CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Livorno - Piazza Del Municipio, 1 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0015723 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/07/2025 è stato notificato alla società Ricorrente_1 S.p.A., a cura del Comune di Livorno – Settore Entrate e Patrimonio – Ufficio Tares/Tari, l'avviso di accertamento per omesso versamento Tassa sui rifiuti anno 2024. Avverso detto avviso di accertamento la società Ricorrente_1 ha presentato tempestivo ricorso eccependo l'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 1, comma 639 e ss., L. 147/2013. Ciò in considerazione del fatto che la società ricorrente abbia provveduto a comunicare, tra gli altri anche al Comune di Livorno, il fatto che l'immobile in questione, non sarebbe più stato utilizzato e che, pertanto, sarebbe rimasto assolutamente vuoto e privo di qualsiasi servizio. Tale denuncia risulta posta in essere anche ai fini dell'esclusione della T.A.R.I. e, anche se non è stata ripetuta di anno in anno, l'imposta comunale non avrebbe dovuto essere comunque richiesta, laddove l'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 afferma proprio testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. E, nel caso di specie, la situazione precedentemente dichiarata continua a sussistere anche attualmente.
Il Comune di Livorno non risulta costituito.
All'udienza il difensore di parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, avendo risolto la controversia in via amministrativa, con compensazione delle spese di giudizio con l'assenso del Comune di Livorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto della rinuncia al ricorso, nonché della mancata costituzione in giudizio di parte resistente rileva la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'Ente Resistente, devono essere compensate tra le parti, anche in considerazione del fatto che il Comune è d'accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Livorno - Piazza Del Municipio, 1 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0015723 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/07/2025 è stato notificato alla società Ricorrente_1 S.p.A., a cura del Comune di Livorno – Settore Entrate e Patrimonio – Ufficio Tares/Tari, l'avviso di accertamento per omesso versamento Tassa sui rifiuti anno 2024. Avverso detto avviso di accertamento la società Ricorrente_1 ha presentato tempestivo ricorso eccependo l'assenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 1, comma 639 e ss., L. 147/2013. Ciò in considerazione del fatto che la società ricorrente abbia provveduto a comunicare, tra gli altri anche al Comune di Livorno, il fatto che l'immobile in questione, non sarebbe più stato utilizzato e che, pertanto, sarebbe rimasto assolutamente vuoto e privo di qualsiasi servizio. Tale denuncia risulta posta in essere anche ai fini dell'esclusione della T.A.R.I. e, anche se non è stata ripetuta di anno in anno, l'imposta comunale non avrebbe dovuto essere comunque richiesta, laddove l'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 afferma proprio testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. E, nel caso di specie, la situazione precedentemente dichiarata continua a sussistere anche attualmente.
Il Comune di Livorno non risulta costituito.
All'udienza il difensore di parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, avendo risolto la controversia in via amministrativa, con compensazione delle spese di giudizio con l'assenso del Comune di Livorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto della rinuncia al ricorso, nonché della mancata costituzione in giudizio di parte resistente rileva la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'Ente Resistente, devono essere compensate tra le parti, anche in considerazione del fatto che il Comune è d'accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.