Versione
22 febbraio 1992
22 febbraio 1992
Art. 12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Il capitale delle societa' per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le societa' cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalita' giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile .
4. Le societa' e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di societa' di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le societa' cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalita' giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile .
4. Le societa' e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di societa' di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
Commentari • 3
- 1. Gli strumenti finanziari, cioè le obbligazioni, che possono essere emessi da una società cooperativaVisconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2013 · 4.6494937
[…] Per “investitori qualificati” si intendono le Banche, le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), ecc. ed inoltre: il Foncooper – Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Legge n. 49 del 1985, i fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione disciplinati dagli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 1992 ed i fondi pensione costituiti da società cooperative che sono individuati come “investitori istituzionali destinati alle società cooperative” dall'art. 111 – octies disp. att. c.c. […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte Cost., sentenza 16/06/2022, n. 150Provvedimento: […] 14.– Le questioni sarebbero non manifestamente infondate, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto «la partecipazione del fondo mutualistico non è necessaria per garantire le obbligazioni assunte dalla società cooperativa […] né per garantire l'adempimento degli obblighi di mutualità di sistema». Infatti, gli artt. 11 e 12 della legge n. 59 del 1992, che costituirebbero «norma interposta di riferimento», non prevedono l'adesione ai fondi mutualistici come obbligatoria, essendo prevista, in alternativa, la possibilità di contribuire al fondo istituito presso il Ministero ex art. 20 della medesima legge.Leggi di più...
- in genere·
- legge delega·
- ordine delle questioni·
- controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante·
- giudizio costituzionale·
- fattispecie negoziale complessa·
- particolari controlli e garanzie a tutela del lavoratore·
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- possibile intervento del legislatore a tutela dei lavoratori