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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2024 avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FASSARDI ANNA e dall'avv. BEZZI GIOVANNA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSCI ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA SAN
CRISTOFORO N.7 13100 resso il difensore CP_1
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti della Pt_1 Parte_1 alla quale ha domandato di essere risarcito del danno provocato da una Controparte_1 caduta, quantificato in 35.911,50 euro a titolo di risarcimento per le lesioni subite e in 951,90 euro a titolo di spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente ha allegato, per quanto qui di interesse, quanto segue:
• In data 24/08/2019 il sig. alla guida del proprio motociclo Parte_1
Honda Africa Twin 750, targato NO118198, con regolare casco di protezione, percorreva, nel rispetto dei limiti di velocità, in località Serravalle Sesia, la strada provinciale 299, direzione Bornate/Borgosesia.
• Verso le ore 13,30 circa, in detta località, giunto in prossimità del civico n. 328 di Corso
Matteotti, per esigenza personale il ricorrente accostava e fermava il proprio mezzo sulla striscia di margine della carreggiata e nell'appoggiare il piede destro a causa di avvallamento di parecchi centimetri del manto stradale presente nella banchina (compresa tra il margine della carreggiata e il marciapiede) cadeva rovinosamente a terra, mentre era ancora in sella al proprio motoveicolo, subendo lo schiacciamento da parte del mezzo.
• Il sig. cadeva a terra di fronte al ristorante allora denominato Maiori e fuori da Parte_1 detto locale era presente un dipendente, sig. nato il [...] a Persona_1
Kalubia (Egitto) che assisteva all'accaduto rilasciando una dichiarazione testimoniale
(doc.1).
• Egli dichiara che “in data 24/8/2019 mentre mi trovavo fuori dal ristorante pizzeria Maiori in cui lavoro mentre fumavo una sigaretta vedevo un signore in moto fermarsi a bordo strada ed improvvisamente cadere a terra immediatamente andavo a soccorrerlo e visto il forte dolore che avvertiva alla gamba chiamavo immediatamente l'ambulanza insieme a me interveniva un volontario della Croce Rossa con il quale abbiamo provveduto ad aiutarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza una volta arrivata l'ambulanza lasciavo i miei dati al signore in caso di necessità”.
pagina 2 di 19 • Presente al ristorante, intervenuto in aiuto del sig. che lamentava un forte dolore Parte_1 alla gamba destra, vi era anche quindi un altro uomo, le cui generalità non sono note, che si presentava come “soccorritore volontario della Croce Rossa” e provvedeva ad infilare un cucchiaio di legno dentro la scarpa del piede destro del ricorrente legandolo con un asciugamano per bloccare la gamba.
• Interveniva in loco l'ambulanza (doc. 2) che provvedeva a trasportare il sig. presso Parte_1 il Pronto Soccorso di Borgosesia.
• il sig. che viaggiava da solo ha dovuto lasciare il motociclo sul luogo del sinistro, Parte_1 in particolare, dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso, ricordandosi dell'aiuto ricevuto da personale del ristorante pizzeria Maiori, telefonava e chiedeva se qualcuno di loro avesse provveduto a spostare la moto. Gli veniva confermato che la moto era stata spostata nel loro parcheggio in una zona coperta e che avrebbe potuto ritirarla non appena si sarebbe ripreso.
• Il ricorrente, al Pronto Soccorso di Borgosesia, veniva sottoposto a visite e accertamento strumentale obiettivo, in specie RX alla gamba e caviglia destra, refertato con “...frattura del terzo distale diafisario di tibia e perone con angolatura e modesta scomposizione monconi in particolare a livello del focolaio peroneale.”. Seguiva “immobilizzazione in astuccio gessato” e diagnosi di “frattura biossea gamba dx”, con prognosi 30 giorni, e con prescrizione di Tachidol se dolore (cfr. verbale di Pronto Soccorso n. 2019/041503, doc. 3).
• Il giorno successivo, il 25/08/2019, avveniva il ricovero dell'odierno ricorrente presso il reparto di Ortopedia dell di Rho ove aveva preferito proseguire le cure per CP_2 avvicinarsi al luogo di residenza.
• In data 28/08/2019 veniva sottoposto a intervento chirurgico di sintesi con chiodo endomidollare di tibia Expert.
• Veniva dimesso in data 02/09/2019 e prescrittogli: “Clexane 4000 UI per 1 mese, mobilizzare attivamente la caviglia, riposo con arto elevato, ghiaccio, Tachipirina 1000 1 c se dolore max 3 al dì, no carico per 25 gg a seguire carico parziale per ulteriori 15 gg;
medicazione per rimozione punti tra 10 gg, controllo rx + visita fra 1 mese” (doc. 4).
• Il ricorrente, vista l'impossibilità di caricare l'arto era costretto ad utilizzare la carrozzina per
30 giorni.
pagina 3 di 19 • In data 03/09/2019 veniva effettuata visita fisiatrica e veniva prescritta rieducazione motoria 10+10 sedute (referto, doc.5).
• Il 12/09/2019 venivano rimossi i punti di sutura (doc. 6) e in data 03/10/2019 (doc.7) veniva sottoposto a visita ortopedica con contestuale RX alla gamba destra (doc.8) e con prescrizione, tra le altre: “incrementare il carico con due stampelle raggiungendo il carico pieno fra 15-20 gg…” e ulteriore controllo a un mese.
• Il 04/11/2019 veniva effettuata ulteriore visita ortopedica (doc.9) e RX di controllo gamba destra (doc. 10) e venivano riscontrati “scarsi fenomeni riparativi a carico del focolaio fratturativo del terzo distale diafisario peroneale”; veniva prescritta deambulazione libera in carico e controllo clinico e RX grafico tra 4 mesi.
• In data 21/11/2019 il ricorrente si sottoponeva a visita fisiatrica di controllo presso l
[...]
e veniva diagnosticata “… non dolore alla mobilizzazione dell'arto inferiore destro che si CP_2 presenta ancora diffusamente edematoso ed ematoma in fase di organizzazione in corrispondenza del polpaccio della caviglia e piede;
buon recupero della mobilità della tibiotarsica di sinistra, in netta ripresa la forza del muscolo quadricipite. Deambulazione autonoma ma ancora disequilibrio in appoggio monopodalico
a sinistra, discesa delle scale possibile ma ancora non armonica per ipostenia del muscolo quadricipite in contrazione eccentrica”. Veniva quindi prescritto altro ciclo di 10 sedute di rieducazione motoria e di propriocezione (doc. 11).
• Seguiva in data 02/03/2020 nuova RX alla gamba destra (doc. 12) e in data 03/03/2020 visita ortopedica con prescrizione: “continua FKT, calza elastica;
utile magnetoterapia;
controllo a 3-
4 mesi” (doc. 13).
• Il 07/07/2020 il sig. si sottoponeva a RX gamba destra (doc. 14) e il giorno Parte_1 successivo, l'08/07/2020, a relativa visita ortopedica (doc.15).
• Il signor effettuava analogo accertamento RX gamba destra e visita ortopedica di Parte_1 controllo in data 23/09/2020. L'esame strumentale rilevava “buono l'allineamento dei monconi fratturativi, lieve maggior apposizione di callo osseo riparatore endostale e periostale” (doc. 16) e la visita, all'esame obiettivo, “non dolore palpatorio locale, libere le articolazioni di ginocchio e TBT;
prescrizione: si pone in nota per RMS” (doc. 17).
• Il ricorrente il 15/10/2021 veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'
[...]
e sottoposto a nuovo intervento chirurgico per intolleranza del mezzo di sintesi CP_2 con rimozione chiodo gamba destra e dimesso in data 17/10/2021 prescrivendo:
pagina 4 di 19 “deambulazione in carico con ausilio di stampelle secondo dolore, gamba alta a riposo, muovere le dita…”.
(doc. 18) Seguì periodo di 2 settimane con 2 bastoni e di 1 mese con 1 bastone, con carico definitivamente libero da ausili nel dicembre 2021.
• Il 29/10/2021 venivano rimossi i punti di sutura (doc.19).
