Articolo 4 della Legge 27 maggio 1975, n. 176
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25 giugno 1975
Art. 4.
Ai fini dell'applicazione della presente legge e' autorizzato lo stanziamento annuo di 2 miliardi di lire per gli esercizi 1975, 1976 e 1977.
Lo stanziamento per l'anno finanziario 1975 sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali.
Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 giugno 1975