TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 05/08/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 511/2023 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 17/01/1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iafano del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in MI D'CO (NA) alla Via Raffaello n. 8 è elettivamente domiciliata come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], CO C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Moca del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 57 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA nonché
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3 in data 15/12/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Mirabile del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli (NA) al Viale della Resistenza, Parco Armonia n. 221 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
e
Avv. , in qualità di curatrice speciale di Controparte_3 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] in data 13/02/2007,
[...] C.F._4 giusta nomina conferita dal Giudice rel. con ordinanza del 3.4.2024, domiciliata in Sulmona (AQ) alla Via San Polo n. 64;
1 CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: disconoscimento giudiziale di paternità.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 20-21 maggio 2025.
: “…si insiste affinché l'On. Giudice adito accolga la domanda proposta Parte_1 dall'istante sig.ra , ovvero accertare e dichiarare ex art. 263 c.c. che il minore Parte_1
non è il figlio del sig. , disponendo gli Parte_2 Controparte_2 adempimenti di rito presso la casa Comunale. Chiede, pertanto, assegnarsi la causa a sentenza concedendo, qualora l'On. Giudicante lo ritenga opportuno, i termini di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuire al procuratore antistatario per anticipo fattone”.
: “si riporta alle richieste di cui agli atti sin qui depositati, insistendo per Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta. (affinché l'On. Giudice adito Voglia: a. dichiarare che il minore Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F. e registrato
[...] CodiceFiscale_5 presso il Comune di Gualtieri come figlio di e , non è figlio del CO Controparte_2 sig. , per come erroneamente annotato agli atti di nascita;
b. per l'effetto, Controparte_2 ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita del piccolo e l'adozione di ogni altro e Parte_2 consequenziale provvedimento di legge, con conseguente cancellazione del cognome del “padre”; c. condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze legali del presente CO giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d. valutare, ai fini della soccombenza, il comportamento processuale tenuto dalla sig.ra CP_1
)”.
[...]
: “Si rimette, dunque, all'On.le Tribunale di Sulmona il difficile compito di CO bilanciare la verità del concepimento, così come accertata dal CTU, dr , secondo cui Persona_1
“le analisi condotte dimostrano che è possibile escludere la paternità di su Controparte_2 [...]
”, con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello Parte_2 status acquisito. Come pure si rimette all'On.le Tribunale di valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'iniziativa di controparte considerato che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale l'esercizio dell'azione di cui all'art. 263 c.c. è inammissibile nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia avvenuto con la consapevolezza della sua falsità biologica (Ordinanza Tribunale di Firenze 30/07/2015, Tribunale Napoli 28/04/2000). In ultimo, l'ineccepibile condotta della sig. che, si ribadisce, non si è mai opposta alla domanda attorea CO rimettendo al Giudice tutti gli accertamenti del caso (cfr. pagg. 3 e 6 della comparsa di costituzione e verbale di udienza dell'11.07.2024), deve necessariamente essere tenuta in considerazione anche ai fini delle spese legali e di giustizia che dovranno essere poste tutte a carico dell'attrice la quale, tra l'altro, ha chiesto la condanna della convenuta solo in caso di sua opposizione (cfr. conclusioni atto introduttivo del giudizio)”.
La curatrice speciale del minore: “che Codesto On.le Tribunale, previo accertamento 2 dell'ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. voglia in caso di esito positivo, valutare la sussistenza dell'obbligo in capo al Sig.
di contribuire alle spese di mantenimento del minore sia con riferimento al Controparte_2 periodo antecedente la detta impugnazione e sia con riferimento al periodo futuro, tenendo conto delle possibilità economiche del medesimo”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 25.9.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e , ciascuno in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] CO sul minore , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che il minore , nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. e registrato presso il Comune di Gualtieri come figlio di C.F._4 CP_1
e , non è figlio del sig. , per come erroneamente
[...] Controparte_2 Controparte_2 annotato agli atti di nascita;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita del piccolo
e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, con Parte_2 conseguente cancellazione del cognome del “padre”;
3. il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, spese generali, IVA e CPA in caso di opposizione della convenuta;
4. CO dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
La ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha esposto:
- di essere la sorella di;
Controparte_2
- che in data 30.06.2018 ha contratto matrimonio concordatario con Controparte_2 CP_1
, e contestualmente, nell'atto matrimoniale, ha riconosciuto quale figlio naturale il minore
[...]
, figlio di nato da una precedente relazione di Parte_2 CO quest'ultima;
- che il riconoscimento del figlio naturale, annotato in data 18.10.2018 a margine del certificato di nascita del minore, non è stato portato a conoscenza della famiglia di origine di;
Controparte_2
-che al momento del concepimento del minore e non si conoscevano e non c'era CP_2 CP_1 alcun legame fra i due;
-che in precedenza il minore portava il cognome “ , in quanto era stato riconosciuto quale CP_4 figlio naturale da tale “ ”, che successivamente ha ottenuto dichiarazione di Persona_2 esclusione della paternità con sentenza n. 2/2013 emessa dal Tribunale di Sulmona e passata in giudicato il 24/02/2014;
- che dopo tale data il minore ha assunto esclusivamente il cognome della madre;
Parte_2
-che nel corso dell'unione coniugale sono insorti insanabili contrasti tra i coniugi e CP_2 [...]
, i quali attualmente sono in fase di separazione, e tale circostanza non ha consentito a CP_1
di instaurare un legame stabile e duraturo col figlio riconosciuto;
Controparte_2
-che di fatto, non vi è alcun rapporto tra e il figlio riconosciuto, atteso che vivono Controparte_2 in regioni diverse e le loro rispettive condizioni di salute non ne consentono lo spostamento, in quanto è affetto da grave cecità, cui si sono aggiunte altre gravi e degeneranti Controparte_2 patologie che ne impediscono il movimento, mentre il minore risulta affetto da “tetraparesi spastica con leucomalacia post anossica”;
- di avere interesse a proporre azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale
3 effettuato dal fratello , essendosi assunta la cura del medesimo, impossibilitato a Controparte_2 provvedere autonomamente alle esigenze quotidiane;
Ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al PM.
3.Con memoria difensiva del 16.2.2024 si è costituito , in proprio e nella qualità Controparte_2 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , aderendo Parte_2 alla domanda proposta da e deducendo: Parte_1
-di aver contratto matrimonio concordatario con in data 30.6.2018 e di avere in CO tale circostanza proceduto al riconoscimento del di lei figlio unicamente dietro insistenza della moglie;
-che il riconoscimento è stato trascritto solo in data 18.10.2018 a margine dell'atto di nascita del minore, a seguito di numerose istanze presentate da presso il Tribunale di Reggio CO
Emilia;
-di essersi visto costretto a lasciare la casa coniugale poco dopo il matrimonio, a seguito di insanabili contrasti, essendo malato gravemente e privato dell'assistenza della moglie, ed essere così tornato nella propria famiglia d'origine per ottenere assistenza medica e cura;
-che il minore presenta una grave condizione di handicap che non gli consente alcuno spostamento né la possibilità di instaurare un legame a distanza con il presunto padre, anch'egli gravemente malato;
-che in effetti il minore e il deducente non hanno alcun rapporto. Ha concluso come in atti.
4.Con comparsa del 20.3.2024 si è costituita , in proprio e nella qualità di esercente CO la responsabilità genitoriale sul figlio minore, dichiarando di non opporsi alla domanda attorea, rilevando la necessità di provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore e rimettendo al Tribunale gli accertamenti riguardanti l'ammissibilità e la fondatezza della pretesa di Parte_1
.
[...]
In merito ai fatti dedotti dall'attrice, ha precisato:
-di aver conosciuto nei primi anni frequentandolo assiduamente;
Controparte_2 Pt_3
-di aver contratto matrimonio negli anni successivi, durante i quali la frequentazione con CP_2 era sporadica, con e in costanza di matrimonio con quest'ultimo è nato il figlio Persona_2
; Parte_2
-di aver promosso nel 2009, già separata da azione di disconoscimento di paternità nei CP_4 confronti del coniuge, affetto da impotenza generandi;
-di aver successivamente ripreso a frequentarsi assiduamente con , con il quale nel Controparte_2
2013 ha iniziato una convivenza stabile in Emilia-Romagna, acquistando una casa nel 2016;
-che nel 2018 e hanno contratto matrimonio civile e contestualmente, visto il CP_1 CP_2 forte legale di amore, il marito ha deciso di riconoscere legalmente come figlio proprio;
Pt_2
-di essersi trovata nel mese di novembre 2019, in conseguenza di un aneurisma che ha colpito che ha riportato un grave handicap visivo e lo ha costretto ad un lungo periodo di cure CP_2 mediche e terapie, ad accudire da sola figlio e marito e tale circostanza ha indotto la coppia a trasferirsi in Abruzzo;
-nel mese di settembre 2022 ha deciso di abbandonare la famiglia per andare a vivere con CP_2 la sorella e dopo alcuni giorni ha comunicato alla moglie la volontà di pervenire ad una Parte_1
4 separazione consensuale, soprattutto nell'interesse del figlio, ma da tale data è venuto meno alle sue responsabilità coniugali e genitoriali. Ha concluso come in atti.
5.All'udienza del 21.3.2024 il difensore di ha rappresentato la necessità di CO integrare il contraddittorio mediante la nomina di un curatore speciale del minore.
Il Giudice, con ordinanza del 3.04.2024, ha nominato curatrice speciale del minore l'Avv.
del Foro di Sulmona, rinviando per il prosieguo all'udienza dell'11.7.2024 e Controparte_3 assegnando termine sino alla predetta udienza per la costituzione in giudizio.
6.Con comparsa del 3.7.2024 si è costituita la curatrice speciale del minore, deducendo:
-di aver provveduto, successivamente alla nomina, ad incontrare il minore Parte_2
, presso l'abitazione della madre in Raiano alla via Caravaggio n.
[...] CO
58, cercando di interloquire con lui, ma, viste le problematiche di salute del ragazzo, affetto fin dalla nascita da “tetraparesi spastica con leucomalacia post anossica”, non è stato di fatto possibile acquisire dallo stesso alcuna informazione;
-che dai contatti con il Servizio Sociale del Comune di Raiano risultano attivati a beneficio del minore i servizi di integrazione scolastica e trasporto scolastico e richiesti (nel mese di maggio 2024) il servizio di trasporto sociale per accompagnare il minore alla riabilitazione e (nel mese di giugno 2024) il servizio di Assistenza Domiciliare Handicap;
-che non svolge alcuna attività lavorativa, in quanto si occupa prevalentemente CO del figlio, che necessita di assistenza continua;
-che il minore coabita con la madre e la nonna materna, la quale, oltre a prendersi cura del ragazzo, contribuisce con le proprie risorse al sostentamento della famiglia;
-che il minore percepisce una indennità pari ad € 530,00 circa mensili mentre la madre CP_1
percepisce l'assegno unico del figlio pari ad € 304,89 mensili;
[...]
-che non versa alcun mantenimento in favore del minore. Controparte_2
La curatrice ha riservato conclusioni.
7.La causa è stata istruita mediante CTU genetica/ematologica a cura del dott. di Persona_1
Pescara, il quale ha concluso evidenziando che le analisi condotte escludono la paternità di sul minore . Controparte_2 Parte_2
8. All'udienza del 12.2.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale della causa l'udienza cartolare del 21.5.2025, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità proposta da , in Parte_1 qualità di sorella e caregiver di , è meritevole di accoglimento. Controparte_2
L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità è volta a caducare gli effetti del riconoscimento del figlio naturale, seppur correttamente formalizzato, e postula la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che ha inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio, non risultando sufficiente la prova della sola incertezza che detto rapporto sussista (Cass. Civ., sentenza n. 17970 del 11.09.2015).
5 La relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo (Cfr. Cass. 3976/2022), in particolare attraverso analisi genetiche, che costituiscono lo strumento più attendibile per accertare l'assenza del legame biologico (Cass. 6025/2015).
Quanto alla legittimazione ad agire, l'art. 263 c.c. prevede che l'azione può essere proposta non solo dall'autore del riconoscimento e dal figlio, ma anche da chi abbia un interesse concreto e attuale (in tal senso Cass. 16093/2020; Cass. 9305/2017); in presenza di gravi impedimenti fisici del riconoscente e in mancanza di un curatore formale, è ammissibile l'azione proposta da un familiare (nella specie, la sorella), che dimostri di avere cura e assistenza effettiva del soggetto autore del riconoscimento, e quindi un interesse diretto alla rimozione dello status: ha Parte_1 quindi legittimamente proposto l'azione, essendo sorella del riconoscente e avendo assunto concretamente la cura e l'assistenza del medesimo, impossibilitato ad esercitare autonomamente i propri diritti a causa delle sue gravi condizioni di salute. L'azione, altresì, è stata proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 263 ultimo comma c.c.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, non rileva che l'autore del riconoscimento – come nel caso che ci occupa - fosse consapevole di non essere il padre biologico del minore.
Altresì, vertendosi nell'ambito di diritti indisponibili, la mancata contestazione di CO in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non può assumere alcuna valenza probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel merito, l'indagine ematologica ed immunogenetica del DNA, che costituisce lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (Cass. 6025/2015), ha consentito di escludere con assoluta certezza che il minore non è figlio di (“le analisi condotte escludono la paternità di Controparte_2 Controparte_2 sul minore ”). Parte_2
Alla stregua dell'esito univoco dell'elaborato peritale, non opposto dalle parti, il Collegio ritiene provato che non è padre del minore . Controparte_2 Parte_2
Ai fini dell'accoglimento della domanda, tuttavia, trattandosi di una materia in cui sono coinvolti diritti fondamentali della persona e, in particolare, l'identità del soggetto riconosciuto, occorre che il giudice proceda ad una attenta valutazione comparativa degli interessi coinvolti: da un lato l'interesse alla verità biologica e genetica (cd. favor veritatis), dall'altro l'interesse del ragazzo alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, a tutela del proprio diritto all'identità personale, quest'ultimo non più necessariamente correlato alla verità biologica, ma connesso ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia (ex multis, Corte Cost., sentenza n. 272/2017; Cass. Civ., 4791/2020).
Il disconoscimento non comporta, infatti, la prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un equo bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione sulla base del caso concreto: “il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro. L'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di 6 tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello status di cui all'art. 263 cod. civ.” (Corte Cost. sentenza 127/2020) .
Tra gli elementi dei quali il giudice deve tener conto nel suddetto bilanciamento, la Corte costituzionale ha indicato il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore, la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, la durata del rapporto di filiazione, l'eventuale consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento, e, infine, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. Inoltre, la valutazione deve essere condotta in termini di attualità, secondo il criterio guida dell'immanenza dell'interesse del minore, in considerazione dell'evoluzione della condizione del soggetto.
Nel caso in esame, il minore, nato nel 2007, risulta gravemente affetto sin dalla nascita da tetraparesi spastica con leucomalacia post anossica e necessita di assistenza continua.
