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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA MA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7441/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202200003580000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202200003580000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160017509347 000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009172532 000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7851/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo, Resistente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo alla TARI per l'anno 2012-2013, insieme agli atti presupposti, ovvero la cartella di pagamento n.
10020160017509347000 ( notificata il 7 ottobre 2016, per TARI 2012 richiesta dal Comune di Angri, per un importo totale di € 972,09) e la cartella di pagamento n. 10020200009172532000 (notificata il 15 dicembre
2021, per TARI 2013 del Comune di Angri, per un importo totale di € 1.277,49), deducendo:
· Illegittimità e nullità dell'atto per provenienza da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici elenchi, da ritenersi non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
· Nullità per omessa notifica degli atti prodromici, ossia la mancata notifica dell'avviso dell'Ente impositore relativo al tributo richiesto;
· Mancata notifica delle cartelle di pagamento;
· Difetto di motivazione su diversi profili dell'atto impugnato;
· Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi del ricorso, precisando che:
· La prima cartella (n. 10020160017509347000) era stata notificata tramite PEC il 7 ottobre 2016;
· La seconda cartella (n. 10020200009172532000) era stata notificata tramite servizio postale il 15 dicembre 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e condannando la parte resistente al pagamento delle spese giudiziarie in favore del ricorrente, liquidate in € 400,00 oltre accessori ove dovuti.
Con il proposto gravame, la parte in epigrafe ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, evidenziando la sussistenza della prova della notifica degli atti prodromici, erroneamente valutata dai primi giudici.
Secondo l'appellante, le argomentazioni della Corte di primo grado non consentirebbero di individuare la ratio decidendi sottesa alla pronuncia, né permetterebbero di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito nell'escludere la prova della notifica delle cartelle di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione depositata in atti sin dal primo grado ed obliterata dai primi giudici, sia le cartelle che gli ulteriori atti risultano ritualmente notificati, ma non sono stati impugnati nei termini di legge. La cartella n. 10020160017509347000 è stata notificata tramite PEC il 7 ottobre 2016; successivamente, relativamente alla medesima cartella, è stata notificata in data 16 giugno 2017 la Richiesta di compensazione ex art. 28ter n. 10028201700000329000.
La cartella n. 10020200009172532000 è stata notificata tramite posta il 15 dicembre 2021.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti successivi preclude ogni possibilità di contestazione nel merito della pretesa tributaria in assenza di tempestiva opposizione.
L'atto impugnato nella presente sede poteva essere allora contestato solo per vizi propri, ossia per difetti relativi alla sua notificazione o formazione, e non nel merito della pretesa tributaria.
L'appello va pertanto accolto con riforma della sentenza impugnata. Le spese in considerazione del grado di controvertibilità delle questioni affrontate possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA MA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7441/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202200003580000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202200003580000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160017509347 000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200009172532 000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7851/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo, Resistente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo alla TARI per l'anno 2012-2013, insieme agli atti presupposti, ovvero la cartella di pagamento n.
10020160017509347000 ( notificata il 7 ottobre 2016, per TARI 2012 richiesta dal Comune di Angri, per un importo totale di € 972,09) e la cartella di pagamento n. 10020200009172532000 (notificata il 15 dicembre
2021, per TARI 2013 del Comune di Angri, per un importo totale di € 1.277,49), deducendo:
· Illegittimità e nullità dell'atto per provenienza da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici elenchi, da ritenersi non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
· Nullità per omessa notifica degli atti prodromici, ossia la mancata notifica dell'avviso dell'Ente impositore relativo al tributo richiesto;
· Mancata notifica delle cartelle di pagamento;
· Difetto di motivazione su diversi profili dell'atto impugnato;
· Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi del ricorso, precisando che:
· La prima cartella (n. 10020160017509347000) era stata notificata tramite PEC il 7 ottobre 2016;
· La seconda cartella (n. 10020200009172532000) era stata notificata tramite servizio postale il 15 dicembre 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e condannando la parte resistente al pagamento delle spese giudiziarie in favore del ricorrente, liquidate in € 400,00 oltre accessori ove dovuti.
Con il proposto gravame, la parte in epigrafe ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, evidenziando la sussistenza della prova della notifica degli atti prodromici, erroneamente valutata dai primi giudici.
Secondo l'appellante, le argomentazioni della Corte di primo grado non consentirebbero di individuare la ratio decidendi sottesa alla pronuncia, né permetterebbero di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito nell'escludere la prova della notifica delle cartelle di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione depositata in atti sin dal primo grado ed obliterata dai primi giudici, sia le cartelle che gli ulteriori atti risultano ritualmente notificati, ma non sono stati impugnati nei termini di legge. La cartella n. 10020160017509347000 è stata notificata tramite PEC il 7 ottobre 2016; successivamente, relativamente alla medesima cartella, è stata notificata in data 16 giugno 2017 la Richiesta di compensazione ex art. 28ter n. 10028201700000329000.
La cartella n. 10020200009172532000 è stata notificata tramite posta il 15 dicembre 2021.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti successivi preclude ogni possibilità di contestazione nel merito della pretesa tributaria in assenza di tempestiva opposizione.
L'atto impugnato nella presente sede poteva essere allora contestato solo per vizi propri, ossia per difetti relativi alla sua notificazione o formazione, e non nel merito della pretesa tributaria.
L'appello va pertanto accolto con riforma della sentenza impugnata. Le spese in considerazione del grado di controvertibilità delle questioni affrontate possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese