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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
ON OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 663/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 3 - Ricorrente_2 Caserta - Via Ficucella Interporto Sud Europa Indirizzo_1 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2692/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- CONTESTO DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6528/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 2692/2024 depositata il
27.6.2024, con la quale veniva accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1 avverso la cartella esattoriale n.
028 2021 0022285809000 con cui è stato chiesto il pagamento della somma di €. 520,34 sulla base dell'atto di contestazione Cont.n. 205/2020, Prot.12470/RU/2020.
Con l'originario ricorso la contribuente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli controdeducendo.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo non perfezionatasi la notifica del prodromico atto sanzionatorio, considerato che la contribuente versava in atti idonea documentazione attestante la propria residenza all'estero, compensndo le spese.
Con l'odierno giudizio l'ufficio eccepisce che l'ufficiale postale avendo proceduto a consegnare il plico relativo all'atto prodromico mediante immissione in cassetta in conformità alla disciplina di cui all' art. 108
D.L. 18/2020, ha previamente accertato la presenza del contribuente nel luogo indicato in indirizzo o di altra persona da questi autorizzato. Tanto considerato si sarebbe dovuto procedere alla proposizione della querela di falso, unico strumento offerto dall' ordinamento per il superamento dell'efficacia di prova legale dell'atto redatto dal Pubblico Ufficiale. Si costituiva il contribuente controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
A dire dell'appellante il processo notificatorio relativo all'atto prodromico sarebbe stato posto in essere con l'invio all'indirizzo della contribuente di plico raccomandato, perfezionandosi la notifica in data
17.6.2020 con le procedure di cui all'art.108 del D.L. 18/2020 e dell'art. 45 del D.L.34/2020.
Orbene dalla documentazione in atti del giudizio di primo grado risulta per tabulas, e la circostanza tra l'atro non è contestata dall'ufficio , che la contribuente sin dal 27.9.2017 risulta regolarmente residente a
Londra, come si evince dal certificato rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Londra e dalla certificazione del Comune di Alife da cui risulta “emigrata”, essendo altresì regolarmente iscritta all'Associazione_1 dal sin dal 27.9.2017, di guisa che l'assunta notifica asseritamente avvenuta il 17.6 2020 presso un'abitazione del Comune di Alife risulta nulla. Non è meritevole di accoglimento l'eccezione riferita alla mancanza di querela di falso, considerato che l'ufficiale postale si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo sul suo operato non essendovi in tal caso attestazioni del pubblico ufficiale impugnabili mediante querela di falso (Cass. Civ, sez.V, ordinanza ,24.5.2024, n. 14658).
L'appello va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge in favore della parte appellata
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
ON OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 663/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 3 - Ricorrente_2 Caserta - Via Ficucella Interporto Sud Europa Indirizzo_1 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2692/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- CONTESTO DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6528/2025 depositato il
03/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 2692/2024 depositata il
27.6.2024, con la quale veniva accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1 avverso la cartella esattoriale n.
028 2021 0022285809000 con cui è stato chiesto il pagamento della somma di €. 520,34 sulla base dell'atto di contestazione Cont.n. 205/2020, Prot.12470/RU/2020.
Con l'originario ricorso la contribuente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli controdeducendo.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo non perfezionatasi la notifica del prodromico atto sanzionatorio, considerato che la contribuente versava in atti idonea documentazione attestante la propria residenza all'estero, compensndo le spese.
Con l'odierno giudizio l'ufficio eccepisce che l'ufficiale postale avendo proceduto a consegnare il plico relativo all'atto prodromico mediante immissione in cassetta in conformità alla disciplina di cui all' art. 108
D.L. 18/2020, ha previamente accertato la presenza del contribuente nel luogo indicato in indirizzo o di altra persona da questi autorizzato. Tanto considerato si sarebbe dovuto procedere alla proposizione della querela di falso, unico strumento offerto dall' ordinamento per il superamento dell'efficacia di prova legale dell'atto redatto dal Pubblico Ufficiale. Si costituiva il contribuente controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
A dire dell'appellante il processo notificatorio relativo all'atto prodromico sarebbe stato posto in essere con l'invio all'indirizzo della contribuente di plico raccomandato, perfezionandosi la notifica in data
17.6.2020 con le procedure di cui all'art.108 del D.L. 18/2020 e dell'art. 45 del D.L.34/2020.
Orbene dalla documentazione in atti del giudizio di primo grado risulta per tabulas, e la circostanza tra l'atro non è contestata dall'ufficio , che la contribuente sin dal 27.9.2017 risulta regolarmente residente a
Londra, come si evince dal certificato rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Londra e dalla certificazione del Comune di Alife da cui risulta “emigrata”, essendo altresì regolarmente iscritta all'Associazione_1 dal sin dal 27.9.2017, di guisa che l'assunta notifica asseritamente avvenuta il 17.6 2020 presso un'abitazione del Comune di Alife risulta nulla. Non è meritevole di accoglimento l'eccezione riferita alla mancanza di querela di falso, considerato che l'ufficiale postale si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo sul suo operato non essendovi in tal caso attestazioni del pubblico ufficiale impugnabili mediante querela di falso (Cass. Civ, sez.V, ordinanza ,24.5.2024, n. 14658).
L'appello va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge in favore della parte appellata