Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/08/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2023, proposto da
LU ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 2022/529379 del 14.11.22 con il quale il Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha respinto la domanda presentata dal ricorrente il 22.8.22 volta ad ottenere il permesso di costruire per la modifica di un locale al primo piano di un immobile adibito a bar in Venezia Burano Fondamenta Terranova 170;
- nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il sig ON ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Venezia ha respinto la domanda di permesso di costruire presentata dall’interessato per ottenere il cambio di destinazione d’uso di un locale ( da magazzino a sala ristorante) posto al piano primo, a servizio del bar situato al piano terra di una unità edilizia sita Burano, Fondamenta Terranova 170 di cui il ricorrente è usufruttuario.
La domanda è stata rigettata dall’Ente Civico in quanto la progettata sala, che sarebbe stata ricavata dai predetti locali di servizio adibiti a magazzino/deposito, non garantiva l’accessibilità da parte delle persone disabili, stante il contrasto dell’intervento con gli articoli 7 e 12 della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1428/2011 che, rispettivamente, stabiliscono l’uno, al punto 1.2, che venga garantita l’accessibilità per: “ quanto riguarda gli spazi di relazione (requisito che si considera soddisfatto se sono accessibili gli spazi in cui gli utenti vengono a contatto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio igienico ”, l’altro, al punto 4, che: “i tavoli posti nei luoghi di ristorazione, nei bar e in tutti gli altri luoghi assimilabili ai precedenti devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità “, stabilendo a tal fine l’osservanza di una serie di requisiti.
Il ricorrente ha impugnato il prefato provvedimento negativo, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa; 2) Violazione dell’articolo 6 della legge regionale Veneto n. 16/2007 modificata e integrata con deliberazione 14.10.2014 n. 1898. Violazione dell’articolo 86 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituito l’Ente Civico, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Con ordinanza cautelare n. 105/2023 (non appellata) il Tar ha respinto l’istanza cautelare formulata in via incidentale dalla ricorrente.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990.
La ragioni del diniego non sono “altre e diversa” da quelle indicate nel preavviso di rigetto, atteso che i motivi esternati nel provvedimento finale si risolvono in una mera esplicitazione dei motivi contenuti nel pre-diniego, in funzione di replica alle osservazioni formulate dal ricorrente.
Il diniego di titolo edilizio risulta coerente con le ragioni ostative indicate in sede di preavviso di rigetto, avendo l’Amministrazione comunale ribadito, con il provvedimento impugnato, il contrasto del progetto con gli articoli 7 e 12 della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1428/2011 per quanto riguarda la zona ricavata al piano terra per i disabili ed essendosi limitata a svolgere delle considerazioni, in funzione di semplice replica alle osservazioni formulate dal progettista, riferite anche alle ridotte dimensioni del locale al piano terra, osservando che nel calcolo della superficie effettiva della zona riservata al pubblico si doveva tenere conto della rampa e del battente della porta, comportanti una ulteriore diminuzione dello spazio di relazione fruibile dai disabili.
Il motivo di diniego costituisce, dunque, un mero sviluppo della ragione di diniego già contenuta nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, che tiene conto delle osservazioni formulate dall’interessata, confutandole.
Nel provvedimento impugnato risultano chiaramente espresse le ragioni della determinazione negativa assunta e del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessato.
L'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dal privato; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.
Nel merito il ricorso è infondato in quanto, come già evidenziato nella fase cautelare di giudizio:
- il prospettato ampliamento del locale al primo piano, con apertura di una piccola sala con tavolini, implicava la necessità di reperire, al piano terra, uno spazio sufficiente per consentire un’analoga fruizione del servizio aggiuntivo di somministrazione da parte dei disabili;
- l’ambiente estremamente ridotto rendeva possibile solo il posizionamento di un tavolino a muro a ribalta;
- l’Amministrazione comunale, facendo doverosa applicazione degli artt. 7 e 12 della DGR 1428/2011 integrata e modificata con DGRV 1898/14 (in particolare standard prescritti in materia, relativamente ad arredi, passaggi, accostamenti), ha ritenuto non dimostrato che la parte del locale posto al piano terra fosse, effettivamente, parzialmente accessibile e fruibile, anche con servizio al tavolo, da parte di persone con disabilità, a causa delle limitate dimensioni della parte utilizzabile dai clienti (escludendo il banco bar, le attrezzature, gli arredi, il battente della porta di ingresso, la rampa d’accesso);
- la SCIA, archiviata, prevedeva il (diverso) utilizzo “a magazzino” del primo piano, con verifica positiva di accesso al locale piano terra, senza barriere architettoniche, con idoneità di ingresso anche da parte dei disabili (per tutti, senza servizi ai tavoli, che non erano, in quel precedente progetto, previsti né al piano terra, né al piano superiore), e con esistenza di un appropriato servizio igienico;
- alla (successiva) progettata trasformazione del magazzino al primo piano in sala con tavoli e sedie (pacificamente non accessibile ai disabili) dovrebbe corrispondere l’utilizzo di una parte del piano terra, con servizio al tavolo per disabili, nel rispetto di spazi e condizioni in conformità agli standard prescritti dall’art. 12 della DGR 1428/2011;
- il previsto “tavolinetto pieghevole” non soddisfa i requisiti richiesti dalle disposizioni specifiche introdotte dall’articolo 12.4 della citata delibera regionale;
- la creazione di uno spazio aggiuntivo, con tavoli, al primo piano, non trova una favorevole correlazione nella effettiva attivazione, al piano terra, della concreta possibilità, per i disabili, di poter fruire di almeno un tavolo fisso, stabile e visibile.
Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso deve essere respinto, risultando la determinazione assunta dall’Amministrazione comunale sorretta da adeguata istruttoria e congrua motivazione nonchè immune da tutte le censure dedotte.
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO