Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2664/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2664/2019
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Parte_1 C.F._1
Barbieri, presso il cui elettivamente domicilia in Cerreto Sannita, alla via Telesina n.57, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Controparte_1 P.IVA_1
D'Amico, c.f. unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al C.F._2
Centro Direzionale, Isola E4, palazzo FADIM, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Mottola, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE'
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Controparte_2 C.F._3
Colucci, c.f. unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via C.F._4
Serafino Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv.to Edoardo Strazzullo, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2083/2018 pubblicata il
29.11.2018
1
prestazioni di cui alla domanda introduttiva;
b) -condannare, di conseguenza il convenuto CP_1
al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 13.596,80, di cui € 11.596,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'attore per le indagini geologiche o, in subordine, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale adito anche con criterio equitativo;
c)- in via subordinata, dichiarare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la mancata Controparte_1
stipula della convenzione per l'incarico professionale di cui in narrativa, con condanna del CP_1 medesimo al risarcimento dei danni in favore dell'attore della somma di € 13.596,80, di cui €
11.596,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute per le indagini geologiche;
d)- In via alternativa, dichiarare il convenuto ing. debitore, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000, Controparte_2 nei confronti dell'attore della somma di € 11.596,80 per le spese delle indagini geologiche Pt_1 pagate dall'attore medesimo alla per conto del , e per l'effetto CP_3 Controparte_1
condannare il convenuto al pagamento di detta somma in favore dell'attore Controparte_2
, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. Conseguentemente, condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni in favore dell'attore per la sola mancata stipula Controparte_1
del contratto di conferimento di incarico professionale, e quindi a titolo di responsabilità precontrattuale ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella misura di € 2.000,00, o nella diversa misura che il Tribunale adito vorrà liquidare.
Conclusioni dell'appellato : rigettare l'appello perché infondato e Controparte_1
confermare la sentenza impugnata.
Conclusioni dell'appellato : rigettare l'appello perché infondato e confermare Controparte_2 la sentenza impugnata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il Parte_1 Controparte_1
e premettendo che il convenuto, con bando del 10.10.2009, prot. n. 5438, Controparte_2 CP_1 indiceva una gara riservata a geologi per l'affidamento dell'incarico di indagine geologica e redazione di elaborati tecnico-amministrativi, inerente i lavori di adeguamento statico e funzionale di un fabbricato da destinare a museo dell'artigianato tipico locale e ad alloggi per l'accoglienza e l'intrattenimento dei turisti, lavori da finanziare con i fondi di cui al PSR (Programma Sviluppo
Rurale) Campania 2007-2013, con un compenso di euro 4.500,00, poi aumentato ad euro 7.000,00.
2 Il espose di aver comunicato la propria disponibilità ad espletare l'incarico, ricevendone Pt_1
l'affidamento con determinazione del del 26.10.2009 e trasmettendo “il Controparte_1
lavoro commissionatogli, comprensivo anche delle indagini geologiche e prove in sito disposte dal
RUP durante l'iter procedimentale, in aggiunta agli elaborati richiesti con il Controparte_2 predetto bando di gara”.
L'attore precisò che il Comune di , nonostante le ripetute rassicurazioni, non lo aveva CP_1 mai convocato per la stipula della convenzione di conferimento dell'incarico ed aggiunse: “nel corso dei numerosi incontri avvenuti presso gli uffici del il dott. venne incaricato dall'ing. CP_1 Pt_1
, responsabile dell'Ufficio Tecnico, di effettuare ulteriori indagini geologiche, dal costo ben CP_2 superiore all'ammontare del compenso previsto nella determina, in quanto la relazione geologica doveva supportare un progetto esecutivo e cantierabile. In ragione di ciò, il dott. fu costretto Pt_1
a commissionare a ditta specializzata, la l'effettuazione di indagini geologiche, CP_3 anticipando personalmente i relativi costi per un ammontare di € 9.917,73, più iva”.
Tanto premesso l'attore, sul rilievo che sussisteva una responsabilità precontrattuale del CP_1 convenuto, ingiustificatamente sottrattosi alla stipula della convenzione di conferimento dell'incarico
- non costituendo valida motivazione il mancato finanziamento delle opere alla cui realizzazione era funzionale l'espletamento dell'incarico in questione - chiese la condanna del Controparte_1
al pagamento a suo favore, a titolo risarcitorio, della somma di euro 13.596,80, di cui euro 11.596,80 per rimborso delle spese sostenute per le indagini geologiche svolte dalla . CP_3 Parte_1
chiese, in via alternativa, la condanna di , responsabile unico del
[...] Controparte_2
procedimento (RUP), al pagamento del suindicato importo di euro 11.596,80 per rimborso spese, ai sensi del 4° comma dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000, avendo il agito in CP_2 mancanza della registrazione dell'impegno contabile, con conseguente responsabilità personale.
Si costituì il contestando la fondatezza della domanda attorea con riguardo Controparte_1 sia all'an che al quantum debeatur. Dedusse la mancanza di prova del danno lamentato dal Pt_1
e, in particolare, quanto alla richiesta, a titolo di rimborso, dell'importo di euro 11.596,80, eccepì la mancata indicazione delle prestazioni rese dalla e degli importi pagati dal , in CP_3 Pt_1
modo dettagliato. Contestò di aver ingiustificatamente negato la stipula della convenzione di conferimento dell'incarico professionale al e di averlo rassicurato ingenerando un legittimo Pt_1
affidamento in ordine a tale stipula. Rappresentò di essersi limitato ad adottare la determinazione n.
498 del 26.10.2009, contenente l'espressa previsione che, in mancanza del finanziamento pubblico regionale - incontestatamente non erogato - la prestazione del professionista doveva intendersi acquisita a titolo gratuito, con rinuncia da parte di quest'ultimo a qualsiasi compenso, diritto o pretesa, anche quale rimborso spese. Precisò, infine, che la nota n. 5438 del 10.10.2009 di richiesta della
3 disponibilità ad assumere l'incarico - disponibilità espressa dal con successiva nota del Pt_1
12.10.2009 - non rappresentava una proposta contrattuale, fonte di eventuale responsabilità risarcitoria per la mancata stipula della convenzione di conferimento dell'incarico.
Concluse chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.
Si costituì eccependo il difetto di titolarità passiva, l'infondatezza della domanda Controparte_2
ed esponendo di non aver mai impartito direttive né al né alla in quanto Pt_1 Controparte_3 ltima era stata contattata dal professionista e soltanto con quest'ultimo aveva avuto un Pt_2
rapporto contrattuale. Chiese, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la domanda dell'attore sia nei confronti del sia nei confronti di . Controparte_1 Controparte_2
La decisione del Tribunale si fonda sulle seguenti ragioni: a) la mancata stipula della convenzione non può rappresentare fonte di responsabilità precontrattuale dell'ente locale “in assenza di elementi che dimostrino la creazione di un legittimo affidamento dell'attore nella regolarizzazione del rapporto”; b) il ha legittimamente emesso una delibera con la quale si individuava il CP_1 Pt_1 come il destinatario dell'incarico di effettuare un'indagine geologica e di redigere elaborati tecnico- amministrativi richiesti per i finanziamenti PSR (Programma Sviluppo Rurale) Campania, senza alcuna convenzione scritta e senza assumere una condotta idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla stipula di un successivo accordo contrattuale;
c) nella delibera comunale con cui veniva indicato come destinatario dell'incarico, era espressamente Parte_1
precisato che il compenso sarebbe stato versato al professionista soltanto in caso di avvenuto finanziamento pubblico ed è pacifico che il finanziamento non è stato concesso;
d) non sussiste alcuna responsabilità risarcitoria del in quanto “ se anche il avesse stipulato l'agognata CP_1 CP_1
convenzione, alcun compenso avrebbe potuto percepire il , che era perfettamente a Pt_1 conoscenza della clausola sospensiva del finanziamento”, e) con riguardo a - che Controparte_2
effettivamente aveva svolto le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) per la progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento statico e funzionale di un fabbricato da destinare a museo dell'artigianato tipico locale e ad alloggi per l'intrattenimento dei turisti - dagli atti di causa non emerge che “abbia posto in essere una condotta causativa dei danni lamentati”, non avendo ingenerato alcun affidamento nel e non avendolo indotto a sostenere spese impreviste Pt_1 inerenti il conferimento dell'incarico; nella delibera di affidamento dell'incarico era previsto che l'ammontare del compenso, pari ad euro 7.000,00, sarebbe rimasto invariato anche in caso di redazione di perizia di variante e che, comunque, in caso di mancata concessione del finanziamento, nessuna somma sarebbe spettata al professionista, neanche a titolo di rimborso spese.
