TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RD SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA DE Parte_1 C.F._1
SANTIS;
- Attore - contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto la condanna del convenuto a rilasciare in suo favore Parte_1
l'immobile in Lariano, Via Colle Fontana n. 10 (in catasto fabbricati al Foglio 24, particella
1189, sub 1, cat. A/7, e sub. 2, cat. C/6) e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione, esponendo che l'immobile è di sua proprietà perché acquistato con atto pubblico del 20.12.2011; che il 13 marzo 2023 egli lo ha concesso in comodato d'uso gratuito al convenuto, con scadenza fissata al 13 marzo 2024; che alla scadenza del contratto, nonostante la formale disdetta e le reiterate richieste di restituzione, il convenuto ha omesso di rilasciare l'immobile, continuando a occuparlo senza titolo.
1.1. non si è costituito in giudizio nonostante l'atto introduttivo gli sia stato Controparte_1 ritualmente notificato, e deve quindi essere dichiarato contumace.
1.2. Verificata la proponibilità della domanda, all'udienza del 13/10/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. L'atto di compravendita prodotto (doc. 1) prova che l'immobile oggetto di causa appartiene all'attore.
Pag. 1 di 3 Vi è poi prova sufficiente del comodato stipulato tra le parti e del fatto che tuttora il convenuto occupa l'immobile, in quanto:
- il contratto orale è stato ritualmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.3.2023 con scadenza 13.3.2024 (doc. 2);
- il convenuto ha fissato la propria residenza anagrafica presso l'immobile, e tuttora risulta lì residente (v. il certificato anagrafico allegato all'atto notificato, rilasciato il
18/07/2025);
- l'ufficiale giudiziario che lì si è recato per effettuare la notificazione ha dato atto che sul citofono è indicato il nominativo del destinatario, pur se l'immobile pare
«disabitato da tempo, a giudicare lo stato dei luoghi», tanto che poi la notifica è stata effettuata con deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Tali circostanze depongono univocamente nel senso che il convenuto ha effettivamente avuto la detenzione dell'immobile per cui è causa e una volta scaduto il comodato, venuto perciò meno il titolo di detenzione, se ne è allontanato mantenendone tuttavia la disponibilità, in quanto non lo ha rilasciato in favore del comodante.
La domanda di rilascio deve quindi essere accolta.
3. All'udienza di discussione orale parte attrice ha limitato la domanda di condanna al risarcimento dei danni chiedendo la pronuncia di condanna generica in questo senso.
Anche la domanda così formulata deve essere accolta: «La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione» (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 21428 del 12/10/2007), e non c'è dubbio che l'occupazione di un immobile altrui sia condotta potenzialmente produttiva di danno per il proprietario, impossibilitato a utilizzarlo in prima persona o a percepirne i frutti.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a rilasciare in favore di l'immobile in Controparte_1 Parte_1
Lariano, Via Colle Fontana n. 10, libero da persone e cose;
Pag. 2 di 3 2) condanna al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, da Controparte_1 liquidarsi in separato giudizio;
3) condanna a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida Controparte_1 in 308,26 € per spese e 3.810 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 07/11/2025
Il Giudice
RD SS
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RD SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA DE Parte_1 C.F._1
SANTIS;
- Attore - contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Convenuto, contumace -
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto la condanna del convenuto a rilasciare in suo favore Parte_1
l'immobile in Lariano, Via Colle Fontana n. 10 (in catasto fabbricati al Foglio 24, particella
1189, sub 1, cat. A/7, e sub. 2, cat. C/6) e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione, esponendo che l'immobile è di sua proprietà perché acquistato con atto pubblico del 20.12.2011; che il 13 marzo 2023 egli lo ha concesso in comodato d'uso gratuito al convenuto, con scadenza fissata al 13 marzo 2024; che alla scadenza del contratto, nonostante la formale disdetta e le reiterate richieste di restituzione, il convenuto ha omesso di rilasciare l'immobile, continuando a occuparlo senza titolo.
1.1. non si è costituito in giudizio nonostante l'atto introduttivo gli sia stato Controparte_1 ritualmente notificato, e deve quindi essere dichiarato contumace.
1.2. Verificata la proponibilità della domanda, all'udienza del 13/10/2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. L'atto di compravendita prodotto (doc. 1) prova che l'immobile oggetto di causa appartiene all'attore.
Pag. 1 di 3 Vi è poi prova sufficiente del comodato stipulato tra le parti e del fatto che tuttora il convenuto occupa l'immobile, in quanto:
- il contratto orale è stato ritualmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.3.2023 con scadenza 13.3.2024 (doc. 2);
- il convenuto ha fissato la propria residenza anagrafica presso l'immobile, e tuttora risulta lì residente (v. il certificato anagrafico allegato all'atto notificato, rilasciato il
18/07/2025);
- l'ufficiale giudiziario che lì si è recato per effettuare la notificazione ha dato atto che sul citofono è indicato il nominativo del destinatario, pur se l'immobile pare
«disabitato da tempo, a giudicare lo stato dei luoghi», tanto che poi la notifica è stata effettuata con deposito nella casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Tali circostanze depongono univocamente nel senso che il convenuto ha effettivamente avuto la detenzione dell'immobile per cui è causa e una volta scaduto il comodato, venuto perciò meno il titolo di detenzione, se ne è allontanato mantenendone tuttavia la disponibilità, in quanto non lo ha rilasciato in favore del comodante.
La domanda di rilascio deve quindi essere accolta.
3. All'udienza di discussione orale parte attrice ha limitato la domanda di condanna al risarcimento dei danni chiedendo la pronuncia di condanna generica in questo senso.
Anche la domanda così formulata deve essere accolta: «La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione» (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 21428 del 12/10/2007), e non c'è dubbio che l'occupazione di un immobile altrui sia condotta potenzialmente produttiva di danno per il proprietario, impossibilitato a utilizzarlo in prima persona o a percepirne i frutti.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a rilasciare in favore di l'immobile in Controparte_1 Parte_1
Lariano, Via Colle Fontana n. 10, libero da persone e cose;
Pag. 2 di 3 2) condanna al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, da Controparte_1 liquidarsi in separato giudizio;
3) condanna a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida Controparte_1 in 308,26 € per spese e 3.810 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 07/11/2025
Il Giudice
RD SS
Pag. 3 di 3