Art. 18. 1. L'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609 , convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777 , e' ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.
2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69 , come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, e' cosi' sostituito:
"E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sara' iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".
3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870 , e' stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.
4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento e' versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.
2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69 , come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, e' cosi' sostituito:
"E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sara' iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".
3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870 , e' stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.
4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento e' versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.