Dalla documentazione allegata da , è emerso che in precedenza (ossia dalla nascita e fino CP_1 al 2014) il minore ha portato il cognome “ , in quanto è stato riconosciuto quale figlio CP_4 naturale dal precedente coniuge di , , e che solo con sentenza n. CO Persona_2
2/2013, passata in giudicato il 24.02.2014, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato che il minore non è figlio di all'esito del giudizio incardinato da . Persona_2 CO
Il ragazzo è stato dipoi riconosciuto da nel 2018, all'età di Parte_2 Controparte_2 undici anni. A far data dal mese di novembre 2019 – ossia a distanza di appena un anno dal matrimonio e dall'avvenuto riconoscimento - è stato colpito da aneurisma carotideo che CP_2 lo ha costretto ad un lungo periodo di cure mediche e terapie. In conseguenza di tale circostanza, ha riportato un grave handicap visivo e successivamente, ha cominciato a soffrire di una CP_2 forma depressiva con sbalzi frequenti dell'umore che lo hanno portato ad affidarsi, seppure in maniera discontinua, ad uno psicoterapeuta. Inoltre, nel corso dell'unione coniugale sono insorti insanabili contrasti e dall'anno 2022 fra le parti è cessata la convivenza, atteso che si è CP_2 trasferito a vivere a MI D'CO insieme alla sorella, con contestuale interruzione di ogni comunicazione fra i coniugi.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, dunque, è emerso che successivamente al riconoscimento non si è mai instaurato un legame affettivo concreto e stabile tra Controparte_2
e ed anzi, a partire dal 2022, ha interrotto ogni contatto e sostegno Parte_2 Controparte_2 materiale o morale nei confronti del ragazzo, trasferendosi a vivere in un'altra regione, presso l'abitazione dell'attrice.
Nel corso del giudizio , rendendo dichiarazioni spontanee, ha ribadito le Controparte_2 circostanze che lo hanno indotto ad effettuare il riconoscimento del ragazzo e la propria impossibilità a frequentare il ragazzo, a causa delle proprie condizioni di salute e della distanza fisica, ma anche in ragione della situazione conflittuale in essere con il coniuge CO
(“Non posso rapportarmi al ragazzo in queste condizioni e con la distanza che c'è; inoltre, la mamma non vuole che io contatti il minore anche se adesso ribadisce il contrario. Non intrattengo il rapporto con non per mia volontà ma per cause di forza maggiore. Confermo che non Pt_2 sono il padre e che la mi ha sempre detto che il riconoscimento era funzionale ad attività CP_1 quotidiane, come il riprenderlo a scuola o per poter esercitare le facoltà di padre in caso di ricovero ospedaliero. Se ho firmato qualcosa l'ho fatto in buona fede, sono stato raggirato senza un motivo,
7 poiché avrei accettato il ragazzo ugualmente”).
Ad avviso del Tribunale, le gravi condizioni di salute di entrambi i soggetti, la distanza fisica e la situazione di insanabile conflitto fra e rendono impossibile anche Controparte_2 CO per il futuro la ripresa di qualsiasi forma di relazione, anche telefonica, fra le parti.
Inoltre, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età. Parte_2
L'analisi del bilanciamento degli interessi, condotta alla luce dei fatti rappresentati, della mancata costruzione di un consolidato rapporto di filiazione e della sopraggiunta maggiore età del ragazzo, conduce a ritenere prevalente, nel caso che ci occupa, il favor veritatis.
Invero in questo contesto, l'impugnazione del riconoscimento non solo non arreca pregiudizio all'individuo, ma anzi tutela il suo diritto alla verità biologica e alla identità personale, liberandolo da un vincolo giuridico non corrispondente alla realtà biologica e affettiva.
Neppure può rinvenirsi nel cognome di un radicato elemento identificativo del ragazzo, CP_2 atteso che successivamente all'impugnato riconoscimento il predetto cognome è stato aggiunto a quello materno, che invece ha sempre caratterizzato l'identità e le origini del giovane.
Alla luce di quanto esposto, la cancellazione del cognome “ e la cessazione dello status CP_2 di figlio riconosciuto corrispondono non solo alla verità biologica, ma anche al preminente interesse del soggetto, ormai maggiorenne, ad essere identificato e tutelato nel proprio contesto familiare reale, composto dalla madre e dalla famiglia materna, che da sempre si prendono cura di lui.
In conclusione, la domanda va accolta nella sua interezza, con la conseguente cancellazione del cognome dal cognome di e l'annotazione della CP_2 Parte_2 presente sentenza a margine dell'atto di nascita.
La sostanziale adesione alla stessa da parte dei resistenti consente l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di , Parte_1
e in pari quota. Controparte_2 CO
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, e registrato presso il Comune di Gualtieri come figlio di C.F._4 CO
e , non è figlio del sig. , per come erroneamente annotato agli atti Controparte_2 Controparte_2 di nascita;
-dispone la cancellazione del cognome dal cognome di CP_2 Parte_2
;
[...]
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gualtieri l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita di;
Parte_2
-compensa integralmente le spese di lite;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di , e Parte_1 Controparte_2 [...]
in parti uguali tra loro;
CP_1
8 -liquida i compensi del curatore speciale del minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 511/2023 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 17/01/1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Iafano del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in MI D'CO (NA) alla Via Raffaello n. 8 è elettivamente domiciliata come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], CO C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Moca del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 57 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA nonché
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3 in data 15/12/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Mirabile del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli (NA) al Viale della Resistenza, Parco Armonia n. 221 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
e
Avv. , in qualità di curatrice speciale di Controparte_3 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] in data 13/02/2007,
[...] C.F._4 giusta nomina conferita dal Giudice rel. con ordinanza del 3.4.2024, domiciliata in Sulmona (AQ) alla Via San Polo n. 64;
1 CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: disconoscimento giudiziale di paternità.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 20-21 maggio 2025.
: “…si insiste affinché l'On. Giudice adito accolga la domanda proposta Parte_1 dall'istante sig.ra , ovvero accertare e dichiarare ex art. 263 c.c. che il minore Parte_1
non è il figlio del sig. , disponendo gli Parte_2 Controparte_2 adempimenti di rito presso la casa Comunale. Chiede, pertanto, assegnarsi la causa a sentenza concedendo, qualora l'On. Giudicante lo ritenga opportuno, i termini di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuire al procuratore antistatario per anticipo fattone”.
: “si riporta alle richieste di cui agli atti sin qui depositati, insistendo per Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta. (affinché l'On. Giudice adito Voglia: a. dichiarare che il minore Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F. e registrato
[...] CodiceFiscale_5 presso il Comune di Gualtieri come figlio di e , non è figlio del CO Controparte_2 sig. , per come erroneamente annotato agli atti di nascita;
b. per l'effetto, Controparte_2 ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita del piccolo e l'adozione di ogni altro e Parte_2 consequenziale provvedimento di legge, con conseguente cancellazione del cognome del “padre”; c. condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze legali del presente CO giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d. valutare, ai fini della soccombenza, il comportamento processuale tenuto dalla sig.ra CP_1
)”.
[...]
: “Si rimette, dunque, all'On.le Tribunale di Sulmona il difficile compito di CO bilanciare la verità del concepimento, così come accertata dal CTU, dr , secondo cui Persona_1
“le analisi condotte dimostrano che è possibile escludere la paternità di su Controparte_2 [...]
”, con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello Parte_2 status acquisito. Come pure si rimette all'On.le Tribunale di valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'iniziativa di controparte considerato che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale l'esercizio dell'azione di cui all'art. 263 c.c. è inammissibile nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia avvenuto con la consapevolezza della sua falsità biologica (Ordinanza Tribunale di Firenze 30/07/2015, Tribunale Napoli 28/04/2000). In ultimo, l'ineccepibile condotta della sig. che, si ribadisce, non si è mai opposta alla domanda attorea CO rimettendo al Giudice tutti gli accertamenti del caso (cfr. pagg. 3 e 6 della comparsa di costituzione e verbale di udienza dell'11.07.2024), deve necessariamente essere tenuta in considerazione anche ai fini delle spese legali e di giustizia che dovranno essere poste tutte a carico dell'attrice la quale, tra l'altro, ha chiesto la condanna della convenuta solo in caso di sua opposizione (cfr. conclusioni atto introduttivo del giudizio)”.
La curatrice speciale del minore: “che Codesto On.le Tribunale, previo accertamento 2 dell'ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. voglia in caso di esito positivo, valutare la sussistenza dell'obbligo in capo al Sig.
di contribuire alle spese di mantenimento del minore sia con riferimento al Controparte_2 periodo antecedente la detta impugnazione e sia con riferimento al periodo futuro, tenendo conto delle possibilità economiche del medesimo”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 25.9.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e , ciascuno in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] CO sul minore , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Voglia l'intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che il minore , nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. e registrato presso il Comune di Gualtieri come figlio di C.F._4 CP_1
e , non è figlio del sig. , per come erroneamente
[...] Controparte_2 Controparte_2 annotato agli atti di nascita;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita del piccolo
e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, con Parte_2 conseguente cancellazione del cognome del “padre”;
3. il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, spese generali, IVA e CPA in caso di opposizione della convenuta;
4. CO dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
La ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha esposto:
- di essere la sorella di;
Controparte_2
- che in data 30.06.2018 ha contratto matrimonio concordatario con Controparte_2 CP_1
, e contestualmente, nell'atto matrimoniale, ha riconosciuto quale figlio naturale il minore
[...]
, figlio di nato da una precedente relazione di Parte_2 CO quest'ultima;
- che il riconoscimento del figlio naturale, annotato in data 18.10.2018 a margine del certificato di nascita del minore, non è stato portato a conoscenza della famiglia di origine di;
Controparte_2
-che al momento del concepimento del minore e non si conoscevano e non c'era CP_2 CP_1 alcun legame fra i due;
-che in precedenza il minore portava il cognome “ , in quanto era stato riconosciuto quale CP_4 figlio naturale da tale “ ”, che successivamente ha ottenuto dichiarazione di Persona_2 esclusione della paternità con sentenza n. 2/2013 emessa dal Tribunale di Sulmona e passata in giudicato il 24/02/2014;
- che dopo tale data il minore ha assunto esclusivamente il cognome della madre;
Parte_2
-che nel corso dell'unione coniugale sono insorti insanabili contrasti tra i coniugi e CP_2 [...]
