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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2194/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2194/2021 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti Federico Pazzaglia, Gianclaudio Pazzaglia e Nicoletta Pazzaglia
APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA: con il patrocinio dell'avv. Riccardo Benvenuti Controparte_1 P.IVA_2
C.F._1
APPELLATA avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 emessa, nella causa R.G. n. 513/2021, dal Tribunale di Livorno in data 02.12.2021
CONCLUSIONI
In data 20.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante : “Voglia l'Ill.mo Parte_1 Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: I) nel merito, riformare l'ordinanza appellata, per i motivi illustrati nell'atto di appello e per l'effetto, rigettare la domanda, così come formulata da controparte, nel giudizio di prime cure, difettando l'inadempimento dell'odierna parte appellante. Con, in ogni caso, vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio;
II) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato l'inadempimento di parte appellante agli accordi contrattuali “de quibus”, ridurre, pagina 1 di 13 ulteriormente, l'importo della penale, per i motivi illustrati nell'atto di gravame. Con compensazione integrale delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1 contrarie domande ed eccezioni disattese, rigettare l'appello spiegato da
[...] avverso alla Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Parte_2 Livorno – Giudice Dr. Fabrizio Nicoletti – n. cron. 12863/2021, resa il 02.12.2021 all'esito della causa n. 513/2021 R.G., in pari data pubblicata. Con la vittoria di compensi e spese del giudizio di appello”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_1
l'ordinanza n. cron. 12863/2021 – emessa e pubblicata dal Tribunale di Livorno il 02.12.2021, nella causa R.G. n. 513/2021 – che, in parziale accoglimento del ricorso presentato da “
[...]
, aveva dichiarato la risoluzione del contratto stipulato inter partes in data 7.2.2020, per CP_1 effetto del grave inadempimento di , con condanna di quest'ultima al pagamento di una Parte_2 penale di € 5.850,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla refusione delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado.
1.1.- A seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale di Grosseto sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da quest'ultima conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
riassumendo il giudizio dinanzi al tribunale di Livorno per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso, in data 7.02.2020, tra la “ e la “ Parte_2 [...]
, in ragione del grave inadempimento della predetta “ CP_1 Parte_2
agli obblighi su di essa incombenti” - per l'effetto, condannare la “
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire la Parte_2
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, il danno per l'effetto Controparte_1 patito, liquidando lo stesso nelle penali contrattualmente previste dalle parti, per l'importo di euro
13.500,00, o nella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo”.
In particolare, esponeva: CP_1
- di svolgere attività imprenditoriale nel settore del gioco lecito, occupandosi, nello specifico, della collocazione, presso vari esercenti, di apparecchi a ciò dedicati (c.d. slot machine) e della gestione delle giocate raccolte;
pagina 2 di 13 - di avere, in data 7.2.2020, stipulato con , in qualità di titolare della società Parte_1
, un contratto per la cessione d'uso, in favore di quest'ultima, di due apparecchi da Parte_2 intrattenimento lecito, da collocarsi presso il locale della medesima , sito in Cecina (LI), Parte_2
Corso Matteotti n.133;
- che, nello stesso giorno, le macchine da gioco erano state posizionate presso il suddetto locale e collegate, per il tramite della concessionaria SNAITECH S.p.A., alla rete telematica gestita dai
; Controparte_2
- che, tuttavia, il 30.6.2020 le macchine erano state scollegate dalla rete senza alcun motivo;
- che, nonostante formale richiesta di ricollegamento inviata dalla stessa al , CP_1 Parte_2 quest'ultima non aveva adempiuto, con ciò legittimando la risoluzione del contratto, per effetto della quale aveva provveduto al ritiro delle macchinette;
CP_1
- che, infine, non aveva fornito alcun riscontro all'invito, ad essa inviato, di stipulare Parte_2 una convenzione di negoziazione assistita, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio rilevando che, secondo Parte_1 quanto riferito dall'incaricato della società “ , il rapporto sarebbe stato regolato non già CP_1 dal contratto successivamente sottoscritto bensì da un accordo verbale, in forza del quale l'esercente avrebbe potuto togliere le macchine dal locale in qualsiasi momento e senza incorrere in alcun adempimento.
Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto, l'incaricato di aveva riferito che CP_1 non fosse necessario leggere il suo testo, rappresentando che lo stesso era solo un documento per giustificare la presenza delle macchine all'interno del locale e che, invece, i rapporti tra le parti sarebbero stati regolati 'amichevolmente' e 'verbalmente'.
Pertanto, la ricorrente aveva violato il principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., sicché nessun adempimento poteva essere imputato ad essa . Parte_2
In aggiunta, la resistente eccepiva la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto de quo, evidenziando la loro genericità e la loro sostanziale illeggibilità stante il carattere minuscolo con cui erano state scritte.
Deduceva, altresì, l'importo eccessivo della clausola penale, nonché l'inesistenza della prova relativa al numero di giorni in cui le macchine da gioco sarebbero state staccate dalla rete.
Concludeva, quindi, chiedendo: “I) nel merito, respingere la domanda di parte ricorrente-attrice, in quanto nessun inadempimento può essere imputato alla parte resistente-convenuta, avendo la parte ricorrente-attrice, nella fase di formazione del contratto agito in mala fede, come ampiamente esposto in narrativa ed avendo in modo verbale modificato il contratto concluso mediante il modulo, così come esposto negli atti difensivi di parte convenuta e confermato dal pagina 3 di 13 teste II) in subordine, qualora il Giudice ritenesse sussistente l'inadempimento della parte Tes_1 resistente-convenuta, disporre la diminuzione rilevante della penale prevista nel contratto, in quanto manifestatamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 del C.C., per i motivi innanzi esposti e non avendo provato controparte la gravità del presunto inadempimento di parte convenuta”.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, nella impugnata ordinanza, rilevava in punto di fatto e di diritto:
(-) che il contratto inter partes stipulato, non oggetto di disconoscimento, prevedeva che tra gli obblighi dell'esercente vi fosse quello di mantenere le macchinette connesse alla rete telematica gestita dal concessionario (EC), oltre a quello di accendere e spegnere gli apparecchi all'apertura ed alla chiusura del locale;
(-) che non aveva fornito nessuna prova del presunto accordo che avrebbe consentito Parte_2 di disattivare le macchine in ogni momento, dovendosi ritenere al riguardo necessaria una prova documentale, trattandosi eventualmente di un patto aggiunto e contrario che si assumeva essere stato siglato contestualmente alla conclusione del contratto;
(-) che, oltretutto, tale prova non emergeva nemmeno dalle testimonianze raccolte durante la fase istruttoria;
(-) che appariva inverosimile, infatti, che un rapporto coinvolgente ben cinque soggetti ( Pt_2
, EC S.p.a., Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei) e
[...] Controparte_1
“complicato” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 4), come quello in esame, fosse regolato da un mero accordo verbale, così come affermato dal teste Tes_1
(-) che appariva certamente più verosimile, invece, la circostanza riferita dal (in sede di Tes_2 interrogatorio formale), secondo cui i rapporti erano regolati dal contratto firmato dalle parti e che le macchinette non potessero essere spente a piacimento della , in quanto i dati degli Parte_2 incassi e delle giocate dovevano essere continuamente trasmessi a Sogei;
(-) che dall'istruttoria era emerso, altresì, che le macchinette erano state effettivamente staccate e che si trovavano in un luogo (vicino al magazzino/sottoscala) diverso da quello in cui erano state posizionate in precedenza;
(-) che, infatti, il documento n. 3 del fascicolo di parte attrice, non disconosciuto da , Parte_2 conteneva il report di EC S.p.a., dal quale risultava che l'ultimo collegamento, nonché
l'ultima lettura, delle macchinette era avvenuto il 30.6.2020;
(-) che risultava, dunque, dimostrato che dal 30.06.2020 al 06.08.2020, data quest'ultima in cui venne effettuato il ritiro delle macchinette, le stesse non erano state collegate alla rete, contrariamente a quanto previsto dal contratto;
pagina 4 di 13 (-) che evidente, allora, era l'inadempimento della resistente – da considerarsi grave in quanto incidente sulla sua prestazione principale – il che legittimava la risoluzione del contratto;
(-) che andava disattesa l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 9 lett. h), non potendo trovare applicazione il codice del consumo, stante la natura imprenditoriale di entrambe le parti del rapporto, per cui l'unica disciplina cui fare riferimento era quella di cui all'art. 1341, comma 2,
c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari);
(-) che la clausola relativa allo spegnimento delle macchine non rientrava nell'elenco di cui alla suddetta norma, per cui non doveva essere specificamente approvata per iscritto, con la conseguenza che la medesima doveva considerarsi valida e vincolante tra le parti;
(-) che relativamente ai caratteri utilizzati, a prescindere dalla considerazione che era onere della parte, in caso di impossibilità di lettura del testo, astenersi dal sottoscrivere il contratto, nella specie la loro dimensione consentiva di leggere l'atto, per cui era certamente imputabile a Pt_2
la mancata comprensione del relativo dettato;
[...]
(-) che, inoltre, irrilevanti si presentavano le dichiarazioni del teste , dipendente di Tes_3
- il quale aveva riferito che l'incaricato di aveva descritto l'atto da Parte_1 CP_1 sottoscrivere come una mera bolla di consegna e che non vi erano condizioni particolari per la risoluzione del contratto – in quanto, anche a volerle considerare attendibili, il testo del documento sottoscritto recava chiaramente la dicitura “contratto”, per cui, usando l'ordinaria diligenza, la resistente avrebbe dovuto rendersi conto della sua portata;
(-) che sussistevano, invece, i presupposti per la riduzione della penale, nella misura, che appariva equa, di € 2.000 per ogni macchina e di € 50,00 per ogni giorno di distacco dalla rete;
(-) che complessivamente, quindi, la penale doveva essere quantificata in € 5.850,00.
Le spese seguivano la soccombenza:
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_2
1) con il primo, si doleva della valutazione di inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale tra le parti di modifica del testo contrattuale.
Al riguardo, rappresentava che l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c. non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, trattandosi di norma posta a tutela di interessi privati, e che, nella specie, non aveva sollevato tale eccezione, sicché aveva errato il CP_1 tribunale nel ritenere necessaria la prova documentale del suddetto accordo.
2) Con il secondo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste e, invece, attendibili quelle rese, in sede di interrogatorio formale, Tes_1 dal legale rappresentante della società ricorrente, con ciò violando il principio secondo cui le pagina 5 di 13 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale su fatti favorevoli al dichiarante non hanno valore probatorio.
Inoltre, il primo giudice aveva affermato che il rapporto contrattuale fosse “complicato” e coinvolgesse più soggetti (EC, Sogei, Agenzia delle Dogane), ma non aveva fornito alcuna prova del coinvolgimento diretto di tali soggetti.
In ogni caso, non esiste alcuna norma che vieta la regolazione di aspetti contrattuali tramite accordi verbali, salvo il limite dell'art. 2722 c.c., che però non può essere rilevato d'ufficio.
Il tribunale, comunque, non aveva motivato adeguatamente perché il rapporto dovesse essere considerato “complicato” né come ciò incidesse sull'attendibilità del testimone.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere ritenuto esistente l'inadempimento contrattuale sulla base del solo documento n. 3 (report EC) prodotto da
[...]
CP_1
Al riguardo, osservava: i) l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda solo le allegazioni di fatto, non i documenti, la cui valenza probatoria può essere messa in discussione in ogni momento;
ii) il documento in questione non provava il mancato collegamento delle macchinette nel periodo indicato (dal 30.06.2020 al 06.08.2020), ma solo per il giorno 30.06.2020; iii) a tutto concedere, esso avrebbe dimostrato, al massimo, 16 giorni di scollegamento (dal 30.6.2020 al
15.7.2020), non 37 come indicato dal primo giudice;
iv) il teste addotto da controparte ( Tes_4 non aveva fornito elementi utili per confermare il periodo di scollegamento, non ricordando né le date né la frequenza delle visite presso il locale di essa . Parte_2
4) Con il quarto, contestava l'ordinanza impugnata per non aver riconosciuto la violazione, da parte di degli obblighi di buona fede, sia nella fase precontrattuale che in quella CP_1 esecutiva del contratto.
In particolare, rilevava che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inattendibile il teste (il quale aveva riferito che il personale della società aveva presentato Tes_3 CP_1 il contratto come una semplice bolla di consegna, assicurando che le macchinette potevano essere scollegate liberamente e che non vi sarebbero state penali), senza motivare alcunché in merito.
5) Con il quinto, contestava la determinazione dell'importo della penale effettuata nella decisione impugnata, dal momento che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che le macchinette fossero rimaste scollegate dalla rete per 37 giorni quando, invece, il doc. 3 prodotto da CP_1 attestava, al massimo, uno scollegamento di 16 giorni, di talché la penale avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta.
pagina 6 di 13 6) Con il sesto, si doleva della regolamentazione delle spese di lite che erano state poste integralmente a suo carico, nonostante la riduzione della somma pretesa da il che CP_1 avrebbe giustificato una compensazione totale o parziale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva, per contro, la conferma con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.
2.3. – Con provvedimento del 20.4.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 5-20.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***
3. L'esame del gravame.
3.1. - I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1.1. – Orbene, è corretto il riferimento, da parte della difesa dell'appellata, al principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 13533/2001).
Nella specie, la società appellata ha certamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione del contratto sottoscritto, in data 7.2.2020, tra le parti, il cui art. 9, nell'elencare le varie ipotesi che integravano la facoltà di di avvalersi della CP_1 clausola risolutiva espressa, contemplava, alla lett. h, “lo spegnimento degli apparecchi da parte dell'esercente” e, alla lett. i), la “interruzione e/o alterazione del collegamento degli stessi da parte dell'esercente”.
Ora, è incontestato che abbia scollegato le due slot machines, installate presso il suo CP_3 esercizio commerciale, dalla rete.
pagina 7 di 13 Ciò che, infatti, l'appellante contesta è il suo inadempimento sostenendo che, sulla base di accordi verbali intercorsi tra le parti, essa avrebbe potuto collegare o scollegare le macchinette a seconda delle sue esigenze.
Al riguardo, richiama le dichiarazioni del teste rilevando che, erroneamente e senza alcuna Tes_1 motivazione, sarebbe stato ritenuto inattendibile dal tribunale.
Si deve dissentire.
3.1.2. – Il predetto teste ha, infatti, riferito: sul cap. n. 2) “Vero che in data 07.02.2020, avete assistito alla conclusione del contratto, mediante il modulo che vi si mostra per la collocazione di 2 apparecchi da gioco lecito, presso il
”: “è vero. Eravamo io, il titolare ed un ragazzo per la società che non pare Parte_2 CP_1 sia quello oggi presente”; sul cap. n. 3) “Vero che l'incaricato affermò, in quella occasione, che la sottoscrizione del modulo serviva solo per legittimare la presenza degli apparecchi presso l'esercizio commerciale”: “è vero.
Disse che era una sorta di bolla di locazione ed il bar poteva togliere le macchine quando volevamo”; sul cap. n. 4) “vero che l'incaricato affermò, in quella occasione, che il rapporto tra le parti sarebbe stato regolato in “modo amichevole” e che l'esercente avrebbe potuto spegnere e scollegare le macchine quando voleva”: “è vero, disse che si potevano spegnere le macchine”. sul cap. n. 5) “Vero che l'incaricato, in quella occasione, affermò che l'esercente avrebbe potuto interrompere in qualsiasi momento il rapporto senza applicazione di alcuna penale, ma comportando il semplice ritiro delle macchine da gioco”: è vero, disse che poteva essere interrotto in qualsiasi momento, anche dopo qualche giorno. Non parlò di un preavviso”; sul cap. n. 6) “vero che l'incaricato sottopose il modulo da sottoscrivere alla parte ricorrente- convenuta, senza farlo leggere, affermando che il rapporto sarebbe stato regolato dagli accordi presi a voce e il modulo serviva per legittimare la presenza degli apparecchi all'interno del locale commerciale”: “disse che era solo una bolla di locazione e non specificò contratti né niente” (cfr. verbale di udienza del 15.9.2021).
3.1.3. – Ebbene, è palese l'inattendibilità di tali dichiarazioni non solo sotto il profilo soggettivo – per essere il teste dipendente di e, quindi, potenzialmente incline a fornire una Parte_2 versione dei fatti favorevole al suo datore di lavoro – ma anche sotto quello oggettivo, in ragione della loro intrinseca incoerenza ed inverosimiglianza.
In realtà, è assai arduo immaginare che un operatore commerciale, anche solo minimamente avveduto, accetti di firmare un documento, la cui natura contrattuale è manifesta, facendo affidamento su mere rassicurazioni verbali che ne avrebbero stravolto interamente la portata. pagina 8 di 13 Difatti, non solo il documento in questione reca, nell'intestazione, chiaramente la dicitura
“contratto tra Esercente ed incaricato della raccolta giocate con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del RD 773/1931”, ma anche il suo contenuto (suddiviso in articoli rubricati
“oggetto del contratto” – art. 2 – “obblighi delle parti” – art. 3 – “durata del contratto” – art. 7 –
“subentro e cessione del contratto” – art. 8 – “clausola risolutiva espressa -risoluzione del contratto – penale – risarcimento danni”- art.9) è inequivoco sulla sua valenza negoziale (come dimostra anche la disposizione di chiusura: “per tutto quanto non indicato nel presente contratto si applicano le norme del codice civile e della normativa del settore di riferimento”).
Non si comprende, quindi, come la scrittura in questione possa essere considerata, addirittura, una mera “bolla di locazione” (e, dunque, una sorta di documento di trasporto), così da negarne qualsiasi portata precettiva.
Il che rende conclamata l'inattendibilità del teste, senza necessità di operare un confronto con le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale (che, CP_1 peraltro, risulta effettuato dal tribunale solo ad abundantiam).
3.1.4. – Inoltre, anche a voler ritenere che l'incaricato di avesse affermato che le CP_1 macchinette si potevano spegnere e scollegare in qualsiasi momento e che potesse Parte_2 recedere dal rapporto senza pagare alcuna penale, non si comprende perché la società appellante abbia deciso di stipulare lo stesso il contratto in cui erano contenute disposizioni di segno diametralmente opposto.
Difatti, l'accordo si è formato sul contratto sottoscritto regolarmente dalle parti e non sulle presunte dichiarazioni rilasciate dall'incaricato di CP_1
Ne deriva che l'appellante non può far valere alcuna responsabilità precontrattuale della controparte.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art.
1337 cod. civ., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 cod. civ.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata
l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (cfr. Cass. civ., n. 19024/2005).
pagina 9 di 13 Nella specie, il contenuto del contratto era immediatamente percepibile dalla società appellante, anche solo attraverso una sommaria lettura, il che esclude la possibilità di ravvisare un comportamento scorretto della sua controparte.