Il sig. ha prodotto valutazione medico legale del Dott. del 13.08.2024 Parte_1 Persona_2
(doc.20) secondo cui, alla stabilizzazione in postumi, il ricorrente ha maturato il seguente bilanciamento di menomazione: “1. Arto inferiore destro, quadro clinico algico disfunzionale in esiti di frattura complessa biossea del III distale di gamba;
mezzi di sintesi rimossi. L'aderenza ai fatti in uno con l'acquetante ragionevolezza impiegate riuscirono a chiarire dinamica, efficacia traumatica, compatibilità dei parametri cronologici con natura ed entità del trauma riportato e con
l'evoluzione sino alla stabilizzazione in postumi, attesi altresì tempo intercorso dall'evento, sintomatologia riportata e obiettività raccolta, tutti nessiologicamente congrui. Da ciò ne discende il seguente bilancio causale materiale:
“
1. Congruità tra dinamica del sinistro e complesso lesivo riportato;
2. Immediato apprezzamento clinico e strumentale obiettivo del complesso lesivo per cui nulla quaestio circa la suscettibilità di apprezzamento clinico strumentale obiettivo della lesione come espressamente preteso.
3. Congruo e lungo percorso clinico, chirurgico e riabilitativo fino alla stabilizzazione in postumi. Non emergono dubbi su an e quantum, quest'ultimo oggetto di prossima valutazione, …; è maturata sedes materiae per chiarire che la menomazione permanente, in ambito di responsabilità civile, risolve il seguente bilancio valutativo:
1. Danno biologico transeunte: 187 (centottantasette) giorni declinati in 17 (diciassette) giorni al 100% (2 ricoveri),
50 (cinquanta) giorni al 75% (carrozzina, arto in scarico, uso di 2 bastoni [due periodi post-chirurgici]), in 60 (sessanta) giorni al 50% (graduale carico [due periodi post-chirurgici], ritardo di consolidazione), in 60 (sessanta) giorni al 25%
(riabilitazione, fino alla stabilizzazione in postumi); sofferenza morale durante l'IT qualificabile come intensità medio/elevata.
2. Danno biologico permanente: 11-12% (undici – dodici percento); sofferenza morale in IP qualificabile come intensità media.
3. Spese mediche: congrue per € 463,90 di cui € 120 per noleggio magnetoterapia, € 150 per ortesi ortopedica, €
193,90 per ticket” (doc. 21). A ciò si aggiungano le spese per la Valutazione medico legale del Dott. pari ad € 488,00, di cui si allega nota proforma (doc. 22 ) e così per un totale complessivo di € Per_2
951,90.
Ciò premesso, parte ricorrente ha così quantificato il proprio risarcimento:
1) danno non patrimoniale risarcibile Euro 24.469,00;
2) totale danno biologico temporaneo Euro 11.442,50; di cui: pagina 5 di 19 • invalidità temporanea totale Euro 1.955,00;
• invalidità temporanea parziale al 75% Euro 4.312,50;
• invalidità temporanea parziale al 50% Euro 3.450,00;
• invalidità temporanea parziale al 25% Euro 1.725,00;
3) spese mediche Euro 951,90; totale generale Euro 36.863,40.
Il ricorrente ha ancora allegato che:
• è magazziniere presso la società Testo S.p.a. di Settimo Milanese (MI) ove è assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1/1/1996 e a seguito dell'occorso subito veniva CP_ sottoposto in data 09/09/2019 a visita fiscale con il seguente esito: “...non in condizioni di lavorare;
prognosi a tutto il 25/09/19” (doc.23). Seguivano attestati di malattia sino al
30/11/2019 e in occasione del secondo intervento chirurgico dal 11/10/2021 al 5/11/2021
(doc. 24);
• a seguito delle lesioni personali subite e sopra descritte inviava in data 28/10/2019 (doc. 25) per il tramite di Infortunistica Italiana richiesta di risarcimento danni al
[...]
; seguiva corrispondenza tra il Comune di Serravalle Sesia e la Provincia di Parte_2 in ordine alla competenza (doc. 26); CP_1
• la riscontrava, in qualità di ente proprietario della strada in questione, la Controparte_1 sopra citata missiva dell'Infortunistica Italiana del 28/10/2019;
• con lettera del 25/02/2020 la Provincia di Vercelli rigettava la richiesta di risarcimento danni per le motivazioni in essa rappresentate (doc. 27) così come rigettava l'invito rivoltole a mezzo pec in data 21/07/2020 (doc. 28) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (doc. 29).
Tutto ciò premesso, il ricorrente ritiene responsabile della causazione del sinistro la CP_1 ex art. 2051 c.c., norma che prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose
[...] che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si è costituita la contestando i presupposti della responsabilità sia per quanto Controparte_1 riguarda la legittimazione passiva sia per quanto riguarda il nesso eziologico, ritenendo assorbente la condotta distratta del ricorrente.
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, le Parti hanno insistito come da rispettive difese e istanze, anche istruttorie, indi, la scrivente Giudice ha osservato quanto segue:
pagina 6 di 19 • la comparsa di costituzione della non contiene formulazione espressa Controparte_1 delle conclusioni nel merito, sebbene nel corpo della comparsa siano articolate deduzioni e contestazioni;
• va richiamato il contenuto minimo previsto per la comparsa di risposta sia dagli artt. 125 e
167 c.p.c. sia dall'art. 281-undecies, comma 3, c.p.c. che prevede: “Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”;
• considerato che, in genere, la mancanza delle conclusioni non comporta la nullità dell'atto se dal tenore complessivo dello stesso non risultino genericità o imprecisioni e, quindi, sia raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. 15707/2008; Cass. 5412/1995);
• considerato che la dinamica della caduta dalla moto, in sé considerata, non è oggetto di contestazione specifica da parte della e che non è contestata nemmeno la CP_1 sussistenza di “avvallamento” come denominato dalla stessa (pag. 5 della CP_1 comparsa), si ritiene che le prove testimoniali articolate in ricorso dal ricorrente siano sovrabbondanti;
quanto all'unico capitolo formulato dalla , si ritiene che esso sia CP_1 valutativo e superfluo;
• ritenuto non strettamente necessario procedere ad una consulenza medico-legale, anche per assenza di specifica contestazione del quantum, ferma la contestazione dell'an da parte della e di contestazione preliminare sulla legittimazione passiva. CP_1
La scrivente ha quindi invitato le Parti a discutere oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito della discussione, ha incamerato la causa in decisione.
II
Sulla legittimazione passiva della Controparte_1
La Provincia di è stata convenuta in quanto ente proprietario della strada provinciale che CP_1 transita in centro abitato con popolazione inferiore a 10.000,00 abitanti, luogo dove è avvenuta la caduta del ricorrente.
È pacifico che la strada sia provinciale ed è documentato che la di si è CP_1 CP_1 riconosciuta, nello scambio di lettere che ha preceduto il contenzioso, come ente proprietario della strada in questione. pagina 7 di 19 La ritiene, tuttavia, che alla stessa non fosse possibile attribuire alcun dovere di custodia CP_1 nel caso specifico perché eccepisce la mancanza di legittimazione passiva ritenendo spettare al
[...]
e/o alla società C.O.R.D.A.R. in qualità di gestore dell'impianto di acquedotto. Parte_2
Per giustificare tale assunto, la difesa della sostiene che non rileverebbe la situazione CP_1 giuridica, ma quella fattuale, per cui sarebbe necessario accertare a chi effettivamente sia riconoscibile un potere di governo della cosa, cui far seguire la responsabilità ex art. 2051 c.c. Nel caso in esame, il potere di governo e di custodia spetterebbe al o alla società che gestisce l'acquedotto perché il punto dove il Pt_2 ricorrente è caduto transita nel centro abitato e perché l'avvallamento è stato realizzato per far defluire meglio le acque meteoriche.
Così argomenta la : “…nel caso di specie la sebbene formalmente proprietaria CP_1 Controparte_1 della strada, non risultava averne il controllo effettivo in quanto spettante al in solido con la Parte_2 società alla quale quest'ultimo ha affidato la gestione degli impianti acquedottistici” (pag. 5 della comparsa). La
Provincia aggiunge che: “…quello che viene definito come avvallamento è in effetti una caditoia stradale per lo smaltimento delle acque meteoriche che vengono poi convogliate nelle condutture dell'acquedotto comunale” (pag. 5 della comparsa).
L'assunto della non è condivisibile, è l'ente proprietario che assume la custodia della CP_1 strada e non rileva la vicinanza al centro abitato o la presunta utilità dell'avvallamento nel deflusso delle acque meteoriche.
