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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5476/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.5.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare CP_1
relativamente ai periodi 1.1.2019 – 30.6.2019 e 1.7.2019 – 30.9.2019.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L infatti, ha ammesso in giudizio di avere accolto le due domande CP_1
amministrative presentate dall'istante in data 2.3.2020 in relazione al periodo 1.1.2019 – 30.6.2019 e in data 2.11.2021 in relazione al periodo
1.7.2019 – 30.9.2019, e di averne dato comunicazione al datore di lavoro ai fini del pagamento, a norma dell'art. 37 co. 1 d.p.r. 797/1955 come sost.
dall'art. 8 l. 1038/1961, il quale dispone che “gli assegni familiari sono
corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione”.
Detta norma tuttavia non è applicabile nel caso di specie, in cui, come attestato dalla documentazione in atti, il rapporto di lavoro dell'istante alle dipendenze della impresa Carburanti di NC RO & C. snc – in relazione al quale è maturato il diritto all'assegno per il nucleo familiare nei periodi in contestazione – era cessato già in data anteriore a quella di presentazione della prima domanda amministrativa, con conseguente impossibilità, per la detta impresa, di corrispondere l'assegno contestualmente alle retribuzioni.
Non potendo operare in concreto il detto meccanismo – ovvero l'anticipazione del pagamento dell'assegno da parte del datore di lavoro,
salvo il successivo conguaglio, ex artt. 42 e segg. d.p.r. 797/1955, con i contributi dovuti all – l'ente previdenziale è tenuto al pagamento CP_1
diretto dell'assegno in favore del prestatore di lavoro.
2 Ciò, in quanto il datore di lavoro è un mero adiectus solutionis causa,
come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e come confermato nella circolare 22.3.2019 n. 45, ove, al paragrafo 1, si CP_1
specifica che “il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero
anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione
familiare, poiché l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l' . CP_1
Conclusivamente, deve allora dichiararsi il diritto dell'istante di percepire l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. 13.3.1988 n. 69 conv. in l. 13.5.1988 n. 153 e condannarsi l al pagamento in suo favore del CP_1
detto assegno in relazione ai periodi indicati in ricorso e nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533 dal
121° giorno successivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante di percepire l'assegno per il nucleo familiare relativamente ai periodi 1.1.2019 – 30.6.2019 e 1.7.2019 – 30.9.2019, e per l'effetto condanna l' a pagare in favore dell'istante il detto CP_1
assegno in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121°
giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per
3 compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Del Vecchio.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5476/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.5.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare CP_1
relativamente ai periodi 1.1.2019 – 30.6.2019 e 1.7.2019 – 30.9.2019.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L infatti, ha ammesso in giudizio di avere accolto le due domande CP_1
amministrative presentate dall'istante in data 2.3.2020 in relazione al periodo 1.1.2019 – 30.6.2019 e in data 2.11.2021 in relazione al periodo
1.7.2019 – 30.9.2019, e di averne dato comunicazione al datore di lavoro ai fini del pagamento, a norma dell'art. 37 co. 1 d.p.r. 797/1955 come sost.
dall'art. 8 l. 1038/1961, il quale dispone che “gli assegni familiari sono
corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione”.
Detta norma tuttavia non è applicabile nel caso di specie, in cui, come attestato dalla documentazione in atti, il rapporto di lavoro dell'istante alle dipendenze della impresa Carburanti di NC RO & C. snc – in relazione al quale è maturato il diritto all'assegno per il nucleo familiare nei periodi in contestazione – era cessato già in data anteriore a quella di presentazione della prima domanda amministrativa, con conseguente impossibilità, per la detta impresa, di corrispondere l'assegno contestualmente alle retribuzioni.
Non potendo operare in concreto il detto meccanismo – ovvero l'anticipazione del pagamento dell'assegno da parte del datore di lavoro,
salvo il successivo conguaglio, ex artt. 42 e segg. d.p.r. 797/1955, con i contributi dovuti all – l'ente previdenziale è tenuto al pagamento CP_1
diretto dell'assegno in favore del prestatore di lavoro.
2 Ciò, in quanto il datore di lavoro è un mero adiectus solutionis causa,
come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e come confermato nella circolare 22.3.2019 n. 45, ove, al paragrafo 1, si CP_1
specifica che “il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero
anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione
familiare, poiché l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l' . CP_1
Conclusivamente, deve allora dichiararsi il diritto dell'istante di percepire l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 d.l. 13.3.1988 n. 69 conv. in l. 13.5.1988 n. 153 e condannarsi l al pagamento in suo favore del CP_1
detto assegno in relazione ai periodi indicati in ricorso e nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533 dal
121° giorno successivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante di percepire l'assegno per il nucleo familiare relativamente ai periodi 1.1.2019 – 30.6.2019 e 1.7.2019 – 30.9.2019, e per l'effetto condanna l' a pagare in favore dell'istante il detto CP_1
assegno in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121°
giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per
3 compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Del Vecchio.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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