Decreto cautelare 13 settembre 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 11/12/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3416 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Mango, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Sondrio, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Prefettura di Sondrio del 3.9.2025, notificato in data 5.9.2025 prot. n. -OMISSIS-, che ha dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore di parte ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Sondrio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
- con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Sondrio ha dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza disposte nei confronti del sig. -OMISSIS-, a seguito del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
- con nota depositata in data 5.12.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto, per conto del suo assistito, che venga dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il sig. -OMISSIS- rinunciato all’inserimento nel progetto SAI che fa capo al Comune di -OMISSIS-;
- quanto dichiarato dal ricorrente non può considerarsi satisfattivo della pretesa azionata in giudizio ma palesa, comunque, il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti;
- stante la non manifesta infondatezza del ricorso - quantomeno con riferimento alle censure con cui viene invocato l’inserimento nel sistema di seconda accoglienza - si conferma l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto dalla competente commissione con decreto n. -OMISSIS-. La liquidazione del compenso spettante al difensore sarà effettuata con un separato provvedimento, da adottarsi previa presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
IA AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | GA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.