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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di AS
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1487 / 2022
Il Giudice designato AL ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1487 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. DI FOLCO LOREDANA e ESPOSITO LUCA;
Parte_1 ricorrente
E
con gli avv. PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato telematicamente in Cancelleria in data 13/07/2022
[...]
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“A) accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione del ricorrente alle mansioni espletate dal 02/12/2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'attualità;
B) per l'effetto, ordinare alla di restituire al ricorrente le mansioni Controparte_1 assegnate sino al novembre 2021 o altre appartenenti alla medesima categoria e livello contrattuale posseduti;
C) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità della Società convenuta per i danni tutti subiti dal ricorrente in conseguenza della dequalificazione professionale;
D) per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla Controparte_1 patita dequalificazione come sopra individuati, specificati e qualificati;
E) in particolare, condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore del ricorrente per i motivi di cui in premessa, quantificato nella somma complessiva di euro € 13.119,92 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
F) accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui al ricorso, la nullità o illegittimità/annullabilità del provvedimento di trasferimento del 02/12/2021 disposto da
[...] in danno del ricorrente;
CP_1
G) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare il ricorrente presso l'unità produttiva di DI AN RM, nelle mansioni già svolte o in altre equivalenti o comunque conformi al livello di inquadramento posseduto.
A sostegno della sua richiesta, in sintesi, esponeva: di essere iscritto nell'elenco Provinciale degli invalidi civili dal 10/02/1992 (doc. 1); che in data 01/04/1992 veniva assunto alle dipendenze della presso lo Controparte_2 stabilimento di AS (doc. 2), con passaggio ex art. 2112 c.c. alla Controparte_1 inquadrato nel 5 gruppo professionale, seconda fascia, categoria operai del Ccsl applicato
(ex 3 livello del Ccnl metalmeccanici) sino al 1.02.2020, data nella quale veniva inquadrato nella Prima Area Professionale;
dal 05/04/2002, al ricorrente venivano imposte le seguenti limitazioni (doc. 5): “Idoneo per lavori leggeri, non rumore sup. 80 db. Controindicati lavori che richiedono in via continuativa iper flessione/estensione del tronco, stazione eretta continua, permanentemente, non terzo turno per un anno”, venendo adibito a mansioni conformi alle ridotte capacità lavorative;
nel 2016, è stato addetto al “Magazzino Centrale”, occupandosi di trasmettere ai carrellisti le richieste di materiali dalle varie UTE, inserendo i dati relativi ai particolari prelevati nel sistema informatico di gestione del magazzino, il c.d. SIGIP, a cui accedeva con password ed username personali;
dal 2017, era collocato nel fabbricato 7, ove era incaricato del controllo delle giacenze dei fasci cavo: utilizzando un software, stampava gli elenchi dei tipi di cavi, ognuno contraddistinto da un codice, presenti nei pressi della sua postazione;
allorché vi erano carenze di determinati tipi di cavo, ne informava il Sig. che si occupava dei Pt_2 rapporti con i fornitori, per gli opportuni adempimenti;
dal 2018, era addetto al “controllo statico di processo” sui serraggi, occupandosi della verifica dei serraggi montati in linea (viti, bulloni, ecc.), eseguito mediante il c.d.
“Datamyte”, ossia un computer portatile dotato di chiave elettronica in grado effettuare la misurazione, sul quale l'operatore, prima di ogni operazione di controllo, impostava il numero di sequenza della vettura ed il tipo di serraggio;
in data 02 dicembre 2021, alle ore 8,00 circa, veniva condotto dalla Sig.ra , Parte_3 suo superiore gerarchico, dal Sig. , Gestore Operativo del ON, Parte_4 presso lo stabilimento di VI NT IA (stabilimenti Itca 6 ed Itca 7), over gli veniva comunicato oralmente il trasferimento presso l'unità produttiva “Unità Sottogruppi
Lastratura”; da tale data, il Sig. ha lavorato per circa 10 giorni al mese, sempre dalle Parte_1
06,00 alle 14,00, mentre per il resto è stato sospeso in cassa integrazione guadagni;
preso servizio presso lo stabilimento, destinato all'area preparazione e sequenziamento dischi anteriori destro e sinistro, il proprio superiore - Sig. - precisava che CP_3
l'assegnazione era da ritenersi provvisoria, in attesa di individuare una postazione definitiva, invitandolo a fare ciò che poteva;
da allora egli non aveva avuto ulteriori assegnazioni di compiti e pertanto aveva svolto, senza precise indicazioni datoriali, attività di supporto degli addetti alla postazione, occupandosi di raccogliere i materiali utilizzati per l'imballaggio per rimuoverli dal raggio di azione dei due colleghi;
tale attività occupava il lavoratore solo per una minima parte del turno di lavoro (circa due minuti ogni mezz'ora e, quindi, 32 minuti in un turno di 8 ore), restando egli per il resto completamente inoperoso;
lo svolgimento di tale attività non prevede l'utilizzo di alcun dispositivo ed egli non è sostituito in caso di assenza dal lavoro.
Sulla base di tali premesse, richiamando la declaratoria prevista dall'art. 6 del Ccsl, relativa al 5° gruppo professionale, seconda fascia, secondo cui “appartengono a questo gruppo professionale: …. - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, deduceva di aver subito un illegittimo demansionamento, a decorrere dal 02.12.2021, essendo collocato presso una postazione creata ad hoc, in condizione di sostanziale inoperosità, avendo subito la sottrazione dei compiti precedentemente assegnati, adibito a mansioni elementari e non riconducibili al livello e categoria di appartenenza, con conseguente pregiudizio professionale, in violazione del novellato art. 2103 c.c.
Denunciava altresì l'illegittimità del trasferimento subito, avvenuto in presenza di un mutamento di unità produttiva – tali dovendosi considerare quella di DI AN RM e quella di
VI NT IA – attuato in mancanza di sostanziali ragioni tecniche, organizzative e produttive, rilevando quindi l'inesistenza di un nesso di causalità tra il trasferimento del ricorrente ed una qualsivoglia esigenza aziendale, da considerarsi quindi illegittimo e lesivo della dignità del lavoratore.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 9.11.2022, contestando alcuni aspetti dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Deduceva in particolare che durante l'adibizione al centro di consolidamento, egli non aveva in dotazione né un personal computer, né un'utenza di sistema, dovendo unicamente provvedere a scaricare sul programma click le richieste dei carrellisti, procedendo mediante lettura del codice a barre ( doc. 1, video); che l'attività svolta nel 2017 presso il fabbricato 7, come addetto alla logistica, consisteva in un semplice controllo visivo di quanti cavi erano presenti in magazzino, senza utilizzo di software e senza provvedere alla stampa di elenchi;
che ad aprile del 2018, una volta collocato nell'ente qualità, egli si occupava di eseguire dei test sui serraggi delle vetture, utilizzando un tablet.
Tale ultima attività veniva dimessa totalmente nel mese di novembre 2021, di guida che il ricorrente fu trasferito presso il fabbricato 6, presso la UTE che si occupa dei sequenziamenti dei gruppi ruota ed ubicata nell'unità ON (doc. 4 organigramma): tale scelta scaturiva dalle difficoltà di allocarlo su una attività di linea, considerate le limitazioni del ricorrente, di talché
l'azienda aveva preferito collocarlo su una postazione stop&go, caratterizzata da una cadenza modificabile dal lavoratore.
Con riferimento all'impugnato trasferimento, deduceva che l'unità sottogruppi lastratura
(stabilimenti 6 e 7) acquisita dalla dal 1° marzo 2009, a far data dal 9 Controparte_4 maggio 2016 è divenuta una unica unità produttiva “denominata “Stabilimento DI AN RM” e ricomprendente i suddetti siti di DI AN RM, AS e VI NT
IA” (cfr. doc. 17, comunicato all' ), di talché riteneva inapplicabile l'invocata disciplina CP_5 sui trasferimenti invocata dal ricorrente.
Deduceva infine che relativamente al periodo in oggetto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2022, così come i successivi contratti del 1° luglio 2021 e del 20 giugno 2022, l'azienda aveva fatto ricorso per l'unità produttiva denominata “DI AN RM” - siti di DI
AN RM, VI NT IA e AS - al contratto di solidarietà, conformemente al D.Lgs.
n. 148/2015, che non prevedeva la rotazione del personale ma solo la presenza garantita del personale almeno al 30%, condizione garantita anche per la posizione del ricorrente (almeno il
10% di presenza nel contratto del 20.06.2022).
Tanto permesso in fatto deduceva in diritto: la nullità della domanda, considerata la mancata indicazione della declaratoria contrattuale vigente al momento del presunto demansionamento;
il rigetto della domanda in quanto integralmente infondata, ritenendo le mansioni da ultimo affidate adeguate rispetto a quelle contemplate dalla declaratoria della Prima Area
Professionale, area nella quale il ricorrente era transitato a far data dal 1.02.2020; la legittimità del trasferimento operato, poichè il ricorrente era stato semplicemente dislocato dal sito di DI san RM a quello si AS, entrambi facenti parte della medesima Unità produttiva.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, di natura squisitamente documentale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025.
Occorre preliminarmente osservare che non si ritiene fondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, eccepita dalla resistente relativamente alla domanda di accertamento di demansionamento.
Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 820 del
16/01/2007).
In particolare, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente, è dato rinvenire l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (demansionamento, condanna alla riadibizione delle precedenti mansioni svolte, richiesta di risarcimento del danno), che gli elementi di diritto (contrattazione collettiva, contrattazione speciale, e disposizioni legislative applicabili) e di fatto (la durata della condotta demansionante, le mansioni svolte, la documentazione comprovante il livello di appartenenza) sui quali la stessa si fonda.
Tali elementi hanno quindi consentito alla resistente di predisporre adeguatamente le proprie difese.
Appare, inoltre, del tutto inconsistente la contestazione sollevata dalla resistente laddove denuncia la carenza di indicazione dell'attuale inquadramento del ricorrente, invece precisato al punto 1 della premessa in fatto (circostanza tra l'altro espressamente confermata dalla resistente in memoria), e riconducibile alla “prima area professionale”- la cui declaratoria è stata introdotta dalla parte resistente, che la cita a pag. 14 della memoria- considerato che dal “protocollo gruppo di lavoro nuovo inquadramento” si rinviene la corrispondente trasformazione della classificazione dei diversi gruppi di inquadramento professionale, laddove al 1° gruppo professionale, a decorrere dal febbraio 2020, corrisponde la prima area professionale. (cfr. all.ti
21,22,23 ricorso).
Alla luce di quanto detto, pertanto, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Occorre poi procedere ad esaminare la domanda relativa alla dedotta illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente dalla unità produttiva di DI AN RM, alla Unità Sottogruppi Lastratura, stabilimento di ITCA 6 di AS, acquisita come ramo d'azienda dal 1° marzo 2009: denunciato sia per carenza della prevista forma scritta, essendo stato comminato solo oralmente, che per la dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., stante l'inesistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che la norma pine a fondamento della decisione datoriale.
In seno alle note autorizzate depositate in data 9.06.2023, il ricorrente dava evidenza di essere stato nuovamente trasferito presso lo stabilimento centrale della , a decorrere dal mese CP_1 di gennaio 2023, alternando periodi di lavoro a periodi di sospensione in cassa integrazione, deduzione questa rimasta incontestata. La modifica della situazione di fatto sottesa alla domanda formulata in atti, consistente in un ripristino “spontaneo” da parte della convenuta della posizione lavorativa del ricorrente, fa sì che venga meno l'interesse ad agire del ricorrente in merito alla specifica domanda giudiziale di
“accertare la nullità o illegittimità/annullabilità del provvedimento di trasferimento del
02/12/2021 disposto da in danno del ricorrente” e la conseguente domanda di Controparte_1
“condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 reintegrare il ricorrente presso l'unità produttiva di DI AN RM, nelle mansioni già svolte o in altre equivalenti o comunque conformi al livello di inquadramento posseduto”, con conseguente cessazione della materia del contendere sugli specifici capi di domanda citati.
Invero la richiesta declaratoria di illegittimità dell'impugnato trasferimento si pone come domanda strumentale alla riassegnazione del ricorrente alla precedente sede lavorativa, quale forma di tutela specifica, ponendosi quale pregiudiziale logica rispetto al corrispondente diritto soggettivo che si vuole vedere tutelato.
La dedotta (ed incontestata) ricollocazione del ricorrente presso la rivendicata sede di lavoro, consente di ritenere integralmente soddisfatte la pretesa attorea, con conseguente venir meno delle ragioni sottese al conflitto.
Per tali ragioni può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di demansionamento in questa sede proposta, deve tuttavia osservarsi come, in tema di "ius variandi" e tutela della professionalità,
l'art. 2103 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile, dispone, al primo comma, che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
I limiti legali allo jus variandi introdotti dal comma 1 (medesimo livello di inquadramento e medesima categoria legale) si configurano, pertanto, non solo come limite ad un potere, ma anche come un'obbligazione di non fare, imponendo al datore di lavoro di non adibire il lavoratore a mansioni di livello di inquadramento e categoria legale inferiori.
Trattasi di una speciale norma di protezione del lavoratore, destinata a preservarlo dai “danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno o all'esterno dell'azienda” (Corte Costituzionale, 6 aprile 2004, n. 113). Trattandosi di obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento è a carico del creditore: conseguentemente, il lavoratore dovrà allegare e provare che le nuove mansioni siano incluse dal contratto collettivo in uno o più livelli inferiori, o, se inserite nello stesso livello, che siano appartenenti ad una categoria legale inferiore;
una volta raggiunta questa prova, spetterà al datore di lavoro eventualmente dimostrare, quale fatto impeditivo, la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie derogatrici previste nei commi 2 e 4 dell'art. 2013 c.c..
La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. sent. 35501/2022, Cass.
17365/2018, Cass. n. 1169/2018 Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766).
Sotto altro punto di vista, attenta dottrina ha opportunamente evidenziato come, a fronte dell'obbligo del lavoratore di espletare l'attività lavorativa assegnatagli nei limiti di cui sopra, esista al contempo un diritto dello stesso lavoratore – o meglio, più correttamente, un interesse legittimo – sia all'arricchimento del proprio capitale umano e professionale (inteso come bagaglio complessivo di esperienze) nell'ambito lavorativo, sia alla tutela del proprio “piacere di lavorare, che è fatto per lo più di autostima e acquisizione della stima altrui, di equilibrio esistenziale fondato in larga parte anche sulla coltivazione delle relazioni sociali implicate nel lavoro”, che altro non è se non l'espressione del diritto fondamentale alla libera estrinsecazione della propria personalità sul luogo di lavoro tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione (in questi termini si veda anche la giurisprudenza di legittimità: per tutte si rimanda a Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2002 n. 15868, a Cass. civ., sez. lav., 4.3.2000 n. 2455, nonché a Cass. civ., sez. lav.,
6.11.2000 n. 14443 e successive conformi). Interesse legittimo e non vero e proprio diritto soggettivo, dunque, ma pur sempre situazione giuridica soggettiva che non si trova di per sé – come acutamente sostenuto da troppo a lungo isolata ed oggi compianta dottrina – in posizione di intrinseca inferiorità rispetto a quella della controparte contrattuale.
Al fine dunque di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, la S.C. è costante nell'affermare che il ragionamento dell'interprete debba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria fino al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. civ. 7129/1997). Nel compiere tale valutazione di corrispondenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazion materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
In tale contesto, giova altresì ricordare come, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrare la relativa fattispecie vietata dalla legge, dovendo farsi piuttosto riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale (in questi termini, da ultimo, si veda Cass. civ., sez. lav., 11.7.2005 n. 14496). La corrispondenza delle mansioni che condiziona, come premesso, la legittimità dell'esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro va dunque verificata sia sul piano oggettivo (e cioè sotto il profilo dell'inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione), sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano “professionalmente affini”, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo anche ulteriori affinamenti e sviluppi
(in questi termini, da ultimo, si vedano Cass. civ., sez. lav., 23.3.2005, n. 6326, in D&G - Dir. e
Giust. 2005, f. 16, 26; Tribunale Roma, 12 febbraio 2004, in Il lavoro nella giur., 2005, 65; Cass. civ., sez. lav., 2.4.2005 n. 7453).
L'effettiva consistenza delle mansioni svolte dal ricorrente prima della assegnazione del dicembre del 2021, è emersa in maniera chiara e pacifica dagli atti di causa, poiché la descrizione delle attività eseguite, con riferimento al tempo, al modo ed al contenuto concreto, ha trovato sostanzialmente conferma in quanto dedotto dalla resistente nella memoria difensiva (se non per alcuni dettagli oggetto di mere precisazioni, ad ogni modo ininfluenti ai fini decisori, come ad esempio la denominazione del programma informatico utilizzato e l'esatta denominazione dell'area di assegnazione), nella quale non sono state sostanzialmente contestate le modalità operative dedotte in ricorso.
Emerge invero che il Parte_1 nell'anno 2016 è stato addetto al CDC, dove riceveva le richieste di materiali dalle varie
UTE, le trasmetteva ai carrellisti, che li prelevavano dal magazzino, per poi inserire i dati relativi ai particolari prelevati nel sistema informatico di gestione del magazzino, denominato click, utilizzando di una “pistola” per la lettura del codice a barre, mediane la quale veniva identificato il singolo materiale e caricato nel sistema informatico suddetto, come emerge altresì dal video allegato dalla resistente (all. 1 memoria); nell'anno 2017 veniva collocato presso il fabbricato 7, dove aveva una propria postazione
(come affermato testualmente dalla resistente), e procedeva al controllo, anche visivo, delle quantità di cavi presenti in magazzino;
nell'anno 2018, veniva collocato presso l'ente qualità, nel team SPC-controlli statici di processo ed eseguiva i test sui serraggi delle vetture, con l'ausilio di un tablet sul quale selezionava il tipo di prova da effettuare e la sequenza della vettura, procedendo poi ad avvicinare la chiave vicino al cavo massa per misurare l'avvitatura. (cfr. all.
2-3 memoria); nel periodo intercorrente dal 1.12.2021 al 31.12.2022 (data in cui è stato ricollocato alla originaria postazione di lavoro), egli è stato destinato all'area preparazione e sequenziamento dischi, dove due operai con un paranco prelevavano i dischi freno dagli imballaggi (scatoloni e cellophane) per porli in appositi carrelli: l'attività che egli svolgeva, peraltro senza specifiche direttive al riguardo, era quella della raccolta dei materiali utilizzati per l'imballaggio per rimuoverli dal raggio di azione dei due colleghi.
È altresì incontestato che: il ricorrente era stato assegnato solo provvisoriamente all'area preparazione, tanto è vero che non esisteva una vera e propria postazione di lavoro cui destinarlo;
se si assentava dal lavoro per ferie o malattia o sospensione per CIGS, non veniva sostituito, in quanto i compiti svolti dallo stesso venivano eseguiti dagli altri due operai che prelevavano i dischi freno, connotandosi per la loro valenza secondaria ed accessoria alla prestazione principalmente richiesta;
il ricorrente eseguiva l'attività di raccolta dei materiali per circa 32 minuti per ogni turno di lavoro di 8 ore, restando per il resto del tempo totalmente “inoperoso”.
Il quadro fattuale sopra rappresentato consente di constatare una palese differenza tra le attività svolte sino al mese di dicembre del 2021 (primo periodo) e quelle disimpegnate da tale data e sino al termine del 2022 (secondo periodo).
Quelle relative al “primo periodo” sono indubbiamente attività riferibili all'interno di un particolare ciclo di lavoro, e presuppongono istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche: la gestione delle richieste di materiali dalle varie UTE, con conseguente scansione e caricamento sul sistemo informatico dei pezzi prelevati dal magazzino, non può non presupporre un particolare collegamento tra le varie UTE ed il magazzino, e quindi il dare seguito ad una particolare procedura, costruita sulla base di norme specifiche e istruzioni dettagliate, nonché conoscenze tecnico-pratiche.
Stesse considerazioni valgono per l'attività di controllo delle scorte di cavi nel magazzino ed ancor di più per i test sui serraggi, attività specifica, che prevede esperienza maturata in uno specifico settore ed utilizzo di particolari dispositivi.
È invece di palamare evidenza che l'attività cui è stato adibito dal mese di dicembre del 2021 è a dir poco elementare, limitata a spostare degli imballaggi, eseguibile da chiunque anche senza alcuna specifica esperienza, qualificazione e capacità tecnica, non richiedendosi l'osservanza di alcuna specifica procedura ovvero anche solo generiche indicazioni o istruzioni, ovvero prescrizioni di norme di processo o conoscenze tecnico pratiche.
Così ricostruita la concreta attività espletata dal ricorrente occorre rilevare che alla data del dicembre 2021, momento di passaggio alla diversa sede di AS, lo stesso risultava inquadrato all'interno della prima area professionale del CCSL, cui appartengono “i lavoratori qualificati che, con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi – anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla automanutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a completamento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura amministrativa.”
E' evidente che la declaratoria contrattuale appena citata si caratterizza per lo svolgimento di compiti sì prevalentemente esecutivi - che possono richiedere anche l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature – ma per la corretta esecuzione delle quali è richiesto di seguire prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione sul processo di produzione ovvero sul riscontro della qualità, e quindi presuppongono una certa esperienza maturata in settori principali ed ausiliari del processo produttivo.
A ciò aggiungasi che tali attività sono tipiche di un operaio qualificato vale a dire di colui il quale, nell'esecuzione delle attività demandategli, utilizza l'insieme delle conoscenze specifiche, tecniche, nonché delle capacità pratiche che possiede e che lo distingue dagli altri operai generici.
È evidente altresì se che tali elementi sono fuor di dubbio rinvenibili nell'ambito dei compiti e delle mansioni disimpegnate prima dell'assegnazione al sito di AS, altrettanto non può dirsi esaminando la elementare attività di raccolta degli imballaggi, semplice e ripetitiva, totalmente avulsa dalle caratteristiche individuate dalla declaratoria per il livello di appartenenza.
Non solo.
Concorre a determinare la gravità del subito demansionamento anche l'esiguo lasso temporale impiegato durante il turno di lavoro per svolgere tali compiti, limitato a circa un sedicesimo del tempo-lavoro (circa mezz'ora su un turno di otto ore), e quindi assimilabile ad una quasi totale inattività lavorativa.
Passando adesso all'esame delle potenziali conseguenze giuridiche dell'accertamento dell'avvenuto demansionamento della ricorrente nel periodo accertato con la citata sentenza passata in giudicato, giova premettere come, in argomento, si sia registrato in passato un vivace contrasto di giurisprudenza nell'ambito della stessa Sezione Lavoro della Suprema Corte.
Come è del resto noto, secondo un primo orientamento giurisprudenziale la sola violazione dell'art. 2103 c.c. non comporterebbe automaticamente il diritto al risarcimento del danno in quanto il prestatore di lavoro dovrebbe in ogni caso fornire specificamente la prova del danno derivante dal demansionamento, costituendo essa un presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa. Tale danno non si porrebbe infatti quale conseguenza indefettibile di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, sicché non sarebbe sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo invece carico al lavoratore che denunzi il danno subito fornirne la prova in base alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ. (in questi termini si vedano Cass. civ., sez. lav., 11.8.1998, n. 7905; Id., 4.2.1997, n. 1026; Id., 14.5.2002,
n. 6992; Id., 4.6.3003, n. 8904; Id., 28.5.2004, n. 10361).
Secondo, invece, un altro orientamento giurisprudenziale, che ha riconfermato l'opinione espressa con la sentenza della S.C. n. 13299 del 16.12.1992, “il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 cod. civ.
(Nel caso di specie la sentenza impugnata – cassata dalla S.C. – aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile)” (in senso conforme si vedano poi Cass. civ., sez. lav.,
18.10.1999, n. 11727; Id., 6.11.2000, n. 14443; Id., 7.7.2001, n. 9228; Id., 2.11.2001, n. 13580;
Id., 2.1.2002, n. 10; Id., 1.6.2002, n. 7967; Id., 12.11.2002, n. 15869; Id., 27.8.2003, n. 12553;
Id., 16.8.2004, n. 15955).
In particolare, con la sentenza 27.4.2004, n. 7980, la S.C. aveva affermato che “la negazione o
l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale integrano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia –
a prescindere dalla configurabilità di un reato – non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, in presenza di provvedimenti, successivamente annullati, di sospensione, decadenza e destituzione dall'impiego di un primario incaricato di un reparto di
Ospedale pubblico, nella ravvisata inconfigurabilità di ipotesi di reato a carico degli amministratori pubblici che detti provvedimenti avevano adottato e nella, sia pure implicitamente, ritenuta sussistenza del danno lamentato dal relativo destinatario, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sul rilievo che “non era stata provata e neppure prospettata l'“insorgenza di fatti configurabili come reato”)”.
In base a tale secondo orientamento, quindi, il demansionamento o addirittura l'impedimento dell'esercizio delle mansioni può dar luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, giacché tale particolare inadempimento del datore di lavoro non viola soltanto il diritto alle mansioni sancito dagli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/01, ma si traduce anche in una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.
Intervenendo da ultimo per sanare il contrasto interpretativo testé riassunto, le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza 24.3.2006, n. 6572 (successivamente ripresa anche da Cass. civ., sez. lav., 2.10.2006 n. 21282 e da Cass. civ., sez. lav., 15.9.2006 n. 19965 e successive conformi) hanno ritenuto preferibile il primo e più rigoroso orientamento, evidenziando allo scopo che il demansionamento costituisce l'inadempimento del datore di lavoro, dal quale però non deriva immancabilmente il danno, sicché spetta al lavoratore innanzi tutto allegare specificamente circostanze di fatto idonee a dimostrare che tale danno si è verificato e di quale natura esso sia
(professionale, biologico ed esistenziale).
Secondo le Sezioni Unite, in altre parole, per affermare la fondatezza della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 2103 c.c. non può ritenersi sufficiente la prova del demansionamento, essendo invece necessario che sia offerta la prova, eventualmente anche mediante presunzioni, della sussistenza di circostanze di fatto dalle quali possa desumersi l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento datoriale: “la forma rimediale del risarcimento del danno”, in altri termini, “opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di un somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi generali si deve affermare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno professionale, inteso quale danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore per effetto della totale e forzosa inattività, protrattasi per circa un anno (dicembre 2021-dicembre 2022), impoverimento che si è consumato nella quasi totale inattività e nella ripetitiva esecuzione di mere attività elementari;
egli ha altresì dedotto di essere stato totalmente escluso dalla vita aziendale, circostanza questa che è rimasta incontestata.
Tale prova deve ritenersi nella specie raggiunta facendo ricorso alle cd. presunzioni semplici, in considerazione del fatto che le stesse, desumibili nel caso in esame dalla natura dell'attività espletata prima del demansionamento, caratterizzata da autonomia operativa nell'ambito di direttive di massima, a fronte di una quasi totale inoperosità e dalla durata annuale dell'illegittimo comportamento datoriale sopra descritto, appaiono dotate di quei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma dell'art. 2729 c.c.
La domanda risarcitoria può quindi accogliersi valutando equitativamente il danno professionale: tale pregiudizio, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura patrimoniale e può essere liquidato secondo un criterio equitativo (Cassazione, sentenza
26.2.2009, n. 2652: “in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”).
Per la sua effettiva liquidazione debbono però essere utilmente considerate solo le giornate mensili effettivamente lavorate (circa 10, come dedotto e non contestato) al netto delle giornate non lavorate per collocazione in cassa integrazione guadagni, ovvero in applicazione di contratti si solidarietà, procedure legittimamente attuate anche per la posizione lavorativa del ricorrente
Nell'arco temporale rilevante, dal 2 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, considerata la retribuzione mensile lorda in godimento all'atto del demansionamento, pari ad € 1.874,27, e tenuto conto dello svolgimento effettivo di circa 10 giorni di lavoro mensili su 13 mesi, si arriva ad un totale di 130 giorni effettivamente lavorati, che su base mensile si traduce in 4,64 mensilità
(130/28) pari ad euro 8.696,63 [(1.874,27 x 4= 7.497,09) + (1.874.27,27 x 0.64= 1.199,53)].
Tale somma deve essere altresì decurtata del 50%, tenuto conto della limitata durata della condotta demansionante e del profilo professionale del ricorrente, le cui conoscente tecniche e competenze acquisite sono – per la loro non spiccata specializzazione e complessità - relativamente soggette al rischio di obsolescenza.
La società deve quindi essere condannata al risarcimento del danno da demansionamento nella misura pari ad euro 4.434,31 (8.696,63/2), oltre accessori come per legge.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite può ritenersi sussistenza l'ipotesi della reciproca soccombenza prevista dall'art. 92 c.p.c., ipotesi che consente la giudice la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite. Invero, la declaratoria della cessata la materia del contendere sulla domanda relativa alla dedotta illegittimità del trasferimento, non esime dall'applicazione del noto principio della soccombenza virtuale, dovendosi esaminare la fondatezza della citata domanda attorea al momento della sua proposizione, anche se successivamente la materia del contendere sia cessata per fatti sopravvenuti, pare doveroso precisare che, sulla base della documentazione versata in atti la prospettazione attorea sul punto non appare fondata.
L'art. 2013 c.c. prevede, tra l'altro, che “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.”
Nel caso di specie però non si verte in tema di trasferimento da una unità produttiva ad un'altra, proprio esaminando la documentazione versata in atti: invero, seppure le diverse comunicazioni ex art. 1 Legge 223/91, ratione temporis vigente, si riferiscono sia ai siti di AS e VI IA che all'unità produttiva di DI AN RM (docc.
7-17 ric.), deve del pari rilevarsi che il provvedimento di concessione della CIGS richiesta è stato unico 8docc.
6-8 res.).
Rileva poi la operata riorganizzazione aziendale del 2016 in esito alla quale, come documentato dalla comunicazione del 18.04.2016 da (doc. 5 res.), emerge che lo CP_5 Controparte_1 stabilimento di DI AN RM sarebbe divenuto un unico stabilimento con l'Unità
Sottogruppi Lastratura. Ed infatti, come risulta dalla predetta comunicazione (cfr. doc. 17), “Ciò comporta, attraverso le opportune sinergie in termini di risorse e di organizzazione, la necessità di costituire, a far data dal 9 maggio 2016, un'unica unità produttiva denominata “Stabilimento
DI AN RM” e ricomprendente i suddetti siti di DI AN RM, AS
e VI NT IA”.
La domanda attorea sarebbe quindi stata rigettata, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.
Le spese di lite possono quindi compensarsi per un terzo, in ragione della reciproca soccombenza, nonché poste, per i restanti due terzi, a carico della società convenuta, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento (scaglione €5.201,00 a 26.000,00 – complessità media), in relazione a tutte le fasi del giudizio, per un importo pari ad euro 3.592,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
accerta e dichiara l'illegittimità della condotta demansionante posta in essere dalla CP_1 ai danni di dal 1.12.2021 al 31.12.2022;
[...] Parte_1 per l'effetto condanna la a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.434,31 a titolo di risarcimento danni, oltre accessori come per legge;
dichiara la cessata materia del contendere con riferimento ai capi di domanda sub F e G delle conclusioni attoree;
condanna la società convenuta a corrispondere al sig. le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 3.592,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CpA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in AS, data del deposito
Il Giudice
AL ER
Il Giudice
AL ER
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1487 / 2022
Il Giudice designato AL ER, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1487 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. DI FOLCO LOREDANA e ESPOSITO LUCA;
Parte_1 ricorrente
E
con gli avv. PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato telematicamente in Cancelleria in data 13/07/2022
[...]
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“A) accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione del ricorrente alle mansioni espletate dal 02/12/2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'attualità;
B) per l'effetto, ordinare alla di restituire al ricorrente le mansioni Controparte_1 assegnate sino al novembre 2021 o altre appartenenti alla medesima categoria e livello contrattuale posseduti;
C) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità della Società convenuta per i danni tutti subiti dal ricorrente in conseguenza della dequalificazione professionale;
D) per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla Controparte_1 patita dequalificazione come sopra individuati, specificati e qualificati;
E) in particolare, condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale in favore del ricorrente per i motivi di cui in premessa, quantificato nella somma complessiva di euro € 13.119,92 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
F) accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui al ricorso, la nullità o illegittimità/annullabilità del provvedimento di trasferimento del 02/12/2021 disposto da
[...] in danno del ricorrente;
CP_1
G) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a reintegrare il ricorrente presso l'unità produttiva di DI AN RM, nelle mansioni già svolte o in altre equivalenti o comunque conformi al livello di inquadramento posseduto.
A sostegno della sua richiesta, in sintesi, esponeva: di essere iscritto nell'elenco Provinciale degli invalidi civili dal 10/02/1992 (doc. 1); che in data 01/04/1992 veniva assunto alle dipendenze della presso lo Controparte_2 stabilimento di AS (doc. 2), con passaggio ex art. 2112 c.c. alla Controparte_1 inquadrato nel 5 gruppo professionale, seconda fascia, categoria operai del Ccsl applicato
(ex 3 livello del Ccnl metalmeccanici) sino al 1.02.2020, data nella quale veniva inquadrato nella Prima Area Professionale;
dal 05/04/2002, al ricorrente venivano imposte le seguenti limitazioni (doc. 5): “Idoneo per lavori leggeri, non rumore sup. 80 db. Controindicati lavori che richiedono in via continuativa iper flessione/estensione del tronco, stazione eretta continua, permanentemente, non terzo turno per un anno”, venendo adibito a mansioni conformi alle ridotte capacità lavorative;
nel 2016, è stato addetto al “Magazzino Centrale”, occupandosi di trasmettere ai carrellisti le richieste di materiali dalle varie UTE, inserendo i dati relativi ai particolari prelevati nel sistema informatico di gestione del magazzino, il c.d. SIGIP, a cui accedeva con password ed username personali;
dal 2017, era collocato nel fabbricato 7, ove era incaricato del controllo delle giacenze dei fasci cavo: utilizzando un software, stampava gli elenchi dei tipi di cavi, ognuno contraddistinto da un codice, presenti nei pressi della sua postazione;
allorché vi erano carenze di determinati tipi di cavo, ne informava il Sig. che si occupava dei Pt_2 rapporti con i fornitori, per gli opportuni adempimenti;
dal 2018, era addetto al “controllo statico di processo” sui serraggi, occupandosi della verifica dei serraggi montati in linea (viti, bulloni, ecc.), eseguito mediante il c.d.
“Datamyte”, ossia un computer portatile dotato di chiave elettronica in grado effettuare la misurazione, sul quale l'operatore, prima di ogni operazione di controllo, impostava il numero di sequenza della vettura ed il tipo di serraggio;
in data 02 dicembre 2021, alle ore 8,00 circa, veniva condotto dalla Sig.ra , Parte_3 suo superiore gerarchico, dal Sig. , Gestore Operativo del ON, Parte_4 presso lo stabilimento di VI NT IA (stabilimenti Itca 6 ed Itca 7), over gli veniva comunicato oralmente il trasferimento presso l'unità produttiva “Unità Sottogruppi
Lastratura”; da tale data, il Sig. ha lavorato per circa 10 giorni al mese, sempre dalle Parte_1
06,00 alle 14,00, mentre per il resto è stato sospeso in cassa integrazione guadagni;
preso servizio presso lo stabilimento, destinato all'area preparazione e sequenziamento dischi anteriori destro e sinistro, il proprio superiore - Sig. - precisava che CP_3
l'assegnazione era da ritenersi provvisoria, in attesa di individuare una postazione definitiva, invitandolo a fare ciò che poteva;
da allora egli non aveva avuto ulteriori assegnazioni di compiti e pertanto aveva svolto, senza precise indicazioni datoriali, attività di supporto degli addetti alla postazione, occupandosi di raccogliere i materiali utilizzati per l'imballaggio per rimuoverli dal raggio di azione dei due colleghi;
tale attività occupava il lavoratore solo per una minima parte del turno di lavoro (circa due minuti ogni mezz'ora e, quindi, 32 minuti in un turno di 8 ore), restando egli per il resto completamente inoperoso;
lo svolgimento di tale attività non prevede l'utilizzo di alcun dispositivo ed egli non è sostituito in caso di assenza dal lavoro.
Sulla base di tali premesse, richiamando la declaratoria prevista dall'art. 6 del Ccsl, relativa al 5° gruppo professionale, seconda fascia, secondo cui “appartengono a questo gruppo professionale: …. - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, deduceva di aver subito un illegittimo demansionamento, a decorrere dal 02.12.2021, essendo collocato presso una postazione creata ad hoc, in condizione di sostanziale inoperosità, avendo subito la sottrazione dei compiti precedentemente assegnati, adibito a mansioni elementari e non riconducibili al livello e categoria di appartenenza, con conseguente pregiudizio professionale, in violazione del novellato art. 2103 c.c.
Denunciava altresì l'illegittimità del trasferimento subito, avvenuto in presenza di un mutamento di unità produttiva – tali dovendosi considerare quella di DI AN RM e quella di
VI NT IA – attuato in mancanza di sostanziali ragioni tecniche, organizzative e produttive, rilevando quindi l'inesistenza di un nesso di causalità tra il trasferimento del ricorrente ed una qualsivoglia esigenza aziendale, da considerarsi quindi illegittimo e lesivo della dignità del lavoratore.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 9.11.2022, contestando alcuni aspetti dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Deduceva in particolare che durante l'adibizione al centro di consolidamento, egli non aveva in dotazione né un personal computer, né un'utenza di sistema, dovendo unicamente provvedere a scaricare sul programma click le richieste dei carrellisti, procedendo mediante lettura del codice a barre ( doc. 1, video); che l'attività svolta nel 2017 presso il fabbricato 7, come addetto alla logistica, consisteva in un semplice controllo visivo di quanti cavi erano presenti in magazzino, senza utilizzo di software e senza provvedere alla stampa di elenchi;
che ad aprile del 2018, una volta collocato nell'ente qualità, egli si occupava di eseguire dei test sui serraggi delle vetture, utilizzando un tablet.
Tale ultima attività veniva dimessa totalmente nel mese di novembre 2021, di guida che il ricorrente fu trasferito presso il fabbricato 6, presso la UTE che si occupa dei sequenziamenti dei gruppi ruota ed ubicata nell'unità ON (doc. 4 organigramma): tale scelta scaturiva dalle difficoltà di allocarlo su una attività di linea, considerate le limitazioni del ricorrente, di talché
l'azienda aveva preferito collocarlo su una postazione stop&go, caratterizzata da una cadenza modificabile dal lavoratore.
Con riferimento all'impugnato trasferimento, deduceva che l'unità sottogruppi lastratura
(stabilimenti 6 e 7) acquisita dalla dal 1° marzo 2009, a far data dal 9 Controparte_4 maggio 2016 è divenuta una unica unità produttiva “denominata “Stabilimento DI AN RM” e ricomprendente i suddetti siti di DI AN RM, AS e VI NT
IA” (cfr. doc. 17, comunicato all' ), di talché riteneva inapplicabile l'invocata disciplina CP_5 sui trasferimenti invocata dal ricorrente.