Si tratta di circostanze che non implicano il trasferimento ad altro soggetto del potere di diritto e di fatto sul bene e, pertanto, non può venir meno il dovere di custodia finalizzato a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada e la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c.
Se vi erano accordi o impegni contrattuali di qualche tipo tra la il e la società CP_1 Pt_2 che gestisce il servizio di fognature, si tratta di rilievi che esulano dall'ambito di questo giudizio perché la nemmeno ha svolto una chiamata in causa, eventualmente in manleva, verso i terzi indicati e la CP_1 sua responsabilità, al contrario, permane in qualità di ente proprietario e quindi responsabile ex art. 2051
c.c.
III
Sul nesso di causa.
La non contesta la dinamica dell'incidente e nemmeno contesta l'ascrivibilità del sinistro CP_1 alla presenza di una disconnessione del manto stradale, ammettendo l'esistenza dell' “avvallamento”, ma ritenendo trattarsi di conformazione fisiologica della strada in quanto: “Appurato che a provocare i danni riportati dal è stato l'avvallamento questo, in realtà, non era da considerarsi un agente causale anomalo che ha Parte_1
pagina 8 di 19 generato una alterazione delle normali condizioni di percorrenza della strada per cui la Provincia di era tenuta a CP_1 rimuovere una qualsivoglia situazione di pericolo per la sicurezza dei veicoli che vi transitavano, ma una sua imprescindibile componente strutturale” (pag. 5 della comparsa).
La riconduce la caduta del ricorrente esclusivamente al fatto colposo del danneggiato che, CP_1 distrattamente, avrebbe messo in fallo il piede nell'avvallamento. La Provincia sostiene che le condizioni di luogo e tempo (giornata estiva, serena, all'ora di pranzo) consentivano la piena visibilità dell'avvallamento e che quindi la caduta sia dovuta a distrazione del ricorrente, inoltre, afferma che la condotta del ricorrente, ossia il fermo del motociclo a bordo strada, fosse da ritenere in violazione di legge.
La questione va affrontata facendo applicazione dei principi regolanti la responsabilità del custode e di quelli governanti la materia del nesso di causalità. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, fatta salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Il custode, dunque, è liberato dalla responsabilità esclusivamente qualora dimostri che un fattore esterno, estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il sinistro, assurgendo a causa esclusiva del danno. Il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta colposa del danneggiato, essendo quest'ultima astrattamente idonea ad interrompere il predetto nesso di causalità (Cass. 11526/2017; 12895/2016; 18317/2015).
In applicazione dell'art. 2051 c.c., dunque, la prova della riconducibilità del danno patito alle condizioni della strada spetta al danneggiato, mentre è possibile per l'ente proprietario dimostrare che il nesso di causalità sia stato interrotto.
Nel caso di specie, le risultanze documentali unite all'assenza di contestazione sulla dinamica dell'incidente, conducono a ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presenza di un avvallamento del manto stradale e la caduta del ricorrente.
Appare petizione di principio quella secondo cui si tratta di una conformazione fisiologica del manto quando, invero, le riproduzioni fotografiche, anche tratte da Google Maps (cfr., da un lato, le fotografie prodotto dal ricorrente, sub docc. da 30 a 33 e, dall'altro lato, le riproduzioni tratte da Google
Maps, prodotte sub docc. da 34 a 40 del ricorrente), evidenziano che non tutti i tratti di strada presentano lo stesso avvallamento, alcune zone sono “riempite” da bitume proprio per evitare un eccessivo dislivello o buca.
Si aggiunga che se anche fosse vero che l'avvallamento, come intuitivamente si è portati a pensare, serva a migliorare il deflusso delle acque meteoriche, era possibile con ordinaria diligenza procedere ad installare delle griglie di raccolta delle acque, così da non creare un avvallamento a bordo della strada. pagina 9 di 19 Non si ritiene che la conformazione della strada fosse fisiologica e nemmeno necessitata dalle esigenze di deflusso delle acque, in realtà, l'avvallamento, per come rappresentato nelle produzioni offerte
(cfr. fotografie dello stato dei luoghi nel 2019, prodotte dal ricorrente sub docc. 30-33), appare frutto di una stratificazione dell'asfalto (bitume) che ricopre la strada, circostanza che porta a ritenere che sia direttamente riconducibile ad interventi – inadeguati – di manutenzione della carreggiata in capo all'ente proprietario, ossia la Controparte_1
Il ricorrente, peraltro, allega – e sul punto non viene smentito dalla – che la pericolosità CP_1 del tratto di strada deve ritenersi confermata dal fatto che la stessa ha provveduto a far effettuare CP_1 interventi di rifacimento e ripristino della pavimentazione stradale successivamente alla data del sinistro
(cfr. fotografie, docc. 41-45 del ricorrente).
La scrivente evidenzia che, in seguito all'intervento riferito e documentato dal ricorrente, nel tratto di strada in questione non vi è più il dislivello presente al momento della caduta del ricorrente, fatto che, empiricamente, conferma che non si tratti di caratteristica strutturale fisiologica del manto stradale.
La presenza dell'avvallamento non è da ritenere fisiologica, ma presenta i caratteri di un'anomalia della strada, che l'ha resa potenziale fonte di danno. La circostanza che fosse presente una sconnessione era idonea a far cadere il ricorrente, come in effetti è accaduto. Non è possibile pretendere, con ordinaria diligenza, che il motociclista in sella alla propria moto, anche per la velocità di marcia, pur nei limiti di velocità, abbia una percezione costante delle condizioni del manto stradale, dovendo prestare attenzione, doverosamente, anche al traffico veicolare.
La scelta, quindi, di sostare momentaneamente a bordo della carreggiata per esigenze personali, dichiarate poi, in udienza, essere quelle di fermarsi per recarsi in bagno, non è da stigmatizzare in senso assoluto e astratto, ma va verificato che il conducente del motociclo lo abbia fatto in modo consentito dal
Codice della Strada, ossia quali fossero le prescrizioni da seguire nel caso concreto.
Trattandosi di una sosta, per quanto breve, visto che il ricorrente dichiara che doveva solo recarsi in bagno, è da chiedersi se potesse parcheggiare il motociclo nell'area dove è avvenuta la caduta, causata, si ricorda, da anomalia del manto stradale.
IV
Sul comportamento del danneggiato.
Occorre valutare se possa dirsi sussistente una condotta colposa del danneggiato idonea a porsi quale concausa dell'evento ovvero ad assurgere a causa esclusiva dello stesso (art. 1227 c.c.).
La ritiene che la sosta fosse vietata e che tale comportamento costituisca fattore CP_1 eziologicamente determinante, che esclude la responsabilità della in quanto “il comportamento CP_1
pagina 10 di 19 alternativo lecito, costituito dalla prosecuzione della marcia fino ad una zona ove la sosta era consentita, sarebbe stato idoneo a scongiurare l'evento” (pag. 10 della comparsa).
Ai sensi del Codice della Strada, il ricorrente ha effettuato una sosta, non una semplice fermata, perché per recarsi in bagno avrebbe dovuto scendere dal mezzo.
Il codice della Strada prescrive quanto segue:
Art. 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
[omissis]
Art. 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
pagina 11 di 19 a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
pagina 12 di 19 f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
[omissis]
La ha segnalato che la sosta effettuata dal ricorrente è avvenuta in violazione dell'art. 158, CP_1 comma 2, lett. f), del CdS citato, richiamando, inoltre, le prescrizione di cui all'art. 40, commi 3 e 9, del medesimo CdS:
Art. 40
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
pagina 13 di 19 - iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
[omissis]
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
[omissis]
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 4), del Codice della Strada per banchina di intende: “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
Si ritiene che nel caso specifico sia ravvisabile la violazione indicata dalla . CP_1
Il ricorrente non avrebbe dovuto sostare in quel punto perché all'interno della banchina e quindi vietato espressamente dall'art. 158, comma 2, lett. f), del codice della Strada.
La giustificazione di doversi recare in bagno, inoltre, porta a fare una conseguente considerazione.
Il ricorrente non aveva intenzione di servirsi del ristorante vicino perché, altrimenti, avrebbe utilizzato il parcheggio del ristorante stesso e nemmeno ha indicato la presenza di altri esercizi commerciali o luoghi aperti al pubblico dotati di servizio igienico che giustificassero la sosta in quel preciso punto, sicché, logicamente, viene da pensare che volesse semplicemente accostare il mezzo, scendere ed effettuare una sosta di fortuna.
Nel caso fosse questa l'intenzione del ricorrente., si deve ricordare che urinare in luogo pubblico è punito con sanzione amministrativa (dopo che la condotta è stata depenalizzata, art. 726 c.p.), pertanto, non si tratta di scelta che il ricorrente poteva compiere legittimamente.
Se, invece, il conducente della motocicletta voleva scendere e recarsi poco avanti, in cerca di un servizio igienico pubblico o comunque di un esercizio commerciale dotato di servizi igienici, visto che non si trovava distante dal centro abitato, avrebbe potuto e dovuto individuare una zona di parcheggio consentita.
pagina 14 di 19 La ricorda che l'uso anomalo della cosa o, a maggior ragione, quello vietato, rispetto alla CP_1 normale destinazione d'uso, dovrebbe escludere la responsabilità del custode. Il comportamento del sig.
secondo la Provincia si è posto in contrasto con il Codice della Strada. Il ricorrente è caduto solo Parte_1 dopo aver accostato e fermato il motociclo “sulla striscia di margine della carreggiata” (pag. 2 del ricorso).
L'esigenza di recarsi in bagno, in assenza di patologie complesse, nemmeno dichiarate, non può assurgere a emergenza nel senso inteso dal Codice della Strada, pertanto, il conducente era tenuto a scegliere dove accostarsi e a sostare nel rispetto del Codice della Strada.
Va adeguatamente valorizzata la circostanza che il ricorrente allega che proprio di fronte a dove si è fermato fosse presente un ristorante, con area parcheggio (dove, peraltro, la motocicletta è stata spostata quando il ricorrente ha dovuto essere trasportato in ambulanza in ospedale).
Ciò significa che sarebbe stato possibile, senza eccessivo aggravio, che il ricorrente, per espletare il proprio bisogno fisiologico di recarsi in bagno, decidesse di avvalersi del parcheggio del ristorante che, anche nel caso fosse stato riservato ai clienti, poteva essere utilizzato, così da consentire al ricorrente di effettuare la sosta in bagno, avvalendosi proprio dei servizi igienici del ristorante, previa richiesta al titolare del ristorante di poter utilizzare i servizi, circostanza che l'esercente deve consentire, oppure decidendo di consumare un caffè o di acquistare una bottiglietta di acqua e quindi di recarsi al bagno, del resto, il ristorante, alle 13:30 circa, quando l'incidente si è verificato, era aperto e, infatti, a soccorrerlo fu un dipendente uscito fuori dal ristorante.
In alternativa, il ricorrente poteva scegliere di transitare poco oltre e trovare altro luogo adeguato di sosta, non essendo lontano dal centro abitato, anzi, essendo la strada ancora all'interno del centro, sebbene di proprietà della Provincia di (per la qualificazione di strada provinciale cfr. art. 2 del Codice della CP_1
Strada).
Il ricorrente ha, invece, scelto di fermarsi per scendere dalla motocicletta in un punto sulla banchina, circostanza che deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f), del Codice della
Strada; un simile comportamento integra un profilo di colpa specifica, in quanto violativo della disposizione di cui all'art. 158, comma 2, lett. f), del Codice della Strada.
A questo punto occorre chiedersi se la condotta del conducente sia stata causa da sola sufficiente al verificarsi dell'evento dannoso.
La risposta deve essere negativa.
Si osserva che:
• “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di pagina 15 di 19 incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021. Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).
• “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
pagina 16 di 19 La Giurisprudenza di legittimità tende a limitare le ipotesi di fatto del danneggiato ritenuto da solo causa efficiente del danno perché nella sequenza causale entra in gioco anche la cosa in custodia che, nel caso specifico, presentando un'anomalia che la rendeva pericolosa, ha concorso a determinare il danno.
Nel caso specifico la sosta doveva ritenersi vietata, eppure, non poteva, ragionevolmente, dirsi del tutto esclusa, poiché si tratta di parte della strada, percorsa dal traffico veicolare e, pertanto, la sua conformazione doveva essere idonea al transito e alla sosta su tutta la sua superficie. La presenza di avvallamento non rendeva la strada del tutto sicura e, sebbene la sosta sulla banchina sia di regola vietata, il comportamento colposo del ricorrente è solo concausa dell'evento dannoso. La sosta in zona vietata deve ritenersi un fatto non del tutto impossibile da verificarsi, dovendo ricordare che, in caso di emergenza seria e concreta, la sosta avrebbe dovuto essere consentita sulla banchina (si pensi ad un malore improvviso, il richiamo è all'art. 40, comma 9, del Codice della Strada), pertanto, la condotta del danneggiato non rientra in un uso abnorme quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto e non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, ma ne integra una concausa rilevante.
Il concorso colposo del danneggiato giustifica, ad avviso della scrivente, una decurtazione del 50% del risarcimento domandato, in ragione del fatto che la condotta del danneggiato ha avuto apporto almeno pari a quello della presenza dell'avvallamento sulla strada nella causazione dell'evento.
V
Sulla quantificazione del danno.
La ha concentrato la propria difesa sulla contestazione dell'an del risarcimento del danno, CP_1 omettendo qualunque contestazione sul quantum come dettagliatamente quantificato dal ricorrente, il quale ha documentato le spese sopportate e ha allegato una perizia di parte di un medico legale, che lo ha esaminato al termine del lungo percorso di cura, che ha visto il sig. sottoporsi a due interventi Parte_1 chirurgici, quindi, a due periodi di convalescenza e di riabilitazione.
In assenza di contestazione, il quantum risarcitorio, corredato da valutazione medico legale del Dott.
(doc. 20 del ricorrente), deve ritenersi già sufficientemente provato dal danneggiato per Persona_2 effetto della documentazione versata in giudizio (oltre alla valutazione del medico legale, sono state prodotte le pezze giustificative delle spese mediche, cfr. docc. 21 e 22, unitamente alla prova dell'intervento dell'ambulanza, del ricovero, delle dimissioni, dei vari referti e visite effettuate, cfr. ulteriore documentazione in atti).
La valutazione medico-legale non è stata oggetto di alcuna replica o contestazione da parte della provincia e non si ritiene pertanto necessario approfondire oltre la valutazione, che appare congrua rispetto ai postumi evidenziati dai referti prodotti. pagina 17 di 19 Il danno va quindi liquidato nella misura domandata, ma, in ragione del concorso di colpa al 50% del danneggiato, il risarcimento va ridotto della metà rispetto a quello riconoscibile.
Ne consegue che al ricorrente va riconosciuto:
1) danno non patrimoniale risarcibile euro 24.469,00;
2) totale danno biologico temporaneo euro 11.442,50; di cui:
• invalidità temporanea totale euro 1.955,00;
• invalidità temporanea parziale al 75% euro 4.312,50;
• invalidità temporanea parziale al 50% euro 3.450,00;
• invalidità temporanea parziale al 25% euro 1.725,00;
3) spese mediche euro 951,90;
Il totale generale sarebbe pari a euro 36.863,40.
Il totale decurtato al 50% è dunque pari a 18.431,70 euro, di cui 17.955,75 euro per danno biologico permanente e temporaneo e 475,95 euro per spese mediche.
La somma di 17.955, 75 euro costituisce espressione di un debito di valore, pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma va devalutata dalla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, l'importo va incrementato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino al soddisfo.
La somma di 475,95 euro è espressione di un debito di valuta, sulla quale decorrono interessi legali dall'esborso al saldo, senza rivalutazione monetaria.
VI
Sulle spese di lite.
Le ragioni dell'accoglimento in misura dimezzata della pretesa risarcitoria configurano una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in parziale accogliento delle domande del ricorrente, dichiara tenuta e condanna la di al pagamento in favore del ricorrente del minor CP_1 CP_1 importo di 17.955,75 euro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma che va devalutata e pagina 18 di 19 poi via via rivalutata, su cui si sommano interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'evento fino al saldo;
dichiara altresì tenuta e condanna la Provincia di Vercelli al pagamento in favore del ricorrente del minor importo di 475,95 euro a titolo di spese mediche, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Vercelli, 5.2.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2024 avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FASSARDI ANNA e dall'avv. BEZZI GIOVANNA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSCI ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA SAN
CRISTOFORO N.7 13100 resso il difensore CP_1
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 4.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti della Pt_1 Parte_1 alla quale ha domandato di essere risarcito del danno provocato da una Controparte_1 caduta, quantificato in 35.911,50 euro a titolo di risarcimento per le lesioni subite e in 951,90 euro a titolo di spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente ha allegato, per quanto qui di interesse, quanto segue:
• In data 24/08/2019 il sig. alla guida del proprio motociclo Parte_1
Honda Africa Twin 750, targato NO118198, con regolare casco di protezione, percorreva, nel rispetto dei limiti di velocità, in località Serravalle Sesia, la strada provinciale 299, direzione Bornate/Borgosesia.
• Verso le ore 13,30 circa, in detta località, giunto in prossimità del civico n. 328 di Corso
Matteotti, per esigenza personale il ricorrente accostava e fermava il proprio mezzo sulla striscia di margine della carreggiata e nell'appoggiare il piede destro a causa di avvallamento di parecchi centimetri del manto stradale presente nella banchina (compresa tra il margine della carreggiata e il marciapiede) cadeva rovinosamente a terra, mentre era ancora in sella al proprio motoveicolo, subendo lo schiacciamento da parte del mezzo.
• Il sig. cadeva a terra di fronte al ristorante allora denominato Maiori e fuori da Parte_1 detto locale era presente un dipendente, sig. nato il [...] a Persona_1
Kalubia (Egitto) che assisteva all'accaduto rilasciando una dichiarazione testimoniale
(doc.1).
• Egli dichiara che “in data 24/8/2019 mentre mi trovavo fuori dal ristorante pizzeria Maiori in cui lavoro mentre fumavo una sigaretta vedevo un signore in moto fermarsi a bordo strada ed improvvisamente cadere a terra immediatamente andavo a soccorrerlo e visto il forte dolore che avvertiva alla gamba chiamavo immediatamente l'ambulanza insieme a me interveniva un volontario della Croce Rossa con il quale abbiamo provveduto ad aiutarlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza una volta arrivata l'ambulanza lasciavo i miei dati al signore in caso di necessità”.
pagina 2 di 19 • Presente al ristorante, intervenuto in aiuto del sig. che lamentava un forte dolore Parte_1 alla gamba destra, vi era anche quindi un altro uomo, le cui generalità non sono note, che si presentava come “soccorritore volontario della Croce Rossa” e provvedeva ad infilare un cucchiaio di legno dentro la scarpa del piede destro del ricorrente legandolo con un asciugamano per bloccare la gamba.
• Interveniva in loco l'ambulanza (doc. 2) che provvedeva a trasportare il sig. presso Parte_1 il Pronto Soccorso di Borgosesia.
• il sig. che viaggiava da solo ha dovuto lasciare il motociclo sul luogo del sinistro, Parte_1 in particolare, dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso, ricordandosi dell'aiuto ricevuto da personale del ristorante pizzeria Maiori, telefonava e chiedeva se qualcuno di loro avesse provveduto a spostare la moto. Gli veniva confermato che la moto era stata spostata nel loro parcheggio in una zona coperta e che avrebbe potuto ritirarla non appena si sarebbe ripreso.
• Il ricorrente, al Pronto Soccorso di Borgosesia, veniva sottoposto a visite e accertamento strumentale obiettivo, in specie RX alla gamba e caviglia destra, refertato con “...frattura del terzo distale diafisario di tibia e perone con angolatura e modesta scomposizione monconi in particolare a livello del focolaio peroneale.”. Seguiva “immobilizzazione in astuccio gessato” e diagnosi di “frattura biossea gamba dx”, con prognosi 30 giorni, e con prescrizione di Tachidol se dolore (cfr. verbale di Pronto Soccorso n. 2019/041503, doc. 3).
• Il giorno successivo, il 25/08/2019, avveniva il ricovero dell'odierno ricorrente presso il reparto di Ortopedia dell di Rho ove aveva preferito proseguire le cure per CP_2 avvicinarsi al luogo di residenza.
• In data 28/08/2019 veniva sottoposto a intervento chirurgico di sintesi con chiodo endomidollare di tibia Expert.
• Veniva dimesso in data 02/09/2019 e prescrittogli: “Clexane 4000 UI per 1 mese, mobilizzare attivamente la caviglia, riposo con arto elevato, ghiaccio, Tachipirina 1000 1 c se dolore max 3 al dì, no carico per 25 gg a seguire carico parziale per ulteriori 15 gg;
medicazione per rimozione punti tra 10 gg, controllo rx + visita fra 1 mese” (doc. 4).
• Il ricorrente, vista l'impossibilità di caricare l'arto era costretto ad utilizzare la carrozzina per
30 giorni.
pagina 3 di 19 • In data 03/09/2019 veniva effettuata visita fisiatrica e veniva prescritta rieducazione motoria 10+10 sedute (referto, doc.5).
• Il 12/09/2019 venivano rimossi i punti di sutura (doc. 6) e in data 03/10/2019 (doc.7) veniva sottoposto a visita ortopedica con contestuale RX alla gamba destra (doc.8) e con prescrizione, tra le altre: “incrementare il carico con due stampelle raggiungendo il carico pieno fra 15-20 gg…” e ulteriore controllo a un mese.
• Il 04/11/2019 veniva effettuata ulteriore visita ortopedica (doc.9) e RX di controllo gamba destra (doc. 10) e venivano riscontrati “scarsi fenomeni riparativi a carico del focolaio fratturativo del terzo distale diafisario peroneale”; veniva prescritta deambulazione libera in carico e controllo clinico e RX grafico tra 4 mesi.
• In data 21/11/2019 il ricorrente si sottoponeva a visita fisiatrica di controllo presso l
[...]
e veniva diagnosticata “… non dolore alla mobilizzazione dell'arto inferiore destro che si CP_2 presenta ancora diffusamente edematoso ed ematoma in fase di organizzazione in corrispondenza del polpaccio della caviglia e piede;
buon recupero della mobilità della tibiotarsica di sinistra, in netta ripresa la forza del muscolo quadricipite. Deambulazione autonoma ma ancora disequilibrio in appoggio monopodalico
a sinistra, discesa delle scale possibile ma ancora non armonica per ipostenia del muscolo quadricipite in contrazione eccentrica”. Veniva quindi prescritto altro ciclo di 10 sedute di rieducazione motoria e di propriocezione (doc. 11).
• Seguiva in data 02/03/2020 nuova RX alla gamba destra (doc. 12) e in data 03/03/2020 visita ortopedica con prescrizione: “continua FKT, calza elastica;
utile magnetoterapia;
controllo a 3-
4 mesi” (doc. 13).
• Il 07/07/2020 il sig. si sottoponeva a RX gamba destra (doc. 14) e il giorno Parte_1 successivo, l'08/07/2020, a relativa visita ortopedica (doc.15).
• Il signor effettuava analogo accertamento RX gamba destra e visita ortopedica di Parte_1 controllo in data 23/09/2020. L'esame strumentale rilevava “buono l'allineamento dei monconi fratturativi, lieve maggior apposizione di callo osseo riparatore endostale e periostale” (doc. 16) e la visita, all'esame obiettivo, “non dolore palpatorio locale, libere le articolazioni di ginocchio e TBT;
prescrizione: si pone in nota per RMS” (doc. 17).
• Il ricorrente il 15/10/2021 veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'
[...]
e sottoposto a nuovo intervento chirurgico per intolleranza del mezzo di sintesi CP_2 con rimozione chiodo gamba destra e dimesso in data 17/10/2021 prescrivendo:
pagina 4 di 19 “deambulazione in carico con ausilio di stampelle secondo dolore, gamba alta a riposo, muovere le dita…”.
(doc. 18) Seguì periodo di 2 settimane con 2 bastoni e di 1 mese con 1 bastone, con carico definitivamente libero da ausili nel dicembre 2021.
• Il 29/10/2021 venivano rimossi i punti di sutura (doc.19).
Il sig. ha prodotto valutazione medico legale del Dott. del 13.08.2024 Parte_1 Persona_2
(doc.20) secondo cui, alla stabilizzazione in postumi, il ricorrente ha maturato il seguente bilanciamento di menomazione: “1. Arto inferiore destro, quadro clinico algico disfunzionale in esiti di frattura complessa biossea del III distale di gamba;
mezzi di sintesi rimossi. L'aderenza ai fatti in uno con l'acquetante ragionevolezza impiegate riuscirono a chiarire dinamica, efficacia traumatica, compatibilità dei parametri cronologici con natura ed entità del trauma riportato e con
l'evoluzione sino alla stabilizzazione in postumi, attesi altresì tempo intercorso dall'evento, sintomatologia riportata e obiettività raccolta, tutti nessiologicamente congrui. Da ciò ne discende il seguente bilancio causale materiale:
“
1. Congruità tra dinamica del sinistro e complesso lesivo riportato;
2. Immediato apprezzamento clinico e strumentale obiettivo del complesso lesivo per cui nulla quaestio circa la suscettibilità di apprezzamento clinico strumentale obiettivo della lesione come espressamente preteso.
3. Congruo e lungo percorso clinico, chirurgico e riabilitativo fino alla stabilizzazione in postumi. Non emergono dubbi su an e quantum, quest'ultimo oggetto di prossima valutazione, …; è maturata sedes materiae per chiarire che la menomazione permanente, in ambito di responsabilità civile, risolve il seguente bilancio valutativo:
1. Danno biologico transeunte: 187 (centottantasette) giorni declinati in 17 (diciassette) giorni al 100% (2 ricoveri),
50 (cinquanta) giorni al 75% (carrozzina, arto in scarico, uso di 2 bastoni [due periodi post-chirurgici]), in 60 (sessanta) giorni al 50% (graduale carico [due periodi post-chirurgici], ritardo di consolidazione), in 60 (sessanta) giorni al 25%
(riabilitazione, fino alla stabilizzazione in postumi); sofferenza morale durante l'IT qualificabile come intensità medio/elevata.
2. Danno biologico permanente: 11-12% (undici – dodici percento); sofferenza morale in IP qualificabile come intensità media.
3. Spese mediche: congrue per € 463,90 di cui € 120 per noleggio magnetoterapia, € 150 per ortesi ortopedica, €
193,90 per ticket” (doc. 21). A ciò si aggiungano le spese per la Valutazione medico legale del Dott. pari ad € 488,00, di cui si allega nota proforma (doc. 22 ) e così per un totale complessivo di € Per_2
951,90.
Ciò premesso, parte ricorrente ha così quantificato il proprio risarcimento:
1) danno non patrimoniale risarcibile Euro 24.469,00;
2) totale danno biologico temporaneo Euro 11.442,50; di cui: pagina 5 di 19 • invalidità temporanea totale Euro 1.955,00;
• invalidità temporanea parziale al 75% Euro 4.312,50;
• invalidità temporanea parziale al 50% Euro 3.450,00;
• invalidità temporanea parziale al 25% Euro 1.725,00;
3) spese mediche Euro 951,90; totale generale Euro 36.863,40.
Il ricorrente ha ancora allegato che:
• è magazziniere presso la società Testo S.p.a. di Settimo Milanese (MI) ove è assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1/1/1996 e a seguito dell'occorso subito veniva CP_ sottoposto in data 09/09/2019 a visita fiscale con il seguente esito: “...non in condizioni di lavorare;
prognosi a tutto il 25/09/19” (doc.23). Seguivano attestati di malattia sino al
30/11/2019 e in occasione del secondo intervento chirurgico dal 11/10/2021 al 5/11/2021
(doc. 24);
• a seguito delle lesioni personali subite e sopra descritte inviava in data 28/10/2019 (doc. 25) per il tramite di Infortunistica Italiana richiesta di risarcimento danni al
[...]
; seguiva corrispondenza tra il Comune di Serravalle Sesia e la Provincia di Parte_2 in ordine alla competenza (doc. 26); CP_1
• la riscontrava, in qualità di ente proprietario della strada in questione, la Controparte_1 sopra citata missiva dell'Infortunistica Italiana del 28/10/2019;
• con lettera del 25/02/2020 la Provincia di Vercelli rigettava la richiesta di risarcimento danni per le motivazioni in essa rappresentate (doc. 27) così come rigettava l'invito rivoltole a mezzo pec in data 21/07/2020 (doc. 28) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (doc. 29).
Tutto ciò premesso, il ricorrente ritiene responsabile della causazione del sinistro la CP_1 ex art. 2051 c.c., norma che prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose
[...] che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si è costituita la contestando i presupposti della responsabilità sia per quanto Controparte_1 riguarda la legittimazione passiva sia per quanto riguarda il nesso eziologico, ritenendo assorbente la condotta distratta del ricorrente.
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, le Parti hanno insistito come da rispettive difese e istanze, anche istruttorie, indi, la scrivente Giudice ha osservato quanto segue:
pagina 6 di 19 • la comparsa di costituzione della non contiene formulazione espressa Controparte_1 delle conclusioni nel merito, sebbene nel corpo della comparsa siano articolate deduzioni e contestazioni;
• va richiamato il contenuto minimo previsto per la comparsa di risposta sia dagli artt. 125 e
167 c.p.c. sia dall'art. 281-undecies, comma 3, c.p.c. che prevede: “Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”;
• considerato che, in genere, la mancanza delle conclusioni non comporta la nullità dell'atto se dal tenore complessivo dello stesso non risultino genericità o imprecisioni e, quindi, sia raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. 15707/2008; Cass. 5412/1995);
• considerato che la dinamica della caduta dalla moto, in sé considerata, non è oggetto di contestazione specifica da parte della e che non è contestata nemmeno la CP_1 sussistenza di “avvallamento” come denominato dalla stessa (pag. 5 della CP_1 comparsa), si ritiene che le prove testimoniali articolate in ricorso dal ricorrente siano sovrabbondanti;
quanto all'unico capitolo formulato dalla , si ritiene che esso sia CP_1 valutativo e superfluo;
• ritenuto non strettamente necessario procedere ad una consulenza medico-legale, anche per assenza di specifica contestazione del quantum, ferma la contestazione dell'an da parte della e di contestazione preliminare sulla legittimazione passiva. CP_1
La scrivente ha quindi invitato le Parti a discutere oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito della discussione, ha incamerato la causa in decisione.
II
Sulla legittimazione passiva della Controparte_1
La Provincia di è stata convenuta in quanto ente proprietario della strada provinciale che CP_1 transita in centro abitato con popolazione inferiore a 10.000,00 abitanti, luogo dove è avvenuta la caduta del ricorrente.
È pacifico che la strada sia provinciale ed è documentato che la di si è CP_1 CP_1 riconosciuta, nello scambio di lettere che ha preceduto il contenzioso, come ente proprietario della strada in questione. pagina 7 di 19 La ritiene, tuttavia, che alla stessa non fosse possibile attribuire alcun dovere di custodia CP_1 nel caso specifico perché eccepisce la mancanza di legittimazione passiva ritenendo spettare al
[...]
e/o alla società C.O.R.D.A.R. in qualità di gestore dell'impianto di acquedotto. Parte_2
Per giustificare tale assunto, la difesa della sostiene che non rileverebbe la situazione CP_1 giuridica, ma quella fattuale, per cui sarebbe necessario accertare a chi effettivamente sia riconoscibile un potere di governo della cosa, cui far seguire la responsabilità ex art. 2051 c.c. Nel caso in esame, il potere di governo e di custodia spetterebbe al o alla società che gestisce l'acquedotto perché il punto dove il Pt_2 ricorrente è caduto transita nel centro abitato e perché l'avvallamento è stato realizzato per far defluire meglio le acque meteoriche.
Così argomenta la : “…nel caso di specie la sebbene formalmente proprietaria CP_1 Controparte_1 della strada, non risultava averne il controllo effettivo in quanto spettante al in solido con la Parte_2 società alla quale quest'ultimo ha affidato la gestione degli impianti acquedottistici” (pag. 5 della comparsa). La
Provincia aggiunge che: “…quello che viene definito come avvallamento è in effetti una caditoia stradale per lo smaltimento delle acque meteoriche che vengono poi convogliate nelle condutture dell'acquedotto comunale” (pag. 5 della comparsa).
L'assunto della non è condivisibile, è l'ente proprietario che assume la custodia della CP_1 strada e non rileva la vicinanza al centro abitato o la presunta utilità dell'avvallamento nel deflusso delle acque meteoriche.
