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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26059 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(PORTOGALLO, Parte_1
12/12/1991), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ANGOLA, Controparte_1
25/10/1989), con il patrocinio dell'avv. SAGRIPANTI ROBERTO e dell'avv. NIGLIO ELEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24/03/2025;
visto il ricorso con cui , Parte_1
premesso che dalla relazione con Controparte_1
è nato il figlio
[...] Persona_1
(Lisbona – Portogallo, 18/04/2019), riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento del predetto minore;
letta la comparsa di costituzione depositata da Controparte_1
che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di
[...]
giurisdizione del giudice italiano adito atteso che il figlio comune delle parti
è nato e risiede stabilmente ed abitualmente in Portogallo ove frequenta l'asilo;
sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 24/03/2025,
ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta;
ritenuta la fondatezza della pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, atteso che è pacifico che il figlio minore delle parti è nato e risiede stabilmente e da sempre in Portogallo a Lisbona
unitamente alla madre, salvo un breve periodo di alcuni mesi in cui la 3
ricorrente, a fine 2024, ovvero in epoca successiva al deposito del ricorso,
ha vissuto in Italia a Viareggio per poi far ritorno a Lisbona ove
[...]
frequenta l'asilo, come ammesso e dichiarato dalla stessa ricorrente Per_1
alla prima udienza;
ritenuto che è del tutto irrilevante e ininfluente la circostanza che la stessa istante abbia conservato la residenza anagrafica in Italia, a Roma,
avendo dichiarato di vivere e dimorare in Portogallo sin dal 2003;
rilevato che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1111/2019, Le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore
risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite;
ritenuto che il concetto di residenza rilevante ai fini che qui interessano e secondo la normativa sovranazionale è concetto fattuale che identifica il luogo di dimora abituale nel cui contesto sociale, familiare e scolastico il minore è stabilmente inserito, a prescindere dalle risultanze anagrafiche;
ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito e che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26059/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
4
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26059 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(PORTOGALLO, Parte_1
12/12/1991), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ANGOLA, Controparte_1
25/10/1989), con il patrocinio dell'avv. SAGRIPANTI ROBERTO e dell'avv. NIGLIO ELEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letti ed esaminati gli atti della causa in epigrafe indicata, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 24/03/2025;
visto il ricorso con cui , Parte_1
premesso che dalla relazione con Controparte_1
è nato il figlio
[...] Persona_1
(Lisbona – Portogallo, 18/04/2019), riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento del predetto minore;
letta la comparsa di costituzione depositata da Controparte_1
che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di
[...]
giurisdizione del giudice italiano adito atteso che il figlio comune delle parti
è nato e risiede stabilmente ed abitualmente in Portogallo ove frequenta l'asilo;
sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 24/03/2025,
ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta;
ritenuta la fondatezza della pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, atteso che è pacifico che il figlio minore delle parti è nato e risiede stabilmente e da sempre in Portogallo a Lisbona
unitamente alla madre, salvo un breve periodo di alcuni mesi in cui la 3
ricorrente, a fine 2024, ovvero in epoca successiva al deposito del ricorso,
ha vissuto in Italia a Viareggio per poi far ritorno a Lisbona ove
[...]
frequenta l'asilo, come ammesso e dichiarato dalla stessa ricorrente Per_1
alla prima udienza;
ritenuto che è del tutto irrilevante e ininfluente la circostanza che la stessa istante abbia conservato la residenza anagrafica in Italia, a Roma,
avendo dichiarato di vivere e dimorare in Portogallo sin dal 2003;
rilevato che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1111/2019, Le
autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore
risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite;
ritenuto che il concetto di residenza rilevante ai fini che qui interessano e secondo la normativa sovranazionale è concetto fattuale che identifica il luogo di dimora abituale nel cui contesto sociale, familiare e scolastico il minore è stabilmente inserito, a prescindere dalle risultanze anagrafiche;
ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti si impone la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito e che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26059/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
4
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi