Sentenza 21 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2004, n. 11503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11503 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sabato TO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Glorioso n. 13, presso l'avv. Livio Bussa che, unitamente all'avv. Roberto Giusti, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Direzione, Provinciale del Lavoro di Lucca, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/2001, decisa e pubblicata il 12 febbraio 2001, resa dal Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio nel procedimento n. 10028/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
dato atto che i difensori delle parti costituite, malgrado tempestivo avviso non hanno chiesto di essere sentiti in Camera di Consiglio;
letta la requisitoria del P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, ha concluso per il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene censurata con due motivi, denunciandosi violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, con la quale è stata rigettata opposizione a ordinanza ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca.
Non viene però indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di diritto che sarebbe stato violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia va ricondotta nell'ambito del vizio di motivazione.
E neppure si indica un vizio argomentativo ma solo di contrappone alla valutazione del merito come operata nella denunciata sentenza, altra valutazione di segno contrario, così venendosi a criticare un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, siccome manifestamente infondato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E. 11,00 oltre a E. 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004