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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Dott. Flavio Tovani, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.c., vertente tra
. IVA n. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace, P.IVA_1
appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Manuel Maresca, appellata nonché
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, appellata
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 §1. Con sentenza n. 50/2020, depositata in data 14.01.2020, il Giudice di
Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta da CP_1
nei confronti dell' e della
[...] Controparte_3 CP_2
e dichiarato la prescrizione del credito portato dalla cartella di
[...]
pagamento n. 09420130019807888000, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti.
§2. Avverso tale pronuncia l ha Controparte_3
proposto appello, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma totale della sentenza impugnata, 50/2020, resa inter partes dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria, dr.ssa Francesca M. Gratteri;
(R.G.A.C 1299/19; R. Cron.
290/2020) in data 14 gennaio 2020, depositata in cancelleria in pari data e non notificata all'odierna appellante, così statuire:
- in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per quanto dedotto in narrativa;
- in via gradata e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante, la legittimità dell'operato di
[...]
e, per l'effetto, tenerla indenne da qualsivoglia Parte_1
conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza, per quanto dedotto in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”.
§3. si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo: “Che l'On.le Tribunale di Reggio Calabria – in funzione di giudice di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia:
2 1) Rigettare perché inammissibile e comunque infondato, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall' , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig.
con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata Controparte_1
al procuratore costituito in data 02 aprile 2020 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 50/2020, Cron. 209/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria Dott.ssa Francesca M. Gratteri in data 14 gennaio 2020 e depositata/pubblicata in pari data;
2) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre
C.P.A. e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§4. La si è costituita in giudizio rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado;
2) In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità o comunque
l'infondatezza delle censure relative alla fase di competenza della
, non oggetto di censure in primo grado e, in ogni caso, destituite CP_2
di fondamento;
3) In ogni caso, compensare le spese nei confronti dell'Ente creditore, di ”. Controparte_4 CP_2
§5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 16 ottobre 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
§6. L'appellante censurava la pronuncia per due motivi.
§6.1 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per “VIOLAZIONE DI LEGGE;
VIOLAZIONE DELLE REGOLE
SUL PROCEDIMENTO - OMESSA MOTIVAZIONE”, lamentando che
3 l'attore in primo grado avesse proposto la domanda attraverso l'erronea applicazione dell'art. 615 c.p.c. anziché dell'art. 22 della Legge 689/81, pertanto assumendo che il giudice di prime abbia accolto la domanda attorea non rilevando la suddetta violazione delle regole sul procedimento.
§6.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della
“VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO” eccependo il difetto di legittimazione passiva del contribuente, alla luce del fatto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo deve qualificarsi quale accertamento negativo del credito e, di conseguenza l'azione deve essere rivolta solo nei confronti dell'ente impositore.
§7. L'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
§7.1 Innanzitutto occorre rilevare, sebbene pacifico, che in materia di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione del diritto di credito è quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'originario attore ritiene che la cartella di pagamento impugnata non gli sia mai stata notificata, l e la Controparte_3 CP_2
sostengono il contrario, sebbene ciò non sia corroborato da
[...]
risultanze processuali. Comunque, anche presumendo che la stessa sia stata notificata in data 04.01.2014 (per come risultante dall'estratto di ruolo, relativamente a tasse dell'annualità 2011), ultimo atto interruttivo della prescrizione, alla data di iscrizione al ruolo del giudizio dinnanzi al Giudice
4 di pace, il 26.04.2019, il termine quinquennale necessario risulta trascorso e pertanto, la prescrizione maturata.
Per quanto concerne il primo motivo d'impugnazione, il Tribunale ritiene che la procedura ex articolo 615 c.p.c., instaurata dall'originario attore sia fondata e ammissibile, come stabilito dal giudice di prime cure. Difatti, al contrario di quanto eccepito dall'appellante, l'intervenuta prescrizione rappresenta un vizio dell'atto sopravvenuto, e non originario come invece richiesto dalla procedura contenuta all'art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
§7.2 In riferimento all'eccepita carenza di legittimazione.
Secondo giurisprudenza affermata (ut multis vedasi Corte di Cassazione,
III Sez. Civ., ordinanza 36505/2023), l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Nondimeno, è possibile per l'ente di riscossione chiamare in causa l'originario ente titolare del credito al fine di evitare un aggravio della propria responsabilità. Nel caso di specie, l'odierno appellato, originario attore, citava in giudizio entrambi gli enti
[...]
e di ) al fine di vedere dichiarate le Controparte_3 CP_2 CP_2
proprie ragioni. Sulla scorta di quanto appena detto e precedentemente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, si ritiene dunque che la legittimazione passiva, nel caso occorso, spetti tanto all
[...]
che alla , entrambe Controparte_3 Controparte_2
originariamente convenute.
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, essendo prescritto credito portato dalla cartella di pagamento n.
09420130019807888000.
5 §9. Atteso l'esito della lite, l' e la Controparte_3
devono essere condannate al pagamento delle spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio liquidate in favore del Sig. Controparte_1
come da dispositivo (in rapporto al valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 50/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria;
2) condanna l e la Controparte_3 CP_2
a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore
[...]
della controparte per il primo grado in € 762,00 (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 176,00 per quella introduttiva, ed € 373,00 per quella decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 1.700,00
(di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva ed € 851,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Reggio Calabria, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Dott. Flavio Tovani, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.c., vertente tra
. IVA n. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace, P.IVA_1
appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Manuel Maresca, appellata nonché
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, appellata
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 §1. Con sentenza n. 50/2020, depositata in data 14.01.2020, il Giudice di
Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta da CP_1
nei confronti dell' e della
[...] Controparte_3 CP_2
e dichiarato la prescrizione del credito portato dalla cartella di
[...]
pagamento n. 09420130019807888000, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti.
§2. Avverso tale pronuncia l ha Controparte_3
proposto appello, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma totale della sentenza impugnata, 50/2020, resa inter partes dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria, dr.ssa Francesca M. Gratteri;
(R.G.A.C 1299/19; R. Cron.
290/2020) in data 14 gennaio 2020, depositata in cancelleria in pari data e non notificata all'odierna appellante, così statuire:
- in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per quanto dedotto in narrativa;
- in via gradata e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante, la legittimità dell'operato di
[...]
e, per l'effetto, tenerla indenne da qualsivoglia Parte_1
conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza, per quanto dedotto in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”.
§3. si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo: “Che l'On.le Tribunale di Reggio Calabria – in funzione di giudice di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia:
2 1) Rigettare perché inammissibile e comunque infondato, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall' , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Sig.
con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata Controparte_1
al procuratore costituito in data 02 aprile 2020 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 50/2020, Cron. 209/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria Dott.ssa Francesca M. Gratteri in data 14 gennaio 2020 e depositata/pubblicata in pari data;
2) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre
C.P.A. e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§4. La si è costituita in giudizio rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado;
2) In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità o comunque
l'infondatezza delle censure relative alla fase di competenza della
, non oggetto di censure in primo grado e, in ogni caso, destituite CP_2
di fondamento;
3) In ogni caso, compensare le spese nei confronti dell'Ente creditore, di ”. Controparte_4 CP_2
§5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 16 ottobre 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
§6. L'appellante censurava la pronuncia per due motivi.
§6.1 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia per “VIOLAZIONE DI LEGGE;
VIOLAZIONE DELLE REGOLE
SUL PROCEDIMENTO - OMESSA MOTIVAZIONE”, lamentando che
3 l'attore in primo grado avesse proposto la domanda attraverso l'erronea applicazione dell'art. 615 c.p.c. anziché dell'art. 22 della Legge 689/81, pertanto assumendo che il giudice di prime abbia accolto la domanda attorea non rilevando la suddetta violazione delle regole sul procedimento.
§6.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della
“VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO” eccependo il difetto di legittimazione passiva del contribuente, alla luce del fatto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo deve qualificarsi quale accertamento negativo del credito e, di conseguenza l'azione deve essere rivolta solo nei confronti dell'ente impositore.
§7. L'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
§7.1 Innanzitutto occorre rilevare, sebbene pacifico, che in materia di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione del diritto di credito è quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'originario attore ritiene che la cartella di pagamento impugnata non gli sia mai stata notificata, l e la Controparte_3 CP_2
sostengono il contrario, sebbene ciò non sia corroborato da
[...]
risultanze processuali. Comunque, anche presumendo che la stessa sia stata notificata in data 04.01.2014 (per come risultante dall'estratto di ruolo, relativamente a tasse dell'annualità 2011), ultimo atto interruttivo della prescrizione, alla data di iscrizione al ruolo del giudizio dinnanzi al Giudice
4 di pace, il 26.04.2019, il termine quinquennale necessario risulta trascorso e pertanto, la prescrizione maturata.
Per quanto concerne il primo motivo d'impugnazione, il Tribunale ritiene che la procedura ex articolo 615 c.p.c., instaurata dall'originario attore sia fondata e ammissibile, come stabilito dal giudice di prime cure. Difatti, al contrario di quanto eccepito dall'appellante, l'intervenuta prescrizione rappresenta un vizio dell'atto sopravvenuto, e non originario come invece richiesto dalla procedura contenuta all'art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
§7.2 In riferimento all'eccepita carenza di legittimazione.
Secondo giurisprudenza affermata (ut multis vedasi Corte di Cassazione,
III Sez. Civ., ordinanza 36505/2023), l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Nondimeno, è possibile per l'ente di riscossione chiamare in causa l'originario ente titolare del credito al fine di evitare un aggravio della propria responsabilità. Nel caso di specie, l'odierno appellato, originario attore, citava in giudizio entrambi gli enti
[...]
e di ) al fine di vedere dichiarate le Controparte_3 CP_2 CP_2
proprie ragioni. Sulla scorta di quanto appena detto e precedentemente sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, si ritiene dunque che la legittimazione passiva, nel caso occorso, spetti tanto all
[...]
che alla , entrambe Controparte_3 Controparte_2
originariamente convenute.
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, essendo prescritto credito portato dalla cartella di pagamento n.
09420130019807888000.
5 §9. Atteso l'esito della lite, l' e la Controparte_3
devono essere condannate al pagamento delle spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio liquidate in favore del Sig. Controparte_1
come da dispositivo (in rapporto al valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 50/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria;
2) condanna l e la Controparte_3 CP_2
a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore
[...]
della controparte per il primo grado in € 762,00 (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 176,00 per quella introduttiva, ed € 373,00 per quella decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 1.700,00
(di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva ed € 851,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Reggio Calabria, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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