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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5678/23 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta con la modalità cartolare (art. 127 ter c.p.c.), con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 412\23 dell'11 aprile 2023
e vertente tra
; – avv. G. Simeone Parte_1 Parte_2
– appellante
E
Avv. ALFONSO COLARUSSO (difensore di se stesso)
E
vv. M. De Luca Controparte_1
E
(azienda territoriale edilizia residenziale pubblica della provincia di Frosinone) – avv. R. CP_2
LL
-appellati
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Frosinone, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda ex art. 2901
c.c. di così provvide: “ ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA inefficace nei confronti di CP_2
Controparte_3
i seguenti atti: i) atto di donazione del 24.07.2017 (rep. 44221/21055), trascritto il 02.08.2017 (r.g. 30661 – r.p.
23708), con il quale il sig. AR ON ha donato al sig. il fabbricato distinto al NCEU Parte_2 fg. 9, part. 244, sub. 13 e il terreno distinto al NCT fg. 9, part. 1742, entrambi siti in Vietri sul Mare (SA); ii) atto di donazione del 24.07.2017 (rep. 44221/21055) trascritto in data 02.08.2017 (r.g. 30662 – r.p. 23709), con il quale il sig. AR ON ha donato al sig. il fabbricato distinto al NCEU fg. 9, part. Parte_3
244, sub. 14 e il terreno distinto al NCT fg. 9, part. 1742, entrambi siti in Vietri sul Mare (SA); iii) atto di compravendita del 22.05.2017 (rep. 44055 – racc. 20934) con il quale il sig. AR ON ha venduto al sig. la quota indivisa pari alla metà (1/2) della nuda proprietà, gravata dall'usufrutto vitalizio Controparte_1
a favore della signora , degli immobili siti in Venticano (AV) distinti al catasto fabbricati del Parte_4
Comune di Venticano al fg.12, mapp. 196 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub. 5; fg. 12, mapp. 485; oltre ai diritti condominiali sul terreno che li circonda per tutti i lati e dal quale ricevono accesso, censito al Catasto Terreni del Comune di Venticano al fg. 12, mapp. 498; (…)- CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 686,04 per esborsi ed euro
8.433,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge”;
-hanno proposto appello, per i motivi che si diranno, e;
si Parte_1 Parte_2
è costituito, aderendo all'appello, COLARUSSO ALFONSO;
l' si è costituita chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello principale;
si è costituito anche;
Controparte_1 questa Corte ha trattato il giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza dell'11 novembre, con sostituzione della discussione orale con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. SSUU 17603\25) , ritualmente depositate;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
-gli appellanti, contumaci in primo grado, eccepiscono il vizio radicale (inesistenza) della notifica dell'atto introduttivo (in rinnovazione, v. infra) di primo grado, con conseguente “prescrizione dell'azione. Estinzione del giudizio”, sussistendo litisconsorzio necessario;
ha prestato adesione l'originario convenuto, ON
AR;
-l'esatta soluzione del giudizio comporta una ricostruzione delle vicende processuali di primo grado (v. gli atti del giudizio di primo grado, in PCT);
-parte attrice aveva fissato, in citazione, per la prima udienza, il 9 dicembre 2020;
-il G.I. inizialmente designato fu poi tempestivamente sostituito (in ragione del riparto tabellare delle materie) con provvedimento del Presidente del Tribunale del 16 settembre 2020; quindi, il “nuovo” G.I., con provvedimento del 22-23 settembre 2020, differì la prima udienza al 13 aprile 2021 (procedimento r.g.2148\20);
-parte attrice, con istanza del 2 ottobre 2020, dedusse che “la notifica dell'atto di citazione, già depositato e che qui nuovamente si rideposita…non è andata a buon fine nei confronti dei Signori e Pt_2 [...]
