, condotta presso il P.S. dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, le veniva diagnosticata una “frattura chiusa soltanto nel corpo del radio” in relazione alla quale si rendevano necessarie ulteriori cure e visite mediche.
3. Malgrado le richieste svolte in via stragiudiziale, si rendeva necessario instaurare il presente giudizio per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.
4. Si è costituito il che ha contestato punto Controparte_1 per punto l'avverso de
5. Ha concluso nel senso appresso indicato:
“• in via preliminare, 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., stante la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 163 co. 3, nn. 3) e 4) c.p.c.;
• nel merito, 2) in caso di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, rigettare la domanda della attrice perché priva di ogni fondamento sia in ordine all'an che con riferimento al quantum;
3) in ogni caso, solo in via subordinata, contenere l'importo del risarcimento nei limiti del giusto e provato, con esclusione di ogni indebito arricchimento;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al costituito procuratore, Avv. Antonia Romano, per fattone anticipo”.
6. A seguito dell'attività istruttoria ritenuta rilevante e della nomina di un CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2024; tale udienza veniva differita al 6.2.2025.
7. In tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
8. La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento reso in data 28.2.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. Negli scritti conclusionali sono stati ulteriormente ribaditi ed affinati i rispettivi asserti difensivi.
10. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
11. Conviene muovere dalla esposizione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., nel cui ambito – per come si vedrà, data l'accertata dinamica dei fatti – è senz'altro sussumibile il caso in esame:
1) “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 8.7.2024, n. 18518];
2) “nel contesto dei danni dovuti a oggetti in custodia, il soggetto leso da una caduta su una grata o una caditoia d'acqua, agendo secondo l'articolo 2051 c.c., è tenuto esclusivamente a dimostrare che i danni subiti provengono dall'oggetto. Questa dimostrazione si basa sul verificarsi dell'evento dannoso e sul suo nesso causale con l'oggetto custodito, che può essere stabilito anche tramite ragionamenti presuntivi. Poiché la dimostrazione del danno è di per sé indicativa di un risultato inusuale rispetto alla custodia del bene, il danneggiato non è tenuto a fornire ulteriori prove al riguardo” (Cass. 24.4.2024, n. 11060);
e, per altro verso,
3) “in tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (tra le varie, v. di recente Cass. 18.12.2024, n. 33128);
4) “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro) [tra le tante, v. da ultimo Cass. 14.12.2024, n. 32546].
Tenuto conto di questi principi, ed in specie di quelli indicati sub 1) e 2): a) l'attore deve limitarsi ad allegare e provare che l'oggetto in custodia sia la causa del danno e non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi ad esso, nel mentre, in applicazione dei principi sub 3) e 4), è l'Ente a dover dimostrare, alla stregua di fatto impeditivo della responsabilità (che è oggettiva), che si tratti di un pericolo non controllabile ovvero che l'incidente sia causato (o concausato) dalla condotta negligente del danneggiato.
Entrambi i testi escussi (le cui deposizioni appaiono coerenti intrinsecamente e, se
“incrociate” tra loro, convergenti quanto alla narrazione del fatto storico di cui si tratta) hanno dichiarato: a) che la caduta è stata causata da un moncone di ferro sporgente dalla sede stradale;
b) che tale oggetto non era visibile (perché ricoperto di foglie) e non era segnalato.
Non ha rilievo – nel senso di escludere la oggettiva derivazione dell'evento dalla cosa in custodia, ed in specie dall'insidia predetta – la difesa svolta dall'Ente locale, laddove si osserva che, in sede di interrogatorio formale, parte attrice ha dichiarato che, in quel tratto, la strada è “sempre” coperta di foglie, da tanto dovendosi desumere che la “caduta, in realtà, è alla (…) imputabile” alla sig.ra . Pt_1
Tale osservazione non coglie nel senso perché, dalla ricostruzione della dinamica, emerge che il motivo determinante della caduta sia stato un moncone sporgente e non lo stato del manto stradale;
in ogni caso, alla luce dei principi suddetti, non emerge dalla difesa dell'Ente locale alcuna condotta della danneggiata che “per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, [assurga] al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res”.
D'altro canto, in una situazione similare a quella oggi in esame, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente osservato che “l'ente proprietario della strada non può sottrarsi alla propria responsabilità quale custode della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. affermando che lo stato di cattiva manutenzione della strada era manifesto o comunque conosciuto dal pedone danneggiato, in quanto ciò rende ancor più evidente la situazione di potenziale pericolo per gli utenti e la necessità di porvi rimedio prima del verificarsi di eventi dannosi (…)” [Trib. La Spezia, 16.2.2022, n. 113, che richiama, in motivazione, Cass. 22.10.2013, n. 23919].
Per altro verso, la stessa giurisprudenza di legittimità, in un caso assai simile al presente (dove però è stata esclusa la responsabilità del a cagione della CP_1
“piena visibilità” dell'ostacolo), ha ulteriormente chiarito ch di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (nella specie è stata confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell' CP_2 custode per i danni occorsi ad una donna che era inciampata in un resid cemento a ridosso di cassonetti dell'immondizia, atteso che la perfetta visibilità del residuo di cemento, la piena luminosità dell'ora diurna e la natura della struttura portavano a ritenere che una maggiore accortezza, scevra da disattenzione, avrebbe agevolmente consentito alla vittima di evitare l'evidente ostacolo) [Cass. 6.9.2023, n. 26013].
12. Con riferimento al quantum debeatur viene in rilievo la CTU – le cui conclusioni appaiono coerenti con il procedimento scientifico messo in opera e dunque dotate di credibilità razionale – che muove dall'evidenziare la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso.
L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni (peraltro circoscritte), ha concluso nel senso che: a) va riconosciuto un danno biologico permanente pari a 4 punti percentuali;
b) va riconosciuta una inabilità così descritta: ITP al 75% in misura di 38 (trentotto) giorni;
una I.T.P. al 50% in ulteriori 20 (venti) giorni, ed una ITP al 25% in altri 20 (venti) giorni.
13. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 10.090,50, così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 78 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 38
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 4.070,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.088,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.277,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.002,50
Totale generale: € 10.090,50
14. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (4.4.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
15. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico del Controparte_1
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento, b) all'attività effettivamente compiuta, c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (giustificante la riduzione del 30% rispetto all'importo calcolato ex tabella, le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11521/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
l pagamento, in favore della sig.ra
[...] Parte_1 iva di euro 10.090,50, a titolo di ris re agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA il lla refusione delle spese di Controparte_1 lite in favore complessivi euro 3.553,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ELENA RUGGIERO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico del e spese Controparte_1 di C.T.U. (come liquidate con dec
Così deciso in Aversa, il 17.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta