Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04999/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4999 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto del Ministro dell'Interno del 16.06.22 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento- uffici o IV Area 1 – Polizia Amministrativa e di Sicurezza, prot. -OMISSIS-/PAS//U/009437/10171.20 del 04.07.22, notificato in data 04.07.22 a mezzo pec solo al difensore del ricorrente -OMISSIS- che non aveva eletto domicilio presso il difensore, con il quale viene respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente -OMISSIS-avverso il provvedimento di Divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta il 27.12.2021 (prot. uscita n. 151488 del 27.12.2021 - Fasc. n. 4472/2021/ 6D/Area 1 Bis), e di tutti gli atti e provvedimenti precedenti che ne costituiscono presupposto e ne sono posti a fondamento, in particolare il provvedimento di Divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti del 27.12.21 emesso dal Prefetto di Caserta prot. uscita n. 151488 del 27.12.2021 - Fasc. n. 4472/2021/ 6D/Area 1 Bis, nonché di quelli successivi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Vista la nota dell’1° ottobre 2025, dopo l’assegnazione del fascicolo al relatore, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il ricorso in oggetto, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministro dell'Interno del 16.06.22 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento- ufficio IV Area 1 – Polizia Amministrativa e di Sicurezza, prot. -OMISSIS-/PAS//U/009437/10171.20 del 04.07.22, notificato in data 04 luglio 2022 a mezzo pec, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente -OMISSIS-avverso il provvedimento di Divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta il 27 dicembre 2021 (prot. uscita n. 151488 del 27 dicembre 2021 - Fasc. n. 4472/2021/ 6D/Area 1 Bis);
vista la nota depositata il 1° ottobre 2025 in cui il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda oggetto del presente contenzioso costituisce giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO AS Di AP, Presidente
Rita Luce, Consigliere
CA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | MO AS Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.