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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 449 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Di Buono;
- attrice - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Marvulli;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la compagine societaria ha Controparte_1
evocato in giudizio la convenuta in epigrafe deducendo che: a) in data 18.11.2019 aveva concluso con (società che gestisce la struttura ricettiva all'interno del residence Controparte_2
“Nicola's Village”) un contratto c.d. “vuoto per pieno” avente ad oggetto la fornitura di n. 50 alloggi e dei relativi servizi turistico-alberghieri (ad esclusione del servizio di animazione, che sarebbe rimasto a carico dell'attrice) all'interno della citata struttura sita in Villapiana Scalo (CS) alla , con validità di tre anni (stagioni estive 2020 - 2021 - 2022), per 84 Parte_1
notti a stagione a decorrere dal 14 giugno 2020, al prezzo pattuito di € 500.000,00 a stagione, iva inclusa, da versarsi a mezzo titoli da consegnare alla firma del contratto de quo e da incassare a scadenze prefissate;
b) a causa della pandemia Covid-19, le parti - con accordo integrativo del
13.5.2020 - avevano “congelato” l'esecuzione del suddetto contratto per la stagione estiva 2020; c) con riferimento alla stagione 2021 parte convenuta si era resa inadempiente, in quanto non aveva erogato i servizi alberghieri in conformità agli obblighi contrattualmente assunti, così determinando una “mole impressionante di lamentele e richieste risarcitorie per vacanza rovinata pervenute alla ad opera di clienti che hanno soggiornato presso il fatti Controparte_1 CP_2 CP_3 dimostrano che l'offerta turistica presso la struttura ha raccolto recensioni e feedback profondamente negativi. Dunque è stata la gestione della struttura a causare una danno economico
e di immagine professionale alla ”; d) in ragione di detto “grave inadempimento Controparte_1 contrattuale” ascritto a controparte, aveva proposto di risolvere il predetto contratto e sottoscrivere un nuovo accordo consistente “in collaborazione commerciale con allotment su 20/25 camere di contingente a tariffe vantaggiose” (proposta, però, rifiutata dalla società convenuta).
Ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'On. Tribunale di Castrovillari adito, contrariis rejectis: A. Dichiarare che il contratto commerciale stipulato tra le parti è risolto per grave inadempimento della B. Controparte_2
Per l'effetto, condannare la al pagamento della somma pari ad € 100.000,00 Controparte_2
a titolo di danno patrimoniale, o nella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia;
C.
Condannare inoltre la al pagamento della somma pari ad € 100.000,00 a Controparte_2
titolo di danno non patrimoniale, o nella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia;
D.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.5.2022 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha Controparte_2
contestato le deduzioni e le domande di parte attrice, evidenziando la totale correttezza della propria condotta ed eccependo, di contro, l'inadempimento posto in essere da parte attrice che non aveva proseguito l'esecuzione del contratto de quo per la stagione 2022, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. rigettare la domanda attorea così come proposta con atto di citazione del 16.02.2022, in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
2. accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto: - dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 18.11.2019 per il grave inadempimento della Controparte_1
[...
- condannare la al pagamento in favore della della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare altresì la al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2
[... della somma di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova orale.
All'udienza cartolare del 7.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
2. A tale ordine di considerazioni va, altresì, aggiunto che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che qualora
l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto di adempiere alla propria obbligazione dell'altra, e alla risoluzione del contratto deve conseguire l'esame della eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 22/05/2019, n. 13827).
3. Circa, poi, l'individuazione della natura giuridica entro cui sussumere il contratto per la fornitura di alloggi e servizi alberghieri stipulato tra le parti odierne contendenti e contenente la formula convenzionale dell'allotment, va osservato che nella prassi commerciale turistica l'allotment designa una formula contrattuale per l'acquisizione della disponibilità di servizi turistici;
in sostanza, attraverso di esso l'agenzia di viaggi o il gestore di piattaforme telematiche ottiene dalle strutture alberghiere la possibilità di riservarsi, per un determinato periodo e ad un prezzo concordato, un certo lotto di camere;
l'accordo di allotment può essere considerato un negozio giuridico preparatorio rispetto alla stipula di contratti di prestazione di servizi turistici e la sua disciplina si differenzia a seconda che si tratti di allotment senza garanzia, con garanzia (c.d. “vuoto per pieno”) oppure di free sale hotel.