4 § 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, al quale hanno Parte_1
resistito, costituendosi, il e Controparte_1 Controparte_2
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
15.04.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Benevento nella parte in cui - dopo aver qualificato l'azione proposta come di responsabilità precontrattuale - ha affermato che la mancata stipula della convenzione di affidamento dell'incarico non poteva essere causa di responsabilità a carico del “in assenza di elementi che dimostrino Controparte_1 la creazione di un legittimo affidamento dell'attore nella regolarizzazione del rapporto”.
La difesa dell'appellante sostiene che “il perfezionamento del procedimento, con la naturale stipula della convenzione, avrebbe non solo attribuito carattere di legittimità a validità al rapporto, ma avrebbe anche attribuito al professionista il diritto a percepire il compenso quando si sarebbe verificata la condizione del finanziamento. Di contro, seguendo il ragionamento del Tribunale, il
non potrà mai essere pagato, neppure quando la Regione finanzierà l'opera, ovvero quando Pt_1 si verificherà la condizione sospensiva”.
Così argomenta: “Il Tribunale, se avesse considerato e adeguatamente valutato tutte le risultanze probatorie, avrebbe dovuto ritenere sussistente il presupposto del legittimo affidamento dell'attore nella regolarizzazione del rapporto”.
Inoltre l'appellante deduce che l'aumento del compenso previsto, da euro 4.500,00 ad euro 7.000,00, da parte del RUP, , era finalizzato “ad indurlo ad effettuare le indagini geologiche Controparte_2 utili ai progettisti”. L'appellante chiede, quindi, di accertare la violazione dell'art. 1337 c.c. da parte del , reiterando la richiesta risarcitoria formulata in primo grado. Controparte_1
Il motivo di gravame è infondato.
E invero nessun interesse, giuridicamente apprezzabile, alla stipula della convenzione di affidamento dell'incarico di effettuare l'indagine geologica e di redigere elaborati tecnico-amministrativi richiesti per il PSR (Programma Sviluppo Rurale) della Campania, può essere riconosciuto a Parte_1
, in mancanza dell'erogazione del finanziamento al quale era incontestatamente subordinato
[...] il pagamento del compenso a suo favore;
del resto al parag. g) della “determinazione del responsabile del settore tecnico- manutentivo” del , recante la data del 26.10.2009 e il n. Controparte_1
498 di registro generale, si legge: “Qualora l'intervento non venga finanziato per qualsiasi motivo, ovvero qualora il Comune sia costretto a rinunciare al finanziamento per impossibilità ad accollarsi le spese previste per l'IVA e per altre forme di compartecipazione richieste dal bando, la prestazione
5 del professionista si intenderà acquisita a titolo gratuito, e, quindi, si impegna a rinunciare a qualsiasi compenso, diritto o pretesa, anche quale rimborso spesa”.
