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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13891 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29209/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Marco Lanzilao;
- ricorrente -
contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro Controparte_1 p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12.07.2024 cittadina indiana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 Ciò premesso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve preliminarmente evidenziarsi che è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020 che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello
1 personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere Per_1 Per_5 le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Persona_6 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 ( e SA Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- è presente sul territorio nazionale dal 2013, salvo alcuni rientri nel Paese d'origine per esigenze familiari;
- ha lavorato, seppur in maniera irregolare, per numerosi anni in qualità di badante, come si evince dai costanti versamenti di denaro in favore della famiglia d'origine in India (Cfr. ricevute trasferimento di denaro in atti per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024);
- ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di collaboratrice domestica per la sig.ra , con decorrenza dal Controparte_3 12.06.2025 (Cfr. lettera di assunzione;
comunicazione ; buste paga CP_4 giugno-luglio 2025);
- è impegnata nell'apprendimento della lingua italiana, prendendo lezioni private con cadenza settimanale (cfr. dichiarazione in atti ); Testimone_1
- ha concluso positivamente il procedimento volto all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in [...]. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
2 - Dichiara il diritto di nata in [...] il [...], alla Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro;
- spese compensate.
Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Fabrizio Molinari Dott. Francesco Frettoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Francesco Frettoni Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29209/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Marco Lanzilao;
- ricorrente -
contro
– Questura di Latina, in persona del Ministro Controparte_1 p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 12.07.2024 cittadina indiana, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 Ciò premesso, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve preliminarmente evidenziarsi che è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – essendo la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020 che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello
1 personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Per_1 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_2 La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania Persona_4 (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere Per_1 Per_5 le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Persona_6 Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9 ( e SA Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- è presente sul territorio nazionale dal 2013, salvo alcuni rientri nel Paese d'origine per esigenze familiari;
- ha lavorato, seppur in maniera irregolare, per numerosi anni in qualità di badante, come si evince dai costanti versamenti di denaro in favore della famiglia d'origine in India (Cfr. ricevute trasferimento di denaro in atti per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024);
- ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di collaboratrice domestica per la sig.ra , con decorrenza dal Controparte_3 12.06.2025 (Cfr. lettera di assunzione;
comunicazione ; buste paga CP_4 giugno-luglio 2025);
- è impegnata nell'apprendimento della lingua italiana, prendendo lezioni private con cadenza settimanale (cfr. dichiarazione in atti ); Testimone_1
- ha concluso positivamente il procedimento volto all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in [...]. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente della protezione speciale.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
2 - Dichiara il diritto di nata in [...] il [...], alla Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro;
- spese compensate.
Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Fabrizio Molinari Dott. Francesco Frettoni
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