Nel primo caso si configura una ipotesi negoziale riconducibile agli schemi della proposta irrevocabile e dell'esercizio del diritto di opzione, giacché ad esso viene riconosciuto una specie di diritto di opzione in vista della conclusione di un numero predeterminato di contratti turistici stipulati con il terzo utente finale.
Con il contratto di allotment vuoto per pieno, invece, si perfeziona un vero e proprio contratto atipico alberghiero, avente per oggetto “una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale” (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 707 del 22 gennaio 2002). La particolarità che connota tale tipologia contrattuale è la possibilità per l'organizzatore/agenzia viaggi di “acquistare” pacchetti di camere e servizi ad un prezzo tendenzialmente più favorevole, con obbligo di pagare il corrispettivo indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.
Infine, il contratto di allotment free sale si configura quale appalto di servizi ex art. 1677 c.c., nell'ambito del quale l'intermediario gestisce la vendita dei servizi in virtù di un mandato ricevuto dal fornitore ex art. 1703 c.c., con diritto di ricevere una commissione sul prezzo di vendita ricavato dalla collocazione sul mercato dei contratti turistici.
Nel caso di specie, quello stipulato dalle parti integra un contratto di allotment con la formula
“vuoto per pieno”, profilo - questo - che assume rilievo ai fini della valutazione dell'inadempimento dedotto dalle parti poiché, da un lato, il tour operator si impegna al pagamento di tutte le camere ed i servizi opzionati (indipendentemente dall'effettiva conferma ed impiego da parte della struttura), mentre l'altra parte deve assicurare il servizio offerto sotto il versante qualitativo e quantitativo. Più in particolare, in base al regolamento negoziale in esame, i paciscenti avevano concordato un corrispettivo di € 500.000,00 a stagione, da versarsi mediante otto rate, con durata contrattuale convenuta in 3 anni (nello specifico, per la stagione 2020 dal 14.6.2020 al 6.9.2020, per il 2021 dal
13.6.2021 al 5.9.2021 e per il 2022 dal 12.6.2022 al 4.9.2022.
Va, altresì, registrato che costituisce circostanza pacifica che, a causa della nota pandemia Covid-
19, il contratto non abbia comprensibilmente avuto esecuzione per la stagione 2020.
Parte convenuta si era impegnata a fornire alla società “n. 50 apparthotel bilocali CP_1 comfort deluxe” con “servizi privati completi di doccia, TV color, mini frigo, mentre tutti i servizi facoltativi o extra, tipo l'aria climatizzata (nell'ambiente principale e non presente in tutti gli alloggi), l'angolo cottura, ecc. sarà a richiesta del cliente (alla prenotazione e salvo disponibilità)
e verrà pagato in loco il relativo utilizzo, come pubblicato nell'allegato B che sarà parte integrante del presente contratto ”, inoltre, “la 1° colazione, il pranzo e la cena a buffet”, “incluso l'utilizzo di tutte le attrezzature della struttura ed il servizio spiaggia presso il Lido convenzionato (a c.a. 400 m dal Nicola's Village) composto da un ombrellone e da due lettini dalla 4° fila in poi ad alloggio e come meglio specificato nell'allegato B. Eventuali richieste di ombrelloni in 1°-2° e 3° fila saranno da richiedere alla prenotazione e contestualmente, salvo disponibilità, verrà quantificato il supplemento da saldare in loco.” (art. 4 delle condizioni contrattuali rubricato “contratto garantito”), nonché, “pulizia giornaliera degli alloggi, cambio infrasettimanale della biancheria da letto e cambio a giorni alterni degli asciugamani da bagno;
”; mentre, “di comune accordo, le parti stabiliscono che sarà di totale cura e spese della Gigante, il servizio di animazione diurna e serale fino alle 24:00 . . . così come anche la responsabilità degli impianti audio e luci per tale servizio, in merito la struttura fornirà solo un punto di allaccio per gli impianti da allestire…” (art. 5 rubricato
“Servizi e costi del contratto garantito”).
