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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 26 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6029/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Grosso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Oliviero Atzeni del ruolo professionale resistente
Oggetto: ripetizione d'indebito
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/11/2023, ha adito il Parte_1
Tribunale del lavoro di Messina per sentire dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero per la somma di € 527,16, adottato dall' con note del 01/09/2023, quale CP_1 indebito per la percezione della indennità di accompagno relativa al mese di settembre
2023.
Parte ricorrente esponeva di aver presentato ricorso amministrativo, che veniva rigettato per l'intervenuta carenza del requisito sanitario;
deduceva “l'abusività della condotta della stessa laddove ha ritenuto lecito, in virtù della propria posizione di predominanza nel rapporto con gli utenti, sospendere, senza previo contraddittorio, un'indennità, non soltanto dovuta per legge, ma essenziale al ricorrente per far fronte alle proprie esigenze di vita e di salute quotidiane”.
Domandava pertanto l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagno e dell'insussistenza dell'indebito contestatogli – dichiarando l'illegittimità della comunicazione di riliquidazione della prestazione del
31/08/2023, dell'accertamento di somme indebitamente percepite del 1° settembre 2023
e del provvedimento di definizione del procedimento amministrativo del 27/10/2023, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi.
Resisteva all'azione l' , contestando l'improcedibilità del giudizio per Controparte_2 mancato espletamento del giudizio per Atp ed osservando come il supposto indebito di cui è causa fosse dovuto, nascendo dall'illegittima riscossione della rata della indennità di accompagno, essendo la prestazione assistenziale subordinata alla sussistenza del requisito sanitario richiesto per legge.
Deduceva infine che il dolo dell'accipiens consentirebbe il recupero integrale dell'indebito.
Con note dell'11.10.2025 il ricorrente dava atto che nel procedimento per ATP, iscritto al n. 5564/2023 il Tribunale di Messina accertava la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio revocato.
Il dott. accertava infatti come “per tale motivo, stante l'espressione di queste Per_1
condizioni clinico-funzionali che fanno emergere lo stato invalidante grave del soggetto, ritengo che al Sig. di anni 61, alla visita medica di controllo Parte_1 del 28-08-2023, la Commissione Medica dell' che lo ha esaminato non doveva CP_1
revocare un beneficio che già in precedenza gli era stato “giustamente” dalla stessa concesso e, come ben risulta dagli atti di causa, la Commissione Medica dell che CP_1
lo ha nuovamente esaminato in data 28-08-2023 ha riconfermato lo stato invalidante del 100% con necessità per lo stesso di potere usufruire dei benefici di cui alla legge 104/92, all'articolo 3, comma 3 per handicap grave ed ha posto la stessa diagnosi di gravità in precedenza formulata in data 26-07- 2022”
Sussistendo quindi i requisiti sanitari, come da perizia depositata dal ricorrente con le note su richiamate, che può essere utilizzata come prova atipica, essendo stata svolta tra le stesse parti, il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e 147/22 con distrazione in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente nei confronti dell' in persona del Legale CP_1
Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Dichiara il diritto di ad ottenere in via definitiva l'indennità di Parte_1
accompagnamento a far data dalla revoca, ed il diritto al pagamento delle indennità mensili maturate e non corrisposte dall , oltre interessi legali dal dovuto al CP_1
soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.636,50, oltre CP_1
accessori di legge e che distrae in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso in Messina, il 27/06/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando