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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 14543 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14543 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GALANTE RICCARDO
ASPRENO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO DOMENICO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2024 e - Controparte_1 Controparte_2
premettesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 03/10/1985 e che dalla loro unione sono nati i figli FA (19.10.1985), (2.03.1987) e (4.09.2001) - rappresentavano la Per_1 Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 11.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo reciproco di rispetto.
2) I figli tutti maggiorenni, hanno una propria indipendenza economica, così come entrambi i coniugi
e quindi non viene posta nessuna forma di mantenimento l'un l'altro, nonché dichiarano gli stessi di aver già diviso tra loro, di comune accordo tutti i beni comuni nonché di aver risolto direttamente, con reciproca soddisfazione ogni questione di carattere patrimoniale”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
(atto n.497, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 1985); Controparte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. FA Sdino