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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8923 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 03.12.2025, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 2758/24 la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Cirillo Parte_1
(subentrata quale nuovo difensore in corso di causa con atto del 18.11.2024) presso il cui studio, sito in Torre Annunziata (Na), al Corso Umberto I n. 47, elett. domicilia giusta procura in atti
OPPONENTE E Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
AN AM e dall'avv. Iolanda Gentile e, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ascione, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 27, giusta procura in atti
OPPOSTO Oggetto: opposizione a precetto
Fatto e Diritto Con atto di citazione del 04.11.2023 innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli e poi trasmesso alle sezioni lavoro per competenza la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 17/10/2023 per il pagamento della somma di € 158.582,45 dovuta in virtù di decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito del rigetto della opposizione confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con Sentenza n°2946/2020 resa nel giudizio n. RG. 4515/2016, che aveva disposto la condanna di esso opponente alla corresponsione a favore della della Somma di € 158.582,45. CP_1 Eccepiva la nullità del precetto perché a suo dire: L'Atto di Precetto in Rinnovazione si limita ad elencare solo una serie di cifre, senza indicare la natura delle stesse, e tantomeno la periodizzazione. Ma vi è dippiù. Le somme richieste non sono state anticipate da una continuità di atti prodromici, pertanto se ne chiede all'Illustrissimo Giudicante di tenerne conto in sede di decisione. Chiedeva, quindi, preliminarmente sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 17/10/2023 ad istanza di
[...]
Controparte_2
per i motivi indicati in parte narrativa, nel merito
[...] accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 17/10/2023, dichiarando che
[...]
Controparte_2 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti
[...] dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Radicatosi il contraddittorio il creditore opposto contestava integralmente l'assunto dell'opponente. In particolare, deduceva come il precetto opposto si fondi su un decreto ingiuntivo e su due pronunce, una del Tribunale di Napoli e l'altra della Corte d'Appello di Napoli, emessi tutti dalla Sezione Lavoro e Previdenza e che pertanto la presente opposizione, stante la natura previdenziale dei titoli presupposti, doveva essere proposta mediante ricorso al Giudice del lavoro entro il termine perentorio del 6.11.2023. Nel caso in esame, invece, l'opposizione a precetto era stata predisposta con atto di citazione notificato tramite p.e.c. in data 4.11.2023 ed iscritto a ruolo il 17.11.2023, ben oltre dunque il termine del 6.11.2023. Nel merito, rilevava come l'eccezione (presumibilmente di prescrizione ove lamenta la assenza di continuità di atti prodromici) sollevata dall'opponente nella presente fase pre-esecutiva, sia manifestamente inammissibile con riguardo al decreto ingiuntivo passato in giudicato, oltre che infondata essendo coperta da giudicato formale e sostanziale. Ribadiva che ogni motivo di censura riguardante la genesi del titolo esecutivo giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 373/2015 doveva essere proposta innanzi al Giudice funzionalmente competente (e dunque a seguito della sentenza della Corte d'Appello - Sez. Lavoro n. 1720/2021 del 30.11.2020, che confermava il rigetto dell'originaria opposizione a D.I., doveva essere proposta dinanzi alla Corte di Cassazione quale Giudice del gravame), a meno che - ma non è questo certamente il caso - i fatti estintivi non siano sopravvenuti alla formazione del titolo, il cui credito soggiace all'ordinario termine prescrizionale dell'actio iudicati.
2 Lamentava, inoltre, la assoluta infondatezza dell'opposizione quanto alla assenza di cifre nel corpo del precetto, sostenendo la palese chiarezza delle somme di cui si era intimato il pagamento. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione anche per lite temeraria ex art 96, co. 3, c.p.c.. All'odierna udienza di discussione, dopo plurime udienze tutte tenute dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, acquisita ed esaminata la documentazione, la causa é stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
******** Osserva preliminarmente il giudicante come l'azione possa essere considerata tempestiva in quanto se è vero che il giudizio è stato erroneamente introdotto con la (tempestiva) notifica della citazione innanzi al settore ordinario, è poi proseguito innanzi alle sezioni lavoro previa un mero passaggio interno. Osserva sempre preliminarmente il giudicante come in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, né possono essere invocati fatti estintivi e modificativi del diritto del creditore, ove intervenuti anteriormente alla formazione del titolo medesimo.
In particolare, ove il titolo esecutivo sia rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva, in sede di opposizione all'esecuzione non possono trovare accoglimento eccezioni relative allo svolgimento del processo di cognizione, proponibili solo in sede di gravame.
Tanto premesso, in ordine a tali censure mosse dalla parte opponente ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 C.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, C.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto.
L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.).
La circostanza che la parte istante indichi nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo ad una irregolarità dell'atto,
3 ma ad un eccesso nell'esercizio del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Il debitore per far valere tale eccesso dispone dell'opposizione all'esecuzione. Con questa si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata anche quando, invece di negare che essa abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti.