4. Operato tale preliminare inquadramento, nel procedere ad un apprezzamento complessivo del comportamento delle parti al fine di stabilire la sussistenza o meno (e la relativa ascrivibilità) di quell'inadempimento che giustifichi la risoluzione invocata da ambo le parti, va da subito osservato come l'attrice non abbia dato prova rigorosa del “grave inadempimento” ascritto all'odierna convenuta.
Invero, in data 6.10.2021, ha chiesto la risoluzione del contratto de quo e la Controparte_1
stipula di un nuovo accordo, adducendo - quale giustificazione addotta a fondamento dello scioglimento del rapporto in essere - “questioni collegate all'emergenza creata dal Covid-19” (v. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta), per poi - successivamente al rifiuto della società convenuta del 15.11.2021 (v. doc. n. 3 fascicolo parte convenuta) ed alla conseguente diffida ad adempiere del 23.11.2021 (v. doc. n. 6 fascicolo parte convenuta) - contestare la prestazione dei servizi alberghieri, non ritenuta adeguata, in ragione delle lamentele pervenute dai clienti della
(v. doc. n. 4 pec del 3.12.2021) e relative alla stagione estiva 2021. Controparte_4
Ebbene, dall'esame della documentazione relativa alle rimostranze sollevate dai clienti (v. doc. n.
12 fascicolo attrice) si evince, innanzitutto, come parte di esse attenessero alla rilevata non corrispondenza tra i servizi concretamente offerti dalla struttura e quelli normalmente offerti da un villaggio turistico (“Più un residence che un villaggio”, “Struttura non da villaggio ma residence”,
“Il villaggio è pessimo”, “nel villaggio dv stiamo nn siamo stati tanto bene”); d'altra parte, la struttura alberghiera è un residence, come specificatamente indicato nel contratto di allotment
(residence “Nicola's Village”).
Altri clienti hanno lamentato l'assenza dell'aria condizionata (servizio, questo, che nel contratto de quo era stato stabilito essere a pagamento); altri, ancora, hanno lamentato un'animazione insufficiente (“animazione? Inesistente”, “Animazione inesistente, senza alcun tipo di coinvolgimento, la noia mi ha fatto scappare dal villaggio”, “Animazione formata da 3 ragazzini inesperti quindi inesistente ma con tessere club profumatamente pagate”, “Animazione zero”, “Nn fanno niente animazione zerooooo”), ma per tale servizio fu pattiziamente stabilito che esso era a carico esclusivo della stessa attrice.
Alcune lamentele relative alle prestazioni poste a carico di parte convenuta hanno riguardato l'asserita scarsa qualità del cibo fornito ai pasti (“cibo scadente”, “cibo ripetitivo e a mio parere spesso immangiabile”, “colazione povera…pranzo e cena 1 piatto unico non a buffet come da contratto mattina e sera di antipasto con salumi è pesce al centro immangiabile è inguardabile pasta con molto olio…per non parlare del ferragosto paste secche per dolce”, “ristorante e pessimo riciclano il mangiare dal pranzo alla cena, non e adatto a tutte fasce di età degli ospiti
Praticamente non e adatto poca scelta e cucinato male, pasta scotta e fredda, sempre le stesse cose”, “colazione abbondante, no problem. Il resto è da rivedere completamente. antipasto a buffet come si legge dal sito non si è mai visto, mari e monti insieme, inguardabile, il dolce? una volta a settimana e neanche artigianale, un tiramisù accettabile, ma CONFEZIONATO”, etc.), anche se con pareri talvolta contrastanti (“colazione povera solo mini cornettini ma alle 8,00 potresti non trovare molto, pranzo e cena 1 piatto unico non a buffet come da contratto” “colazione abbondante, no problem” “cibo con solo 2 scelte di piatti”).
Passando all'esame delle risultanze testimoniali emerse all'esito dell'espletata istruttoria, le dichiarazioni dei testi appaiono rilevanti al fine di ritenere non ascrivibile a parte convenuta un inadempimento di non scarsa importanza idoneo a legittimare la risoluzione richiesta dall'attrice.