Deduceva infine che relativamente al periodo in oggetto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2022, così come i successivi contratti del 1° luglio 2021 e del 20 giugno 2022, l'azienda aveva fatto ricorso per l'unità produttiva denominata “DI AN RM” - siti di DI
AN RM, VI NT IA e AS - al contratto di solidarietà, conformemente al D.Lgs.
n. 148/2015, che non prevedeva la rotazione del personale ma solo la presenza garantita del personale almeno al 30%, condizione garantita anche per la posizione del ricorrente (almeno il
10% di presenza nel contratto del 20.06.2022).
Tanto permesso in fatto deduceva in diritto: la nullità della domanda, considerata la mancata indicazione della declaratoria contrattuale vigente al momento del presunto demansionamento;
il rigetto della domanda in quanto integralmente infondata, ritenendo le mansioni da ultimo affidate adeguate rispetto a quelle contemplate dalla declaratoria della Prima Area
Professionale, area nella quale il ricorrente era transitato a far data dal 1.02.2020; la legittimità del trasferimento operato, poichè il ricorrente era stato semplicemente dislocato dal sito di DI san RM a quello si AS, entrambi facenti parte della medesima Unità produttiva.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, di natura squisitamente documentale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025.
Occorre preliminarmente osservare che non si ritiene fondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, eccepita dalla resistente relativamente alla domanda di accertamento di demansionamento.
Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 820 del
16/01/2007).
In particolare, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio e della documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente, è dato rinvenire l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (demansionamento, condanna alla riadibizione delle precedenti mansioni svolte, richiesta di risarcimento del danno), che gli elementi di diritto (contrattazione collettiva, contrattazione speciale, e disposizioni legislative applicabili) e di fatto (la durata della condotta demansionante, le mansioni svolte, la documentazione comprovante il livello di appartenenza) sui quali la stessa si fonda.
Tali elementi hanno quindi consentito alla resistente di predisporre adeguatamente le proprie difese.
Appare, inoltre, del tutto inconsistente la contestazione sollevata dalla resistente laddove denuncia la carenza di indicazione dell'attuale inquadramento del ricorrente, invece precisato al punto 1 della premessa in fatto (circostanza tra l'altro espressamente confermata dalla resistente in memoria), e riconducibile alla “prima area professionale”- la cui declaratoria è stata introdotta dalla parte resistente, che la cita a pag. 14 della memoria- considerato che dal “protocollo gruppo di lavoro nuovo inquadramento” si rinviene la corrispondente trasformazione della classificazione dei diversi gruppi di inquadramento professionale, laddove al 1° gruppo professionale, a decorrere dal febbraio 2020, corrisponde la prima area professionale. (cfr. all.ti
21,22,23 ricorso).
Alla luce di quanto detto, pertanto, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Occorre poi procedere ad esaminare la domanda relativa alla dedotta illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente dalla unità produttiva di DI AN RM, alla Unità Sottogruppi Lastratura, stabilimento di ITCA 6 di AS, acquisita come ramo d'azienda dal 1° marzo 2009: denunciato sia per carenza della prevista forma scritta, essendo stato comminato solo oralmente, che per la dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., stante l'inesistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che la norma pine a fondamento della decisione datoriale.
In seno alle note autorizzate depositate in data 9.06.2023, il ricorrente dava evidenza di essere stato nuovamente trasferito presso lo stabilimento centrale della , a decorrere dal mese CP_1 di gennaio 2023, alternando periodi di lavoro a periodi di sospensione in cassa integrazione, deduzione questa rimasta incontestata. La modifica della situazione di fatto sottesa alla domanda formulata in atti, consistente in un ripristino “spontaneo” da parte della convenuta della posizione lavorativa del ricorrente, fa sì che venga meno l'interesse ad agire del ricorrente in merito alla specifica domanda giudiziale di
“accertare la nullità o illegittimità/annullabilità del provvedimento di trasferimento del
02/12/2021 disposto da in danno del ricorrente” e la conseguente domanda di Controparte_1
“condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 reintegrare il ricorrente presso l'unità produttiva di DI AN RM, nelle mansioni già svolte o in altre equivalenti o comunque conformi al livello di inquadramento posseduto”, con conseguente cessazione della materia del contendere sugli specifici capi di domanda citati.
Invero la richiesta declaratoria di illegittimità dell'impugnato trasferimento si pone come domanda strumentale alla riassegnazione del ricorrente alla precedente sede lavorativa, quale forma di tutela specifica, ponendosi quale pregiudiziale logica rispetto al corrispondente diritto soggettivo che si vuole vedere tutelato.
La dedotta (ed incontestata) ricollocazione del ricorrente presso la rivendicata sede di lavoro, consente di ritenere integralmente soddisfatte la pretesa attorea, con conseguente venir meno delle ragioni sottese al conflitto.
Per tali ragioni può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di demansionamento in questa sede proposta, deve tuttavia osservarsi come, in tema di "ius variandi" e tutela della professionalità,
l'art. 2103 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile, dispone, al primo comma, che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
I limiti legali allo jus variandi introdotti dal comma 1 (medesimo livello di inquadramento e medesima categoria legale) si configurano, pertanto, non solo come limite ad un potere, ma anche come un'obbligazione di non fare, imponendo al datore di lavoro di non adibire il lavoratore a mansioni di livello di inquadramento e categoria legale inferiori.
Trattasi di una speciale norma di protezione del lavoratore, destinata a preservarlo dai “danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno o all'esterno dell'azienda” (Corte Costituzionale, 6 aprile 2004, n. 113). Trattandosi di obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento è a carico del creditore: conseguentemente, il lavoratore dovrà allegare e provare che le nuove mansioni siano incluse dal contratto collettivo in uno o più livelli inferiori, o, se inserite nello stesso livello, che siano appartenenti ad una categoria legale inferiore;
una volta raggiunta questa prova, spetterà al datore di lavoro eventualmente dimostrare, quale fatto impeditivo, la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie derogatrici previste nei commi 2 e 4 dell'art. 2013 c.c..
La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. sent. 35501/2022, Cass.
17365/2018, Cass. n. 1169/2018 Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766).
Sotto altro punto di vista, attenta dottrina ha opportunamente evidenziato come, a fronte dell'obbligo del lavoratore di espletare l'attività lavorativa assegnatagli nei limiti di cui sopra, esista al contempo un diritto dello stesso lavoratore – o meglio, più correttamente, un interesse legittimo – sia all'arricchimento del proprio capitale umano e professionale (inteso come bagaglio complessivo di esperienze) nell'ambito lavorativo, sia alla tutela del proprio “piacere di lavorare, che è fatto per lo più di autostima e acquisizione della stima altrui, di equilibrio esistenziale fondato in larga parte anche sulla coltivazione delle relazioni sociali implicate nel lavoro”, che altro non è se non l'espressione del diritto fondamentale alla libera estrinsecazione della propria personalità sul luogo di lavoro tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione (in questi termini si veda anche la giurisprudenza di legittimità: per tutte si rimanda a Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2002 n. 15868, a Cass. civ., sez. lav., 4.3.2000 n. 2455, nonché a Cass. civ., sez. lav.,
6.11.2000 n. 14443 e successive conformi). Interesse legittimo e non vero e proprio diritto soggettivo, dunque, ma pur sempre situazione giuridica soggettiva che non si trova di per sé – come acutamente sostenuto da troppo a lungo isolata ed oggi compianta dottrina – in posizione di intrinseca inferiorità rispetto a quella della controparte contrattuale.
Al fine dunque di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, la S.C. è costante nell'affermare che il ragionamento dell'interprete debba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria fino al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. civ. 7129/1997). Nel compiere tale valutazione di corrispondenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazion materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
In tale contesto, giova altresì ricordare come, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrare la relativa fattispecie vietata dalla legge, dovendo farsi piuttosto riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale (in questi termini, da ultimo, si veda Cass. civ., sez. lav., 11.7.2005 n. 14496). La corrispondenza delle mansioni che condiziona, come premesso, la legittimità dell'esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro va dunque verificata sia sul piano oggettivo (e cioè sotto il profilo dell'inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione), sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano “professionalmente affini”, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo anche ulteriori affinamenti e sviluppi
(in questi termini, da ultimo, si vedano Cass. civ., sez. lav., 23.3.2005, n. 6326, in D&G - Dir. e
Giust. 2005, f. 16, 26; Tribunale Roma, 12 febbraio 2004, in Il lavoro nella giur., 2005, 65; Cass. civ., sez. lav., 2.4.2005 n. 7453).
L'effettiva consistenza delle mansioni svolte dal ricorrente prima della assegnazione del dicembre del 2021, è emersa in maniera chiara e pacifica dagli atti di causa, poiché la descrizione delle attività eseguite, con riferimento al tempo, al modo ed al contenuto concreto, ha trovato sostanzialmente conferma in quanto dedotto dalla resistente nella memoria difensiva (se non per alcuni dettagli oggetto di mere precisazioni, ad ogni modo ininfluenti ai fini decisori, come ad esempio la denominazione del programma informatico utilizzato e l'esatta denominazione dell'area di assegnazione), nella quale non sono state sostanzialmente contestate le modalità operative dedotte in ricorso.
Emerge invero che il Parte_1 nell'anno 2016 è stato addetto al CDC, dove riceveva le richieste di materiali dalle varie
UTE, le trasmetteva ai carrellisti, che li prelevavano dal magazzino, per poi inserire i dati relativi ai particolari prelevati nel sistema informatico di gestione del magazzino, denominato click, utilizzando di una “pistola” per la lettura del codice a barre, mediane la quale veniva identificato il singolo materiale e caricato nel sistema informatico suddetto, come emerge altresì dal video allegato dalla resistente (all. 1 memoria); nell'anno 2017 veniva collocato presso il fabbricato 7, dove aveva una propria postazione
(come affermato testualmente dalla resistente), e procedeva al controllo, anche visivo, delle quantità di cavi presenti in magazzino;
nell'anno 2018, veniva collocato presso l'ente qualità, nel team SPC-controlli statici di processo ed eseguiva i test sui serraggi delle vetture, con l'ausilio di un tablet sul quale selezionava il tipo di prova da effettuare e la sequenza della vettura, procedendo poi ad avvicinare la chiave vicino al cavo massa per misurare l'avvitatura. (cfr. all.
2-3 memoria); nel periodo intercorrente dal 1.12.2021 al 31.12.2022 (data in cui è stato ricollocato alla originaria postazione di lavoro), egli è stato destinato all'area preparazione e sequenziamento dischi, dove due operai con un paranco prelevavano i dischi freno dagli imballaggi (scatoloni e cellophane) per porli in appositi carrelli: l'attività che egli svolgeva, peraltro senza specifiche direttive al riguardo, era quella della raccolta dei materiali utilizzati per l'imballaggio per rimuoverli dal raggio di azione dei due colleghi.
È altresì incontestato che: il ricorrente era stato assegnato solo provvisoriamente all'area preparazione, tanto è vero che non esisteva una vera e propria postazione di lavoro cui destinarlo;
se si assentava dal lavoro per ferie o malattia o sospensione per CIGS, non veniva sostituito, in quanto i compiti svolti dallo stesso venivano eseguiti dagli altri due operai che prelevavano i dischi freno, connotandosi per la loro valenza secondaria ed accessoria alla prestazione principalmente richiesta;
il ricorrente eseguiva l'attività di raccolta dei materiali per circa 32 minuti per ogni turno di lavoro di 8 ore, restando per il resto del tempo totalmente “inoperoso”.
Il quadro fattuale sopra rappresentato consente di constatare una palese differenza tra le attività svolte sino al mese di dicembre del 2021 (primo periodo) e quelle disimpegnate da tale data e sino al termine del 2022 (secondo periodo).
Quelle relative al “primo periodo” sono indubbiamente attività riferibili all'interno di un particolare ciclo di lavoro, e presuppongono istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche: la gestione delle richieste di materiali dalle varie UTE, con conseguente scansione e caricamento sul sistemo informatico dei pezzi prelevati dal magazzino, non può non presupporre un particolare collegamento tra le varie UTE ed il magazzino, e quindi il dare seguito ad una particolare procedura, costruita sulla base di norme specifiche e istruzioni dettagliate, nonché conoscenze tecnico-pratiche.
Stesse considerazioni valgono per l'attività di controllo delle scorte di cavi nel magazzino ed ancor di più per i test sui serraggi, attività specifica, che prevede esperienza maturata in uno specifico settore ed utilizzo di particolari dispositivi.
È invece di palamare evidenza che l'attività cui è stato adibito dal mese di dicembre del 2021 è a dir poco elementare, limitata a spostare degli imballaggi, eseguibile da chiunque anche senza alcuna specifica esperienza, qualificazione e capacità tecnica, non richiedendosi l'osservanza di alcuna specifica procedura ovvero anche solo generiche indicazioni o istruzioni, ovvero prescrizioni di norme di processo o conoscenze tecnico pratiche.
Così ricostruita la concreta attività espletata dal ricorrente occorre rilevare che alla data del dicembre 2021, momento di passaggio alla diversa sede di AS, lo stesso risultava inquadrato all'interno della prima area professionale del CCSL, cui appartengono “i lavoratori qualificati che, con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi – anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica – che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla automanutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a completamento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura amministrativa.”
E' evidente che la declaratoria contrattuale appena citata si caratterizza per lo svolgimento di compiti sì prevalentemente esecutivi - che possono richiedere anche l'utilizzo di attrezzi e apparecchiature – ma per la corretta esecuzione delle quali è richiesto di seguire prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione sul processo di produzione ovvero sul riscontro della qualità, e quindi presuppongono una certa esperienza maturata in settori principali ed ausiliari del processo produttivo.
A ciò aggiungasi che tali attività sono tipiche di un operaio qualificato vale a dire di colui il quale, nell'esecuzione delle attività demandategli, utilizza l'insieme delle conoscenze specifiche, tecniche, nonché delle capacità pratiche che possiede e che lo distingue dagli altri operai generici.
È evidente altresì se che tali elementi sono fuor di dubbio rinvenibili nell'ambito dei compiti e delle mansioni disimpegnate prima dell'assegnazione al sito di AS, altrettanto non può dirsi esaminando la elementare attività di raccolta degli imballaggi, semplice e ripetitiva, totalmente avulsa dalle caratteristiche individuate dalla declaratoria per il livello di appartenenza.
Non solo.
Concorre a determinare la gravità del subito demansionamento anche l'esiguo lasso temporale impiegato durante il turno di lavoro per svolgere tali compiti, limitato a circa un sedicesimo del tempo-lavoro (circa mezz'ora su un turno di otto ore), e quindi assimilabile ad una quasi totale inattività lavorativa.
Passando adesso all'esame delle potenziali conseguenze giuridiche dell'accertamento dell'avvenuto demansionamento della ricorrente nel periodo accertato con la citata sentenza passata in giudicato, giova premettere come, in argomento, si sia registrato in passato un vivace contrasto di giurisprudenza nell'ambito della stessa Sezione Lavoro della Suprema Corte.
Come è del resto noto, secondo un primo orientamento giurisprudenziale la sola violazione dell'art. 2103 c.c. non comporterebbe automaticamente il diritto al risarcimento del danno in quanto il prestatore di lavoro dovrebbe in ogni caso fornire specificamente la prova del danno derivante dal demansionamento, costituendo essa un presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa. Tale danno non si porrebbe infatti quale conseguenza indefettibile di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, sicché non sarebbe sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, facendo invece carico al lavoratore che denunzi il danno subito fornirne la prova in base alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ. (in questi termini si vedano Cass. civ., sez. lav., 11.8.1998, n. 7905; Id., 4.2.1997, n. 1026; Id., 14.5.2002,
n. 6992; Id., 4.6.3003, n. 8904; Id., 28.5.2004, n. 10361).
Secondo, invece, un altro orientamento giurisprudenziale, che ha riconfermato l'opinione espressa con la sentenza della S.C. n. 13299 del 16.12.1992, “il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 cod. civ.
(Nel caso di specie la sentenza impugnata – cassata dalla S.C. – aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile)” (in senso conforme si vedano poi Cass. civ., sez. lav.,
18.10.1999, n. 11727; Id., 6.11.2000, n. 14443; Id., 7.7.2001, n. 9228; Id., 2.11.2001, n. 13580;
Id., 2.1.2002, n. 10; Id., 1.6.2002, n. 7967; Id., 12.11.2002, n. 15869; Id., 27.8.2003, n. 12553;
Id., 16.8.2004, n. 15955).
In particolare, con la sentenza 27.4.2004, n. 7980, la S.C. aveva affermato che “la negazione o
l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale integrano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia –
a prescindere dalla configurabilità di un reato – non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, in presenza di provvedimenti, successivamente annullati, di sospensione, decadenza e destituzione dall'impiego di un primario incaricato di un reparto di
Ospedale pubblico, nella ravvisata inconfigurabilità di ipotesi di reato a carico degli amministratori pubblici che detti provvedimenti avevano adottato e nella, sia pure implicitamente, ritenuta sussistenza del danno lamentato dal relativo destinatario, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sul rilievo che “non era stata provata e neppure prospettata l'“insorgenza di fatti configurabili come reato”)”.
In base a tale secondo orientamento, quindi, il demansionamento o addirittura l'impedimento dell'esercizio delle mansioni può dar luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, giacché tale particolare inadempimento del datore di lavoro non viola soltanto il diritto alle mansioni sancito dagli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/01, ma si traduce anche in una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.
Intervenendo da ultimo per sanare il contrasto interpretativo testé riassunto, le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza 24.3.2006, n. 6572 (successivamente ripresa anche da Cass. civ., sez. lav., 2.10.2006 n. 21282 e da Cass. civ., sez. lav., 15.9.2006 n. 19965 e successive conformi) hanno ritenuto preferibile il primo e più rigoroso orientamento, evidenziando allo scopo che il demansionamento costituisce l'inadempimento del datore di lavoro, dal quale però non deriva immancabilmente il danno, sicché spetta al lavoratore innanzi tutto allegare specificamente circostanze di fatto idonee a dimostrare che tale danno si è verificato e di quale natura esso sia
(professionale, biologico ed esistenziale).
Secondo le Sezioni Unite, in altre parole, per affermare la fondatezza della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 2103 c.c. non può ritenersi sufficiente la prova del demansionamento, essendo invece necessario che sia offerta la prova, eventualmente anche mediante presunzioni, della sussistenza di circostanze di fatto dalle quali possa desumersi l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento datoriale: “la forma rimediale del risarcimento del danno”, in altri termini, “opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di un somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi generali si deve affermare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno professionale, inteso quale danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore per effetto della totale e forzosa inattività, protrattasi per circa un anno (dicembre 2021-dicembre 2022), impoverimento che si è consumato nella quasi totale inattività e nella ripetitiva esecuzione di mere attività elementari;
egli ha altresì dedotto di essere stato totalmente escluso dalla vita aziendale, circostanza questa che è rimasta incontestata.
Tale prova deve ritenersi nella specie raggiunta facendo ricorso alle cd. presunzioni semplici, in considerazione del fatto che le stesse, desumibili nel caso in esame dalla natura dell'attività espletata prima del demansionamento, caratterizzata da autonomia operativa nell'ambito di direttive di massima, a fronte di una quasi totale inoperosità e dalla durata annuale dell'illegittimo comportamento datoriale sopra descritto, appaiono dotate di quei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma dell'art. 2729 c.c.
La domanda risarcitoria può quindi accogliersi valutando equitativamente il danno professionale: tale pregiudizio, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura patrimoniale e può essere liquidato secondo un criterio equitativo (Cassazione, sentenza
26.2.2009, n. 2652: “in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”).
Per la sua effettiva liquidazione debbono però essere utilmente considerate solo le giornate mensili effettivamente lavorate (circa 10, come dedotto e non contestato) al netto delle giornate non lavorate per collocazione in cassa integrazione guadagni, ovvero in applicazione di contratti si solidarietà, procedure legittimamente attuate anche per la posizione lavorativa del ricorrente
Nell'arco temporale rilevante, dal 2 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, considerata la retribuzione mensile lorda in godimento all'atto del demansionamento, pari ad € 1.874,27, e tenuto conto dello svolgimento effettivo di circa 10 giorni di lavoro mensili su 13 mesi, si arriva ad un totale di 130 giorni effettivamente lavorati, che su base mensile si traduce in 4,64 mensilità
(130/28) pari ad euro 8.696,63 [(1.874,27 x 4= 7.497,09) + (1.874.27,27 x 0.64= 1.199,53)].
Tale somma deve essere altresì decurtata del 50%, tenuto conto della limitata durata della condotta demansionante e del profilo professionale del ricorrente, le cui conoscente tecniche e competenze acquisite sono – per la loro non spiccata specializzazione e complessità - relativamente soggette al rischio di obsolescenza.
La società deve quindi essere condannata al risarcimento del danno da demansionamento nella misura pari ad euro 4.434,31 (8.696,63/2), oltre accessori come per legge.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite può ritenersi sussistenza l'ipotesi della reciproca soccombenza prevista dall'art. 92 c.p.c., ipotesi che consente la giudice la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite. Invero, la declaratoria della cessata la materia del contendere sulla domanda relativa alla dedotta illegittimità del trasferimento, non esime dall'applicazione del noto principio della soccombenza virtuale, dovendosi esaminare la fondatezza della citata domanda attorea al momento della sua proposizione, anche se successivamente la materia del contendere sia cessata per fatti sopravvenuti, pare doveroso precisare che, sulla base della documentazione versata in atti la prospettazione attorea sul punto non appare fondata.
L'art. 2013 c.c. prevede, tra l'altro, che “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.”
Nel caso di specie però non si verte in tema di trasferimento da una unità produttiva ad un'altra, proprio esaminando la documentazione versata in atti: invero, seppure le diverse comunicazioni ex art. 1 Legge 223/91, ratione temporis vigente, si riferiscono sia ai siti di AS e VI IA che all'unità produttiva di DI AN RM (docc.
7-17 ric.), deve del pari rilevarsi che il provvedimento di concessione della CIGS richiesta è stato unico 8docc.
6-8 res.).
Rileva poi la operata riorganizzazione aziendale del 2016 in esito alla quale, come documentato dalla comunicazione del 18.04.2016 da (doc. 5 res.), emerge che lo CP_5 Controparte_1 stabilimento di DI AN RM sarebbe divenuto un unico stabilimento con l'Unità
Sottogruppi Lastratura. Ed infatti, come risulta dalla predetta comunicazione (cfr. doc. 17), “Ciò comporta, attraverso le opportune sinergie in termini di risorse e di organizzazione, la necessità di costituire, a far data dal 9 maggio 2016, un'unica unità produttiva denominata “Stabilimento
DI AN RM” e ricomprendente i suddetti siti di DI AN RM, AS
e VI NT IA”.
La domanda attorea sarebbe quindi stata rigettata, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c.
Le spese di lite possono quindi compensarsi per un terzo, in ragione della reciproca soccombenza, nonché poste, per i restanti due terzi, a carico della società convenuta, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento (scaglione €5.201,00 a 26.000,00 – complessità media), in relazione a tutte le fasi del giudizio, per un importo pari ad euro 3.592,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
accerta e dichiara l'illegittimità della condotta demansionante posta in essere dalla CP_1 ai danni di dal 1.12.2021 al 31.12.2022;
[...] Parte_1 per l'effetto condanna la a corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.434,31 a titolo di risarcimento danni, oltre accessori come per legge;
dichiara la cessata materia del contendere con riferimento ai capi di domanda sub F e G delle conclusioni attoree;
condanna la società convenuta a corrispondere al sig. le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in euro 3.592,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CpA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in AS, data del deposito
Il Giudice
AL ER
Il Giudice
AL ER