L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di chiedere anche la parte di somma in contestazione. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che la somma in contestazione non è dovuta.
L'opposizione agli atti esecutivi tende invece a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Nella specie, le eccezioni sollevate da parte opponente nella parte in cui si appalesa ammissibile la domanda, attengono alla regolarità formale del precetto opposto. Osserva, infatti il Tribunale come, la parte opponente si sia limitata ad affermare che L'Atto di Precetto in Rinnovazione si limita ad elencare solo una serie di cifre, senza indicare la natura delle stesse, e tantomeno la periodizzazione […]. Rileva, su questo punto, il giudicante come tali affermazioni siano manifestamente infondate. Da una semplice lettura dell'atto di precetto emerge che con lo stesso sono state richieste unicamente le seguenti somme: sorta capitale liquidata con il Decreto Ingiuntivo n. 373/2015 (senza neppure l'aggiornamento degli interessi); competenze liquidate a titolo di spese legali in sede monitoria;
competenze liquidate a titolo di spese legali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
competenze liquidate a titolo di spese legali in sede di appello. A tali importi sono state aggiunte unicamente le competenze per la redazione del precetto indicate in € 150,00, il rimborso forfettario a titolo di spese generali del 15%, come per legge e la Cassa Previdenza Avvocati e, l'I.v.a.. Tali importi, peraltro, venivano riportati nel corpo del precetto analiticamente, partitamente e dettagliatamente. Osserva allora il giudicante come, non potendo trovare accoglimento in sede di opposizione all'esecuzione, le eccezioni relative allo svolgimento del
4 processo di cognizione, proponibili solo in sede di gravame e non essendo fondata l'eccezione in punto di regolarità formale del precetto, la presente opposizione deve necessariamente essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria ed alla assenza di particolari questioni di fatto e diritto, mentre non paiono integrati appieno i presupposti per disporre la condanna ex art. 96, 3 co., c.p.c..
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore procedente che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali.
Napoli, 3 dicembre 2025
Il giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 03.12.2025, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 2758/24 la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Cirillo Parte_1
(subentrata quale nuovo difensore in corso di causa con atto del 18.11.2024) presso il cui studio, sito in Torre Annunziata (Na), al Corso Umberto I n. 47, elett. domicilia giusta procura in atti
OPPONENTE E Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
AN AM e dall'avv. Iolanda Gentile e, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ascione, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 27, giusta procura in atti
OPPOSTO Oggetto: opposizione a precetto
Fatto e Diritto Con atto di citazione del 04.11.2023 innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli e poi trasmesso alle sezioni lavoro per competenza la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 17/10/2023 per il pagamento della somma di € 158.582,45 dovuta in virtù di decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito del rigetto della opposizione confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con Sentenza n°2946/2020 resa nel giudizio n. RG. 4515/2016, che aveva disposto la condanna di esso opponente alla corresponsione a favore della della Somma di € 158.582,45. CP_1 Eccepiva la nullità del precetto perché a suo dire: L'Atto di Precetto in Rinnovazione si limita ad elencare solo una serie di cifre, senza indicare la natura delle stesse, e tantomeno la periodizzazione. Ma vi è dippiù. Le somme richieste non sono state anticipate da una continuità di atti prodromici, pertanto se ne chiede all'Illustrissimo Giudicante di tenerne conto in sede di decisione. Chiedeva, quindi, preliminarmente sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 17/10/2023 ad istanza di
[...]
Controparte_2
per i motivi indicati in parte narrativa, nel merito
[...] accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 17/10/2023, dichiarando che
[...]
Controparte_2 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti
[...] dell'odierno opponente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Radicatosi il contraddittorio il creditore opposto contestava integralmente l'assunto dell'opponente. In particolare, deduceva come il precetto opposto si fondi su un decreto ingiuntivo e su due pronunce, una del Tribunale di Napoli e l'altra della Corte d'Appello di Napoli, emessi tutti dalla Sezione Lavoro e Previdenza e che pertanto la presente opposizione, stante la natura previdenziale dei titoli presupposti, doveva essere proposta mediante ricorso al Giudice del lavoro entro il termine perentorio del 6.11.2023. Nel caso in esame, invece, l'opposizione a precetto era stata predisposta con atto di citazione notificato tramite p.e.c. in data 4.11.2023 ed iscritto a ruolo il 17.11.2023, ben oltre dunque il termine del 6.11.2023. Nel merito, rilevava come l'eccezione (presumibilmente di prescrizione ove lamenta la assenza di continuità di atti prodromici) sollevata dall'opponente nella presente fase pre-esecutiva, sia manifestamente inammissibile con riguardo al decreto ingiuntivo passato in giudicato, oltre che infondata essendo coperta da giudicato formale e sostanziale. Ribadiva che ogni motivo di censura riguardante la genesi del titolo esecutivo giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 373/2015 doveva essere proposta innanzi al Giudice funzionalmente competente (e dunque a seguito della sentenza della Corte d'Appello - Sez. Lavoro n. 1720/2021 del 30.11.2020, che confermava il rigetto dell'originaria opposizione a D.I., doveva essere proposta dinanzi alla Corte di Cassazione quale Giudice del gravame), a meno che - ma non è questo certamente il caso - i fatti estintivi non siano sopravvenuti alla formazione del titolo, il cui credito soggiace all'ordinario termine prescrizionale dell'actio iudicati.