Invero, il teste - dipendente della escusso all'udienza del Testimone_1 Controparte_1
21.4.2023 - sulla circostanza n. 3 della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., di parte attrice (“Vero che la ha promosso e pubblicizzato il sui canali web, sui Controparte_1 Parte_2
canali social, presso le fiere turistiche, presso la propria clientela, presentandolo come una struttura rientrante nel circuito ?”) ha così dichiarato: “Confermo la circostanza 3) CP_5
essendo una esclusiva commerciale della come vendita;
per cui vendita e Parte_3
promozione veniva fatta dalla Gigante con video dimostrativi e promozionali e rappresentando la struttura come doveva essere rappresentata tanto ciò è vero la struttura è stata sempre full”; sulla circostanza n. 5 (“Vero che lei personalmente ha assistito ad episodi nei quali i clienti della che soggiornavano presso il nella stagione estiva Controparte_1 Parte_2
2021, lamentavano la scarsa qualità del servizio ricevuto, ed in particolare cibo scadente, personale scortese, mancanza aria condizionata, mancanza ventilatori, piscina sporca, limitazioni al servizio di animazione?”), ha dichiarato: “: Confermo la circostanza 5) e preciso che oltre tutto ciò che mi si legge in circostanza posso aggiungere che le rimostranze riguardavano anche la mancanza di bagnino;
di una reception diurna testimoniata con documentazione fotografica.
Preciso che le lamentele venivano effettuate dai clienti o con comunicazione telefonica e via mail.
Io sono il direttore commerciale e per sopperire alle predette lamentele mi recavo ogni settimana dal 18 giugno 2021 al 4 settembre 2021 e quindi ogni sabato la mia presenza era in struttura”; sulla circostanza n. 7 (“Vero che lei personalmente ha chiesto ai responsabili della
[...]
di rimediare con urgenza alle lamentele dei clienti che soggiornavano presso il CP_2
, senza mai ricevere alcun riscontro positivo?") ha così dichiarato: Parte_2
“Confermo la circostanza 7) e preciso che io quotidianamente telefonavo ai responsabili della struttura e mandavo anche mail per sopperire alle lamentele dei clienti senza ricevere alcun riscontro e pertanto il sabato mi recavo in loco”; sulla circostanza n. 4 della memoria ex art. 183, n.
3, c.p.c., di parte attrice (“Vero che lei personalmente ha assistito ad episodi nei quali i clienti della che soggiornavano presso il nella stagione estiva Controparte_1 Parte_2
2021, lamentavano la scarsa qualità del servizio ricevuto, ed in particolare cibo scadente, personale scortese, mancanza aria condizionata, mancanza ventilatori, piscina sporca, limitazioni al servizio di animazione?”) ha risposto: “confermo la circostanza 4) ricordo l'episodio dove abbiamo dovuto far pranzare a spese nostre circa 45 camere su 50 presso il Lido dove il Villaggio si appoggiava per il servizio spiaggia. Questo perché le troppe lamentele stavano danneggiando
l'immagine della Il presente episodio si è verificato il 28 agosto 2021”. CP_1
Il teste - anch'egli dipendente della escusso all'udienza del Testimone_2 Controparte_1
16.2.2024 - sulle medesime circostanze, dopo aver premesso “Sono il marito della titolare della
e sono anche dipendente e mi occupo del marketing e commercializzazione della CP_1 struttura” ha così dichiarato: “Confermo la circostanza 3) e tanto posso riferire perché sono stato proprio io che mi sono occupato del marketing e della pubblicità del anche nelle Parte_4
fiere. Preciso che la gestione ci garantiva un servizio ottimale perché doveva essere un prodotto
Club riservato a famiglie con bambini piccoli.”; “Confermo la circostanza 5) e preciso che io con il mio collega ci siamo recati tutti i sabati presso il Villaggio ed i nostri clienti, perché Tes_1
preciso che i clienti del villaggio erano i clienti della Gigante, si lamentavano dei servizi offerti. In particolare le lamentele riguardavano tutti i servizi con particolare riferimento alla piscina dove, per legge, doveva esserci un assistente bagnanti che invece è rimasto solo due settimane. Preciso che la nostra presenza era dalla mattina dalle 10.30 con pausa pranzo che non avveniva mai presso la struttura e rimanevamo in struttura fino alle 18.00 del sabato fino al completamento del check- in”; “Confermo la circostanza 7) e preciso che spesso anche telefonicamente chiedevamo ai titolari della di rimediare alle lamentele. Il nostro errore è stato di non inviare una pec”. Pt_4
Ebbene, ritiene questo Tribunale che nella direzione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai predetti testi deponga il fatto - del tutto inverosimile, tanto più ove si consideri la robusta consistenza della prestazione di pagamento incombente in capo a parte attrice sulla base delle intercorse pattuizioni contrattuali - che, nonostante le lamentele ricevute, la stessa non si sia determinata a contestare tempestivamente e per iscritto alla controparte tali presunti inadempimenti ed a diffidarla ad adempiere puntualmente le prestazioni dedotte in contratto già nel corso della stagione estiva 2021; del pari altrettanto strano ed inverosimile appare il fatto che ambo i predetti testi - peraltro soggetti qualificati, essendo il primo qualificato quale “direttore commerciale” ed il secondo “marito della titolare della ed anche dipendente addetto al marketing ed CP_1
alla commercializzazione della struttura” - nonostante le ricevute lamentate sulla qualità dei pasti, non fossero presenti né a pranzo (avendo dichiarato che la loro pausa pranzo non avveniva presso la struttura), né a cena (avendo dichiarato che la loro permanenza in struttura si protraeva fino alle
18,00), al fine di accertare la qualità del servizio offerto e, dunque, la veridicità di quanto reclamato dai clienti.
