Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/12/2024 al n. 6371/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 20 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. GHIZZI Controparte_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA CHIASSI 20 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) La figlia Parte_1 Controparte_1 Persona_1
resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso ciascuno di essi e mantenimento della residenza anagrafica presso la casa familiare sita in Porto Mantovano (MN), Via Salvo D'Acquisto n. 64, salvo diversi accordi da stabilirsi in caso di alienazione della casa familiare;
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore
Per_ interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 337 ter c.c.; Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore. I coniugi si comunicheranno rispettivamente le rispettive residenze, entro 30 giorni dall'eventuale trasferimento;
2) Salvo diverso accordo GA permarrà presso ciascun genitore secondo il
Per_ seguente schema bisettimanale da ripetersi: il lunedì ed il martedì sta con
Per_ la madre. La mattina del mercoledì la madre accompagna a scuola ed il padre la va a prendere all'uscita da scuola e la tiene con sé per i due giorni successivi, sino alla mattina del venerdì, quando la accompagna a scuola. La
Per_ madre va a prendere all'uscita da scuola il venerdì e la tiene con sé sino al
Per_ lunedì mattina quando la accompagna a scuola. Il padre va a prendere il lunedì all'uscita da scuola e la tiene con sé sino al mercoledì mattina
Per_ accompagnandola a scuola. La madre va a prendere all'uscita da scuola il pagina 2 di 7 mercoledì e la tiene con sé sino al venerdì mattina quando la accompagna a
Per_ scuola. Il padre va a prendere il venerdì all'uscita da scuola e la tiene con sé sino al lunedì mattina successivo, quando la accompagna a scuola;
Salvo
Per_ diversi accordi, durante le vacanze natalizie, rimarrà con i genitori una settimana ciascuno, alternando di anno in anno con ciascuno di essi il giorno
Per_ della Vigilia e quello di Natale. Durante le vacanze pasquali, rimarrà tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno con ciascuno di essi il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvi diversi accordi;
durante il
Per_ periodo delle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente, ad evitare sovrapposizioni, entro il 31.03 di ciascun anno;
i genitori, per comprovate esigenze, potranno concordare di modificare il
Per_ calendario suindicato, garantendo, comunque, a la paritaria permanenza con ciascuno;
Per_ 3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di , e ciò varrà in tutti i periodi di soggiorno e permanenza presso i genitori, ivi compresi i periodi di vacanza e villeggiatura;
i genitori provvederanno a sostenere le spese
Per_ straordinarie di , nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: “Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20
giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non pagina 3 di 7 erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto),media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia prosegua negli studi);
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
Altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo:
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.”. I genitori concordano di pagina 4 di 7 operare compensazioni a cadenza mensile con riferimento alle spese
Per_ straordinarie sostenute nell'interesse di;
4) - Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno dai genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro idonea documentazione recante il codice fiscale della figlia, affinchè sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
Per_
- 5) L'assegno unico universale per spetterà in via esclusiva alla Sig.ra
[...]
CP_ ;
- 6) I genitori si concedono il reciproco assenso ai fini del rilascio/rinnovo del
Per_ documento di identità di valido per l'espatrio e del passaporto della stessa;
- 7) I coniugi sono reciprocamente indipendenti, e non avranno diritto a nessun apporto economico l'uno dall'altro, né a titolo di assegno divorzile ne a qualunque altro titolo ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico;
- 8) La casa inizialmente adibita a residenza coniugale, attualmente di proprietà
esclusiva del Sig. , resterà assegnata allo stesso e nella sua esclusiva Pt_1
Per_ disponibilità. Egli continuerà a vivervi unitamente alla figlia , la quale manterrà la propria residenza anagrafica presso la residenza paterna;
- 9) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in Bigarello in data 26/04/2009 (con atto pagina 5 di 7 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2 parte 2,
serie A, anno 2009) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bigarello, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte 2, serie A,
anno 2009);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 23/01/2025.
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IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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