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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2024, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
Composta dai magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel dott. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero1890 /2021 RGAC, vertente
TRA
Parte_1
(p.i. )in persona del l.r.p..t., rappresentata e difesa dai Prof. Avv ti Gian Luca Conti P.IVA_1
(c.f. )e (c.f. ) e con gli stessi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini,n 12, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Avvocatura Generale dello Stato
(cf.ADS80224030587), presso i cui uffici domicilia, in Roma, via dei Portoghesi,n 12 la rappresenta e difende ope legis.
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento canoni aggiuntivi di concessione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, innanzi questo Tribunale, la Parte_2 CP_2
per chiedere,
[...] previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
1, lett. a) e 2, comma 1 della L.R. n. 38/2013 (che ha previsto l'imposizione di un canone aggiuntivo)per contrasto con l'art. 117, Cost., in punto di riparto delle competenze fra Stato e
Regioni, nonchè con il diritto dell'Unione europea e con i canoni di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con gli artt. 23 e 120 Cost. ,
in via pregiudiziale, di accertare il proprio diritto alla proroga sino al 31 ottobre 2019 della concessione n. 894 dell'08/09/1980(ormai scaduta) di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal fiume Tirino, a servizio dell'impianto , sito in località Bussi Officine nel Parte_3
Comune di Bussi (PE),
e in via principale, di dichiarare l'inapplicabilità del canone aggiuntivo di cui all'art. 1 c. 1 lett. d) della l. Reg. n. 38 del 2013, il cui pagamento è stato richiesto dalla con la nota CP_2 CP_2 del – Org_1 Controparte_3 Org_2 [...]
prot. 0002910/21 del 5 gennaio 2021 in relazione all'utenza PE/D/92 , Organizzazione_3 per le annualità 2014 -2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020, ai sensi della L.R. 22 ottobre 2013,
n.38,nell'importo di € 1.065.042,40, oltre interessi.
A fondamento di tali richieste la società ricorrente ha rappresentato in fatto:
- di esercitare l'attività di produzione di energia elettrica in virtù della citata concessione,rilasciata con decreto n. 894 in data 08/09/1980, nella cui titolarità è subentrata alla
Org_4
- che quest'ultima aveva attivato, prima della scadenza della concessione (1982), il procedimento di proroga previsto dalla L.n. 529 del 1982 e stipulando con l' una CP_4 convenzione per regolare i lavori di ammodernamento e che l' in data 9 giugno 1997, CP_4 aveva trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici una proposta di proroga di 36, 7 anni della medesima concessione ,sino al il 31 ottobre 2019,senza ottenere risposta;
- che successivamente la medesima aveva formulato istanza di variazione Org_4 della durata della concessione fino al 31 ottobre 2019, ma il aveva ritardato nel Org_5 “formalizzare” il provvedimento di variazione della concessione, così che nelle more erano intervenuti il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ,con il quale, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, venivano conferite alle Regioni le funzioni relative alla gestione dei beni del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, e la L.R.Abruzzo n. 72/1998, che all' art. 75 prevedeva la competenza della CP_2 alla definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
- che sulla base di tali disposizioni normative, ritenendo che il D.lgs. n. 79 del 16 marzo
1999 abbia determinato l'abrogazione implicita della L. n. 529/1982 ed il conseguente inserimento che della concessione n.894 del settembre 1980 fra quelle prorogate per legge solo fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 12, comma 7, la ,ha escluso ogni Controparte_2 diritto della ricorrente ad ulteriore proroga ed in base alle previsioni della L.R. n. 38/2013 (che ha istituito un canone aggiuntivo per le concessioni di derivazione “scadute” a carico degli attuali concessionari dovuto a titolo transitorio “nelle more dell'espletamento della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione”, come previsto dalla normativa dell'Unione Europea)ha notificato la richiesta di pagamento qui contestata,con cui ha domandato il pagamento del complessivo importo di € 1.065.042,40;
- che, nelle more la ricorrente ha formulato una ulteriore istanza di proroga della concessione chiedendone l'estensione sino al 31 ottobre 2049, rigettata dalla Controparte_2 con la determinazione n. 204 del 17 settembre 2019 ;
- che tale determinazione è stata impugnata e con sentenza n. 121/2021 il TSAP ha respinto il ricorso e che, essendo stata impugnata anche detta pronuncia,il presente giudizio deve essere sospeso per pregiudizialità.
Tanto premesso,la società ricorrente contesta l'interpretazione della in relazione CP_2 all'abrogazione implicita delle previsioni della L. n. 529/1982 e sostiene che il D.Lgs. n.
79/1999, non ha comportato alcuna abrogazione esplicita o implicita delle citate norme e di aver diritto alla proroga domandata;
in ogni caso eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
La ha contestato le richieste della ricorrente e ne ha domandato il rigetto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che le SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4103 pubblicata in data 09/02/ 2023 hanno rigettato l'impugnazione avverso la sentenza n. 121/2021, onde l'irrilevanza dell'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità.
Nel merito le richieste della ricorrente non meritano accoglimento.
La citata giurisprudenza di legittimità, già espressasi nel precedente giudizio relativo alla richiesta di pagamento del canone aggiuntivo per il 2014, ha escluso l'ipotizzabilità di un diritto della ricorrente alla proroga della concessione rilasciatale per non aver ottenuto dal Org_5 all'epoca competente- il relativo provvedimento prima del trasferimento della competenza alla
Regione ex D. Lgs. 112/98.
In tali pronunce è stata statuita la necessità di un provvedimento espresso al riguardo, al di là dell'assenza di previsioni di decadenze automatiche contenute nel D. Lgs. 112/98 ; che non è stato impugnato il prolungato silenzio-rifiuto tenuto sulle reiterate richieste di proroga della ricorrente e che, comunque, il positivo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione nel rilasciare del decreto di proroga, non varrebbe a sostituire il provvedimento stesso.
Sulla base di tale condivise valutazioni circa l'insussistenza di un automatico diritto alla proroga desumibile dalla L. n. 529/82, la ricorrente potrebbe ritenersi al più titolare di una posizione di interesse legittimo, ai fini di istanze risarcitorie, estranee alla presente controversia,onde la questione dell' applicabilità o meno della L. n. 529/82, è priva di rilievo in relazione al domandato accertamento di una situazione di diritto inconfigurabile.
Anche le reiterate richieste della ricorrente (del 2009, 2010, 2018 e 2019) di conclusione procedimento amministrativo introdotto nella vigenza della L n.529/82 ed emissione del decreto di proroga non valgono a superare la corretta interpretazione normativa richiamata nell'ultima statuizione delle SS.UU (Cass. n. 4103/2023),secondo cui, in base al principio tempus regit actum, la nuova istanza del 2019 va valutata in base alle norme vigenti al tempo del provvedimento,e cioè dopo l'abrogazione delle previsioni della L.n. 529/1982 per incompatibilità con l'attuale ordinamento( che prevede l'impossibilità giuridica di rinnovare in via automatica una concessione di grande derivazione idroelettrica e l'obbligo dell'espletamento di una gara pubblica per l'assegnazione),poiché al momento della definizione di un procedimento amministrativo non rileva l'assetto normativo previsto alla data dell'atto che vi ha dato avvio,ma quello vigente al tempo in cui viene adottato il provvedimento finale,ed alla luce di tale assetto ne va valutata la legittimità.
Tali conclusioni escludono anche la rilevanza,ai fini della decisione, delle proposte questioni di costituzionalità in relazione L.R. n. 38/2013 (che ha previsto l'imposizione del canone aggiuntivo),sia in considerazione della non surrogabilità e necessità di un provvedimento espresso di proroga preesistente al momento del passaggio delle competenze statali alla Regione
,sia in base all'attuale assetto normativo (D.Lsl n. 79 della 1999),applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, secondo cui le grandi derivazioni vanno assegnate con procedimenti di evidenza pubblica,improntati alla ratio di liberalizzazione del mercato elettrico,onde sottrarlo a regimi di monopolio o oligopolio determinatisi nel vigore della L.n
529 del 1982, (che comunque,in relazione ai principi di uguaglianza e buona amministrazione, salvaguarda le posizioni dei concessionari già titolari degli impianti di derivazione, riconoscendo il diritto ad una proroga ultradecennale ex lege delle concessioni già scadute) .
Anche l' eccezione di prescrizione del credito Regionale,peraltro,non reiterata nelle conclusioni della è infondata: si evidenzia al riguardo che per l'annualità 2014 sussiste giudicato inter Pt_1 partes (in base alla pronuncia della Cass.n. 24898/2020),mentre per il 2015 non è contestato che il termine decennale sia stato interrotto con successive richieste di pagamento sino a quella contenuta nella nota n. 343338 in data 16.11.2020,notificata in data 16.11.2020( riscontrata dalla società con nota del 27.11.2020).
Il ricorso va,quindi,interamente rigettato e le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, e succ. modifiche(in base al valore della causa,ed valore medio)
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma,definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,così decide: -rigetta il ricorso proposto dalla nei confronti della;
Parte_2 Controparte_2
-condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della delle spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in € 34.001,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA.
Roma,14/01/2024 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Franca Mangano
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Gemma Carlomusto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
Composta dai magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel dott. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero1890 /2021 RGAC, vertente
TRA
Parte_1
(p.i. )in persona del l.r.p..t., rappresentata e difesa dai Prof. Avv ti Gian Luca Conti P.IVA_1
(c.f. )e (c.f. ) e con gli stessi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini,n 12, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Avvocatura Generale dello Stato
(cf.ADS80224030587), presso i cui uffici domicilia, in Roma, via dei Portoghesi,n 12 la rappresenta e difende ope legis.
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento canoni aggiuntivi di concessione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, innanzi questo Tribunale, la Parte_2 CP_2
per chiedere,
[...] previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
1, lett. a) e 2, comma 1 della L.R. n. 38/2013 (che ha previsto l'imposizione di un canone aggiuntivo)per contrasto con l'art. 117, Cost., in punto di riparto delle competenze fra Stato e
Regioni, nonchè con il diritto dell'Unione europea e con i canoni di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con gli artt. 23 e 120 Cost. ,
in via pregiudiziale, di accertare il proprio diritto alla proroga sino al 31 ottobre 2019 della concessione n. 894 dell'08/09/1980(ormai scaduta) di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal fiume Tirino, a servizio dell'impianto , sito in località Bussi Officine nel Parte_3
Comune di Bussi (PE),
e in via principale, di dichiarare l'inapplicabilità del canone aggiuntivo di cui all'art. 1 c. 1 lett. d) della l. Reg. n. 38 del 2013, il cui pagamento è stato richiesto dalla con la nota CP_2 CP_2 del – Org_1 Controparte_3 Org_2 [...]
prot. 0002910/21 del 5 gennaio 2021 in relazione all'utenza PE/D/92 , Organizzazione_3 per le annualità 2014 -2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020, ai sensi della L.R. 22 ottobre 2013,
n.38,nell'importo di € 1.065.042,40, oltre interessi.
A fondamento di tali richieste la società ricorrente ha rappresentato in fatto:
- di esercitare l'attività di produzione di energia elettrica in virtù della citata concessione,rilasciata con decreto n. 894 in data 08/09/1980, nella cui titolarità è subentrata alla
Org_4
- che quest'ultima aveva attivato, prima della scadenza della concessione (1982), il procedimento di proroga previsto dalla L.n. 529 del 1982 e stipulando con l' una CP_4 convenzione per regolare i lavori di ammodernamento e che l' in data 9 giugno 1997, CP_4 aveva trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici una proposta di proroga di 36, 7 anni della medesima concessione ,sino al il 31 ottobre 2019,senza ottenere risposta;
- che successivamente la medesima aveva formulato istanza di variazione Org_4 della durata della concessione fino al 31 ottobre 2019, ma il aveva ritardato nel Org_5 “formalizzare” il provvedimento di variazione della concessione, così che nelle more erano intervenuti il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ,con il quale, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, venivano conferite alle Regioni le funzioni relative alla gestione dei beni del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, e la L.R.Abruzzo n. 72/1998, che all' art. 75 prevedeva la competenza della CP_2 alla definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
- che sulla base di tali disposizioni normative, ritenendo che il D.lgs. n. 79 del 16 marzo
1999 abbia determinato l'abrogazione implicita della L. n. 529/1982 ed il conseguente inserimento che della concessione n.894 del settembre 1980 fra quelle prorogate per legge solo fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 12, comma 7, la ,ha escluso ogni Controparte_2 diritto della ricorrente ad ulteriore proroga ed in base alle previsioni della L.R. n. 38/2013 (che ha istituito un canone aggiuntivo per le concessioni di derivazione “scadute” a carico degli attuali concessionari dovuto a titolo transitorio “nelle more dell'espletamento della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione”, come previsto dalla normativa dell'Unione Europea)ha notificato la richiesta di pagamento qui contestata,con cui ha domandato il pagamento del complessivo importo di € 1.065.042,40;
- che, nelle more la ricorrente ha formulato una ulteriore istanza di proroga della concessione chiedendone l'estensione sino al 31 ottobre 2049, rigettata dalla Controparte_2 con la determinazione n. 204 del 17 settembre 2019 ;
- che tale determinazione è stata impugnata e con sentenza n. 121/2021 il TSAP ha respinto il ricorso e che, essendo stata impugnata anche detta pronuncia,il presente giudizio deve essere sospeso per pregiudizialità.
Tanto premesso,la società ricorrente contesta l'interpretazione della in relazione CP_2 all'abrogazione implicita delle previsioni della L. n. 529/1982 e sostiene che il D.Lgs. n.
79/1999, non ha comportato alcuna abrogazione esplicita o implicita delle citate norme e di aver diritto alla proroga domandata;
in ogni caso eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
La ha contestato le richieste della ricorrente e ne ha domandato il rigetto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che le SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 4103 pubblicata in data 09/02/ 2023 hanno rigettato l'impugnazione avverso la sentenza n. 121/2021, onde l'irrilevanza dell'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità.
Nel merito le richieste della ricorrente non meritano accoglimento.
La citata giurisprudenza di legittimità, già espressasi nel precedente giudizio relativo alla richiesta di pagamento del canone aggiuntivo per il 2014, ha escluso l'ipotizzabilità di un diritto della ricorrente alla proroga della concessione rilasciatale per non aver ottenuto dal Org_5 all'epoca competente- il relativo provvedimento prima del trasferimento della competenza alla
Regione ex D. Lgs. 112/98.
In tali pronunce è stata statuita la necessità di un provvedimento espresso al riguardo, al di là dell'assenza di previsioni di decadenze automatiche contenute nel D. Lgs. 112/98 ; che non è stato impugnato il prolungato silenzio-rifiuto tenuto sulle reiterate richieste di proroga della ricorrente e che, comunque, il positivo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione nel rilasciare del decreto di proroga, non varrebbe a sostituire il provvedimento stesso.
Sulla base di tale condivise valutazioni circa l'insussistenza di un automatico diritto alla proroga desumibile dalla L. n. 529/82, la ricorrente potrebbe ritenersi al più titolare di una posizione di interesse legittimo, ai fini di istanze risarcitorie, estranee alla presente controversia,onde la questione dell' applicabilità o meno della L. n. 529/82, è priva di rilievo in relazione al domandato accertamento di una situazione di diritto inconfigurabile.
Anche le reiterate richieste della ricorrente (del 2009, 2010, 2018 e 2019) di conclusione procedimento amministrativo introdotto nella vigenza della L n.529/82 ed emissione del decreto di proroga non valgono a superare la corretta interpretazione normativa richiamata nell'ultima statuizione delle SS.UU (Cass. n. 4103/2023),secondo cui, in base al principio tempus regit actum, la nuova istanza del 2019 va valutata in base alle norme vigenti al tempo del provvedimento,e cioè dopo l'abrogazione delle previsioni della L.n. 529/1982 per incompatibilità con l'attuale ordinamento( che prevede l'impossibilità giuridica di rinnovare in via automatica una concessione di grande derivazione idroelettrica e l'obbligo dell'espletamento di una gara pubblica per l'assegnazione),poiché al momento della definizione di un procedimento amministrativo non rileva l'assetto normativo previsto alla data dell'atto che vi ha dato avvio,ma quello vigente al tempo in cui viene adottato il provvedimento finale,ed alla luce di tale assetto ne va valutata la legittimità.
Tali conclusioni escludono anche la rilevanza,ai fini della decisione, delle proposte questioni di costituzionalità in relazione L.R. n. 38/2013 (che ha previsto l'imposizione del canone aggiuntivo),sia in considerazione della non surrogabilità e necessità di un provvedimento espresso di proroga preesistente al momento del passaggio delle competenze statali alla Regione
,sia in base all'attuale assetto normativo (D.Lsl n. 79 della 1999),applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, secondo cui le grandi derivazioni vanno assegnate con procedimenti di evidenza pubblica,improntati alla ratio di liberalizzazione del mercato elettrico,onde sottrarlo a regimi di monopolio o oligopolio determinatisi nel vigore della L.n
529 del 1982, (che comunque,in relazione ai principi di uguaglianza e buona amministrazione, salvaguarda le posizioni dei concessionari già titolari degli impianti di derivazione, riconoscendo il diritto ad una proroga ultradecennale ex lege delle concessioni già scadute) .
Anche l' eccezione di prescrizione del credito Regionale,peraltro,non reiterata nelle conclusioni della è infondata: si evidenzia al riguardo che per l'annualità 2014 sussiste giudicato inter Pt_1 partes (in base alla pronuncia della Cass.n. 24898/2020),mentre per il 2015 non è contestato che il termine decennale sia stato interrotto con successive richieste di pagamento sino a quella contenuta nella nota n. 343338 in data 16.11.2020,notificata in data 16.11.2020( riscontrata dalla società con nota del 27.11.2020).
Il ricorso va,quindi,interamente rigettato e le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, e succ. modifiche(in base al valore della causa,ed valore medio)
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma,definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,così decide: -rigetta il ricorso proposto dalla nei confronti della;
Parte_2 Controparte_2
-condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della delle spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in € 34.001,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA.
Roma,14/01/2024 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Franca Mangano
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Gemma Carlomusto