, benché gli stessi, all'epoca della notifica, in base alle ricerche effettuate, fossero residenti nel luogo Parte_3
2 dove la stessa è stata materialmente eseguita” e chiese pertanto di essere autorizzato alla rinotifica della citazione nei confronti di tali parti;
CP_
con decreto del 5 ottobre 2020, autorizzò quanto richiesto;
-parte attrice, con istanza del 7 aprile 2020, dedusse che “effettuata nuovamente la notifica…, mentre l'Ufficiale giudiziario ha rinvenuto presso il luogo indicato dal Comune di Vietri e nella relata di notifica in calce all'atto di citazione in rinnovazione, la residenza delle parti convenute…, in assenza dei destinatari dell'atto, gli avvisi di ricevimento della copia, depositati presso la casa comunale di Vietri sul Mare ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sono stati riconsegnati alla sottoscritta per compiuta giacenza, ma con la contraddittoria dicitura di indirizzo inesatto Co e insufficiente”, chiedendo al “se, necessario, provvedere nuovamente alla rinotificazione degli atti nei confronti delle parti convenute risultate contraddittoriamente irreperibili”; CP_
con decreto del 12 aprile 2020, riservò alla udienza (ormai prossima) la concessione di nuovo termine per la notifica e quindi, all'esito della udienza del 13 aprile 2020, rilevata la nullità della notifica della citazione a e a , autorizzò la (ri)notifica a tali parti, nel termine perentorio del 30 Parte_2 Parte_3 giugno 2021, e differì la prima udienza al 16 novembre 2021;
-parte attrice, il 15 novembre 2021, depositò l'atto di citazione (ri)notificato alle parti anzidette;
-il Gi, all'esito della udienza del 16 novembre 2021, rilevata la regolarità della notifica alle dette parti, ne dichiarò la contumacia;
la causa, quindi, fu decisa dalla sentenza ora appellata;
Ancora ritenuto che:
-va premesso, in diritto, che l'inesistenza è una figura non tipizzata dal codice di procedura civile, e può essere qualificata come una forma di invalidità talmente radicale da essere equiparata negli effetti alla totale omissione dell'atto; ne segue che la stessa (con particolare riferimento alla notificazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, arg. ex plurimis, Cass. 26 maggio
2023 n. 14692 ; in particolare non si configura l'inesistenza, ma al più la nullità, quando la notificazione avvenga in luogo comunque riconducibile al destinatario, arg. ex Cass. 27 maggio 2024, n. 14705;
-nel caso di specie ha provveduto alla notificazione della citazione in riassunzione, perfezionata ai CP_2 sensi dell'art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza;
in particolare, per quanto qui interessa, la notifica veniva effettuata all'uno e all'altro convenuto in via Case sparse Raito, n. 3 e 3 a), in particolare presso Villa Marcella
n. 2 strada provinciale per NE (v. le relate del17 giugno 2021, in cui l'ufficiale giudiziario dava atto che, non essendosi rinvenuti i notificandi, né persona cui è consentita la consegna, gli atti erano stati depositati presso la casa comunale di Vietri sul Mare); erano poi state osservate le prescrizioni di legge (affissione, invio della raccomandata, v. in atti);
-quel che più rileva è che la località sopra richiamata è quella di cui ai certificati di residenza rilasciati dal
Comune di Vietri sul Mare il 1 aprile 2020 (di preciso ivi è riportato che l'abitazione di è in Parte_2 via Case sparse Raito 3\A e in via Case Sparse Raito n, 3, entrambi con residenza in Parte_3 detto Comune- da quello di Roma- dal 25 luglio 2017); in tal senso le indicazioni dell'ufficiale giud. (si è detto della reiterata difficoltà di notifica, che ha portato al provvedimento di rinotifica in ultimo tempestivamente e correttamente ottemperato dall'attore); va ancora rimarcato- a conferma del collegamento dei convenuti con il luogo surrichiamato- che gli immobili donati da AR ON ai figli ed , e di cui alla Pt_2 Pt_3
3 sentenza ex art. 2901 c.c. appellata (v. le note di trascrizione in prod. di primo grado attore), coincidono con i luoghi di residenza dei convenuti stessi;
lo stesso AR ON, nella comparsa di costituzione di primo grado, affermò (v. pag. 12) che “in detti immobili oggi risiedono i figli del convenuto essendo questa la loro unica abitazione di proprietà”;
-ne segue che non deve tenersi conto dei certificati di residenza dello stesso Comune, del 14 novembre 2023 allegati dagli appellanti all'atto di gravame, che sembrano attestare un diverso luogo di residenza dell'uno e dell'altro (per via case Sparse Benincasa 3, per via case sparse Parte_1 Parte_2
Benincasa 3\a) , sempre in Vico Equense (Raito); tali atti (successivi a quelli dello stesso Comune sopra richiamati) sembrano piuttosto riferirsi (al più) al luogo di residenza dell'epoca del rilascio;