Di contro, dalle risultanze delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta emerge prova della completezza e adeguatezza delle prestazioni rese dalla Controparte_2
Ed infatti, il teste , escussa all'udienza del 16.2.2024 sulla circostanza n. 3 della Testimone_3
memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. di parte convenuta (“vero che sempre nel periodo di cui al punto sub 1) i villeggianti lamentavano l'assenza dell'animazione e della navetta per la spiaggia della struttura, nonché le dimensioni della piscina e la distanza dal mare”), premesso che “Mio marito è il cugino del titolare della . . Nel periodo di riferimento io svolgevo attività Parte_5 lavorativa di capo sala nel ristorante.”, ha così dichiarato: “Con riferimento alla circostanza 3) posso solo dire di essere a conoscenza delle lamentele dei villeggianti per gli animatori che erano pochi in quanto pervenivano a me in quanto capo sala”; sulla circostanza n. 4 (“vero che il sig. ed il sig. della ripetutamente invitati presso la Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1 struttura in Villa Piana (CS) si presentavano nella stessa, omettendo di preavvertire, nella CP_2 settimana dal 26 al 31 luglio 2021 all'ora del pranzo, per verificare il cibo somministrato”) ha dichiarato: “Confermo la circostanza 4) preciso che sono stata io che ho apparecchiato e servito dal buff ai sigg.ri e ma non sapevo che erano della Gigante. Per me erano due Tes_1 Tes_2
ospiti e ricordo che si sono complimentati per il cibo. A fine serata ho sentito parlare i sigg,ri e sono andata in direzione e lì ho saputo che erano della ”; sulla circostanza n. 6 (“vero che CP_1 nel periodo dal 13 giugno 2021 al 5 settembre 2021 quotidianamente la ha Controparte_2 servito nel Nicola's Village per colazione: cornetti, biscotti, torte, caffè, latte, frutta, marmellate, burro, merendine, fiocchi d'avena e succhi;
per pranzo e cena: antipasto, due primi, due secondi, contorni, frutta, dolce vino e acqua, variati giornalmente, oltre alla pasta in bianco ed al pomodoro”), ha riferito: “Confermo la circostanza 6) e tanto posso dire perché io stesso ne preparavo il buffet e lo dispensavo”; ed, ancora, sulla circostanza n. 7 (“vero che nel periodo di cui al punto sub 6) ogni giorno la garantiva nella struttura il riassortimento del Controparte_2 cibo per ogni pasto sino alla chiusura del ristorante all'orario previsto”) ha dichiarato: “Confermo la circostanza 7) perché ero io stesso che provvedevo al rimpiazzo delle teglie una volta che finivano”.