3.1.5. – Inoltre, non sussiste alcuna violazione dell'art. 2722 c.c., sia perché le prove orali dell'originaria resistente sono state integralmente ammesse, sia perché le sue risultanze (con specifico riferimento alla testimonianza del sono state esaminate dal tribunale il quale, nel Tes_1 contrasto con il contenuto del contratto, ha correttamente attribuito prevalenza a quest'ultimo.
3.1.6. – D'altra parte, non è neppure vero che il primo giudice avrebbe ritenuto il teste Tes_1 inattendibile senza motivare alcunché sul punto.
Per converso, nell'ordinanza impugnata si legge (pag. 6): “anche a voler ritenere attendibile tale deposizione, deve comunque rilevarsi che il testo del documento sottoscritto è piuttosto chiaro nel riportare nell'intestazione la dicitura, sottolineata, di “contratto”, per cui, usando l'ordinaria diligenza, la parte convenuta poteva certamente avvedersi dell'inattendibilità delle dichiarazioni che venivano ricevute”.
Pertanto, il tribunale ha ritenuto di soprassedere alla valutazione di attendibilità del teste, in quanto le sue dichiarazioni apparivano, comunque, irrilevanti, alla luce del cristallino dettato contrattuale.
In proposito, il giudice di prime cure ha correttamente posto in evidenza la complessità dell'intera operazione al fine di escludere la verosimiglianza di presunti patti verbali di segno contrario, osservazione che si appalesa sicuramente condivisibile tenuto conto del collegamento negoziale esistente tra il contratto sottoscritto tra e e quello stipulato da quest'ultima CP_1 Parte_1 con la EC.
Invero, l'art. 5 di tale contratto prevedeva, al punto v), l'obbligo dell'esercente (cioè di ) Parte_2 di “mantenere le AWP (cioè le slot machines ndr) funzionati e collegate alle Rete Telematica durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio” e di “non modificare l'ubicazione delle AWP, salvo richiesta del Concessionario o previo accordo con il medesimo”.
Sempre in tale contratto si trovava l'elencazione dei diritti e degli obblighi delle parti, la previsione della durata del rapporto – convenuta sino al 19.03.2022, con facoltà di recesso con preavviso di almeno mesi 18 – e delle penali dovute in caso di inadempimento.
Proprio tali disposizioni pattizie – non oggetto di alcuna contestazione da parte di che, Parte_2 quindi, deve ritenersi che ne abbia esattamente inteso il significato – smentiscono l'intera ricostruzione dei fatti fornita dalla società appellante, non essendo in alcun modo credibile che essa confidasse di poter, a suo piacimento, scollegare dalla rete gli apparecchi e recedere pagina 10 di 13 liberamente dal rapporto a fronte dei suddetti obblighi assunti nei confronti del concessionario
EC.
3.2. – Acclarata, dunque, la portata del titolo (scrittura privata del 7.2.2020) posto da a CP_1 fondamento della sua pretesa, alla luce di quanto affermato da S.U. n. 13533/2001 costituiva onere di provare il suo adempimento e, cioè, dimostrare il collegamento alla rete Parte_2 telematica delle slot machines, anche al fine di contestare l'arco temporale (nel corso del quale le macchinette sono state scollegate) sulla cui base è stata calcolata la penale.
Tuttavia, non solo è incontestato che le slot machine furono effettivamente scollegate dalla rete, ma l'appellante, inoltre, non ha offerto alcun elemento per ritenere che tale situazione si protrasse per un numero di giorni inferiore rispetto a quello considerato dal primo giudice per il calcolo della penale.
Al riguardo, il teste , dipendente della società nel rispondere sul cap. 2 Tes_5 CP_1
(“Vero che, in occasione di un sopralluogo effettuato, nei primi giorni di luglio del 2020, presso il locale gestito dalla “ in Cecina – Corso Matteotti n. 133, poteva constatare che i Parte_2 due macchinari da gioco che erano stati in precedenza installati si trovavano scollegati e spostati nel magazzino ubicato nel sottoscala?”), ha dichiarato: “andavo al bar una volta a settimana. Ho interrotto al momento della chiusura per covid. Al momento della riapertura sono tornato. mi pare fosse giugno. Quando tornato se non ricordo male le macchine erano scollegate. Che mi ricordi non sono più tornato”.
Dichiarazioni che concordano con quelle rese dal teste : “era stato detto diverse volte Tes_3 che le volevamo togliere. Per questo sono venuti a chiedere una o più volte il timbro dell'azienda.
Le macchine erano comunque staccate e si trovavano giù vicino al magazzino nella sala giochi. La ditta era stata avvertita che sarebbero state staccate”.
Il teste ha, inoltre, confermato il cap. 3 (“Vero che, in data 06.08.2020, vi recavate presso il Tes_1 locale gestito dalla “ “in Cecina – Corso Matteotti n. 133, per provvedere al ritiro Parte_2 dei due apparecchi da gioco ivi installati, e trovavate gli stessi ancora scollegati e ubicati nel sottoscala?”).
Pertanto, posto che il 30.6.2020 le slot machines erano scollegate – come si evince dal report
EC (cfr. doc. 3 e trattandosi, comunque, di circostanza incontestata – proprio CP_1 sulla base delle dichiarazioni dei suddetti testi può ritenersi provato che tale situazione si protrasse fino al 6.8.2020 (quando le macchinette furono ritirate da , per un totale di CP_1
37 giorni, sui quali risulta essere stata correttamente quantificata la penale.
Peraltro, l'appellante non ha contestato l'entità della penale, come ridotta dal primo giudice, che, dunque, non può essere ulteriormente rivista in questa sede. pagina 11 di 13 I motivi in disamina vanno, quindi, respinti.
4 – Infondato è anche il sesto motivo di appello.
L'accoglimento, in misura ridotta, della domanda proposta dall'originaria ricorrente non determina alcuna soccombenza reciproca.
Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
Correttamente, pertanto, le spese del giudizio di primo grado sono state poste integralmente a carico di . Parte_2
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dal procuratore di parte appellata in quanto congrua e conforme ai valori tabellari.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
02.12.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
pagina 12 di 13 Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2194/2021 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti Federico Pazzaglia, Gianclaudio Pazzaglia e Nicoletta Pazzaglia
APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA: con il patrocinio dell'avv. Riccardo Benvenuti Controparte_1 P.IVA_2
C.F._1
APPELLATA avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 emessa, nella causa R.G. n. 513/2021, dal Tribunale di Livorno in data 02.12.2021
CONCLUSIONI
In data 20.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante : “Voglia l'Ill.mo Parte_1 Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: I) nel merito, riformare l'ordinanza appellata, per i motivi illustrati nell'atto di appello e per l'effetto, rigettare la domanda, così come formulata da controparte, nel giudizio di prime cure, difettando l'inadempimento dell'odierna parte appellante. Con, in ogni caso, vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio;
II) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato l'inadempimento di parte appellante agli accordi contrattuali “de quibus”, ridurre, pagina 1 di 13 ulteriormente, l'importo della penale, per i motivi illustrati nell'atto di gravame. Con compensazione integrale delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1 contrarie domande ed eccezioni disattese, rigettare l'appello spiegato da
[...] avverso alla Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Parte_2 Livorno – Giudice Dr. Fabrizio Nicoletti – n. cron. 12863/2021, resa il 02.12.2021 all'esito della causa n. 513/2021 R.G., in pari data pubblicata. Con la vittoria di compensi e spese del giudizio di appello”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_1
l'ordinanza n. cron. 12863/2021 – emessa e pubblicata dal Tribunale di Livorno il 02.12.2021, nella causa R.G. n. 513/2021 – che, in parziale accoglimento del ricorso presentato da “
[...]
, aveva dichiarato la risoluzione del contratto stipulato inter partes in data 7.2.2020, per CP_1 effetto del grave inadempimento di , con condanna di quest'ultima al pagamento di una Parte_2 penale di € 5.850,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed alla refusione delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado.
1.1.- A seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale di Grosseto sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da quest'ultima conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
riassumendo il giudizio dinanzi al tribunale di Livorno per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso, in data 7.02.2020, tra la “ e la “ Parte_2 [...]
, in ragione del grave inadempimento della predetta “ CP_1 Parte_2
agli obblighi su di essa incombenti” - per l'effetto, condannare la “
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire la Parte_2
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, il danno per l'effetto Controparte_1 patito, liquidando lo stesso nelle penali contrattualmente previste dalle parti, per l'importo di euro
13.500,00, o nella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo”.
In particolare, esponeva: CP_1
- di svolgere attività imprenditoriale nel settore del gioco lecito, occupandosi, nello specifico, della collocazione, presso vari esercenti, di apparecchi a ciò dedicati (c.d. slot machine) e della gestione delle giocate raccolte;
pagina 2 di 13 - di avere, in data 7.2.2020, stipulato con , in qualità di titolare della società Parte_1
, un contratto per la cessione d'uso, in favore di quest'ultima, di due apparecchi da Parte_2 intrattenimento lecito, da collocarsi presso il locale della medesima , sito in Cecina (LI), Parte_2
Corso Matteotti n.133;
- che, nello stesso giorno, le macchine da gioco erano state posizionate presso il suddetto locale e collegate, per il tramite della concessionaria SNAITECH S.p.A., alla rete telematica gestita dai
; Controparte_2
- che, tuttavia, il 30.6.2020 le macchine erano state scollegate dalla rete senza alcun motivo;
- che, nonostante formale richiesta di ricollegamento inviata dalla stessa al , CP_1 Parte_2 quest'ultima non aveva adempiuto, con ciò legittimando la risoluzione del contratto, per effetto della quale aveva provveduto al ritiro delle macchinette;
CP_1
- che, infine, non aveva fornito alcun riscontro all'invito, ad essa inviato, di stipulare Parte_2 una convenzione di negoziazione assistita, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio rilevando che, secondo Parte_1 quanto riferito dall'incaricato della società “ , il rapporto sarebbe stato regolato non già CP_1 dal contratto successivamente sottoscritto bensì da un accordo verbale, in forza del quale l'esercente avrebbe potuto togliere le macchine dal locale in qualsiasi momento e senza incorrere in alcun adempimento.
Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto, l'incaricato di aveva riferito che CP_1 non fosse necessario leggere il suo testo, rappresentando che lo stesso era solo un documento per giustificare la presenza delle macchine all'interno del locale e che, invece, i rapporti tra le parti sarebbero stati regolati 'amichevolmente' e 'verbalmente'.
Pertanto, la ricorrente aveva violato il principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., sicché nessun adempimento poteva essere imputato ad essa . Parte_2
In aggiunta, la resistente eccepiva la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto de quo, evidenziando la loro genericità e la loro sostanziale illeggibilità stante il carattere minuscolo con cui erano state scritte.
Deduceva, altresì, l'importo eccessivo della clausola penale, nonché l'inesistenza della prova relativa al numero di giorni in cui le macchine da gioco sarebbero state staccate dalla rete.
