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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2024, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5536 / 2021 R.G., avente ad oggetto: fase di merito dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi contrassegnata dal
N.R.G.E. 10379/2019
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall' avv. Alessandro Mauriello (C.F. Parte_2
), in sostituzione dell'avv. Giuseppe Mauriello, C.F._1
deceduto in data 29.01.2022., presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 14 giusta procura agli atti
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore Generale e CP_1 P.IVA_2
Legale Rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede
1 legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, rappresentata e difesa, dall' avv. Anna Ambra (C.F. ) in sostituzione C.F._2
dell'avv. Tiziana Tecce, con le medesime elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco, Via Marconi n. Controparte_2
66,
OPPOSTA
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall' avv. Luca Cirillo (C.F. ), presso il cui studio è C.F._3
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, giusta procura agli atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.10.2023, le parti costituite, riportandosi ai rispettivi atti, hanno chiesto introitarsi la causa a sentenza, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è la fase di merito dell'opposizione promossa da avverso l'ordinanza di assegnazione Parte_1
emessa dal Giudice della Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata,
dott. Michele Di Martino, nella procedura esecutiva presso terzi recante numero di RGE 10379/2019.
In primis, va fatta una breve ricostruzione in fatto della vicenda, così come
2 emerge dagli atti di causa.
In forza del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 08.01.2019, n. 38, notificato in copia conforme il 16.01.2019, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo, limitatamente alla somma di euro
406.009,63, in data 16.05.2019, con Parte_1
atto di precetto del 17.06.2019, intimava alla il pagamento CP_1
della somma di euro 408.695,29, oltre spese e competenze successive.
Rimasta infruttuosa l'intimazione, la creditrice sottoponeva a pignoramento le somme dovute dal tesoriere Intesa San Paolo S.p.a. all' Parte_3
fino a concorrenza di € 613.042,94.
Con nota del 08.08.2019, il terzo rendeva la dichiarazione di quantità con la quale riferiva che: “Presso è in essere un Controparte_3
rapporto di servizi di cassa e tesoreria intestato al debitore con un saldo di
€ 18.913.625,51
(diciottomilioninovecentotredicimilaseicentoventicinque/51) indisponibile in
quanto totalmente vincolato per precedenti pignoramenti notificati fino al
27/05/2015 (per le notifiche in tale ultima data la copertura è parziale).
dichiara comunque che nel periodo successivo Controparte_3
alla notifica del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione
non si sono mai create disponibilità. Si dichiara altresì che tutti i
provvedimenti di estinzione notificati a codesta banca sono stati eseguiti.
Pertanto, nulla deve a ”. Controparte_3 Controparte_4
All'udienza di comparizione del processo esecutivo, il creditore procedente contestava la dichiarazione di quantità rilevando che il terzo, pur rappresentando che le somme giacenti sul conto tesoreria erano attinte da
3 precedenti pignoramenti, non aveva fornito alcuna prova di tale assunto.
In via subordinata, tenuto conto che la dichiarazione non risultava comunque conforme al disposto degli artt. 547 e 550 cod. proc. civ.,
chiedeva al G.E. di voler disporre gli accertamenti di cui all'art. 549 cod. proc. civ. e, segnatamente, di intimare al terzo l'indicazione degli estremi delle procedure riferite nella dichiarazione di quantità, nonché l'esibizione della copia delle scritture contabili ove risultano annotate le operazioni eseguite successivamente alla notifica del pignoramento. In subordine,
chiedeva di voler rimettere gli atti alla Corte costituzionale ravvisandosi un contrasto della norma con gli artt. 3, 24 e 111 Cost..
L'udienza di comparizione veniva rinviata al 18.03.2021 per consentire al creditore di depositare la dichiarazione di quantità.
Alla predetta udienza, reiterate le difese svolte, il G.E. rendeva il provvedimento in virtù del quale dichiarava improcedibile l'esecuzione sul presupposto che: “la dichiarazione di quantità resa dal terzo tesoriere debba essere intesa di segno negativo, atteso che il terzo nulla deve al debitore esecutato”[…] “
p.q.m.
dichiara improcedibile l'esecuzione e autorizza la restituzione del titolo esecutivo. Si comunichi. Torre
Annunziata, 18/03/2021”.
In data 26.03.21 la proponeva Parte_1
ricorso in opposizione chiedendo i provvedimenti indilazionabili;
veniva,
pertanto, fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 29/06/2021.
Intesa San Paolo, quindi, procedeva a rendere ulteriori dichiarazioni integrative. In particolare, con la dichiarazione del 04.10.2021, affermava che: “La presente nostra precedente Parte_4
4 dichiarazione del 30/09/2021 prot. 2166220 aggiornata all'attualità. Con
riferimento all'Atto di pignoramento presso terzi indicato in oggetto
ai sensi e per gli effetti del EX ART. 543 E Controparte_3
SEGG. CPC, dichiara quanto segue: opera in Regime Controparte_4
di Cassa ai sensi di Legge. Presso è in essere un Controparte_3
rapporto di servizi di cassa e tesoreria intestato al debitore con un saldo di
€ 30.418.306,95 (trentamilioniquattrocentodiciottomilatrecentosei/95) interamente vincolato per precedenti pignoramenti, in particolare: - €
11.982.664,27 già oggetto di assegnazione, per i quali si è in attesa delle
indicazioni di pagamento dei rispettivi creditori procedenti e/o della
liquidazione delle imposte di registro da parte di Agenzia delle Entrate;
- €
12.848.667,36 vincolati a totale copertura degli importi pignorati,
determinati ex art. 546 c.p.c., per i pignoramenti notificati fino al
05/10/2016 (elenco A); - € 5.586.975,32 vincolati a parziale copertura dei
pignoramenti notificati in data 06/10/2016 (elenco B). Si precisa, altresì,
che a decorrere dal 07/10/2016 e fino alla data di notifica del presente
pignoramento (24/07/2019) sono stati notificati ulteriori n.187
pignoramenti (elenco C), che non hanno trovato disponibilità.
[...]
dichiara, infine, che nel periodo successivo alla notifica CP_3
del pignoramento e sino alla data della presente dichiarazione non si sono
generate disponibilità pignorabili. Si dichiara altresì che tutti i
provvedimenti di estinzione notificati a codesta banca sono stati eseguiti.
Pertanto nulla deve a . Controparte_3 Controparte_4
Facendo seguito alla richiesta del G.E., che ha onerato il terzo a rendere
chiarimenti relativamente alla dichiarazione resa in data 08/08/2019, si
5 allegano i citati elenchi A, B e C relativi alle procedure ancora pendenti a carico dell' , di cui non si conosce l'esito”. Controparte_4
Il Giudice dell'Esecuzione, in data 13.10.2021, letti gli artt. 624 e 619 c.p.c., così provvedeva: “rigetta l'istanza di revoca del provvedimento
d'improcedibilità reso in data 18.03.2021, formulata da parte dell'opponente compensa Parte_1
interamente le spese relative alla presente fase sommaria;
fissa termine
perentorio di giorni 90 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena della presente opposizione, secondo le modalità previste in ragione
della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
introduceva il giudizio di merito, reiterando quanto
[...]
dedotto nel ricorso in opposizione e concludendo per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'istante con ricorso del
22.03.2021 e, per l'effetto, chiedeva di revocare il provvedimento impugnato, disponendo per il prosieguo della procedura esecutiva, con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione.
In data 22.11.2022, si costituiva Intesa San Paolo, la quale evidenziava che,
nella fase di merito del giudizio di opposizione, la società opponente ha ribadito le medesime censure che sono state disattese nella fase cautelare,
senza minimamente valutare e tener conto di quanto in quella sede era stato disposto dal G.E. e di quanto, in esecuzione di tali disposizioni, era stato depositato dalla terza pignorata. CP_5
6 Nella fase sommaria – all'evidente fine di svolgere l'accertamento disposto dall'art. 549 c.p.c., attesa la perdurante contestazione da parte dell'opponente del carattere negativo della dichiarazione di quantità – il
G.E. ebbe ad invitare la a rendere chiarimenti sulla dichiarazione CP_5
resa; e in conseguenza di ciò, in occasione dell'udienza del 5.10.2021, la ha depositato una dichiarazione contenente i chiesti chiarimenti, CP_5
unitamente a due tabulati ove erano indicati sia i pignoramenti – precedenti a quello notificato dalla – che avevano assorbito le disponibilità Pt_1
Contr giacenti sul conto della di cui alla dichiarazione di quantità
originariamente resa sia i pignoramenti notificati prima di quello oggetto del presente giudizio, ma successivi ai primi – che non avevano trovato capienza in conseguenza dell'assorbimento delle disponibilità del conto da parte dei crediti azionati con i pignoramenti precedenti. L'intero importo in giacenza sul conto era sottoposto a vincoli rivenienti da pignoramenti precedenti, notificati sino alla data del 27.5.2015, ed era perciò indisponibile per pignoramenti successivi. Inoltre, la ha riferito di tutti i dati in suo CP_5
possesso, vale a dire l'importo del credito, il valore del pignoramento e il nome del creditore procedente, la data dell'udienza di dichiarazione e il
Tribunale presso cui è stata intrapresa l'esecuzione – oltre alla data in cui è
avvenuta la notifica del pignoramento.
Intesa San Paolo concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice istante avverso all'ordinanza con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 06.12.2021, si costituiva l' eccependo: CP_1
7 -l'abuso del processo esecutivo;
-l'inosservanza del termine concesso dal g.e per l'instaurazione del giudizio di merito;
- la violazione di legge. Improcedibilità ai sensi del disposto dell'art. 117, c.
4 del decreto rilancio 34 del 19.05.2020, convertito nella legge 77/20.
rilevabilità ex officio. Le disposizioni contenute nella suddetta norma determinino una condizione di procedibilità o perseguibilità che inibisce tout court ed in via definitiva l'inizio e la prosecuzione della procedura esecutiva;
- l'inammissibilità e improcedibilità della procedura per mancato perfezionamento del pignoramento. Il terzo pignorato ha reso dichiarazione
Contr di tenore negativo: Intesa San Paolo nulla deve all' in quanto non ha somme libere da destinare a copertura di successivi pignoramenti,
considerato che, dalla data del 31.12.2015 a cui fa risalire i pignoramenti parzialmente capienti alla data di notifica del pignoramento di cui si discute,
nonchè dell'aggiornata dichiarazione di quantità, non si sono mai create disponibilità;
-l'infondatezza della pretesa creditoria – credito interamente soddisfatto. La
somma disposta nella provvisoria esecuzione di € 406.009,63 è stata interamente pagata.
Contr L' concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la procedura estinta per la dichiarazione negativa del terzo Controparte_6
; di dichiarare e riconoscere l'abuso del processo esecutivo;
nel merito
[...]
dichiarare che il credito è stato interamente soddisfatto in quanto illegittimo e infondato;
per l'effetto – ed in ogni caso – condannare gli attori al
8 pagamento – totale o parziale di diritti, onorari di giudizio ed oneri riflessi.
In data 12.09.2022, si costituiva nell'interesse della l'avv. Parte_1
Alessandro Mauriello, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Mauriello, deceduto in data 29.01.2022.
In data 09.10.2023, si costituivano nell'interesse dell' , Controparte_4
l'avv. Anna Ambra e l'avv. Mariangela Cianci, in sostituzione dell'avv.
Tiziana Tecce.
All'udienza del 12.10.2023, le parti costituite, riportandosi ai rispettivi atti, hanno chiesto introitarsi la causa a sentenza, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito in virtù del c.d. principio dell'apparenza
(Cass. civ. SS.UU. Sentenza n. 4617/2011; Cass. civ. sez. lav. Sentenza n.
13381/2017; Cass. civ. sez. terza Ordinanza n. 25029/2019) e dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908).
Cont Sotto tale preliminare profilo, la domanda proposta dalla I va
9 qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Difatti, nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto atto dell'esecuzione e più precisamente ultimo atto della procedura espropriativa presso terzi, è contestabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza,
esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore ( giurisprudenza consolidata, ex multis: Cass. 29-10-
2003, n. 16232; Cass. 8-8- 2002 n. 12030; Cass. 4-1-2000Cass. 22-6-2007,
n. 14574; Cass. 9-3- 2011, n. 5529; Cass. 17-1-2012, n. 615)
In particolare, sul tema, ha svolto una puntuale funzione chiarificatrice la motivazione in sentenza Cass. 9-3-2011, n. 5529, ove si legge:
“L'impugnabilità con lo strumento dell'appello, a cui si riferisce
l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, concerne i casi in
cui il contenuto dell'ordinanza di assegnazione fuoriesca da quello ad essa
proprio e decida su questioni che integrano l'oggetto tipico di un
procedimento di cognizione: cioè sul diritto del creditore di procedere
all'esecuzione (Cass. civ. Sez. 3^, 23 aprile 2003 n. 6432 e precedenti ivi
cit.), o sull'esistenza ed entità del credito pignorato (Cass. civ. Sez. 3^, 16
maggio 2005 n. 10180). Quando invece si facciano valere vizi o violazioni
di legge, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione od
agli atti esecutivi che l'hanno preceduta, il rimedio proponibile è
10 l'opposizione agli atti esecutivi”.
Alla luce dei suesposti principi di diritto, la domanda proposta da parte opponente, come innanzi indicato, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Si deve tuttavia ragionevolmente ritenere che l'atto predisposto dalla
[...]
è idoneo al raggiungimento dello scopo in quanto Parte_1
introdotto nei termini assegnati dal G.E.
L'ordinanza è stata depositata in data 13.10.2021, il giudizio di merito è
stato promosso con atto di citazione notificato in data 18.10.21 ed iscritto a ruolo contenzioso in data 21.10.2021, quindi entro il termine di giorni 90
indicati nell'ordinanza impugnata.
Alla luce delle osservazioni che precedono ne va, pertanto, rilevata l'ammissibilità e la tempestività.
Inoltre, il debitore, in questa sede, non può proporre eccezioni che avrebbe dovuto introdurre in sede di opposizione all'esecuzione prima che la stessa fosse “definita” con l'ordinanza impugnata.
Quanto al merito l'opposizione è infondata perché la dichiarazione resa dal terzo non consentiva di procedere ad alcuna assegnazione atteso il suo inequivocabile tenore negativo.
Nel processo di espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. è preordinata all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione: se essa è positiva il processo di esecuzione può procedere verso l'ordinario esito della vendita o dell'assegnazione della cosa (art. 552
c.p.c.), se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del
11 credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il GE, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
La disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo è stata innovata dalle riforme introdotte a partire dal 2012, che hanno trasformato quello che era un giudizio autonomo in un incidente di cognizione presieduto e deciso dallo stesso giudice avanti al quale si svolge il processo esecutivo.
Nell'assetto anteriore a tali modifiche, la verifica dell'effettiva esistenza ed entità del credito assoggettato a espropriazione forzata si configurava come una parentesi cognitiva, funzionalmente collegata alla procedura espropriativa presso terzi - che, nelle more, restava sospesa- ma, nel contempo, strutturalmente separata e autonoma, atteso che si svolgeva in un ordinario giudizio di cognizione, destinato a concludersi con una sentenza idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale nei rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato.
Con la riscrittura dell'art. 549 c.p.c., l'accertamento è divenuto un subprocedimento interno al processo esecutivo, demandato al medesimo giudice dell'esecuzione e definito con ordinanza inidonea alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.
Il creditore deve, dunque, individuare il credito vantato dal debitore nei confronti del terzo, mentre quest'ultimo è tenuto a fornire la dichiarazione di quantità, la quale ha sia la finalità di consentire la esatta individuazione dell'oggetto del pignoramento sia la finalità di acquisire un indizio della esistenza del credito aggredito al fine di evitare che l'esecuzione si svolta su
12 un bene la cui esistenza, meramente affermata dal creditore all'avvio della procedura esecutiva, risulti in seguito in tutto o in parte esclusa.
L'accertamento del rapporto tra debitore e terzo si esaurisce all'interno del processo esecutivo, con una valenza prettamente endoesecutiva.
L'istante ha lamentato l'erroneità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui il G.E. ha interpretato come negativa la dichiarazione di quantità resa dal terzo senza operare alcun approfondimento in merito alla stessa – in violazione di quanto disposto dall'art. 549 c.p.c. – e senza tenere conto che,
a fronte della dichiarazione resa dal terzo circa la giacenza di un ingente importo di proprietà del debitore esecutato, nulla era stato precisato specificamente dal terzo pignorato circa gli estremi dei precedenti pignoramenti che graverebbero su tale importo. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, alla data della notifica della dichiarazione del terzo ex art. 547
c.p.c., non si sono create disponibilità, posto che l'intero saldo attivo era già
stato oggetto di precedenti pignoramenti.
Pertanto, Intesa San Paolo s.p.a. nulla deve all' in quanto non ha CP_4
somme libere da destinare a copertura di successivi pignoramenti,
considerato che, dalla data del 14.04.2015, a cui fa risalire i pignoramenti parzialmente capienti alla data di notifica del pignoramento di cui si discute
(24.07.2019) nonchè alla data della dichiarazione di quantità (20.08.2019),
non si sono mai create disponibilità. Sul punto è granitico l'orientamento giurisprudenziale in base a cui il pignoramento presso terzi in quanto fattispecie a formazione progressiva si perfeziona solo con la dichiarazione positiva del terzo (Cass. n. 1949 del 27.01.2009 e 5529 del 09.03.2011).
13 È orientamento giurisprudenziale concorde anche del Tribunale di Napoli che, anche per ragioni di economia processuale, ha statuito che: “a fronte di dichiarazione negativa la procedura non possa essere tenuta in vita nella
speranza che il terzo acquisti la disponibilità di somme dell'esecutato in un
periodo di tempo imprecisato ed in base ad accadimenti solo ipotetici”
(Tribunale di Napoli, Ordinanza dell'11.10.2017, a definizione della P.E.
Contr R.G.E. n. 11488/2016, nei confronti di con cui è stata dichiarata chiusa la procedura esecutiva,).
Peraltro, verso la medesima traiettoria interpretativa si dirige l'orientamento del Tribunale di Torre Annunziata, ormai consolidatosi con varie pronunce
(ex multis, ordinanze del 22.04.2021, R.G.E. n. 9350/2019 e n. 11355/2019;
ordinanza del 07.03.2017; ordinanza collegiale n. 3593/2011 e n.
4126/2014). Essendo completo, incontrovertibile, chiaro ed inconfutabile il contenuto della dichiarazione di quantità resa dal terzo tesoriere, le doglianze lamentate dall'opponente non si rivelano meritevoli di accoglimento.
Vi è più che, la creditrice opponente non ha allegato, né documentato elementi tali che potessero indurre a ritenere che la riunione dei procedimenti espropriativi (eventualmente ancora pendenti) potesse comportare il soddisfacimento integrale o parziale del proprio credito.
Pertanto, alla luce dello scrutinio effettuato nel giudizio esecutivo, è
confermato che il terzo pignorato abbia Controparte_8
correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal processo dell'esecuzione, e abbia correttamente motivato in ordine alla negatività della propria dichiarazione, indicando con sufficiente grado di precisazione
14 l'ammontare totale delle somme in disponibilità su conto corrente, e di quelle invece dichiarate impignorabili perché oggetto di precedenti pignoramenti.
In sostanza non può ritenersi, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, che la dichiarazione del terzo sia positiva, in quanto le dichiarazioni presentate hanno natura palesemente negativa.
Irrilevante risulta la circostanza per cui nel rapporto di servizio di tesoreria e cassa intestato al debitore vi sia un saldo pari a euro 18.913.625,51: ed invero, quei proventi non sono nella piena disponibilità del creditore procedente, ma sono per l'intero vincolati per altre finalità, siano esse istituzionali dell'ente, siano esse di soddisfacimento di diversi creditori procedenti dotati di pignoramento trascritto in data anteriore. In particolare,
non può ritenersi, come invece fa parte opponente, che sia possibile distinguere tra ammontare delle somme presenti sul conto, in questo caso con valore positivo, e vincoli di legge che le rendono indisponibili all'aggressione esecutiva. E, infatti, per il creditore procedente, oggi ricorrente, quelle somme sono “tamquam non esset”, posto che in nessun caso queste potranno essere trasferite nel suo patrimonio.
Il creditore oggi ricorrente, dunque, avrebbe dovuto meglio specificare le proprie posizioni, dovendosi osservare che nemmeno nel corso del presente giudizio egli ha allegato ulteriori elementi idonei a sostenere la propria domanda.
In ogni caso, il terzo ha integrato la propria dichiarazione, precisando che €
11.982.664,27 sono già oggetto di assegnazione e si è in attesa delle indicazioni di pagamento dei rispettivi creditori procedenti e/o della
15 liquidazione delle imposte di registro da parte di Agenzia delle Entrate;
- €
12.848.667,36 sono vincolati a totale copertura degli importi pignorati,
determinati ex art. 546 c.p.c., per i pignoramenti notificati fino al
05/10/2016, producendo il relativo elenco dettagliato (elenco A); - €
5.586.975,32 vincolati a parziale copertura dei pignoramenti notificati in data 06/10/2016, producendo il relativo elenco dettagliati (elenco B). il
Terzo ha, infine precisato che a decorrere dal 07/10/2016 e fino alla data di notifica del presente pignoramento (24/07/2019) sono stati notificati ulteriori n.187 pignoramenti (elenco C), che non hanno trovato disponibilità.
In presenza di tali indicazioni, al giudice dell'esecuzione spetta individuare le procedure ancora pendenti in ordine al medesimo credito, verificarne lo stato o l'esito ed eventualmente disporne la riunione, come impone l'art. 550
c.p.c. nel richiamare l'art.524 c.p.c., pur non potendo procedere all'assegnazione delle somme.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, la domanda deve essere accolta nel senso appena indicato.
Le spese di lite possono trovare integrale compensazione tenuto conto della peculiarità della fattispecie, della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, del pregio delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da nell'ambito del Parte_1
procedimento recante numero di Rg. 5536/2021, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
16 - Accoglie l'opposizione;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, così deciso il 24/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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