2 Lamentava, inoltre, la assoluta infondatezza dell'opposizione quanto alla assenza di cifre nel corpo del precetto, sostenendo la palese chiarezza delle somme di cui si era intimato il pagamento. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione anche per lite temeraria ex art 96, co. 3, c.p.c.. All'odierna udienza di discussione, dopo plurime udienze tutte tenute dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, acquisita ed esaminata la documentazione, la causa é stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
******** Osserva preliminarmente il giudicante come l'azione possa essere considerata tempestiva in quanto se è vero che il giudizio è stato erroneamente introdotto con la (tempestiva) notifica della citazione innanzi al settore ordinario, è poi proseguito innanzi alle sezioni lavoro previa un mero passaggio interno. Osserva sempre preliminarmente il giudicante come in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, né possono essere invocati fatti estintivi e modificativi del diritto del creditore, ove intervenuti anteriormente alla formazione del titolo medesimo.
In particolare, ove il titolo esecutivo sia rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva, in sede di opposizione all'esecuzione non possono trovare accoglimento eccezioni relative allo svolgimento del processo di cognizione, proponibili solo in sede di gravame.
Tanto premesso, in ordine a tali censure mosse dalla parte opponente ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
In termini generali deve premettersi che la parte cui sia stato notificato il precetto (art. 480 C.p.c.) dispone di due tipi di difesa: l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, C.p.c.) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, C.p.c.), accomunate nel linguaggio corrente sotto la denominazione di opposizioni a precetto.
L'opposizione agli atti esecutivi, riguarda, in particolare, la regolarità del precetto, cioè ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità (art. 156 C.p.c.).
La circostanza che la parte istante indichi nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo ad una irregolarità dell'atto,
3 ma ad un eccesso nell'esercizio del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Il debitore per far valere tale eccesso dispone dell'opposizione all'esecuzione. Con questa si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata anche quando, invece di negare che essa abbia un titolo esecutivo o sia titolare di un credito certo liquido ed esigibile da tale titolo, ci si limiti a sostenere che il credito per cui è stata minacciata l'espropriazione forzata è di ammontare inferiore a quello indicato nel precetto.
Le due opposizioni, diverse nei presupposti, mettono capo a decisioni di diverso contenuto ed effetti.
L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di chiedere anche la parte di somma in contestazione. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che la somma in contestazione non è dovuta.
L'opposizione agli atti esecutivi tende invece a far accertare che il concreto atto di precetto è nullo: l'accoglimento dà luogo ad una pronuncia di annullamento del precetto, che non potrà perciò fungere da presupposto dell'espropriazione da iniziare o tuttavia iniziata, ma ciò non esclude che sulla base del medesimo titolo il precetto sia rinnovato.
Nella specie, le eccezioni sollevate da parte opponente nella parte in cui si appalesa ammissibile la domanda, attengono alla regolarità formale del precetto opposto. Osserva, infatti il Tribunale come, la parte opponente si sia limitata ad affermare che L'Atto di Precetto in Rinnovazione si limita ad elencare solo una serie di cifre, senza indicare la natura delle stesse, e tantomeno la periodizzazione […]. Rileva, su questo punto, il giudicante come tali affermazioni siano manifestamente infondate. Da una semplice lettura dell'atto di precetto emerge che con lo stesso sono state richieste unicamente le seguenti somme: sorta capitale liquidata con il Decreto Ingiuntivo n. 373/2015 (senza neppure l'aggiornamento degli interessi); competenze liquidate a titolo di spese legali in sede monitoria;
competenze liquidate a titolo di spese legali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
competenze liquidate a titolo di spese legali in sede di appello. A tali importi sono state aggiunte unicamente le competenze per la redazione del precetto indicate in € 150,00, il rimborso forfettario a titolo di spese generali del 15%, come per legge e la Cassa Previdenza Avvocati e, l'I.v.a.. Tali importi, peraltro, venivano riportati nel corpo del precetto analiticamente, partitamente e dettagliatamente. Osserva allora il giudicante come, non potendo trovare accoglimento in sede di opposizione all'esecuzione, le eccezioni relative allo svolgimento del
4 processo di cognizione, proponibili solo in sede di gravame e non essendo fondata l'eccezione in punto di regolarità formale del precetto, la presente opposizione deve necessariamente essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria ed alla assenza di particolari questioni di fatto e diritto, mentre non paiono integrati appieno i presupposti per disporre la condanna ex art. 96, 3 co., c.p.c..
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore procedente che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA ed oltre le spese generali.
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