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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2446/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Occhione giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3576/2024, pubblicata in data 22/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 1.2.2024, esponeva che il medesimo Tribunale Parte_1 con decreto di omologa del 8.9.2023 aveva riconosciuto la sua totale inabilità ai fini della pensione ex art. 12 L. n. 118/1971 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 5.7.2022 ma, sebbene in data
15.9.2023 avesse inviato all' la documentazione attestante la sussistenza CP_1 dei requisiti di legge (modello AP70), l' non aveva provveduto alla CP_2 liquidazione dei relativi ratei. Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione di inabilità a decorrere dal 1.8.2022 con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze sino al saldo, con vittoria di spese processuali da distrarsi.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere avendo provveduto in data 20.2.2024 al pagamento della provvidenza economica invocata a decorrere dal mese di agosto 2022, per un importo complessivo pari a € 6.362,21.
Il Tribunale, sulle conformi conclusioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per metà le spese processuali, condannando l' alla refusione della restante metà in favore del CP_1 procuratore antistatario.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione del principio della soccombenza virtuale. L'appellante deduce errata applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e osserva che l'originario ricorso introduttivo era stato notificato prima della liquidazione e dell'erogazione del dovuto da parte dell' avvenute rispettivamente il 20.2.2024 ed il CP_1
7.3.2024. Lamenta altresì contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui dispone che “Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono poste a carico del convenuto ma, in considerazione della assenza di ogni questione di fatto e di diritto, possono 3
essere compensate in ragione della metà” allorché la presunta assenza di questioni di fatto e di diritto non solo è infondata, ma non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.. L'appellante conclude chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento della residua CP_1 metà delle spese di lite di primo grado e delle spese relative al presente grado di giudizio, da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. In riferimento CP_1 alle spese di lite, ha chiesto la liquidazione delle stesse previa verifica dell'attività professionale svolta nel giudizio di prime cure e delle tariffe vigenti.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il principio di soccombenza è un canone generale in tema di regolamentazione delle spese di lite. Nell'assetto originario degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., la prima disposizione prevedeva che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte», la seconda non limitava la possibilità di disporre la compensazione al solo caso di soccombenza reciproca, ma anche al ricorrere di «giusti motivi»: l'ampiezza di tale nozione, non riconducibile ad una specifica e tassativa enunciazione o elencazione, aveva indotto a riconoscere il carattere discrezionale della valutazione rimessa al giudice in ordine alla sussistenza dei cd. gravi motivi. Tale discrezionalità, come noto, ha subìto una evidente limitazione dapprima per effetto dell'art.2, comma primo, della legge del 28 dicembre 2005, n. 263 che, al fine di arginare un eccessivo e talvolta ingiustificato ricorso alla compensazione, aveva modificato l'art. 92, comma secondo c.p.c., introducendovi un inciso sull'indicazione dei giusti motivi ritenuti idonei a legittimarla, e successivamente per effetto dell'art.45, undicesimo comma, della legge n. 69/2009 che aveva ulteriormente ristretto l'ambito del potere discrezionale del giudice sostituendo la locuzione «giusti motivi» con quella di «gravi ed eccezionali ragioni», anch'esse da indicarsi esplicitamente in motivazione. 4
Successivamente a norma dell'art. 13, primo comma, del d.l. 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014 n.162, il legislatore ha provveduto a individuare tassativamente le ipotesi in presenza delle quali è possibile disporre la compensazione delle spese, eliminando il riferimento alle «gravi ed eccezionali ragioni» e sostituendolo con quello della «assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti». In seguito, la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività della suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha ripristinato il potere discrezionale del giudice, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 92, comma 2,
c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese tra le parti, integralmente o parzialmente, anche qualora sussistessero altre gravi ed eccezionali ragioni.
Le S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 32061/2022) hanno chiarito che la nozione di soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c. rimanda alle ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma non anche a quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta, “e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione.
Determinante, in senso contrario a tale assimilazione, appare la diversità del parametro da adottare come riferimento ai fini della relativa valutazione, costituito nel secondo caso dal mancato accoglimento ad opera del provvedimento impugnato anche soltanto di alcune delle istanze proposte dalla parte, e nel primo dall'esito complessivo della lite, comprendente anche le istanze eventualmente accolte o rigettate nei precedenti gradi di giudizio: significativa, al riguardo, è la circostanza che la riforma o la cassazione anche parziale della decisione impugnata comporti la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, imponendo la totale rinnovazione del relativo regolamento, ai fini del quale occorre tenere conto anche delle predette istanze”.
La Suprema Corte ha pertanto ritenuto preferibile “l'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte 5
formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (in questo senso anche Cass. 3589/2024).
La sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni che precedono, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dalla fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente in merito alla mancata erogazione della provvidenza richiesta, non sussistendo nella fattispecie gli altri presupposti indicati dalla norma per disporre la compensazione (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altri gravi motivi).
