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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE TE PRESIDENTE
Dott. LU NU GIUDICE REL.
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6267/2024 avente per oggetto dichiarazione giudiziale di paternità promossa da:
, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale della figlia minore , rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICHINI Persona_1
ET e dall'avv. UGLIO IVAN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
e rappresentati e difesi dall'avv. ZANCAN Controparte_1 Controparte_2
IO e dall'avv. CONFENTE ASSUNTA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti
PARTI RESISTENTI contro
e rappresentati e difesi dall'avv. ELENA APPENDINO e CP_3 CP_4
LA PO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti
PARTI RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da memoria contenente conclusioni congiunte depositata il 17.11.2025
“Accertare e dichiarare, con sentenza dichiarativa produttiva degli stessi effetti del riconoscimento, che il dott. nato a [...] il [...], è padre biologico della minore Controparte_5 Per_1
, nata a [...] il [...];
[...] per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, e in qualsiasi altro documento, con l'adempimento di qualsiasi ulteriore formalità o onere necessario, in particolare, per tutti i motivi di cui agli atti, con l'indicazione del cognome paterno prima di quello materno e dunque con conservazione di quest'ultimo e perciò “ ”; Persona_2 dare atto che la ricorrente, nelle sue dichiarate qualità, si farà carico del saldo delle spese del CTU, come da richiesta di liquidazione dello stesso, in data 19 giugno 2025, quantificate in complessivi euro 580,00 oltre ad IVA al 22%, con rinuncia delle altre parti alla ripetizione di quanto dalle stesse versato a titolo di acconto;
dichiarare la compensazione delle restanti spese, ivi comprese quelle legali e di CTP”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/04/2024, rappresentava che, dalla sua relazione Parte_1 con era nata a [...] il [...] la minore . La minore Controparte_5 Persona_1 era stata riconosciuta alla nascita dalla sola madre, in quanto il padre era deceduto 28.6.2023. Pertanto, nella sua qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare che fosse il Controparte_5 padre di , con conseguente attribuzione alla minore del cognome paterno in aggiunta a quella Per_1 materno. Si costituivano in giudizio i figli del defunto ( Parte_2 Controparte_6
, formulando le proprie difese. Controparte_7 CP_3 Controparte_8
Nel corso dell'udienza del 31.1.2025, venivano sentite le parti ed i difensori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie. Sciogliendo la riserva ivi assunta, il giudice relatore, con ordinanza del 2.2.2025, disponeva CTU genetica. In data 19.6.2025, il consulente nominato, dott. , depositava il proprio elaborato. Con note Per_3 depositate il 17.11.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, rinunciando espressamente al deposito di comparse conclusionali e repliche. Il giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio.
* * *
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte. L'art. 269 c.c. stabilisce che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo e che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca pagina 2 di 3 del concepimento non costituiscono prova della paternità; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordine ai mezzi di prova esperibili. Il materiale probatorio acquisito in corso di causa è costituito essenzialmente dalla perizia effettuata nel corso del giudizio a cura del dott. c/o il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Per_3
Pediatrica dell'Università di Torino – Sezione di Genetica Forense che, comparando il materiale genetico della minore e del defunto padre, ha concluso ritenendo che “in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di nei confronti di può Parte_2 Persona_1 dirsi praticamente provata”, nella misura in cui “i genotipi ottenuti risultano oltre venti milioni di volte più verosimili nell'ipotesi di paternità biologica di , piuttosto che in quella di Controparte_5 non paternità. Il PI complessivo ottenuto corrisponde a una probabilità di paternità (W) >0.9999999 (>99.99999%), superiore al valore soglia identificato dalle società scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI), quale sufficiente a provare la paternità”. Alla luce di tali elementi, pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, ed il Tribunale dichiara che è figlia naturale di . Persona_1 Parte_2
A norma dell'art. 262 c.c., se la filiazione nei confronti del genitore è accertata successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Può pertanto trovare accoglimento la richiesta di aggiungere il cognome paterno, anteponendolo a quello materno. Spese di lite e di CTU (queste ultime come già liquidate come da separato decreto) come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto il 28.6.2023, è il padre naturale di Controparte_5
nata a [...] il [...]; Persona_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di;
Persona_1 dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., il cognome paterno venga aggiunto, anteponendolo, al CP_3 cognome , così da risultare ” e non altrimenti;
Per_1 Persona_2
pone le spese di CTU in via definitiva come da accordo tra le parti (saldo delle spese di CTU a carico della ricorrente, con rinuncia delle altre parti alla ripetizione di quanto versato a titolo di acconto); dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU NU BE TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. BE TE PRESIDENTE
Dott. LU NU GIUDICE REL.
