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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/05/2024, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.41/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26 aprile 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PATANÈ ROSARIO
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. BALESTRAZZI VITTORIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4926/2022 pubblicata il 30/11/2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 19.04.2024 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 26.04.2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza del 26.04.2024 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°° Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 19.04.2024 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del 26.04.2024.
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08
(convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione e, trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
vverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4926/2022
[...]
pubblicata il 30/11/2022 così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pag. 2/3 Così deciso, in data 03/05/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.41/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26 aprile 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PATANÈ ROSARIO
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. BALESTRAZZI VITTORIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4926/2022 pubblicata il 30/11/2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 19.04.2024 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 26.04.2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza del 26.04.2024 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°° Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 19.04.2024 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del 26.04.2024.
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08
(convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione e, trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
vverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4926/2022
[...]
pubblicata il 30/11/2022 così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pag. 2/3 Così deciso, in data 03/05/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3