Concludeva, quindi, chiedendo: “I) nel merito, respingere la domanda di parte ricorrente-attrice, in quanto nessun inadempimento può essere imputato alla parte resistente-convenuta, avendo la parte ricorrente-attrice, nella fase di formazione del contratto agito in mala fede, come ampiamente esposto in narrativa ed avendo in modo verbale modificato il contratto concluso mediante il modulo, così come esposto negli atti difensivi di parte convenuta e confermato dal pagina 3 di 13 teste II) in subordine, qualora il Giudice ritenesse sussistente l'inadempimento della parte Tes_1 resistente-convenuta, disporre la diminuzione rilevante della penale prevista nel contratto, in quanto manifestatamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 del C.C., per i motivi innanzi esposti e non avendo provato controparte la gravità del presunto inadempimento di parte convenuta”.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, nella impugnata ordinanza, rilevava in punto di fatto e di diritto:
(-) che il contratto inter partes stipulato, non oggetto di disconoscimento, prevedeva che tra gli obblighi dell'esercente vi fosse quello di mantenere le macchinette connesse alla rete telematica gestita dal concessionario (EC), oltre a quello di accendere e spegnere gli apparecchi all'apertura ed alla chiusura del locale;
(-) che non aveva fornito nessuna prova del presunto accordo che avrebbe consentito Parte_2 di disattivare le macchine in ogni momento, dovendosi ritenere al riguardo necessaria una prova documentale, trattandosi eventualmente di un patto aggiunto e contrario che si assumeva essere stato siglato contestualmente alla conclusione del contratto;
(-) che, oltretutto, tale prova non emergeva nemmeno dalle testimonianze raccolte durante la fase istruttoria;
(-) che appariva inverosimile, infatti, che un rapporto coinvolgente ben cinque soggetti ( Pt_2
, EC S.p.a., Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei) e
[...] Controparte_1
“complicato” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 4), come quello in esame, fosse regolato da un mero accordo verbale, così come affermato dal teste Tes_1
(-) che appariva certamente più verosimile, invece, la circostanza riferita dal (in sede di Tes_2 interrogatorio formale), secondo cui i rapporti erano regolati dal contratto firmato dalle parti e che le macchinette non potessero essere spente a piacimento della , in quanto i dati degli Parte_2 incassi e delle giocate dovevano essere continuamente trasmessi a Sogei;
(-) che dall'istruttoria era emerso, altresì, che le macchinette erano state effettivamente staccate e che si trovavano in un luogo (vicino al magazzino/sottoscala) diverso da quello in cui erano state posizionate in precedenza;
(-) che, infatti, il documento n. 3 del fascicolo di parte attrice, non disconosciuto da , Parte_2 conteneva il report di EC S.p.a., dal quale risultava che l'ultimo collegamento, nonché
l'ultima lettura, delle macchinette era avvenuto il 30.6.2020;
(-) che risultava, dunque, dimostrato che dal 30.06.2020 al 06.08.2020, data quest'ultima in cui venne effettuato il ritiro delle macchinette, le stesse non erano state collegate alla rete, contrariamente a quanto previsto dal contratto;
pagina 4 di 13 (-) che evidente, allora, era l'inadempimento della resistente – da considerarsi grave in quanto incidente sulla sua prestazione principale – il che legittimava la risoluzione del contratto;
(-) che andava disattesa l'eccezione di vessatorietà della clausola n. 9 lett. h), non potendo trovare applicazione il codice del consumo, stante la natura imprenditoriale di entrambe le parti del rapporto, per cui l'unica disciplina cui fare riferimento era quella di cui all'art. 1341, comma 2,
c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari);
(-) che la clausola relativa allo spegnimento delle macchine non rientrava nell'elenco di cui alla suddetta norma, per cui non doveva essere specificamente approvata per iscritto, con la conseguenza che la medesima doveva considerarsi valida e vincolante tra le parti;
(-) che relativamente ai caratteri utilizzati, a prescindere dalla considerazione che era onere della parte, in caso di impossibilità di lettura del testo, astenersi dal sottoscrivere il contratto, nella specie la loro dimensione consentiva di leggere l'atto, per cui era certamente imputabile a Pt_2
la mancata comprensione del relativo dettato;
[...]
(-) che, inoltre, irrilevanti si presentavano le dichiarazioni del teste , dipendente di Tes_3
- il quale aveva riferito che l'incaricato di aveva descritto l'atto da Parte_1 CP_1 sottoscrivere come una mera bolla di consegna e che non vi erano condizioni particolari per la risoluzione del contratto – in quanto, anche a volerle considerare attendibili, il testo del documento sottoscritto recava chiaramente la dicitura “contratto”, per cui, usando l'ordinaria diligenza, la resistente avrebbe dovuto rendersi conto della sua portata;
(-) che sussistevano, invece, i presupposti per la riduzione della penale, nella misura, che appariva equa, di € 2.000 per ogni macchina e di € 50,00 per ogni giorno di distacco dalla rete;
(-) che complessivamente, quindi, la penale doveva essere quantificata in € 5.850,00.
Le spese seguivano la soccombenza:
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_2
1) con il primo, si doleva della valutazione di inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale tra le parti di modifica del testo contrattuale.
Al riguardo, rappresentava che l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c. non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, trattandosi di norma posta a tutela di interessi privati, e che, nella specie, non aveva sollevato tale eccezione, sicché aveva errato il CP_1 tribunale nel ritenere necessaria la prova documentale del suddetto accordo.
2) Con il secondo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste e, invece, attendibili quelle rese, in sede di interrogatorio formale, Tes_1 dal legale rappresentante della società ricorrente, con ciò violando il principio secondo cui le pagina 5 di 13 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale su fatti favorevoli al dichiarante non hanno valore probatorio.
Inoltre, il primo giudice aveva affermato che il rapporto contrattuale fosse “complicato” e coinvolgesse più soggetti (EC, Sogei, Agenzia delle Dogane), ma non aveva fornito alcuna prova del coinvolgimento diretto di tali soggetti.
In ogni caso, non esiste alcuna norma che vieta la regolazione di aspetti contrattuali tramite accordi verbali, salvo il limite dell'art. 2722 c.c., che però non può essere rilevato d'ufficio.
Il tribunale, comunque, non aveva motivato adeguatamente perché il rapporto dovesse essere considerato “complicato” né come ciò incidesse sull'attendibilità del testimone.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità dell'ordinanza impugnata per avere ritenuto esistente l'inadempimento contrattuale sulla base del solo documento n. 3 (report EC) prodotto da
[...]
CP_1
Al riguardo, osservava: i) l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda solo le allegazioni di fatto, non i documenti, la cui valenza probatoria può essere messa in discussione in ogni momento;
ii) il documento in questione non provava il mancato collegamento delle macchinette nel periodo indicato (dal 30.06.2020 al 06.08.2020), ma solo per il giorno 30.06.2020; iii) a tutto concedere, esso avrebbe dimostrato, al massimo, 16 giorni di scollegamento (dal 30.6.2020 al
15.7.2020), non 37 come indicato dal primo giudice;
iv) il teste addotto da controparte ( Tes_4 non aveva fornito elementi utili per confermare il periodo di scollegamento, non ricordando né le date né la frequenza delle visite presso il locale di essa . Parte_2
4) Con il quarto, contestava l'ordinanza impugnata per non aver riconosciuto la violazione, da parte di degli obblighi di buona fede, sia nella fase precontrattuale che in quella CP_1 esecutiva del contratto.
In particolare, rilevava che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto inattendibile il teste (il quale aveva riferito che il personale della società aveva presentato Tes_3 CP_1 il contratto come una semplice bolla di consegna, assicurando che le macchinette potevano essere scollegate liberamente e che non vi sarebbero state penali), senza motivare alcunché in merito.
5) Con il quinto, contestava la determinazione dell'importo della penale effettuata nella decisione impugnata, dal momento che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che le macchinette fossero rimaste scollegate dalla rete per 37 giorni quando, invece, il doc. 3 prodotto da CP_1 attestava, al massimo, uno scollegamento di 16 giorni, di talché la penale avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta.
pagina 6 di 13 6) Con il sesto, si doleva della regolamentazione delle spese di lite che erano state poste integralmente a suo carico, nonostante la riduzione della somma pretesa da il che CP_1 avrebbe giustificato una compensazione totale o parziale.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva, per contro, la conferma con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.
2.3. – Con provvedimento del 20.4.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 5-20.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***
3. L'esame del gravame.
3.1. - I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1.1. – Orbene, è corretto il riferimento, da parte della difesa dell'appellata, al principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 13533/2001).
Nella specie, la società appellata ha certamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione del contratto sottoscritto, in data 7.2.2020, tra le parti, il cui art. 9, nell'elencare le varie ipotesi che integravano la facoltà di di avvalersi della CP_1 clausola risolutiva espressa, contemplava, alla lett. h, “lo spegnimento degli apparecchi da parte dell'esercente” e, alla lett. i), la “interruzione e/o alterazione del collegamento degli stessi da parte dell'esercente”.
Ora, è incontestato che abbia scollegato le due slot machines, installate presso il suo CP_3 esercizio commerciale, dalla rete.
pagina 7 di 13 Ciò che, infatti, l'appellante contesta è il suo inadempimento sostenendo che, sulla base di accordi verbali intercorsi tra le parti, essa avrebbe potuto collegare o scollegare le macchinette a seconda delle sue esigenze.
Al riguardo, richiama le dichiarazioni del teste rilevando che, erroneamente e senza alcuna Tes_1 motivazione, sarebbe stato ritenuto inattendibile dal tribunale.
Si deve dissentire.
3.1.2. – Il predetto teste ha, infatti, riferito: sul cap. n. 2) “Vero che in data 07.02.2020, avete assistito alla conclusione del contratto, mediante il modulo che vi si mostra per la collocazione di 2 apparecchi da gioco lecito, presso il
”: “è vero. Eravamo io, il titolare ed un ragazzo per la società che non pare Parte_2 CP_1 sia quello oggi presente”; sul cap. n. 3) “Vero che l'incaricato affermò, in quella occasione, che la sottoscrizione del modulo serviva solo per legittimare la presenza degli apparecchi presso l'esercizio commerciale”: “è vero.
Disse che era una sorta di bolla di locazione ed il bar poteva togliere le macchine quando volevamo”; sul cap. n. 4) “vero che l'incaricato affermò, in quella occasione, che il rapporto tra le parti sarebbe stato regolato in “modo amichevole” e che l'esercente avrebbe potuto spegnere e scollegare le macchine quando voleva”: “è vero, disse che si potevano spegnere le macchine”. sul cap. n. 5) “Vero che l'incaricato, in quella occasione, affermò che l'esercente avrebbe potuto interrompere in qualsiasi momento il rapporto senza applicazione di alcuna penale, ma comportando il semplice ritiro delle macchine da gioco”: è vero, disse che poteva essere interrotto in qualsiasi momento, anche dopo qualche giorno. Non parlò di un preavviso”; sul cap. n. 6) “vero che l'incaricato sottopose il modulo da sottoscrivere alla parte ricorrente- convenuta, senza farlo leggere, affermando che il rapporto sarebbe stato regolato dagli accordi presi a voce e il modulo serviva per legittimare la presenza degli apparecchi all'interno del locale commerciale”: “disse che era solo una bolla di locazione e non specificò contratti né niente” (cfr. verbale di udienza del 15.9.2021).
3.1.3. – Ebbene, è palese l'inattendibilità di tali dichiarazioni non solo sotto il profilo soggettivo – per essere il teste dipendente di e, quindi, potenzialmente incline a fornire una Parte_2 versione dei fatti favorevole al suo datore di lavoro – ma anche sotto quello oggettivo, in ragione della loro intrinseca incoerenza ed inverosimiglianza.
In realtà, è assai arduo immaginare che un operatore commerciale, anche solo minimamente avveduto, accetti di firmare un documento, la cui natura contrattuale è manifesta, facendo affidamento su mere rassicurazioni verbali che ne avrebbero stravolto interamente la portata. pagina 8 di 13 Difatti, non solo il documento in questione reca, nell'intestazione, chiaramente la dicitura
“contratto tra Esercente ed incaricato della raccolta giocate con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del RD 773/1931”, ma anche il suo contenuto (suddiviso in articoli rubricati
“oggetto del contratto” – art. 2 – “obblighi delle parti” – art. 3 – “durata del contratto” – art. 7 –
“subentro e cessione del contratto” – art. 8 – “clausola risolutiva espressa -risoluzione del contratto – penale – risarcimento danni”- art.9) è inequivoco sulla sua valenza negoziale (come dimostra anche la disposizione di chiusura: “per tutto quanto non indicato nel presente contratto si applicano le norme del codice civile e della normativa del settore di riferimento”).
Non si comprende, quindi, come la scrittura in questione possa essere considerata, addirittura, una mera “bolla di locazione” (e, dunque, una sorta di documento di trasporto), così da negarne qualsiasi portata precettiva.
Il che rende conclamata l'inattendibilità del teste, senza necessità di operare un confronto con le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di in sede di interrogatorio formale (che, CP_1 peraltro, risulta effettuato dal tribunale solo ad abundantiam).
3.1.4. – Inoltre, anche a voler ritenere che l'incaricato di avesse affermato che le CP_1 macchinette si potevano spegnere e scollegare in qualsiasi momento e che potesse Parte_2 recedere dal rapporto senza pagare alcuna penale, non si comprende perché la società appellante abbia deciso di stipulare lo stesso il contratto in cui erano contenute disposizioni di segno diametralmente opposto.
Difatti, l'accordo si è formato sul contratto sottoscritto regolarmente dalle parti e non sulle presunte dichiarazioni rilasciate dall'incaricato di CP_1
Ne deriva che l'appellante non può far valere alcuna responsabilità precontrattuale della controparte.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art.
1337 cod. civ., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 cod. civ.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata
l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (cfr. Cass. civ., n. 19024/2005).
pagina 9 di 13 Nella specie, il contenuto del contratto era immediatamente percepibile dalla società appellante, anche solo attraverso una sommaria lettura, il che esclude la possibilità di ravvisare un comportamento scorretto della sua controparte.
3.1.5. – Inoltre, non sussiste alcuna violazione dell'art. 2722 c.c., sia perché le prove orali dell'originaria resistente sono state integralmente ammesse, sia perché le sue risultanze (con specifico riferimento alla testimonianza del sono state esaminate dal tribunale il quale, nel Tes_1 contrasto con il contenuto del contratto, ha correttamente attribuito prevalenza a quest'ultimo.
3.1.6. – D'altra parte, non è neppure vero che il primo giudice avrebbe ritenuto il teste Tes_1 inattendibile senza motivare alcunché sul punto.
Per converso, nell'ordinanza impugnata si legge (pag. 6): “anche a voler ritenere attendibile tale deposizione, deve comunque rilevarsi che il testo del documento sottoscritto è piuttosto chiaro nel riportare nell'intestazione la dicitura, sottolineata, di “contratto”, per cui, usando l'ordinaria diligenza, la parte convenuta poteva certamente avvedersi dell'inattendibilità delle dichiarazioni che venivano ricevute”.
Pertanto, il tribunale ha ritenuto di soprassedere alla valutazione di attendibilità del teste, in quanto le sue dichiarazioni apparivano, comunque, irrilevanti, alla luce del cristallino dettato contrattuale.
In proposito, il giudice di prime cure ha correttamente posto in evidenza la complessità dell'intera operazione al fine di escludere la verosimiglianza di presunti patti verbali di segno contrario, osservazione che si appalesa sicuramente condivisibile tenuto conto del collegamento negoziale esistente tra il contratto sottoscritto tra e e quello stipulato da quest'ultima CP_1 Parte_1 con la EC.
Invero, l'art. 5 di tale contratto prevedeva, al punto v), l'obbligo dell'esercente (cioè di ) Parte_2 di “mantenere le AWP (cioè le slot machines ndr) funzionati e collegate alle Rete Telematica durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio” e di “non modificare l'ubicazione delle AWP, salvo richiesta del Concessionario o previo accordo con il medesimo”.
Sempre in tale contratto si trovava l'elencazione dei diritti e degli obblighi delle parti, la previsione della durata del rapporto – convenuta sino al 19.03.2022, con facoltà di recesso con preavviso di almeno mesi 18 – e delle penali dovute in caso di inadempimento.
Proprio tali disposizioni pattizie – non oggetto di alcuna contestazione da parte di che, Parte_2 quindi, deve ritenersi che ne abbia esattamente inteso il significato – smentiscono l'intera ricostruzione dei fatti fornita dalla società appellante, non essendo in alcun modo credibile che essa confidasse di poter, a suo piacimento, scollegare dalla rete gli apparecchi e recedere pagina 10 di 13 liberamente dal rapporto a fronte dei suddetti obblighi assunti nei confronti del concessionario
EC.
3.2. – Acclarata, dunque, la portata del titolo (scrittura privata del 7.2.2020) posto da a CP_1 fondamento della sua pretesa, alla luce di quanto affermato da S.U. n. 13533/2001 costituiva onere di provare il suo adempimento e, cioè, dimostrare il collegamento alla rete Parte_2 telematica delle slot machines, anche al fine di contestare l'arco temporale (nel corso del quale le macchinette sono state scollegate) sulla cui base è stata calcolata la penale.
Tuttavia, non solo è incontestato che le slot machine furono effettivamente scollegate dalla rete, ma l'appellante, inoltre, non ha offerto alcun elemento per ritenere che tale situazione si protrasse per un numero di giorni inferiore rispetto a quello considerato dal primo giudice per il calcolo della penale.
Al riguardo, il teste , dipendente della società nel rispondere sul cap. 2 Tes_5 CP_1
(“Vero che, in occasione di un sopralluogo effettuato, nei primi giorni di luglio del 2020, presso il locale gestito dalla “ in Cecina – Corso Matteotti n. 133, poteva constatare che i Parte_2 due macchinari da gioco che erano stati in precedenza installati si trovavano scollegati e spostati nel magazzino ubicato nel sottoscala?”), ha dichiarato: “andavo al bar una volta a settimana. Ho interrotto al momento della chiusura per covid. Al momento della riapertura sono tornato. mi pare fosse giugno. Quando tornato se non ricordo male le macchine erano scollegate. Che mi ricordi non sono più tornato”.
Dichiarazioni che concordano con quelle rese dal teste : “era stato detto diverse volte Tes_3 che le volevamo togliere. Per questo sono venuti a chiedere una o più volte il timbro dell'azienda.
Le macchine erano comunque staccate e si trovavano giù vicino al magazzino nella sala giochi. La ditta era stata avvertita che sarebbero state staccate”.
Il teste ha, inoltre, confermato il cap. 3 (“Vero che, in data 06.08.2020, vi recavate presso il Tes_1 locale gestito dalla “ “in Cecina – Corso Matteotti n. 133, per provvedere al ritiro Parte_2 dei due apparecchi da gioco ivi installati, e trovavate gli stessi ancora scollegati e ubicati nel sottoscala?”).
Pertanto, posto che il 30.6.2020 le slot machines erano scollegate – come si evince dal report
EC (cfr. doc. 3 e trattandosi, comunque, di circostanza incontestata – proprio CP_1 sulla base delle dichiarazioni dei suddetti testi può ritenersi provato che tale situazione si protrasse fino al 6.8.2020 (quando le macchinette furono ritirate da , per un totale di CP_1
37 giorni, sui quali risulta essere stata correttamente quantificata la penale.
Peraltro, l'appellante non ha contestato l'entità della penale, come ridotta dal primo giudice, che, dunque, non può essere ulteriormente rivista in questa sede. pagina 11 di 13 I motivi in disamina vanno, quindi, respinti.
4 – Infondato è anche il sesto motivo di appello.
L'accoglimento, in misura ridotta, della domanda proposta dall'originaria ricorrente non determina alcuna soccombenza reciproca.
Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
Correttamente, pertanto, le spese del giudizio di primo grado sono state poste integralmente a carico di . Parte_2
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese depositata dal procuratore di parte appellata in quanto congrua e conforme ai valori tabellari.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza n. cron. 12863/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il
02.12.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
pagina 12 di 13 Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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