l'appellato, peraltro, ha documentato che non vi è, presso il Comune in parola (loc. Raito) “via Case Sparse Benincasa”;
-né è senza rilievo la pec del detto Comune del 5 marzo 2024 (depositata da ammissibilmente- tenuto CP_2 conto delle difese dell'appellato- l'11 marzo successivo;
nè vi sono contestazioni al riguardo degli apellanti), sostanzialmente attestante la correttezza dei primi certificati surrichiamati (in forza dei quali fu accertata la ritualità delle notifiche); così il testo della mail : “Buongiorno Avv. LL, in riferimento alla sua Pec del 16 febbraio u.s. protocollata in data 19/02/2024 con N. 2941, si comunica che l'ufficio scrivente in forza del potere di autotutela riconosciutogli dalla L.241/1990 ha provveduto a rettificare l'indirizzo di residenza dei Signori
ed . A seguito di accertamento della Polizia Municipale effettuato in data Parte_2 Pt_1
19/10/2023 con Prot. N. 9/264/23 è emerso che l'indirizzo esatto dei Signori nato a [...]_1 il 03/08/1993 e nato a [...] il [...] è Via Case Sparse Benicasa 3 (già Via Case Parte_2
Sparse Raito 3). Si comunica inoltre che il precedente indirizzo era stato dichiarato dagli stessi in data
25/07/2017 con prot. n. 9683 del 27/07/2017 in sede di dichiarazione di residenza e confermato dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale in data 28/07/2017 con Prot. n. 9/188/17 e n. 9/187/17. Pertanto si provvede a modificare l'indirizzo in Via Case Sparse Benincasa n. 3 a far data dal 19/10/2023, cosi come dichiarato dal vigile accertatore. Si invia in allegato il certificato storico di residenza dei Signori Parte_2 correttamente modificato”;
-in definitiva deve ritenersi che la notifica in parola fu effettuata correttamente e nei termini prescritti dal giudice
(fermo poi che la notifica era già stata eseguita correttamente nei confronti del convenuto principale AR
ON, del resto costituito già in primo grado); non vi è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio;
-ne segue che l'appello di e , relativo al solo preteso vizio di notifica e la Parte_1 Parte_2 pretesa estinzione del giudizio, senza investire il merito della pronuncia di primo grado, è infondato e va rigettato;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei confronti degli appellanti e di AR
ON (che ha pienamente aderito all'appello);
-va poi rimarcato che tra l' e è intervenuta transazione, in data 20 maggio 2024, in CP_2 Controparte_1 forza della quale la prima ha rinunciato, nei confronti del secondo, agli effetti di cui alla sentenza ora appellata, impegnandosi anche (§ 4) a non trascrivere detta sentenza sugli immobili di ivi indicati;
Controparte_1
l' pertanto, con atto del 19 novembre 2024 (come ribadito anche nelle note per l'udienza dell'11 CP_2 novembre 2025) chiedeva che la Corte “preso atto della rinuncia dell'azienda al capo di domanda formulato nell'atto di citazione nei confronti di ON ed (“disporre la declaratoria di inefficacia nei Controparte_1 confronti dell dell'atto di Controparte_3 compravendita della quota indivisa (pari a ½) della nuda proprietà di alcuni beni immobili, di titolarità comune,
4 siti nel Comune di Venticano (AV), compiuti dal Signor ON AR in favore del fratello
[...]
”), valutati gli atti e previo ogni adempimento di rito, voglia dichiarare la parziale cessazione della CP_1 materia del contendere relativa alla predetta domanda, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Avellino la cancellazione della trascrizione della corrispondente domanda giudiziale … disponendo altresì ogni provvedimento presupposto, connesso e/o comunque conseguente al fine di poter ottenere la predetta cancellazione presso i competenti uffici”; concludeva in conformità; Controparte_1
-quanto sopra può essere chiesto anche in sede di appello (con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado), e può essere recepito, come da dispositivo;
-ne segue che le spese di questo grado, nei confronti di vanno compensate;
Controparte_1
- sussistono infine i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello di e , e condanna gli stessi, nonché AR ON, Parte_1 Parte_2 in solido, alle spese nei confronti dell'appellata che liquida in euro 12.000,00, oltre competenze di CP_2 legge.
Dà atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla originaria domanda di nei CP_2 confronti di , e- in parziale riforma della sentenza appellata- dispone la cancellazione della Controparte_1 trascrizione della relativa domanda di primo grado (relativamente agli immobili sopra richiamati di CP_1
, e di cui alla sentenza di primo grado).
[...]
Compensa integralmente le spese tra e . CP_2 Controparte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
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