, i quali attualmente sono in fase di separazione, e tale circostanza non ha consentito a CP_1
di instaurare un legame stabile e duraturo col figlio riconosciuto;
Controparte_2
-che di fatto, non vi è alcun rapporto tra e il figlio riconosciuto, atteso che vivono Controparte_2 in regioni diverse e le loro rispettive condizioni di salute non ne consentono lo spostamento, in quanto è affetto da grave cecità, cui si sono aggiunte altre gravi e degeneranti Controparte_2 patologie che ne impediscono il movimento, mentre il minore risulta affetto da “tetraparesi spastica con leucomalacia post anossica”;
- di avere interesse a proporre azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale
3 effettuato dal fratello , essendosi assunta la cura del medesimo, impossibilitato a Controparte_2 provvedere autonomamente alle esigenze quotidiane;
Ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al PM.
3.Con memoria difensiva del 16.2.2024 si è costituito , in proprio e nella qualità Controparte_2 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , aderendo Parte_2 alla domanda proposta da e deducendo: Parte_1
-di aver contratto matrimonio concordatario con in data 30.6.2018 e di avere in CO tale circostanza proceduto al riconoscimento del di lei figlio unicamente dietro insistenza della moglie;
-che il riconoscimento è stato trascritto solo in data 18.10.2018 a margine dell'atto di nascita del minore, a seguito di numerose istanze presentate da presso il Tribunale di Reggio CO
Emilia;
-di essersi visto costretto a lasciare la casa coniugale poco dopo il matrimonio, a seguito di insanabili contrasti, essendo malato gravemente e privato dell'assistenza della moglie, ed essere così tornato nella propria famiglia d'origine per ottenere assistenza medica e cura;
-che il minore presenta una grave condizione di handicap che non gli consente alcuno spostamento né la possibilità di instaurare un legame a distanza con il presunto padre, anch'egli gravemente malato;
-che in effetti il minore e il deducente non hanno alcun rapporto. Ha concluso come in atti.
4.Con comparsa del 20.3.2024 si è costituita , in proprio e nella qualità di esercente CO la responsabilità genitoriale sul figlio minore, dichiarando di non opporsi alla domanda attorea, rilevando la necessità di provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore e rimettendo al Tribunale gli accertamenti riguardanti l'ammissibilità e la fondatezza della pretesa di Parte_1
.
[...]
In merito ai fatti dedotti dall'attrice, ha precisato:
-di aver conosciuto nei primi anni frequentandolo assiduamente;
Controparte_2 Pt_3
-di aver contratto matrimonio negli anni successivi, durante i quali la frequentazione con CP_2 era sporadica, con e in costanza di matrimonio con quest'ultimo è nato il figlio Persona_2
; Parte_2
-di aver promosso nel 2009, già separata da azione di disconoscimento di paternità nei CP_4 confronti del coniuge, affetto da impotenza generandi;
-di aver successivamente ripreso a frequentarsi assiduamente con , con il quale nel Controparte_2
2013 ha iniziato una convivenza stabile in Emilia-Romagna, acquistando una casa nel 2016;
-che nel 2018 e hanno contratto matrimonio civile e contestualmente, visto il CP_1 CP_2 forte legale di amore, il marito ha deciso di riconoscere legalmente come figlio proprio;
Pt_2
-di essersi trovata nel mese di novembre 2019, in conseguenza di un aneurisma che ha colpito che ha riportato un grave handicap visivo e lo ha costretto ad un lungo periodo di cure CP_2 mediche e terapie, ad accudire da sola figlio e marito e tale circostanza ha indotto la coppia a trasferirsi in Abruzzo;
-nel mese di settembre 2022 ha deciso di abbandonare la famiglia per andare a vivere con CP_2 la sorella e dopo alcuni giorni ha comunicato alla moglie la volontà di pervenire ad una Parte_1
4 separazione consensuale, soprattutto nell'interesse del figlio, ma da tale data è venuto meno alle sue responsabilità coniugali e genitoriali. Ha concluso come in atti.
5.All'udienza del 21.3.2024 il difensore di ha rappresentato la necessità di CO integrare il contraddittorio mediante la nomina di un curatore speciale del minore.
Il Giudice, con ordinanza del 3.04.2024, ha nominato curatrice speciale del minore l'Avv.
del Foro di Sulmona, rinviando per il prosieguo all'udienza dell'11.7.2024 e Controparte_3 assegnando termine sino alla predetta udienza per la costituzione in giudizio.
6.Con comparsa del 3.7.2024 si è costituita la curatrice speciale del minore, deducendo:
-di aver provveduto, successivamente alla nomina, ad incontrare il minore Parte_2
, presso l'abitazione della madre in Raiano alla via Caravaggio n.
[...] CO
58, cercando di interloquire con lui, ma, viste le problematiche di salute del ragazzo, affetto fin dalla nascita da “tetraparesi spastica con leucomalacia post anossica”, non è stato di fatto possibile acquisire dallo stesso alcuna informazione;
-che dai contatti con il Servizio Sociale del Comune di Raiano risultano attivati a beneficio del minore i servizi di integrazione scolastica e trasporto scolastico e richiesti (nel mese di maggio 2024) il servizio di trasporto sociale per accompagnare il minore alla riabilitazione e (nel mese di giugno 2024) il servizio di Assistenza Domiciliare Handicap;
-che non svolge alcuna attività lavorativa, in quanto si occupa prevalentemente CO del figlio, che necessita di assistenza continua;
-che il minore coabita con la madre e la nonna materna, la quale, oltre a prendersi cura del ragazzo, contribuisce con le proprie risorse al sostentamento della famiglia;
-che il minore percepisce una indennità pari ad € 530,00 circa mensili mentre la madre CP_1
percepisce l'assegno unico del figlio pari ad € 304,89 mensili;
[...]
-che non versa alcun mantenimento in favore del minore. Controparte_2
La curatrice ha riservato conclusioni.
7.La causa è stata istruita mediante CTU genetica/ematologica a cura del dott. di Persona_1
Pescara, il quale ha concluso evidenziando che le analisi condotte escludono la paternità di sul minore . Controparte_2 Parte_2
8. All'udienza del 12.2.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale della causa l'udienza cartolare del 21.5.2025, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità proposta da , in Parte_1 qualità di sorella e caregiver di , è meritevole di accoglimento. Controparte_2
L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità è volta a caducare gli effetti del riconoscimento del figlio naturale, seppur correttamente formalizzato, e postula la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che ha inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio, non risultando sufficiente la prova della sola incertezza che detto rapporto sussista (Cass. Civ., sentenza n. 17970 del 11.09.2015).
5 La relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo (Cfr. Cass. 3976/2022), in particolare attraverso analisi genetiche, che costituiscono lo strumento più attendibile per accertare l'assenza del legame biologico (Cass. 6025/2015).
Quanto alla legittimazione ad agire, l'art. 263 c.c. prevede che l'azione può essere proposta non solo dall'autore del riconoscimento e dal figlio, ma anche da chi abbia un interesse concreto e attuale (in tal senso Cass. 16093/2020; Cass. 9305/2017); in presenza di gravi impedimenti fisici del riconoscente e in mancanza di un curatore formale, è ammissibile l'azione proposta da un familiare (nella specie, la sorella), che dimostri di avere cura e assistenza effettiva del soggetto autore del riconoscimento, e quindi un interesse diretto alla rimozione dello status: ha Parte_1 quindi legittimamente proposto l'azione, essendo sorella del riconoscente e avendo assunto concretamente la cura e l'assistenza del medesimo, impossibilitato ad esercitare autonomamente i propri diritti a causa delle sue gravi condizioni di salute. L'azione, altresì, è stata proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 263 ultimo comma c.c.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, non rileva che l'autore del riconoscimento – come nel caso che ci occupa - fosse consapevole di non essere il padre biologico del minore.
Altresì, vertendosi nell'ambito di diritti indisponibili, la mancata contestazione di CO in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non può assumere alcuna valenza probatoria ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel merito, l'indagine ematologica ed immunogenetica del DNA, che costituisce lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (Cass. 6025/2015), ha consentito di escludere con assoluta certezza che il minore non è figlio di (“le analisi condotte escludono la paternità di Controparte_2 Controparte_2 sul minore ”). Parte_2
Alla stregua dell'esito univoco dell'elaborato peritale, non opposto dalle parti, il Collegio ritiene provato che non è padre del minore . Controparte_2 Parte_2
Ai fini dell'accoglimento della domanda, tuttavia, trattandosi di una materia in cui sono coinvolti diritti fondamentali della persona e, in particolare, l'identità del soggetto riconosciuto, occorre che il giudice proceda ad una attenta valutazione comparativa degli interessi coinvolti: da un lato l'interesse alla verità biologica e genetica (cd. favor veritatis), dall'altro l'interesse del ragazzo alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, a tutela del proprio diritto all'identità personale, quest'ultimo non più necessariamente correlato alla verità biologica, ma connesso ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia (ex multis, Corte Cost., sentenza n. 272/2017; Cass. Civ., 4791/2020).
Il disconoscimento non comporta, infatti, la prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un equo bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione sulla base del caso concreto: “il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro. L'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di 6 tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello status di cui all'art. 263 cod. civ.” (Corte Cost. sentenza 127/2020) .
Tra gli elementi dei quali il giudice deve tener conto nel suddetto bilanciamento, la Corte costituzionale ha indicato il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore, la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, la durata del rapporto di filiazione, l'eventuale consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento, e, infine, l'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. Inoltre, la valutazione deve essere condotta in termini di attualità, secondo il criterio guida dell'immanenza dell'interesse del minore, in considerazione dell'evoluzione della condizione del soggetto.
Nel caso in esame, il minore, nato nel 2007, risulta gravemente affetto sin dalla nascita da tetraparesi spastica con leucomalacia post anossica e necessita di assistenza continua.
Dalla documentazione allegata da , è emerso che in precedenza (ossia dalla nascita e fino CP_1 al 2014) il minore ha portato il cognome “ , in quanto è stato riconosciuto quale figlio CP_4 naturale dal precedente coniuge di , , e che solo con sentenza n. CO Persona_2
2/2013, passata in giudicato il 24.02.2014, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato che il minore non è figlio di all'esito del giudizio incardinato da . Persona_2 CO
Il ragazzo è stato dipoi riconosciuto da nel 2018, all'età di Parte_2 Controparte_2 undici anni. A far data dal mese di novembre 2019 – ossia a distanza di appena un anno dal matrimonio e dall'avvenuto riconoscimento - è stato colpito da aneurisma carotideo che CP_2 lo ha costretto ad un lungo periodo di cure mediche e terapie. In conseguenza di tale circostanza, ha riportato un grave handicap visivo e successivamente, ha cominciato a soffrire di una CP_2 forma depressiva con sbalzi frequenti dell'umore che lo hanno portato ad affidarsi, seppure in maniera discontinua, ad uno psicoterapeuta. Inoltre, nel corso dell'unione coniugale sono insorti insanabili contrasti e dall'anno 2022 fra le parti è cessata la convivenza, atteso che si è CP_2 trasferito a vivere a MI D'CO insieme alla sorella, con contestuale interruzione di ogni comunicazione fra i coniugi.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, dunque, è emerso che successivamente al riconoscimento non si è mai instaurato un legame affettivo concreto e stabile tra Controparte_2
e ed anzi, a partire dal 2022, ha interrotto ogni contatto e sostegno Parte_2 Controparte_2 materiale o morale nei confronti del ragazzo, trasferendosi a vivere in un'altra regione, presso l'abitazione dell'attrice.
Nel corso del giudizio , rendendo dichiarazioni spontanee, ha ribadito le Controparte_2 circostanze che lo hanno indotto ad effettuare il riconoscimento del ragazzo e la propria impossibilità a frequentare il ragazzo, a causa delle proprie condizioni di salute e della distanza fisica, ma anche in ragione della situazione conflittuale in essere con il coniuge CO
(“Non posso rapportarmi al ragazzo in queste condizioni e con la distanza che c'è; inoltre, la mamma non vuole che io contatti il minore anche se adesso ribadisce il contrario. Non intrattengo il rapporto con non per mia volontà ma per cause di forza maggiore. Confermo che non Pt_2 sono il padre e che la mi ha sempre detto che il riconoscimento era funzionale ad attività CP_1 quotidiane, come il riprenderlo a scuola o per poter esercitare le facoltà di padre in caso di ricovero ospedaliero. Se ho firmato qualcosa l'ho fatto in buona fede, sono stato raggirato senza un motivo,
7 poiché avrei accettato il ragazzo ugualmente”).
Ad avviso del Tribunale, le gravi condizioni di salute di entrambi i soggetti, la distanza fisica e la situazione di insanabile conflitto fra e rendono impossibile anche Controparte_2 CO per il futuro la ripresa di qualsiasi forma di relazione, anche telefonica, fra le parti.
Inoltre, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età. Parte_2
L'analisi del bilanciamento degli interessi, condotta alla luce dei fatti rappresentati, della mancata costruzione di un consolidato rapporto di filiazione e della sopraggiunta maggiore età del ragazzo, conduce a ritenere prevalente, nel caso che ci occupa, il favor veritatis.
Invero in questo contesto, l'impugnazione del riconoscimento non solo non arreca pregiudizio all'individuo, ma anzi tutela il suo diritto alla verità biologica e alla identità personale, liberandolo da un vincolo giuridico non corrispondente alla realtà biologica e affettiva.
Neppure può rinvenirsi nel cognome di un radicato elemento identificativo del ragazzo, CP_2 atteso che successivamente all'impugnato riconoscimento il predetto cognome è stato aggiunto a quello materno, che invece ha sempre caratterizzato l'identità e le origini del giovane.
Alla luce di quanto esposto, la cancellazione del cognome “ e la cessazione dello status CP_2 di figlio riconosciuto corrispondono non solo alla verità biologica, ma anche al preminente interesse del soggetto, ormai maggiorenne, ad essere identificato e tutelato nel proprio contesto familiare reale, composto dalla madre e dalla famiglia materna, che da sempre si prendono cura di lui.
In conclusione, la domanda va accolta nella sua interezza, con la conseguente cancellazione del cognome dal cognome di e l'annotazione della CP_2 Parte_2 presente sentenza a margine dell'atto di nascita.
La sostanziale adesione alla stessa da parte dei resistenti consente l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di , Parte_1
e in pari quota. Controparte_2 CO
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-accerta e dichiara che , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, e registrato presso il Comune di Gualtieri come figlio di C.F._4 CO
e , non è figlio del sig. , per come erroneamente annotato agli atti Controparte_2 Controparte_2 di nascita;
-dispone la cancellazione del cognome dal cognome di CP_2 Parte_2
;
[...]
-ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Gualtieri l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita di;
Parte_2
-compensa integralmente le spese di lite;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di , e Parte_1 Controparte_2 [...]
in parti uguali tra loro;
CP_1
8 -liquida i compensi del curatore speciale del minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
9