Pertanto, l'appello merita accoglimento. Non essendo state sollevate censure né proposto appello incidentale sull'entità delle spese, le stesse restano quantificate nella misura indicata dal Tribunale, pari a complessivi € 1.864,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., in applicazione del seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in € CP_1
1.864,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
6
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA RA TO
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2446/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Occhione giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3576/2024, pubblicata in data 22/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 1.2.2024, esponeva che il medesimo Tribunale Parte_1 con decreto di omologa del 8.9.2023 aveva riconosciuto la sua totale inabilità ai fini della pensione ex art. 12 L. n. 118/1971 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 5.7.2022 ma, sebbene in data
15.9.2023 avesse inviato all' la documentazione attestante la sussistenza CP_1 dei requisiti di legge (modello AP70), l' non aveva provveduto alla CP_2 liquidazione dei relativi ratei. Concludeva chiedendo il riconoscimento del diritto della ricorrente alla pensione di inabilità a decorrere dal 1.8.2022 con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze sino al saldo, con vittoria di spese processuali da distrarsi.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere avendo provveduto in data 20.2.2024 al pagamento della provvidenza economica invocata a decorrere dal mese di agosto 2022, per un importo complessivo pari a € 6.362,21.
Il Tribunale, sulle conformi conclusioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per metà le spese processuali, condannando l' alla refusione della restante metà in favore del CP_1 procuratore antistatario.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione del principio della soccombenza virtuale. L'appellante deduce errata applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. e osserva che l'originario ricorso introduttivo era stato notificato prima della liquidazione e dell'erogazione del dovuto da parte dell' avvenute rispettivamente il 20.2.2024 ed il CP_1
7.3.2024. Lamenta altresì contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui dispone che “Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono poste a carico del convenuto ma, in considerazione della assenza di ogni questione di fatto e di diritto, possono 3
essere compensate in ragione della metà” allorché la presunta assenza di questioni di fatto e di diritto non solo è infondata, ma non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.. L'appellante conclude chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento della residua CP_1 metà delle spese di lite di primo grado e delle spese relative al presente grado di giudizio, da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. In riferimento CP_1 alle spese di lite, ha chiesto la liquidazione delle stesse previa verifica dell'attività professionale svolta nel giudizio di prime cure e delle tariffe vigenti.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il principio di soccombenza è un canone generale in tema di regolamentazione delle spese di lite. Nell'assetto originario degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., la prima disposizione prevedeva che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte», la seconda non limitava la possibilità di disporre la compensazione al solo caso di soccombenza reciproca, ma anche al ricorrere di «giusti motivi»: l'ampiezza di tale nozione, non riconducibile ad una specifica e tassativa enunciazione o elencazione, aveva indotto a riconoscere il carattere discrezionale della valutazione rimessa al giudice in ordine alla sussistenza dei cd. gravi motivi. Tale discrezionalità, come noto, ha subìto una evidente limitazione dapprima per effetto dell'art.2, comma primo, della legge del 28 dicembre 2005, n. 263 che, al fine di arginare un eccessivo e talvolta ingiustificato ricorso alla compensazione, aveva modificato l'art. 92, comma secondo c.p.c., introducendovi un inciso sull'indicazione dei giusti motivi ritenuti idonei a legittimarla, e successivamente per effetto dell'art.45, undicesimo comma, della legge n. 69/2009 che aveva ulteriormente ristretto l'ambito del potere discrezionale del giudice sostituendo la locuzione «giusti motivi» con quella di «gravi ed eccezionali ragioni», anch'esse da indicarsi esplicitamente in motivazione. 4
Successivamente a norma dell'art. 13, primo comma, del d.l. 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014 n.162, il legislatore ha provveduto a individuare tassativamente le ipotesi in presenza delle quali è possibile disporre la compensazione delle spese, eliminando il riferimento alle «gravi ed eccezionali ragioni» e sostituendolo con quello della «assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti». In seguito, la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività della suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha ripristinato il potere discrezionale del giudice, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 92, comma 2,
c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese tra le parti, integralmente o parzialmente, anche qualora sussistessero altre gravi ed eccezionali ragioni.
Le S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 32061/2022) hanno chiarito che la nozione di soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c. rimanda alle ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma non anche a quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta, “e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione.
Determinante, in senso contrario a tale assimilazione, appare la diversità del parametro da adottare come riferimento ai fini della relativa valutazione, costituito nel secondo caso dal mancato accoglimento ad opera del provvedimento impugnato anche soltanto di alcune delle istanze proposte dalla parte, e nel primo dall'esito complessivo della lite, comprendente anche le istanze eventualmente accolte o rigettate nei precedenti gradi di giudizio: significativa, al riguardo, è la circostanza che la riforma o la cassazione anche parziale della decisione impugnata comporti la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, imponendo la totale rinnovazione del relativo regolamento, ai fini del quale occorre tenere conto anche delle predette istanze”.
La Suprema Corte ha pertanto ritenuto preferibile “l'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte 5
formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (in questo senso anche Cass. 3589/2024).
La sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con le considerazioni che precedono, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dalla fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente in merito alla mancata erogazione della provvidenza richiesta, non sussistendo nella fattispecie gli altri presupposti indicati dalla norma per disporre la compensazione (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altri gravi motivi).
Pertanto, l'appello merita accoglimento. Non essendo state sollevate censure né proposto appello incidentale sull'entità delle spese, le stesse restano quantificate nella misura indicata dal Tribunale, pari a complessivi € 1.864,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., in applicazione del seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in € CP_1
1.864,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
6
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA RA TO
( F.to dig.te)