Il teste , escusso all'udienza del 15.3.2024 sulle circostanze nn. 4, 6 e 7 sopra Testimone_4 richiamate, premesso di aver “avuto rapporti di lavoro con la come aiuto cuoco”, Parte_5
ha così dichiarato: “Confermo la circostanza 4) e possi riferire di ricordare che in quella settimana ho notato due visi nuovi che si sono accomodati per mangiare nel mentre io sporzionavo il cibo e quindi mi trovavo al buffet. Non sono a conoscenza se avessero avvisato;
quello che posso dire è che a noi in cucina non hanno comunicato nulla.”, “Con riferimento alla circostanza 4) posso solo dire che le persone passavano tutte dal buffet ed io chiedevo a fine pranzo se lo stesso era stato di gradimento. Così ho fatto anche con i sigg.ri e a cui ho chiesto se il pranzo era di Tes_1 Tes_2 loro gradimento e loro mi hanno risposto che era tutto molto buono.”; ed, ancora “Confermo la circostanza 6) che noi quotidianamente offrivamo quanto indicato in circostanza.”, “Confermo la circostanza 7) e tanto posso riferire perché io insieme ad una collega ci occupavamo del rimpiazzo del cibo. Per cui appena finito provvedevamo al rimpiazzo e alcuni clienti facevano anche il bis”,
“Nel periodo che ho lavorato nessuno mi ha mai fatto delle contestazioni sul cibo”.
In conclusione, può dedursi che alle problematiche riscontrate dai clienti abbia contribuito non solo il carente servizio di animazione fornito dalla stessa attrice, ma anche la non corretta promozione della struttura fatta dalla medesima: difatti, nello stesso video pubblicitario CP_1 realizzato dalla la struttura veniva descritta come un villaggio (e non come un CP_1
residence), peraltro con prezzo con formula “tutto incluso” (v. doc. n. 24, memoria 183, n. 2 parte convenuta, con inclusi i servizi di aria condizionata e navetta per la spiaggia), così di fatto fornendo informazioni inesatte sui servizi offerti ed ingenerando false aspettative in capo ai clienti.
Per di più, di fronte a tali rimostranze e nonostante dichiari che la convenuta sia rimasta sorda alle stesse, parte attrice - evidentemente non ritenendo l'altrui inadempimento di grave entità - solo a stagione estiva 2021 ampiamente spirata ha richiesto la modifica del contratto in essere, senza peraltro operare alcun riferimento a presunti inadempimenti contrattuali imputabili a parte convenuta, sollecitando unicamente la stipula di un nuovo accordo, così palesando la volontà di continuare la collaborazione commerciale con la Controparte_2
Alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, la domanda attorea di risoluzione contrattuale, al pari dell'annessa azione risarcitoria, non può che essere rigettata.
5. Va accolta, di contro, la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata da parte convenuta, dovendosi al riguardo considerare che - in difetto di prova di alcun inadempimento contrattuale alla medesima ascrivibile - evidentemente connotato da illegittimità appare il comportamento della che ha deciso di interrompere il rapporto negoziale de quo e CP_1 cessare l'adempimento dell'obbligazione negoziale dalla medesima assunta.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che l'inadempimento della sia tale da Controparte_1
giustificare la risoluzione del contratto per grave inadempimento a sé stessa ascrivibile in via esclusiva.
6. Venendo all'esame dell'ulteriore domanda con cui la convenuta ha invocato il ristoro del pregiudizio asseritamente patito in termini di mancato guadagno patrimoniale e di danno all'immagine, va premesso che costituisce ius receptum il principio secondo cui “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (ex multis, Cass., sez. III, sent. n. 5960/2005).
La Suprema Corte di Cassazione ha in più di un'occasione chiarito come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui viene invocato il risarcimento (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 18 marzo 2022, n. 8941: “Questa Corte ha chiarito - cfr. Cass. 11/11/2019, n. 28991- che l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Ha poi precisato che sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione, dall'inadempimento - nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento; pertanto, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che, a carico del creditore della prestazione, grava solo l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di specie, dunque, la ricorrenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento avrebbero dovuto costituire oggetto dell'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta”).
Va ulteriormente osservato che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova - sia pure indiziaria (in coerenza con quanto sopra esposto) - dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi, appunto, i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto solo in presenza di elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (cfr. Cass. civ., sez. II, 03/09/1994, n. 7647 e, più di recente, negli stessi termini, Cass. civ., sez. VI, 08/03/2018, n. 5613).
Nell'odierna fattispecie, è da ritenersi che la parte istante non abbia dato prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danni di cui ha invocato il ristoro.