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6267/2024 avente per oggetto dichiarazione giudiziale di paternità promossa da:
, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale della figlia minore , rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICHINI Persona_1
ET e dall'avv. UGLIO IVAN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
e rappresentati e difesi dall'avv. ZANCAN Controparte_1 Controparte_2
IO e dall'avv. CONFENTE ASSUNTA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti
PARTI RESISTENTI contro
e rappresentati e difesi dall'avv. ELENA APPENDINO e CP_3 CP_4
LA PO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti
PARTI RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da memoria contenente conclusioni congiunte depositata il 17.11.2025
“Accertare e dichiarare, con sentenza dichiarativa produttiva degli stessi effetti del riconoscimento, che il dott. nato a [...] il [...], è padre biologico della minore Controparte_5 Per_1
, nata a [...] il [...];
[...] per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, e in qualsiasi altro documento, con l'adempimento di qualsiasi ulteriore formalità o onere necessario, in particolare, per tutti i motivi di cui agli atti, con l'indicazione del cognome paterno prima di quello materno e dunque con conservazione di quest'ultimo e perciò “ ”; Persona_2 dare atto che la ricorrente, nelle sue dichiarate qualità, si farà carico del saldo delle spese del CTU, come da richiesta di liquidazione dello stesso, in data 19 giugno 2025, quantificate in complessivi euro 580,00 oltre ad IVA al 22%, con rinuncia delle altre parti alla ripetizione di quanto dalle stesse versato a titolo di acconto;
dichiarare la compensazione delle restanti spese, ivi comprese quelle legali e di CTP”.
Per il P.M.
“Visto, nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/04/2024, rappresentava che, dalla sua relazione Parte_1 con era nata a [...] il [...] la minore . La minore Controparte_5 Persona_1 era stata riconosciuta alla nascita dalla sola madre, in quanto il padre era deceduto 28.6.2023. Pertanto, nella sua qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare che fosse il Controparte_5 padre di , con conseguente attribuzione alla minore del cognome paterno in aggiunta a quella Per_1 materno. Si costituivano in giudizio i figli del defunto ( Parte_2 Controparte_6
, formulando le proprie difese. Controparte_7 CP_3 Controparte_8
Nel corso dell'udienza del 31.1.2025, venivano sentite le parti ed i difensori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie. Sciogliendo la riserva ivi assunta, il giudice relatore, con ordinanza del 2.2.2025, disponeva CTU genetica. In data 19.6.2025, il consulente nominato, dott. , depositava il proprio elaborato. Con note Per_3 depositate il 17.11.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, rinunciando espressamente al deposito di comparse conclusionali e repliche. Il giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio.
* * *
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte. L'art. 269 c.c. stabilisce che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo e che la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca pagina 2 di 3 del concepimento non costituiscono prova della paternità; a ciò consegue che non esistono limitazioni in ordine ai mezzi di prova esperibili. Il materiale probatorio acquisito in corso di causa è costituito essenzialmente dalla perizia effettuata nel corso del giudizio a cura del dott. c/o il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Per_3
Pediatrica dell'Università di Torino – Sezione di Genetica Forense che, comparando il materiale genetico della minore e del defunto padre, ha concluso ritenendo che “in base allo studio di polimorfismi genetici del DNA, la paternità di nei confronti di può Parte_2 Persona_1 dirsi praticamente provata”, nella misura in cui “i genotipi ottenuti risultano oltre venti milioni di volte più verosimili nell'ipotesi di paternità biologica di , piuttosto che in quella di Controparte_5 non paternità. Il PI complessivo ottenuto corrisponde a una probabilità di paternità (W) >0.9999999 (>99.99999%), superiore al valore soglia identificato dalle società scientifiche nazionali di riferimento (SIGU, GeFI), quale sufficiente a provare la paternità”. Alla luce di tali elementi, pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, ed il Tribunale dichiara che è figlia naturale di . Persona_1 Parte_2
A norma dell'art. 262 c.c., se la filiazione nei confronti del genitore è accertata successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Può pertanto trovare accoglimento la richiesta di aggiungere il cognome paterno, anteponendolo a quello materno. Spese di lite e di CTU (queste ultime come già liquidate come da separato decreto) come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto il 28.6.2023, è il padre naturale di Controparte_5
nata a [...] il [...]; Persona_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di;
Persona_1 dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., il cognome paterno venga aggiunto, anteponendolo, al CP_3 cognome , così da risultare ” e non altrimenti;
Per_1 Persona_2
pone le spese di CTU in via definitiva come da accordo tra le parti (saldo delle spese di CTU a carico della ricorrente, con rinuncia delle altre parti alla ripetizione di quanto versato a titolo di acconto); dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU NU BE TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 3 di 3