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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13270 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessione crediti /pagamento insoluto
TRA
(C.F. e P.IVA: Società soggetta a Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con sede legale in
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del Liquidatore, dott. in forza dei poteri al Persona_1
medesimo conferiti, giusta delibera assembleare del 29.04.2013 – di cui al verbale redatto dal Dott.
Notaio in Bologna, n. 21659/11810 di rep. Not. Registrato a Bologna – 1° Ufficio Persona_2
delle Entrate il 06.05.2013 al n. 6918, serie 1T, rappresentata e difesa nella presente procedura anche in via disgiuntiva tra loro, dall'avv. Angela Labanca (C.F. ), nonché CodiceFiscale_1 dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) del Foro di Napoli, in forza di mandato in calce CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Bologna, Piazza dei Martiri n. 3,
ATTRICE
E
(C.F. ) residente a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.02.25, preso atto dei chiarimenti resi dalla parte attrice in atti su sollecito del Giudice con ordinanza del 10.12.24, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice a verbale, il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la allegava che : Controparte_2
1. Il , residente a [...], stipulava in data 14.11.2008 Controparte_1
un contratto di finanziamento, identificato con il n. 20.80.1.291 (doc. 1 allegato alla citazione)
1 con la con sede legale in Napoli, via Monteoliveto n. 5, Parte_2 ottenendo la corresponsione della somma di € 375.000,00, di cui rilasciava formale quietanza, con la sottoscrizione del contratto e che si impegnava a restituire in 120 rate mensili, da €
5.727,57 cadauna, con scadenze consecutive dal 14.12.2008 fino al 14.11.2018, per complessivi € 687.308,40 rappresentati da titoli cambiari (doc. 2 piano di ammortamento);
2. Con lettera commerciale del 07.05.2009 la cedeva alla Parte_2 CP_2
i crediti inerenti al finanziamento in questione: la cessione veniva accettata dalla
[...] CP_2 in data 4.12.2008 (doc. 9 allegato alla memoria 183 dell'11.01.23);
[...]
3. Inizialmente, la cessione del credito non veniva comunicata alla società debitrice;
l'incasso delle rate mensili proseguiva da parte della cedente che, ogni mese, ottenuto il relativo Pt_2
l'importo dalla società debitrice, provvedeva al versamento alla Tutto questo CP_2
avveniva fino alla rata con scadenza 14.09.2009, allorché i pagamenti cessavano improvvisamente. In ragione del mancato versamento delle rate a far tempo dal 14.10.2009, visti vani i solleciti esperiti a carico della la decideva di formalizzare la Pt_2 CP_2 cessione nei confronti della società debitrice ceduta e di provvedere direttamente all'incasso dei relativi crediti;
4. in data 30.08.2010, pertanto, notificava l'intercorsa cessione al debitore , Controparte_1
con raccomandata A.R. (doc. 3 allegato alla citazione) chiedendogli espressamente di effettuare tutti i versamenti solo ad essa cessionaria;
5. A far tempo dalla rata avente scadenza il 14.10.2009, dunque, non erano più giunti alla
[...]
né da parte del debitore ceduto, né da parte della Società cedente, i versamenti Parte_1
delle rate del piano di ammortamento del finanziamento;
Pertanto, persistendo la situazione di inadempimento, la richiedeva il pagamento CP_2
delle rate mensili, con raccomandate del 03.04.2012, 1.10.2013 (cfr all. 4 e 5).
L'attività di diffida proseguiva tramite il legale della predetta Società, con le raccomandate del 16.02.2017, 08.11.2019 e del 21.05.2021 (doc. 6, 7 e 8) queste ultime senza esito.
Ciò premesso, nulla avendo il mai più corrisposto alla cessionaria in forza del debito CP_1
contratto con la cedente, fornita la prova della cessione e della fonte contrattuale cui era rimasto inadempiente il finanziato, chiedeva che il Tribunale condannasse il convenuto al pagamento della somma di euro € 630.032,70 (costituita da 110 rate insolute, dal 14.10.2009 al 14.11.2018 da € € 5.722,57 cad.) oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato al 8%,
a far tempo dal dovuto pagamento di ciascuna rata insoluta.
