Articolo 7 della Legge 18 giugno 1998, n. 198
Articolo 6Articolo 8
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15 luglio 1998
Art. 7. 1. L' articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998