Si tratta di circostanze che non implicano il trasferimento ad altro soggetto del potere di diritto e di fatto sul bene e, pertanto, non può venir meno il dovere di custodia finalizzato a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada e la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c.
Se vi erano accordi o impegni contrattuali di qualche tipo tra la il e la società CP_1 Pt_2 che gestisce il servizio di fognature, si tratta di rilievi che esulano dall'ambito di questo giudizio perché la nemmeno ha svolto una chiamata in causa, eventualmente in manleva, verso i terzi indicati e la CP_1 sua responsabilità, al contrario, permane in qualità di ente proprietario e quindi responsabile ex art. 2051
c.c.
III
Sul nesso di causa.
La non contesta la dinamica dell'incidente e nemmeno contesta l'ascrivibilità del sinistro CP_1 alla presenza di una disconnessione del manto stradale, ammettendo l'esistenza dell' “avvallamento”, ma ritenendo trattarsi di conformazione fisiologica della strada in quanto: “Appurato che a provocare i danni riportati dal è stato l'avvallamento questo, in realtà, non era da considerarsi un agente causale anomalo che ha Parte_1
pagina 8 di 19 generato una alterazione delle normali condizioni di percorrenza della strada per cui la Provincia di era tenuta a CP_1 rimuovere una qualsivoglia situazione di pericolo per la sicurezza dei veicoli che vi transitavano, ma una sua imprescindibile componente strutturale” (pag. 5 della comparsa).
La riconduce la caduta del ricorrente esclusivamente al fatto colposo del danneggiato che, CP_1 distrattamente, avrebbe messo in fallo il piede nell'avvallamento. La Provincia sostiene che le condizioni di luogo e tempo (giornata estiva, serena, all'ora di pranzo) consentivano la piena visibilità dell'avvallamento e che quindi la caduta sia dovuta a distrazione del ricorrente, inoltre, afferma che la condotta del ricorrente, ossia il fermo del motociclo a bordo strada, fosse da ritenere in violazione di legge.
La questione va affrontata facendo applicazione dei principi regolanti la responsabilità del custode e di quelli governanti la materia del nesso di causalità. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, fatta salva la possibilità, per il custode, di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Il custode, dunque, è liberato dalla responsabilità esclusivamente qualora dimostri che un fattore esterno, estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il sinistro, assurgendo a causa esclusiva del danno. Il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta colposa del danneggiato, essendo quest'ultima astrattamente idonea ad interrompere il predetto nesso di causalità (Cass. 11526/2017; 12895/2016; 18317/2015).
In applicazione dell'art. 2051 c.c., dunque, la prova della riconducibilità del danno patito alle condizioni della strada spetta al danneggiato, mentre è possibile per l'ente proprietario dimostrare che il nesso di causalità sia stato interrotto.
Nel caso di specie, le risultanze documentali unite all'assenza di contestazione sulla dinamica dell'incidente, conducono a ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presenza di un avvallamento del manto stradale e la caduta del ricorrente.
Appare petizione di principio quella secondo cui si tratta di una conformazione fisiologica del manto quando, invero, le riproduzioni fotografiche, anche tratte da Google Maps (cfr., da un lato, le fotografie prodotto dal ricorrente, sub docc. da 30 a 33 e, dall'altro lato, le riproduzioni tratte da Google
Maps, prodotte sub docc. da 34 a 40 del ricorrente), evidenziano che non tutti i tratti di strada presentano lo stesso avvallamento, alcune zone sono “riempite” da bitume proprio per evitare un eccessivo dislivello o buca.
Si aggiunga che se anche fosse vero che l'avvallamento, come intuitivamente si è portati a pensare, serva a migliorare il deflusso delle acque meteoriche, era possibile con ordinaria diligenza procedere ad installare delle griglie di raccolta delle acque, così da non creare un avvallamento a bordo della strada. pagina 9 di 19 Non si ritiene che la conformazione della strada fosse fisiologica e nemmeno necessitata dalle esigenze di deflusso delle acque, in realtà, l'avvallamento, per come rappresentato nelle produzioni offerte
(cfr. fotografie dello stato dei luoghi nel 2019, prodotte dal ricorrente sub docc. 30-33), appare frutto di una stratificazione dell'asfalto (bitume) che ricopre la strada, circostanza che porta a ritenere che sia direttamente riconducibile ad interventi – inadeguati – di manutenzione della carreggiata in capo all'ente proprietario, ossia la Controparte_1
Il ricorrente, peraltro, allega – e sul punto non viene smentito dalla – che la pericolosità CP_1 del tratto di strada deve ritenersi confermata dal fatto che la stessa ha provveduto a far effettuare CP_1 interventi di rifacimento e ripristino della pavimentazione stradale successivamente alla data del sinistro
(cfr. fotografie, docc. 41-45 del ricorrente).
La scrivente evidenzia che, in seguito all'intervento riferito e documentato dal ricorrente, nel tratto di strada in questione non vi è più il dislivello presente al momento della caduta del ricorrente, fatto che, empiricamente, conferma che non si tratti di caratteristica strutturale fisiologica del manto stradale.
La presenza dell'avvallamento non è da ritenere fisiologica, ma presenta i caratteri di un'anomalia della strada, che l'ha resa potenziale fonte di danno. La circostanza che fosse presente una sconnessione era idonea a far cadere il ricorrente, come in effetti è accaduto. Non è possibile pretendere, con ordinaria diligenza, che il motociclista in sella alla propria moto, anche per la velocità di marcia, pur nei limiti di velocità, abbia una percezione costante delle condizioni del manto stradale, dovendo prestare attenzione, doverosamente, anche al traffico veicolare.
La scelta, quindi, di sostare momentaneamente a bordo della carreggiata per esigenze personali, dichiarate poi, in udienza, essere quelle di fermarsi per recarsi in bagno, non è da stigmatizzare in senso assoluto e astratto, ma va verificato che il conducente del motociclo lo abbia fatto in modo consentito dal
Codice della Strada, ossia quali fossero le prescrizioni da seguire nel caso concreto.
Trattandosi di una sosta, per quanto breve, visto che il ricorrente dichiara che doveva solo recarsi in bagno, è da chiedersi se potesse parcheggiare il motociclo nell'area dove è avvenuta la caduta, causata, si ricorda, da anomalia del manto stradale.
IV
Sul comportamento del danneggiato.
Occorre valutare se possa dirsi sussistente una condotta colposa del danneggiato idonea a porsi quale concausa dell'evento ovvero ad assurgere a causa esclusiva dello stesso (art. 1227 c.c.).
La ritiene che la sosta fosse vietata e che tale comportamento costituisca fattore CP_1 eziologicamente determinante, che esclude la responsabilità della in quanto “il comportamento CP_1
pagina 10 di 19 alternativo lecito, costituito dalla prosecuzione della marcia fino ad una zona ove la sosta era consentita, sarebbe stato idoneo a scongiurare l'evento” (pag. 10 della comparsa).
Ai sensi del Codice della Strada, il ricorrente ha effettuato una sosta, non una semplice fermata, perché per recarsi in bagno avrebbe dovuto scendere dal mezzo.
Il codice della Strada prescrive quanto segue:
Art. 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
[omissis]
Art. 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
pagina 11 di 19 a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
pagina 12 di 19 f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
[omissis]
La ha segnalato che la sosta effettuata dal ricorrente è avvenuta in violazione dell'art. 158, CP_1 comma 2, lett. f), del CdS citato, richiamando, inoltre, le prescrizione di cui all'art. 40, commi 3 e 9, del medesimo CdS:
Art. 40
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
pagina 13 di 19 - iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
[omissis]
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
[omissis]
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 4), del Codice della Strada per banchina di intende: “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”.
Si ritiene che nel caso specifico sia ravvisabile la violazione indicata dalla . CP_1
Il ricorrente non avrebbe dovuto sostare in quel punto perché all'interno della banchina e quindi vietato espressamente dall'art. 158, comma 2, lett. f), del codice della Strada.
La giustificazione di doversi recare in bagno, inoltre, porta a fare una conseguente considerazione.
Il ricorrente non aveva intenzione di servirsi del ristorante vicino perché, altrimenti, avrebbe utilizzato il parcheggio del ristorante stesso e nemmeno ha indicato la presenza di altri esercizi commerciali o luoghi aperti al pubblico dotati di servizio igienico che giustificassero la sosta in quel preciso punto, sicché, logicamente, viene da pensare che volesse semplicemente accostare il mezzo, scendere ed effettuare una sosta di fortuna.
Nel caso fosse questa l'intenzione del ricorrente., si deve ricordare che urinare in luogo pubblico è punito con sanzione amministrativa (dopo che la condotta è stata depenalizzata, art. 726 c.p.), pertanto, non si tratta di scelta che il ricorrente poteva compiere legittimamente.
Se, invece, il conducente della motocicletta voleva scendere e recarsi poco avanti, in cerca di un servizio igienico pubblico o comunque di un esercizio commerciale dotato di servizi igienici, visto che non si trovava distante dal centro abitato, avrebbe potuto e dovuto individuare una zona di parcheggio consentita.
pagina 14 di 19 La ricorda che l'uso anomalo della cosa o, a maggior ragione, quello vietato, rispetto alla CP_1 normale destinazione d'uso, dovrebbe escludere la responsabilità del custode. Il comportamento del sig.
secondo la Provincia si è posto in contrasto con il Codice della Strada. Il ricorrente è caduto solo Parte_1 dopo aver accostato e fermato il motociclo “sulla striscia di margine della carreggiata” (pag. 2 del ricorso).
L'esigenza di recarsi in bagno, in assenza di patologie complesse, nemmeno dichiarate, non può assurgere a emergenza nel senso inteso dal Codice della Strada, pertanto, il conducente era tenuto a scegliere dove accostarsi e a sostare nel rispetto del Codice della Strada.
Va adeguatamente valorizzata la circostanza che il ricorrente allega che proprio di fronte a dove si è fermato fosse presente un ristorante, con area parcheggio (dove, peraltro, la motocicletta è stata spostata quando il ricorrente ha dovuto essere trasportato in ambulanza in ospedale).
Ciò significa che sarebbe stato possibile, senza eccessivo aggravio, che il ricorrente, per espletare il proprio bisogno fisiologico di recarsi in bagno, decidesse di avvalersi del parcheggio del ristorante che, anche nel caso fosse stato riservato ai clienti, poteva essere utilizzato, così da consentire al ricorrente di effettuare la sosta in bagno, avvalendosi proprio dei servizi igienici del ristorante, previa richiesta al titolare del ristorante di poter utilizzare i servizi, circostanza che l'esercente deve consentire, oppure decidendo di consumare un caffè o di acquistare una bottiglietta di acqua e quindi di recarsi al bagno, del resto, il ristorante, alle 13:30 circa, quando l'incidente si è verificato, era aperto e, infatti, a soccorrerlo fu un dipendente uscito fuori dal ristorante.
In alternativa, il ricorrente poteva scegliere di transitare poco oltre e trovare altro luogo adeguato di sosta, non essendo lontano dal centro abitato, anzi, essendo la strada ancora all'interno del centro, sebbene di proprietà della Provincia di (per la qualificazione di strada provinciale cfr. art. 2 del Codice della CP_1
Strada).
Il ricorrente ha, invece, scelto di fermarsi per scendere dalla motocicletta in un punto sulla banchina, circostanza che deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 158, comma 2, lett. f), del Codice della
Strada; un simile comportamento integra un profilo di colpa specifica, in quanto violativo della disposizione di cui all'art. 158, comma 2, lett. f), del Codice della Strada.
A questo punto occorre chiedersi se la condotta del conducente sia stata causa da sola sufficiente al verificarsi dell'evento dannoso.
La risposta deve essere negativa.
Si osserva che:
• “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di pagina 15 di 19 incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021. Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada).
• “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
pagina 16 di 19 La Giurisprudenza di legittimità tende a limitare le ipotesi di fatto del danneggiato ritenuto da solo causa efficiente del danno perché nella sequenza causale entra in gioco anche la cosa in custodia che, nel caso specifico, presentando un'anomalia che la rendeva pericolosa, ha concorso a determinare il danno.
Nel caso specifico la sosta doveva ritenersi vietata, eppure, non poteva, ragionevolmente, dirsi del tutto esclusa, poiché si tratta di parte della strada, percorsa dal traffico veicolare e, pertanto, la sua conformazione doveva essere idonea al transito e alla sosta su tutta la sua superficie. La presenza di avvallamento non rendeva la strada del tutto sicura e, sebbene la sosta sulla banchina sia di regola vietata, il comportamento colposo del ricorrente è solo concausa dell'evento dannoso. La sosta in zona vietata deve ritenersi un fatto non del tutto impossibile da verificarsi, dovendo ricordare che, in caso di emergenza seria e concreta, la sosta avrebbe dovuto essere consentita sulla banchina (si pensi ad un malore improvviso, il richiamo è all'art. 40, comma 9, del Codice della Strada), pertanto, la condotta del danneggiato non rientra in un uso abnorme quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto e non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, ma ne integra una concausa rilevante.
Il concorso colposo del danneggiato giustifica, ad avviso della scrivente, una decurtazione del 50% del risarcimento domandato, in ragione del fatto che la condotta del danneggiato ha avuto apporto almeno pari a quello della presenza dell'avvallamento sulla strada nella causazione dell'evento.
V
Sulla quantificazione del danno.
La ha concentrato la propria difesa sulla contestazione dell'an del risarcimento del danno, CP_1 omettendo qualunque contestazione sul quantum come dettagliatamente quantificato dal ricorrente, il quale ha documentato le spese sopportate e ha allegato una perizia di parte di un medico legale, che lo ha esaminato al termine del lungo percorso di cura, che ha visto il sig. sottoporsi a due interventi Parte_1 chirurgici, quindi, a due periodi di convalescenza e di riabilitazione.
In assenza di contestazione, il quantum risarcitorio, corredato da valutazione medico legale del Dott.
(doc. 20 del ricorrente), deve ritenersi già sufficientemente provato dal danneggiato per Persona_2 effetto della documentazione versata in giudizio (oltre alla valutazione del medico legale, sono state prodotte le pezze giustificative delle spese mediche, cfr. docc. 21 e 22, unitamente alla prova dell'intervento dell'ambulanza, del ricovero, delle dimissioni, dei vari referti e visite effettuate, cfr. ulteriore documentazione in atti).
La valutazione medico-legale non è stata oggetto di alcuna replica o contestazione da parte della provincia e non si ritiene pertanto necessario approfondire oltre la valutazione, che appare congrua rispetto ai postumi evidenziati dai referti prodotti. pagina 17 di 19 Il danno va quindi liquidato nella misura domandata, ma, in ragione del concorso di colpa al 50% del danneggiato, il risarcimento va ridotto della metà rispetto a quello riconoscibile.
Ne consegue che al ricorrente va riconosciuto:
1) danno non patrimoniale risarcibile euro 24.469,00;
2) totale danno biologico temporaneo euro 11.442,50; di cui:
• invalidità temporanea totale euro 1.955,00;
• invalidità temporanea parziale al 75% euro 4.312,50;
• invalidità temporanea parziale al 50% euro 3.450,00;
• invalidità temporanea parziale al 25% euro 1.725,00;
3) spese mediche euro 951,90;
Il totale generale sarebbe pari a euro 36.863,40.
Il totale decurtato al 50% è dunque pari a 18.431,70 euro, di cui 17.955,75 euro per danno biologico permanente e temporaneo e 475,95 euro per spese mediche.
La somma di 17.955, 75 euro costituisce espressione di un debito di valore, pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma va devalutata dalla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, l'importo va incrementato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino al soddisfo.
La somma di 475,95 euro è espressione di un debito di valuta, sulla quale decorrono interessi legali dall'esborso al saldo, senza rivalutazione monetaria.
VI
Sulle spese di lite.
Le ragioni dell'accoglimento in misura dimezzata della pretesa risarcitoria configurano una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in parziale accogliento delle domande del ricorrente, dichiara tenuta e condanna la di al pagamento in favore del ricorrente del minor CP_1 CP_1 importo di 17.955,75 euro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma che va devalutata e pagina 18 di 19 poi via via rivalutata, su cui si sommano interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'evento fino al saldo;
dichiara altresì tenuta e condanna la Provincia di Vercelli al pagamento in favore del ricorrente del minor importo di 475,95 euro a titolo di spese mediche, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Vercelli, 5.2.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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