Regolarmente notificata la citazione alla controparte, rimaneva contumace Controparte_1 ed il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, concedeva alla parte attrice su sua richiesta i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
2 Depositata la II memoria istruttoria, il GU, ammetteva l'interrogatorio formale della parte convenuta che si teneva all'udienza del 12/09/2023 e rigettava l'istanza formulata ex art 257
c.p.c. dagli attori rilevato che la stessa risultava, da un lato, inammissibile essendo riferita la facoltà prevista dalla norma all'ipotesi in cui le affermazioni da riferire ad altro soggetto siano state rese da un testimone (e non dalla parte) e, dall'altro, irrilevante trattandosi di circostanza dedotte dalla parte a sé favorevoli e non sfavorevoli (se si considera il fine cui è preposto il mezzo istruttorio dell'interrogatorio formale).
All'udienza dell'08.11.2024, ritenuta la natura documentale del giudizio, il GU assegnava la causa in decisione con il termine di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 10.12.24 il GU, rilevato d'ufficio il possibile difetto di titolarità del credito, chiedeva chiarimenti alle parti concedendo termine per il deposito di memorie ex art. 101
c.p.c. e rinviava ad una nuova udienza di precisazione delle conclusioni ( 14.02.25), celebrata la quale, nel prendere atto delle argomentazioni rese dalla parte attrice, riassumeva la causa in decisione.
In rito, va confermata la contumacia di nonostante la regolarità e Controparte_1
tempestività della citazione (cfr. atto di deposito del 13.10.2022).
La domanda è infondata e non merita accoglimento per difetto di prova della titolarità del credito.
In primis, va rammentato quanto già esposto nell'ordinanza della rimessione della causa sul ruolo: in punto di diritto, “La titolarità della posizione giuridica soggettiva è un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, il cui onere probatorio incombe sull'attore. Il problema della titolarità della posizione soggettiva - attiva e passiva - attiene dunque al merito della decisione ed alla fondatezza della domanda: ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo” ( cfr. Tribunale Napoli Nord sez.
II, 13/04/2023, n.1561).
Ebbene, se è vero che “L'art. 1260 c.c. non richiede, per il perfezionamento della cessione del credito, il consenso del debitore, ma si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario;
la comunicazione della cessione al debitore ceduto ha infatti solo la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore, essendo atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” ( cfr. ex multis Tribunale Palermo sez. III, 09/09/2024, n.4391), è pur vero che il debitore ha interesse a conoscere con esattezza l'identità del suo creditore al fine di non
3 essere esposto a pagamenti non satisfattivi e il Tribunale, d'ufficio per il principio sopra richiamato, deve ritenere provata la titolarità del credito in capo al soggetto che ne domanda il pagamento al fine di assicurare la liberazione del debitore sia in fase di esecuzione spontanea che coatta.
Ebbene, nel caso di specie la – come già rilevato nell'ordinanza del Parte_1
10.12.24 – ha prospettato la cessione del credito vantato dalla verso Parte_2
il come parte di un blocco di crediti ceduti con la proposta di cessione del lotto 14), CP_1
datata 14.10.08 ( allegato n. 9 alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositato da parte attrice) che sarebbe stata ricevuta in data 25.11.24 ed accettata in data 04.12.24 .
Senonchè la missiva del 04.12.08, contenente l'accettazione del blocco di crediti vantati da fa riferimento alla proposta del 14.10.08 ( anteriore alla Parte_2
conclusione del contratto oggetto di giudizio, datato 14.11.08) avente un oggetto ben preciso, ovvero “ i crediti dettagliatamente descritti nell'elenco allegato ( n. 2) “ secondo le condizioni previste dall'Accordo Quadro del 2007.
Ora , non è chi non veda che l'allegato n.
2 - non depositato integralmente in atti - è documento ( comprensivo di descrizione ed elencazione dei crediti) antecedente o quanto meno coevo alla proposta del 14.10.08 , non successivamente integrabile e dunque non comprensivo di un contratto come quello oggetto di giudizio successivamente stipulato.
Né, pervero, il documento (in copia) contenente il nominativo del , in presenza di CP_1 diverse cessioni che si sono susseguite tra le parti e accluso all'allegato n. 9 della II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. consente di ritenere provata l'inclusione del credito nella cessione del lotto cd. 14, in assenza di espresso riferimento ad esso e di data certa.
Infine, anche dall'escussione della parte di persona all'interrogatorio formale articolato dall'attrice non emerge alcuna confessione circa la titolarità del credito in capo alla
[...]
avendo solo il dichiarato di aver concluso un contratto con garanzia di Parte_1 CP_1
cambiali ( di diverso importo rispetto a quello in atti) con la e di aver Parte_2 avuto contatti solo con referenti di quest'ultima.
Né francamente appare credibile la spiegazione resa dalla parte attrice nella nota del 08.01.25 secondo cui “La proposta di cessione formulata dalla alla Parte_2 [...]
(prodotta in causa in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. I Parte_1
termine, con il doc. n. 9) riporta effettivamente la data del 14.10.2008; tale datazione risulta, tuttavia, sostanziare un errore materiale derivante da refuso (è rimasta la datazione apposta sulla proposta di cessione del mese precedente - lotto 13 - che si allega a dimostrazione del refuso dattilografico”, in considerazione anche del deposito di tutti documenti in copia facilmente modificabili e della pluralità di cessioni tra le parti che rendevano particolarmente
4 rigoroso l'onere probatorio della parte sotto il profilo della titolarità del credito.
La domanda è, dunque, definitivamente infondata.
Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione di parte convenuta esclude che il Giudice debba statuire sulle stesse.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda per difetto di titolarità del credito;
3. Nulla per le spese.
Napoli, 19.03.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
5
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
5. Rigetta la domanda per difetto di titolarità del credito;
6. Nulla per le spese.
Napoli, 19.03.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
6
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13270 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessione crediti /pagamento insoluto
TRA
(C.F. e P.IVA: Società soggetta a Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con sede legale in
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del Liquidatore, dott. in forza dei poteri al Persona_1
medesimo conferiti, giusta delibera assembleare del 29.04.2013 – di cui al verbale redatto dal Dott.
Notaio in Bologna, n. 21659/11810 di rep. Not. Registrato a Bologna – 1° Ufficio Persona_2
delle Entrate il 06.05.2013 al n. 6918, serie 1T, rappresentata e difesa nella presente procedura anche in via disgiuntiva tra loro, dall'avv. Angela Labanca (C.F. ), nonché CodiceFiscale_1 dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) del Foro di Napoli, in forza di mandato in calce CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Bologna, Piazza dei Martiri n. 3,
ATTRICE
E
(C.F. ) residente a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.02.25, preso atto dei chiarimenti resi dalla parte attrice in atti su sollecito del Giudice con ordinanza del 10.12.24, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice a verbale, il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la allegava che : Controparte_2
1. Il , residente a [...], stipulava in data 14.11.2008 Controparte_1
un contratto di finanziamento, identificato con il n. 20.80.1.291 (doc. 1 allegato alla citazione)
1 con la con sede legale in Napoli, via Monteoliveto n. 5, Parte_2 ottenendo la corresponsione della somma di € 375.000,00, di cui rilasciava formale quietanza, con la sottoscrizione del contratto e che si impegnava a restituire in 120 rate mensili, da €
5.727,57 cadauna, con scadenze consecutive dal 14.12.2008 fino al 14.11.2018, per complessivi € 687.308,40 rappresentati da titoli cambiari (doc. 2 piano di ammortamento);
2. Con lettera commerciale del 07.05.2009 la cedeva alla Parte_2 CP_2
i crediti inerenti al finanziamento in questione: la cessione veniva accettata dalla
[...] CP_2 in data 4.12.2008 (doc. 9 allegato alla memoria 183 dell'11.01.23);
[...]
3. Inizialmente, la cessione del credito non veniva comunicata alla società debitrice;
l'incasso delle rate mensili proseguiva da parte della cedente che, ogni mese, ottenuto il relativo Pt_2
l'importo dalla società debitrice, provvedeva al versamento alla Tutto questo CP_2
avveniva fino alla rata con scadenza 14.09.2009, allorché i pagamenti cessavano improvvisamente. In ragione del mancato versamento delle rate a far tempo dal 14.10.2009, visti vani i solleciti esperiti a carico della la decideva di formalizzare la Pt_2 CP_2 cessione nei confronti della società debitrice ceduta e di provvedere direttamente all'incasso dei relativi crediti;
4. in data 30.08.2010, pertanto, notificava l'intercorsa cessione al debitore , Controparte_1
con raccomandata A.R. (doc. 3 allegato alla citazione) chiedendogli espressamente di effettuare tutti i versamenti solo ad essa cessionaria;
5. A far tempo dalla rata avente scadenza il 14.10.2009, dunque, non erano più giunti alla
[...]
né da parte del debitore ceduto, né da parte della Società cedente, i versamenti Parte_1
delle rate del piano di ammortamento del finanziamento;
Pertanto, persistendo la situazione di inadempimento, la richiedeva il pagamento CP_2
delle rate mensili, con raccomandate del 03.04.2012, 1.10.2013 (cfr all. 4 e 5).
L'attività di diffida proseguiva tramite il legale della predetta Società, con le raccomandate del 16.02.2017, 08.11.2019 e del 21.05.2021 (doc. 6, 7 e 8) queste ultime senza esito.
Ciò premesso, nulla avendo il mai più corrisposto alla cessionaria in forza del debito CP_1
contratto con la cedente, fornita la prova della cessione e della fonte contrattuale cui era rimasto inadempiente il finanziato, chiedeva che il Tribunale condannasse il convenuto al pagamento della somma di euro € 630.032,70 (costituita da 110 rate insolute, dal 14.10.2009 al 14.11.2018 da € € 5.722,57 cad.) oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato al 8%,
a far tempo dal dovuto pagamento di ciascuna rata insoluta.
Regolarmente notificata la citazione alla controparte, rimaneva contumace Controparte_1 ed il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, concedeva alla parte attrice su sua richiesta i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
2 Depositata la II memoria istruttoria, il GU, ammetteva l'interrogatorio formale della parte convenuta che si teneva all'udienza del 12/09/2023 e rigettava l'istanza formulata ex art 257
c.p.c. dagli attori rilevato che la stessa risultava, da un lato, inammissibile essendo riferita la facoltà prevista dalla norma all'ipotesi in cui le affermazioni da riferire ad altro soggetto siano state rese da un testimone (e non dalla parte) e, dall'altro, irrilevante trattandosi di circostanza dedotte dalla parte a sé favorevoli e non sfavorevoli (se si considera il fine cui è preposto il mezzo istruttorio dell'interrogatorio formale).
All'udienza dell'08.11.2024, ritenuta la natura documentale del giudizio, il GU assegnava la causa in decisione con il termine di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 10.12.24 il GU, rilevato d'ufficio il possibile difetto di titolarità del credito, chiedeva chiarimenti alle parti concedendo termine per il deposito di memorie ex art. 101
c.p.c. e rinviava ad una nuova udienza di precisazione delle conclusioni ( 14.02.25), celebrata la quale, nel prendere atto delle argomentazioni rese dalla parte attrice, riassumeva la causa in decisione.
In rito, va confermata la contumacia di nonostante la regolarità e Controparte_1
tempestività della citazione (cfr. atto di deposito del 13.10.2022).
La domanda è infondata e non merita accoglimento per difetto di prova della titolarità del credito.
In primis, va rammentato quanto già esposto nell'ordinanza della rimessione della causa sul ruolo: in punto di diritto, “La titolarità della posizione giuridica soggettiva è un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, il cui onere probatorio incombe sull'attore. Il problema della titolarità della posizione soggettiva - attiva e passiva - attiene dunque al merito della decisione ed alla fondatezza della domanda: ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo” ( cfr. Tribunale Napoli Nord sez.
II, 13/04/2023, n.1561).
Ebbene, se è vero che “L'art. 1260 c.c. non richiede, per il perfezionamento della cessione del credito, il consenso del debitore, ma si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario;
la comunicazione della cessione al debitore ceduto ha infatti solo la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore, essendo atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” ( cfr. ex multis Tribunale Palermo sez. III, 09/09/2024, n.4391), è pur vero che il debitore ha interesse a conoscere con esattezza l'identità del suo creditore al fine di non
3 essere esposto a pagamenti non satisfattivi e il Tribunale, d'ufficio per il principio sopra richiamato, deve ritenere provata la titolarità del credito in capo al soggetto che ne domanda il pagamento al fine di assicurare la liberazione del debitore sia in fase di esecuzione spontanea che coatta.
Ebbene, nel caso di specie la – come già rilevato nell'ordinanza del Parte_1
10.12.24 – ha prospettato la cessione del credito vantato dalla verso Parte_2
il come parte di un blocco di crediti ceduti con la proposta di cessione del lotto 14), CP_1
datata 14.10.08 ( allegato n. 9 alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. depositato da parte attrice) che sarebbe stata ricevuta in data 25.11.24 ed accettata in data 04.12.24 .
Senonchè la missiva del 04.12.08, contenente l'accettazione del blocco di crediti vantati da fa riferimento alla proposta del 14.10.08 ( anteriore alla Parte_2
conclusione del contratto oggetto di giudizio, datato 14.11.08) avente un oggetto ben preciso, ovvero “ i crediti dettagliatamente descritti nell'elenco allegato ( n. 2) “ secondo le condizioni previste dall'Accordo Quadro del 2007.
Ora , non è chi non veda che l'allegato n.
2 - non depositato integralmente in atti - è documento ( comprensivo di descrizione ed elencazione dei crediti) antecedente o quanto meno coevo alla proposta del 14.10.08 , non successivamente integrabile e dunque non comprensivo di un contratto come quello oggetto di giudizio successivamente stipulato.
Né, pervero, il documento (in copia) contenente il nominativo del , in presenza di CP_1 diverse cessioni che si sono susseguite tra le parti e accluso all'allegato n. 9 della II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. consente di ritenere provata l'inclusione del credito nella cessione del lotto cd. 14, in assenza di espresso riferimento ad esso e di data certa.
Infine, anche dall'escussione della parte di persona all'interrogatorio formale articolato dall'attrice non emerge alcuna confessione circa la titolarità del credito in capo alla
[...]
avendo solo il dichiarato di aver concluso un contratto con garanzia di Parte_1 CP_1
cambiali ( di diverso importo rispetto a quello in atti) con la e di aver Parte_2 avuto contatti solo con referenti di quest'ultima.
Né francamente appare credibile la spiegazione resa dalla parte attrice nella nota del 08.01.25 secondo cui “La proposta di cessione formulata dalla alla Parte_2 [...]
(prodotta in causa in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. I Parte_1
termine, con il doc. n. 9) riporta effettivamente la data del 14.10.2008; tale datazione risulta, tuttavia, sostanziare un errore materiale derivante da refuso (è rimasta la datazione apposta sulla proposta di cessione del mese precedente - lotto 13 - che si allega a dimostrazione del refuso dattilografico”, in considerazione anche del deposito di tutti documenti in copia facilmente modificabili e della pluralità di cessioni tra le parti che rendevano particolarmente
4 rigoroso l'onere probatorio della parte sotto il profilo della titolarità del credito.
La domanda è, dunque, definitivamente infondata.
Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione di parte convenuta esclude che il Giudice debba statuire sulle stesse.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda per difetto di titolarità del credito;
3. Nulla per le spese.
Napoli, 19.03.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
5
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
5. Rigetta la domanda per difetto di titolarità del credito;
6. Nulla per le spese.
Napoli, 19.03.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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