In particolare, la convenuta ha chiesto, quale posta di danno patrimoniale da lucro cessante, che le venisse corrisposta la somma di € 200.000,00 a titolo di mancato guadagno che avrebbe verosimilmente conseguito per le stagioni 2022 e 2023 laddove il contratto de quo fosse stato regolarmente adempiuto dalla società convenuta, tenuto conto che per l'anno 2021 (anno in cui il contratto ha avuto esecuzione) aveva conseguito un utile pari ad € 100.000,00”, all'uopo producendo il bilancio 2021 ed il bilancio provvisorio 2022 (v. docc. nn. 25 e 26 allegati alla memoria istruttoria n. 2), dai quali emergerebbe che l'utile di € 100.000,00 conseguito nell'anno
2021 sarebbe sfumato nell'anno successivo.
Orbene, detto che alcuna documentazione è stata depositata in ordine al bilancio relativo all'anno
2023, va osservato che i prospetti economici allegati dalla richiedente costituiscono delle mere rappresentazioni di parte, sostanzialmente inintelligibili, giacché non supportate da alcuna scrittura contabile o fiscale (libri giornale, fatture delle prestazioni ricevute e contabili dei pagamenti effettuati) che faccia ritenere provato l'assunto prospettato.
In altri termini, non vi è alcun concreto elemento documentale che consenta di procedere, nella determinazione del pregiudizio che la società istante assume di aver subito, alla traduzione in termini monetari dell'area del danno allegato, ma non specificamente identificato.
Non viene data alcuna dimostrazione (documentale) di nessuno degli aspetti economici del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (in termini di prestazioni rese, di remunerazione delle stesse, di margine di guadagno, ecc.), né alcun valore probatorio ai fini della quantificazione del danno da mancato guadagno può attribuirsi alle fatture allegate (v. doc. n. 27), unicamente richiamate in allegato da parte convenuta, senza alcuna spiegazione in merito alla portata ed alla incidenza delle stesse sulla spiegata domanda risarcitoria.
Da ultimo, non secondario rilievo assume il fatto che parte istante non ha financo allegato che, per le annualità 2022 e 2023 ed a causa della condotta contra legem serbata dall'attrice, gli alloggi de quibus non sarebbero stati in alcun modo utilizzati.
Siffatta carenza assertiva e probatoria rende all'evidenza esplorativa la pur avanzata richiesta di espletamento di espletamento di una c.t.u..
6.1 Neppure può essere riconosciuto ristoro al presunto pregiudizio all'immagine che la
[...]
riferisce di aver patito in conseguenza dell'inadempimento delle società attrice e che Parte_6 avrebbe comportato “una seria compromissione della sua credibilità, competitività e capacità concorrenziale sul mercato e dunque danni alla sua immagine”.
Anche in questo ambito alcun danno in re ipsa può essere risarcito, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. civ., sez. III, 10/07/2023, n.
19551). Nel caso in esame, manca del tutto la stessa allegazione di elementi fattuali dai quali desumere la lesione del diritto a vedere preservata l'immagine commerciale e la reputazione economica dell'impresa convenuta.
Risultano tamquam non esset i richiami di parte convenuta alla “denuncia di violazione dei diritti di esclusiva dei marchi di titolarità della Nicolaus Tour srl, nonché di atti di concorrenza sleale nel pubblico del segno “Nicolas Club Village” arbitrariamente utilizzato dalla senza CP_1
l'apostrofo a fini pubblicitari, creando così similitudine e confusione con il marchio Nicolaus”, senza l'allegazione di elementi probatori a sostegno di tali assunti.
Anche in parte qua, dunque, la domanda di risarcimento danni va integralmente respinta.
Per gli stessi motivi non può essere accolta l'istanza di liquidazione equitativa dei danni ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto per insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione, “Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Ed ancora, “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393)” (Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 18 marzo
2022, n. 8941).
Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni, osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa (cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.
Pertanto, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata in via riconvenzionale da parte convenuta.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio - considerato il solo parziale accoglimento delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta (nella specie, la sola domanda di risoluzione) - ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per disporne la compensazione per metà, dovendo la restante metà essere posta a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di difficoltà delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 449/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da Controparte_1
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto intercorso tra le odierne parti in causa per grave
[...] inadempimento ascrivibile in via esclusiva a Controparte_1
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da Controparte_2
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere - in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - la metà delle spese e competenze di lite del presente giudizio che viene liquidata in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.