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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21419/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. NARDUCCI CARLA e dall'avv. ROSSI EDOARDO, Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv.
CONTRO
BARBARA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 20.01.2025 e da parte resistente in data27.01.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO il 28/11/1981.
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 10 dicembre 1991e a Susa, Persona_1 Persona_2 il 3 luglio 2002, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Con ricorso depositato il 11/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, formulando CP_1 le proprie difese.
All'udienza del 10.01.2025, innanzi al G.O.P. delegato, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Valgioie (TO), via Modoprato n. 27, cointestata tra i coniugi, al marito con tutti gli arredi ed il mobilio ivi presente, che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma pagina 2 di 3 non ancora economicamente indipendente, dando atto che la sig.ra se ne allontanerà entro il 10 CP_1 febbraio 2025, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali;
DISPONE a carico della sig.ra un contributo a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, pari ad una somma mensile di € 200,00
(duecento/00), da versarsi al sig. entro il giorno sedici di ogni mese, con rivalutazione Parte_1 annuale ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026), oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate, come dettagliatamente individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 da intendersi integralmente richiamato;
DÀ ATTO che il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente alle domande di Parte_1 CP_1 addebito nei confronti dell'altro coniuge.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21419/2023
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. NARDUCCI CARLA e dall'avv. ROSSI EDOARDO, Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv.
CONTRO
BARBARA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 20.01.2025 e da parte resistente in data27.01.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO il 28/11/1981.
Dal matrimonio sono nati i figli: a Torino il 10 dicembre 1991e a Susa, Persona_1 Persona_2 il 3 luglio 2002, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Con ricorso depositato il 11/12/2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, formulando CP_1 le proprie difese.
All'udienza del 10.01.2025, innanzi al G.O.P. delegato, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Valgioie (TO), via Modoprato n. 27, cointestata tra i coniugi, al marito con tutti gli arredi ed il mobilio ivi presente, che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma pagina 2 di 3 non ancora economicamente indipendente, dando atto che la sig.ra se ne allontanerà entro il 10 CP_1 febbraio 2025, prelevando tutti i propri beni ed effetti personali;
DISPONE a carico della sig.ra un contributo a titolo di mantenimento del figlio CP_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, pari ad una somma mensile di € 200,00
(duecento/00), da versarsi al sig. entro il giorno sedici di ogni mese, con rivalutazione Parte_1 annuale ISTAT (prima rivalutazione febbraio 2026), oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche e sportive previamente concordate e documentate, come dettagliatamente individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 da intendersi integralmente richiamato;
DÀ ATTO che il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente alle domande di Parte_1 CP_1 addebito nei confronti dell'altro coniuge.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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