Non coglie nel segno il rilievo che la stipula della convenzione avrebbe attribuito al il diritto Pt_1
al percepimento del compenso quando si sarebbe verificata la condizione del finanziamento. Al riguardo l'appellante non ha fornito elementi a sostegno della non definitività del mancato avveramento della condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento pubblico (circostanza che gli avrebbe consentito di sperare nel pagamento del compenso) e della mancata verificazione dell'acquisizione a titolo gratuito, da parte del , degli elaborati tecnici da lui Controparte_1
redatti (come previsto dal parag. g) della determinazione del 26.10.2009). Del resto il vano decorso di oltre quattro anni dall'adozione della sopracitata determinazione fino alla data di introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione datato 14.04.2014) rappresenta un elemento che lascia presumere il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva dell'erogazione del finanziamento.
Peraltro l'appellante non ha fornito alcuna prova, ai fini della quantificazione del danno che assume di aver subito per la mancata stipula della convenzione di affidamento dell'incarico, posto che il patito danno non potrebbe essere commisurato alla mancata percezione del compenso - che, in ogni caso, come statuito dal primo giudice, anche nell'ipotesi di stipula della convenzione, sarebbe stato sottoposto alla condizione di sospensiva di erogazione del finanziamento (di cui, per quanto detto, è verosimile il mancato avveramento) - né potrebbe essere commisurato alle spese che assume di aver sostenuto (circa euro 11.596,80) per essersi avvalso, nell'espletamento dell'incarico, delle prestazioni della in quanto, come stabilito nella determinazione n. 498 del 26.10.2009, nessuna CP_3
somma sarebbe spettata al professionista a titolo di rimborso spese, essendo il compenso di euro
7.000,00 comprensivo anche delle spese . In ogni caso l'appellante non ha indicato da quali documenti si evinca l'esborso dell'importo di euro 11.596,80 a favore della CP_3
§ 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione la difesa di deduce che “pur Parte_1 prescindendo dall'ammontare delle spese, vi è prova (lettera di affidamento del 10.10.2009 prodotta da parte convenuta) che l'ing. , nella qualità di RUP, ha autorizzato la fornitura dei servizi CP_2
di indagini geologiche senza la preventiva registrazione in capitolo di bilancio, e senza alcun impegno di spesa, come prescrive l'art. 191 TUEL”. Ne conseguirebbe, quindi, l'obbligo di CP_2
di rimborsare al l'importo di euro 11.596,80.
[...] Pt_1
Il motivo è infondato.
Va premesso che la lettera del 10.10.2009, prot. n. 5438, del sottoscritta Controparte_1 dal RUP, ing. , è un invito per l'affidamento dell'incarico di indagine geologica e Controparte_2
di redazione di elaborati tecnico-amministrativi richiesti per i finanziamenti PSR (programma
6 sviluppo rurale) Campania, finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità del geologo all'espletamento dell'incarico, e non già un atto di conferimento dell'incarico. Parte_1
Inoltre l'appellante non indica da quali elementi probatori si evinca che l'ing. Controparte_2 avesse autorizzato il ad effettuare indagini geologiche mediante un'attività parallela e diversa Pt_1
rispetto a quella cristallizzata nella successiva determinazione del 26.10.2009 di conferimento dell'incarico - sottoscritta dal medesimo ing. , nella qualità di Responsabile Unico Controparte_2
del Procedimento - la quale, per quanto detto, subordinava il pagamento del compenso all'erogazione del finanziamento ed escludeva il rimborso delle spese che il professionista avesse sostenuto.
Né del resto si può ritenere che l'aumento del compenso da euro 4.500,00, previsto nella lettera di invito, a quello di euro 7.000,00, stabilito nella determinazione del 26.10.2009, evidenzi - come sostenuto dall'appellante - un'induzione del , da parte dell'ing. , ad eseguire Pt_1 CP_2
l'indagine geologica e a sostenerne le spese, con l'impegno che sarebbero state rimborsate.
Vale, poi, quanto esposto con riguardo al primo motivo di gravame con riguardo alla mancanza della prova del danno e degli esborsi che l'appellante assume di aver sostenuto.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. le spese del gravame seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM
n. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) nella misura prossima ai minimi di tariffa in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore di , spese che Controparte_2
si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado a favore del Controparte_1
spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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