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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza dell'01.2.2025 svoltasi con modalità cartolari;
lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente con le quali le parti hanno inteso ribadire le rispettive istanze e conclusioni;
PQM
decide la causa come da sentenza che segue. Locri, 01.2.2025
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 251/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA IACOE domiciliatario, giusta procura in calce all'atto di appello;
CP_1
E C.F. nato a [...] CP_2 C.F._1
22/12/1968, rappresentato e difeso dall'avv. FELICE GIANLUCA
BELLUZZI, domiciliatario, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
E
E ; Controparte_3 Controparte_4
-APPELLATE CONTUMACI-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 894/2021 emessa il 26.11.2021 dal
Giudice di Pace di Locri
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
16.1.2025 svoltasi con modalità cartolari;
FATTO E DIRITTO
I.- (di seguito, per brevità, ha Controparte_5 Pt_2 domandato all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 894/2021 emessa il 26.11.2021 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha annullato CP_2
l'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000 limitatamente alle cartelle sottese n. 09420110015836123001, n. 09420110017258316001 e n.
09420110016573752001, per complessivi € 1.564,85, afferenti il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalle Prefetture di CP_3
e . CP_4
Ha censurato la predetta sentenza sollevando quali motivi la erronea, insufficiente o carente motivazione in ordine alla inoppugnabilità dei crediti portati dalle cartelle sottese alla intimazione.
Ha concluso per la riforma della impugnata sentenza e, dunque, per il rigetto della originaria opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata.
Si è costituito in giudizio eccependo la inammisibilità del CP_2 gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.. e comunque nel merito chiedendo la integrale conferma della sentenza per le ragioni indicate nella
2 comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio la causa è stata differita alla udienza cartolare del 16.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione.
II.- L'appello è infondato e, pertanto, va confermata la impugnata sentenza in applicazione del principio della cd. ragione più liquida in forza della
Ciò posto, va premesso che, trattandosi di sanzione amministrativa, trova applicazione l'art. 28 della L. n. 689 del 1981 il quale prevede che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile". Va ancora precisato, in relazione al thema decidendum, che la difesa del in primo grado ha eccepito la intervenuta prescrizione CP_2 della pretesa sia con riferimento al periodo precedente la notifica della cartella che in relazione al quinquennio successivo.
Orbene, risulta per tabulas che le cartelle sono stata precedute da rituale notifica in data 11.4.2014 sicché è evidente che in questa sede non può più essere fondatamente eccepita la prescrizione relativa al periodo antecedente la cartella per intervenuta irretrattabilità del credito. Ciò non esclude di poter accogliere la eccezione – pure sollevata – avente ad oggetto la prescrizione in relazione al periodo successivo. Invero, la notifica delle cartelle esattoriali è avvenuta - come detto - in data 11.4.2014 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento si è perfezionata il 02.9.2019; risulta pertanto maturato il termine quinquennale per la prescrizione stabilito dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Deve ritenersi inapplicabile l'art. 2953 c.c. nel caso di specie atteso che, come affermato dalla recente Giurisprudenza di Cassazione, "l'art. 2953 c.c.
- che è norma speciale - non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi e che nel caso di cartella di pagamento non opposta non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la "stabilità" della cartella non opposta nei 40 giorni equipararsi
3 ad un giudicato, in quanto il consolidamento consegue alla mancata opposizione" (Cass. 1799/2016).
Tale appare anche l'interpretazione più aderente al dato letterale dell'art. 2953 c.c. il quale stabilisce il termine più lungo decennale in presenza di una "sentenza di condanna passata in giudicato".
Nel caso di specie, pertanto, in assenza di una statuizione giudiziale, deve ritenersi applicabile il termine di cinque anni sancito dall'art. 28 L. n. 689 del 1981.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, il gravame va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza.
III.- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione si procede d'ufficio, come in dispositivo, ai sensi del DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato (pari ad euro 1.564,85) in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione della attività espletata in concreto (assenza di attività istruttoria, decisione con modalità semplificate)
e della non particolare complessità delle questioni ormai dibattute in giurisprudenza e risolte univocamente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello iscritto al n. 251/2022
r.g. avverso la sentenza n. 894/2021 del Giudice di Pace di Locri depositata il 26.11.2021 come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%, CPA ed IVA secondo legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci.
Locri, 02.2.2025 Il Giudice - Mariagrazia Galati
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TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza dell'01.2.2025 svoltasi con modalità cartolari;
lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente con le quali le parti hanno inteso ribadire le rispettive istanze e conclusioni;
PQM
decide la causa come da sentenza che segue. Locri, 01.2.2025
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 251/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA IACOE domiciliatario, giusta procura in calce all'atto di appello;
CP_1
E C.F. nato a [...] CP_2 C.F._1
22/12/1968, rappresentato e difeso dall'avv. FELICE GIANLUCA
BELLUZZI, domiciliatario, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
E
E ; Controparte_3 Controparte_4
-APPELLATE CONTUMACI-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 894/2021 emessa il 26.11.2021 dal
Giudice di Pace di Locri
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
16.1.2025 svoltasi con modalità cartolari;
FATTO E DIRITTO
I.- (di seguito, per brevità, ha Controparte_5 Pt_2 domandato all'adito Tribunale di riformare la sentenza n. 894/2021 emessa il 26.11.2021 dal Giudice di Pace di Locri nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha annullato CP_2
l'intimazione di pagamento n. 09420199007327273000 limitatamente alle cartelle sottese n. 09420110015836123001, n. 09420110017258316001 e n.
09420110016573752001, per complessivi € 1.564,85, afferenti il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalle Prefetture di CP_3
e . CP_4
Ha censurato la predetta sentenza sollevando quali motivi la erronea, insufficiente o carente motivazione in ordine alla inoppugnabilità dei crediti portati dalle cartelle sottese alla intimazione.
Ha concluso per la riforma della impugnata sentenza e, dunque, per il rigetto della originaria opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata.
Si è costituito in giudizio eccependo la inammisibilità del CP_2 gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.. e comunque nel merito chiedendo la integrale conferma della sentenza per le ragioni indicate nella
2 comparsa di costituzione da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio la causa è stata differita alla udienza cartolare del 16.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione.
II.- L'appello è infondato e, pertanto, va confermata la impugnata sentenza in applicazione del principio della cd. ragione più liquida in forza della
Ciò posto, va premesso che, trattandosi di sanzione amministrativa, trova applicazione l'art. 28 della L. n. 689 del 1981 il quale prevede che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile". Va ancora precisato, in relazione al thema decidendum, che la difesa del in primo grado ha eccepito la intervenuta prescrizione CP_2 della pretesa sia con riferimento al periodo precedente la notifica della cartella che in relazione al quinquennio successivo.
Orbene, risulta per tabulas che le cartelle sono stata precedute da rituale notifica in data 11.4.2014 sicché è evidente che in questa sede non può più essere fondatamente eccepita la prescrizione relativa al periodo antecedente la cartella per intervenuta irretrattabilità del credito. Ciò non esclude di poter accogliere la eccezione – pure sollevata – avente ad oggetto la prescrizione in relazione al periodo successivo. Invero, la notifica delle cartelle esattoriali è avvenuta - come detto - in data 11.4.2014 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento si è perfezionata il 02.9.2019; risulta pertanto maturato il termine quinquennale per la prescrizione stabilito dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Deve ritenersi inapplicabile l'art. 2953 c.c. nel caso di specie atteso che, come affermato dalla recente Giurisprudenza di Cassazione, "l'art. 2953 c.c.
- che è norma speciale - non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi e che nel caso di cartella di pagamento non opposta non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la "stabilità" della cartella non opposta nei 40 giorni equipararsi
3 ad un giudicato, in quanto il consolidamento consegue alla mancata opposizione" (Cass. 1799/2016).
Tale appare anche l'interpretazione più aderente al dato letterale dell'art. 2953 c.c. il quale stabilisce il termine più lungo decennale in presenza di una "sentenza di condanna passata in giudicato".
Nel caso di specie, pertanto, in assenza di una statuizione giudiziale, deve ritenersi applicabile il termine di cinque anni sancito dall'art. 28 L. n. 689 del 1981.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, il gravame va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza.
III.- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione si procede d'ufficio, come in dispositivo, ai sensi del DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato (pari ad euro 1.564,85) in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione della attività espletata in concreto (assenza di attività istruttoria, decisione con modalità semplificate)
e della non particolare complessità delle questioni ormai dibattute in giurisprudenza e risolte univocamente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello iscritto al n. 251/2022
r.g. avverso la sentenza n. 894/2021 del Giudice di Pace di Locri depositata il 26.11.2021 come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%, CPA ed IVA secondo legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci.
Locri, 02.2.2025 Il Giudice - Mariagrazia Galati
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